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L’errore di fatto si da quando la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai
documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un
fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto
la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non
costituisca un punto controverso sul quale la sentenza debba pronunciare.
Solo il cd errore di percezione ha natura revocatoria, natura che non ha invece l’errore di giudizio.
L’errore percettivo incide su un punto decisivo su cui la sentenza impugnata non ha pronunciato, il
secondo verte invece su un punto decisivo della controversia che il giudice ha valutato sicché viene
denunciata l’erroneità del giudizio stesso. L’errore di fatto revocatoria vizia la sentenza perché
l’abbaglio percettivo ha fatto ricostruire la realtà fattuale in modo errato, provocando una decisione
errata.
Il contrasto di giudicati si da quando la sentenza è contraria ad altra precedentemente passata in
giudicato, a condizione che l’eccezione di giudicato non sia già stata proposta nei precedenti gradi
di giudizio. L’ordinamento intende evitare che convivano due pronunce tra loro contrastanti.
Motivi di revocazione straordinaria
Sono: dolo della parte, falsità della prova, decisività di documenti, dolo del giudice. Sono detti
motivi straordinari perché possono farsi valere anche contro sentenze già passate in giudicato.
Trattandosi di vizi occulti essi vengono normalmente alla luce in virtù di accadimenti successivi
all’emanazione del provvedimento stesso, sicché i termini per impugnare non possono decorrere da
una data riferibile al provvedimento, bensì ad una data collegata all’evento successivo che conduce
alla scoperta del vizio.
− Dolo della parte: quando la sentenza è effetto del dolo della parte in danno dell’atra. Si deve
trattare di un comportamento illecito deliberatamente fraudolento, non bastando la
violazione del dovere di lealtà e probità imposto alle parti ed ai loro difensori nel giudizio. 160
− Falsità della prova: quando la sentenza si fonda su prove false: a) dopo la pronuncia della
sentenza, la parte vincitrice riconosce la falsità delle prove; b) dopo la pronuncia della
sentenza, la falsità delle prove è dichiarata con una sentenza penale o civile passata in
giudicato; c) sia il riconoscimento che la dichiarazione possono essere antecedenti alla
pronuncia della sentenza, ma alla condizione che la scoperta di ciò sia avvenuta solo dopo la
sentenza. Non è motivo di revocazione la falsità di giuramento prestato.
− Decisività di documenti: quando, dopo la pronuncia della sentenza, sono ritrovati documenti
decisivi che la parte non ha potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per
fatto dell’avversario.
− Dolo del giudice: quando la sentenza è l’effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza
passata in giudicato.
I provvedimenti revocabili
Attraverso la revocazione sono impugnabili le sentenze pronunciate in grado d’appello e le sentenze
pronunciate in unico grado. La revocazione ordinaria sarà esperibile solo se tali sentenze non sono
definitive. Non sono invece mai revocabili per i motivi del n° 4 e 5 dell’art. 395 le sentenze di
primo grado per le quali è pendente il termine per proporre appello.
Le sentenze pronunciate in grado d’appello ed in unico grado sono impugnabili anche se passate in
giudicato quando la revocazione ha natura straordinaria.
In via straordinaria sono parimenti revocabili le sentenze di I° grado ma solo se non più soggette ad
appello. I motivi dei n° 1, 2, 3, 6 dell’art. 395 devono essere fatti valere con l’appello quando
vengono alla luce in pendenza del termine per proporre questo gravame. Il termine per l’appello, se
pendente, è prorogato di 30 gg dal momento in cui si è avuto conoscenza dell’evento revocatorio.
L’ordinamento vede la revocazione un rimedio residuale, utilizzabile quando non è utilizzabile un
rimedio generale.
La revocazione delle decisioni della corte di cassazione
Tutte le sentenze della corte sono soggette alla revocazione per l’errore di fatto revocatorio. Resta
quindi escluso il motivo di contrarietà a precedente giudicato. Le sentenze di merito della corte sono
soggette a revocazione straordinaria di cui ai n° 1, 2, 3, 6 dell’art. 395.
Oltre alle sentenze sono inoltre impugnabili per revocazione i seguenti provvedimenti:
− Il decreto ingiuntivo non opposto, ma solo per i motivi n° 1, 2, 5, 6 dell’art. 395;
− Il lodo arbitrale;
− L’ordinanza di convalida di licenza o sfratto, ma solo per i motivi n° 1 e 4 dell’art. 395;
− Le ordinanze che la corte di cassazione pronuncia a seguito dell’adozione della procedura
della camera di consiglio.
La revocazione del pm
Ai sensi dell’art. 397, il pm nelle cause in cui il suo intervento è obbligatorio a norma dell’art. 70
comma 1 può agire per la revocazione di tutte le sentenze provenienti dai giudici di merito (di I°
grado, d’appello, di unico grado), passate o no che siano in giudicato. Si tratta di un potere
d’impugnazione contra partes per due motivi: 161
− Violazione del contraddittorio, se la sentenza è stata pronunciata senza che il pm sia stato
sentito;
− Collusione fraudolenta, se la sentenza è l’effetto di una collusione tra le parti per frodare la
legge.
