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Vi sono però anche prove che diremmo dirette perché non c'è nessuna intermediazione.
(Art.118, art 259). Quando abbiamo a che fare con le prove dirette non ha più senso
distinguere tra prova libera e prova legale perché manca il momento valutativo, una prova
che si limita alla percezione del fatto diretto.
Le prove storiche sono contrapposte alle prove critiche in cui il meccanismo logico che porta
il giudice a ritenere provato un fatto è più complesso. Nella prova critica il giudice raggiunge
la prova non del fatto da provare, piuttosto il giudice attraverso sia prove dirette che
indirette, raggiunge la convinzione circa la verità di uno o più fatti secondari che hanno
rilevanza sul piano probatorio perché attraverso un ragionamento logico, attraverso una
prova storica diretta o indirette, raggiunge la convinzione sull'accadimento di uno o più fatti
secondari. Dalla convinzione circa la verità di uno o più fatti secondari può raggiungere
anche l'accadimento di un fatto principale.
Artt 2727-2729.
Il giudice raggiunge la prova di uno o più fattispecie secondarie per arrivare al fatto
principale. Questi fatti secondari possiamo anche definirli indizi, ossia fatti provati dai quali si
presume la veridicità di una fattispecie.
Potremmo pensare che il meccanismo preventivo richiede la pluralità degli indizi, la
giurisprudenza però risponde in maniera contraria.
Vi sono poi anche presunzioni legali (assolute o relative). Le presunzioni assolute non
ammettono prova contraria, quelle relative si. Anche se vengono collocate sotto la stessa
denominazione, il fenomeno delle presunzioni giudiziari e legali hanno un fondamento e una
funzione diversa. Nella presunzione giudiziale assistiamo a uno strumento logico che
consente al giudice di raggiungere la prova di un fatto attraverso la deduzione che si snoda
a partire da fatti noti su cui ha raggiunto la prova; nelle presunzioni legali accade qualcosa di
diverso, la legge si limita a dire che la parte a cui favore è prevista la presunzione non è
onerata della prova. Qui vi è un meccanismo logico che serve a ripartire l'onere della prova,
soprattutto in fattispecie nelle quali può essere non agevole distinguere se un dato fatto è un
fatto costitutivo o impeditivo. Tutte le volte in cui parliamo dell'art 2697 distinguiamo i fatti in
4 categorie. Principali: dipende l'esistenza del diritto fatto valere in giudizio. Distinguiamo i
fatti della cui prova è onerato l'attore e i fatti cui onerato è il convenuto. L'attore dovrà
provare i fatti costitutivi, il convenuto dovrà dimostrare la veridicità di uno o più fatti
impeditivi, estintivi, modificativi. La rispettiva efficacia di questi fatti è intuibile dagli aggettivi
usati:
- Costitutivi ossia fatti da cui scaturisce il diritto.
- Estintivo ossia pone fine a un diritto già nato.
- Modificativo interviene su un diritto esistente modificandone in taluni aspetti non
principali.
Quando poniamo i fatti costitutivi da un l'atto ed estintivi e modificativi dall'altro c'è un dato
che ci aiuta a distinguerli, ossia il dato cronologico. Gli ultimi due sono necessariamente
successivi al sorgere del diritto, in quanto incidono su un dato già nato. Viceversa il fatto
impeditivo è un fatto che impedisce al diritto di sorgere, ma per impedire che il diritto nasca
non si può collocare a un momento successivo al fatto costitutivo, deve necessariamente
essere contestuale. La legge spesso utilizza il meccanismo della presunzione per
individuare qual è il soggetto onerato della prova. (Art 2043 o art sul possesso)
In tutti questi casi l'onere della prova ricade su chi ha interesse a far valere la mala fede
perché la buona fede si presume.
Opera quindi una sorta di presunzione legale relativa superabile solo con determinati mezzi
di prova.
Questo meccanismo della presunzione legale è piuttosto distante dal meccanismo della
presunzione giudiziale, sostanzialmente opera come mezzo di individuazione del soggetto
onerato alla prova. Sotto questo profilo l'istituto più prossimo è quello che troviamo
nell'art.2697, "Fatti relativi all'onere della prova". Quindi potremmo avere un accordo con la
quale si stabilisce ex ante chi è onerato alla prova, ecco perché si vuole avvicinare questi
fatti che regolano o invertono l'onere della prova a presunzione legale. Nel senso che tanto i
primi quanto i secondo servono ad individuare chi è in grado di operare la prova. Una
inversione dell'onere della prova potrebbe derivare oltre che da un patto, anche da un
contegno processuale, quindi essere l'effetto di un comportamento unilaterale.
Singoli mezzi di prove
Anche con riferimento alle prove abbiamo una disciplina ripartita tra cc e cpc. Nel cc ci
riferiamo agli artt.2697 ss e nel cpc artt.191 ss. Nel cc dovremmo ritrovare la disciplina dei
limiti con cui possono essere ammessi i singoli effetti di prova e degli effetti; nel cpc
dovremmo trovare regolate le modalità di formazione ed ingresso della prova. Questo
criterio non è assoluto perché nel cpc troviamo anche regole inerenti l'ammissibilità dei
mezzi di prova.