Il termine per proporre la revocazione è di 30 gg e decorre dal giorno in cui il pm ha avuto
conoscenza della sentenza.
Il procedimento
La revocazione si propone con citazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza
impugnata. A pena d’inammissibilità, la citazione deve indicare non solo il motivo di revocazione
ma anche le prove relative “alla dimostrazione dei fatti di cui ai n° 1, 2, 3, 6 dell’art. 395 del giorno
della scoperta o dell’accertamento del dolo, o della facoltà o del recupero dei documenti”.
Se rivolta contro sentenze d’appello non passate in giudicato, la revocazione finisce per concorrere
con il ricorso per cassazione, per l’intrinseca alternatività tra i suoi motivi (di fatto) ed i motivi di
cassazione (di diritto). La proposizione della revocazione non solo non sospende il termine per
proporre il ricorso per cassazione, ma neppure ne sospende il relativo procedimento.
Il giudice da cui è pendente la revocazione può, su istanza di parte, sospendere il termine o il
procedimento di cassazione fino alla comunicazione della sentenza che ha pronunciato la
revocazione. È questo un caso di sospensione dei termini non automatico ma discrezionale: il
giudice della revocazione deve valutare che la revocazione proposta non sia manifestamente
infondata.
Davanti al giudice investito della revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento
davanti a lui; in camera di consiglio il giudice può ordinare la sospensione dell’esecuzione della
sentenza. L’accoglimento dell’impugnazione obbliga il giudice a revocare innanzitutto la sentenza,
a cui segue la decisione del merito della causa se non è necessario disporre nuovi mezzi istruttori.
Se invece una istruzione probatoria è ritenuta necessaria, il giudice pronuncia con sentenza la
revocazione della sentenza impugnata e rimette con ordinanza le parti davanti all’istruttore.
Quanto all’impugnazione della sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione, l’art. 403 ammette
i mezzi d’impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per
revocazione. È invece tassativamente negata la proponibilità di un altro giudizio di revocazione
contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione. 162
Capitolo 48 La tutela cautelare
L’ordinamento processuale appronta i mezzi per ottenere in tempi brevi misure di anticipazione o di
garanzia della tutela finale. Lo scopo è quello di evitare che l’avente diritto, quando finalmente
ottenga la sentenza che gli da ragione, o non sappia più che farsene perché nel frattempo è cessato il
suo interesse alla tutela, ovvero non riesca più a trovare soddisfazione perché nel frattempo è venuta
meno l’utilità perseguita.
Questa particolare forma di tutela s’inserisce tra le ordinarie funzioni di accertamento e di condanna
espresse nel procedimento di cognizione e nei relativi provvedimenti di merito.
La tutela cautelare è una tutela anticipata, che però non va confusa con l’anticipazione di tutela
usata parlando delle ordinanze che nel corso del processo ordinario di cognizione possono essere
concesse in caso di mancata contestazione di una somma di denaro (art. 186 bis), in caso di prova
scritta del diritto (art. 186 ter), ovvero all’esito di un’istruzione probatoria (art. 186 quater). Quelle
sono vere e proprie anticipazioni della sentenza, provvedimento di merito in tutti i sensi.
I provvedimenti cautelari sono legati da un nesso di strumentalità con l’ordinaria tutela
giurisdizionale, servendo ad anticipare, in forma tendenzialmente provvisoria, il contenuto.
Essi sono concessi non sulla base di un giudizio di certezza, ma sulla base di giudizi di mera
probabilità. I provvedimenti cautelari forniscono il rimedio agli ostacoli derivanti dalla durata dei
processi e così garantiscono l’efficacia della tutela giurisdizionale. Essi sono un modo particolare di
rendere effettiva la previsione dell’art. 24 cost., di garantire il diritto d’azione che verrebbe
vulnerato, nella sostanza, se occorresse attendere i tempi lunghi del processo per ottenere qualcosa
che al termine del processo potrebbe non servire più perché è mutata la situazione originaria.
Il provvedimento cautelare può quindi consistere:
− Nella anticipazione del contenuto o degli effetti della sentenza di merito. Normalmente
anticipatorio è il provvedimento cd d’urgenza concesso ai sensi dell’art. 700.
− Nella produzione di un effetto meramente strumentale alla effettività della tutela di merito.
Quindi, da un lato possiamo considerare una tipologia di provvedimenti cautelari che anticipano il
contenuto della sentenza, e da un altro lato considerare una diversa tipologia di provvedimenti
cautelari che incidono solo in situazioni connesse con il diritto oggetto della domanda, e che
operano assicurando che la futura sentenza di merito non si riveli inutile al tempo della sua
pronuncia. Si parla, in questo secondo caso, di pro