1. Consulenza tecnica
Se ne occupa prettamente il cpc in maniera frazionata. È una prova particolare, non è in
senso stretto un mezzo di prova (nel senso di acquisizione della verità di un fatto). Già sul
piano della collocazione, gli artt 191 ss inerenti al consulente tecnico sono sottoposti al
paragrafo primo, ossia "Della nomina e delle indagini del consulente tecnico" e il secondo
paragrafo invece è "Dell'assunzione dei mezzi di prova in generale", quindi mezzi di prova
in generale. In tal modo sembrerebbe che la consulenza tecnica non è un mezzo di prova.
La sua funzione non è quella di dimostrare fatti che le parti onerati non sono riusciti a
dimostrare, ma consentire al giudice di valutarli. Questo consulente è indicato dal codice tra
gli ausiliari del giudice. È un soggetto quindi che di cui il giudice si serve affinché lo assista
alle conoscenze tecniche che a lui mancano.
Questo consulente, proprio perché è ausiliario del giudice, è sottoposto anche a particolari
obblighi e responsabilità: art.192. Qui si parla di astensione e ricusazione, ossia istituti che il
codice prevede per il giudice. Il giudice che ha un interesse in causa deve astenersi perché
è sospetta la sua terzietà ed imparzialità e se non si astiene volontariamente le parti
possono ricusare. Per il consulente tecnico valgono le stesse regole.
Come si svolge la consulenza?
Il giudice si rende conto che ha bisogno dell'assistenza di un tecnico. Quando nomina un
consulente il giudice forma dei quesiti. Il consulente dovrà prestare un giuramento di
adempiere alle funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere la verità al giudice.
Come conduce le sue attività?
Risposta fornitaci dall'art.194.
Art.195: al termine della sua attività il consulente stende una relazione che va trasmessa dal
consulente alle parti costituite entro un termine stabilite dal giudice. Entro un altro termine
stabilito dal giudice le parti stendono le proprie osservazioni. Il ctu dovrà valutare queste
osservazioni con le quali conferma o modifica le sue conclusioni e in più deposita il tutto
nella cancelleria del giudice. Queste indagini possono richiamare il compito anche del ctp
(consulenza tecnica di parte). Ratio: le parti, per poter assistere alle operazioni di
consulenza con pienezza di difesa devono, avere oltre alla preparazione giuridica, anche la
preparazione tecnica.
L'art 87 afferma che la parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un
consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente Codice". C'è un limite per
questa attività: non può rispondere a quesiti giuridici. La sua funzione infatti è sostenere il
giudice per le competenze che gli mancano, la funzione inerente la risposta ai quesiti
giuridici non manca nel giudice. Se anche è vero che il giudice è esperto di diritto, il ctu lo
assiste per le competenze che gli mancano; tuttavia rimane fermo che il giudice non è
vincolato alle conclusioni che raggiunge il ctu, anche dove si tratti di conclusioni inerenti lo
specifico settore tecnico di cui il ctu è esperto e il giudice no. Si utilizza la formula secondo la
quale il giudice (peritus peritorum) ha comunque l'ultima parola. Se il giudice è d'accordo
può rinviare al ctu ("il ctu ha detto così e mi convince"), se vuole spostarsi deve motivare,
altrimenti la sua decisione è viziata (anche se non è vincolato).
Cass. 2021: "il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica può anche disattenderne
le risultanze ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati ed agli
elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per
cui ha ritenuto di discostarsi dalle risultanze del ctu".
La consulenza è strumento di valutazione di fatti già provati. Questa affermazione non è da
considerare assoluta ma da prendere con qualche elasticità. Qui si colloca la distinzione tra
due funzione del ctu: deducente (valutativa) e percipiente (strumento di prova ). "La
consulenza tecnica d'ufficio è un atto processuale che svolge funzione di ausilio al giudice
nella valutazione dei fatti ed elementi acquisiti (deducente), ovvero in determinati casi (come
in ambito di responsabilità sanitaria) fonte di prova per l'accertamento dei fatti (percipiente)".
Quando diventa fonte di prova per l'accertamento dei fatti allora è mezzo di prova che il
giudice può disporre d'ufficio. Come si arriva a questa soluzione? Art 118.
Artt.259 e 260: la regola è che l'ispezione è una prova compiuta direttamente dal giudice,
anche se in questo caso si prevede la possibilità di assistenza del ctu. Vi è una deroga alla
necessaria presenza del giudice prevista dall'art 260. Il codice ci dice espressamente che la
percezione del fatto non avviene direttamente ad opera del giudice, ma ad opera del
consulente. È quindi una sezione dove manca la percezione diretta del giudice, il giudice
saprà dello stato fisico della persona solo tramite la rappresentanza del cru. Questa
possibilità viene nella pratica estesa in tutte quelle ipotesi in cui la stessa prova dei fatti può
essere acquistata da una reale competenza. Una forma particolare di consulenza è la
consulenza in materia contabile, ossia esame contabile. Art.198: dà al ctu contabile un<