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Tutela giurisdizionale, c.p.c., Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Il cpc è entrato in vigore nel 1942 (quindi in piena GM). Consta di 4 libri:

  • 1° – Principi generali del processo;
  • 2° – Processo di cognizione;
  • 3° – Processo di esecuzione;
  • 4° – Processi speciali.

Il ex art 3 Cost, anche sotto il profilo processuale, vieta ingiustificate principio di uguaglianza disuguaglianze per i soggetti. Ma, beninteso, non significa che i meccanismi processuali devono essere sempre uguali per tutti: è possibile differenziare secondo esigenze di ragionevolezza. Infatti, al processo ordinario di cognizione, fanno eccezione alcuni riti speciali (come il rito del lavoro). La stessa Corte costituzionale rigetta il dubbio di violazione dell’art 3 da parte delle norme se si tratta di una disuguaglianza ragionevole, ossia se la differenza processuale è giustificata da differenze sostanziali tra i soggetti. Se invece la disuguaglianza è ingiustificata, dichiara l’incostituzionalità della norma denunciata.

L’art 24 Cost garantisce il diritto:

  • Diritto di azione & difesa:
    • Sia di azione = 1° c “Tutti (non solo i cittadini italiani) possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”. Peraltro, la tutela giurisdizionale deve essere effettiva, piena. Cioè non può rimanere solo sulla carta, né può essere attenuata in base alla situazione lesa (diritto soggettivo o interesse legittimo) o alla controparte (privato o p.a.);
    • Sia di difesa = 2° c “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.

Sono cadute molte norme che limitavano l’accesso alla tutela giudiziale per contrarietà all’art 24. Ad esempio:

  • Le norme che vietavano al giudice statuale di conoscere certe controversie perché le parti dovevano per forza rivolgersi ad arbitri (incostituzionalità degli arbitrati obbligatori);
  • L’art 15 della l. fallimentare perché consentiva al tribunale (anziché imporglielo), prima di dichiarare il fallimento, di ordinare la comparizione dell’imprenditore per difendersi.

L’art 24 fornisce la base del principio del contraddittorio:

  • Principio del contraddittorio: ribadito dalla l. cost. 2/’99 nel nuovo art 111 Cost: “Ogni processo si svolge in contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità” cioè non basta che sia consentito il contraddittorio delle parti, ma occorre anche la parità di armi, cioè la legge deve garantire a entrambe le parti gli stessi mezzi;
  • Sancito anche dall’art 101 cpc: “Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti (ad es. può provvedere senza sentire le parti, quindi inaudita altera parte, per ragioni di urgenza, magari per evitare che la controparte distrugga il bene conteso), non può statuire sopra alcuna domanda, se il convenuto non è stato regolarmente citato e non è comparso.”

Beninteso, il principio del contraddittorio non significa che il giudice può pronunciarsi solo se il convenuto effettivamente ha voluto costituirsi e difendersi (nonostante la formulazione dell’art 101). Significa solo garanzia che ognuno sia messo in condizioni di essere sentito, di difendersi e se lo vuole, se non lo vuole subirà comunque gli effetti del processo come “contumace”!

Il nuovo art 111 afferma che “La giurisdizione si attua mediante il giusto giusto processo regolato dalla legge”. Intendendo per giusto processo l’obbligo per il legislatore di preregolare il processo rispettando i canoni di giustizia processuale: proporzione, correttezza, ragionevolezza, affidabilità della procedura.

Soggezione del giudice alla legge: Il tit IV, parte II Cost è dedicato alla magistratura che rappresenta, nella tripartizione dei poteri, il potere giudiziario. Ex art 101 Cost “I giudici sono soggetti solo alla legge” e cioè il giudice (chiamato bocca della legge) non può creare diritto e deve decidere applicando solo la legge. Ciò si ricava anche dall’art 113 cpc rubricato “Pronuncia secondo diritto”: “Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto”. Intendendo per norme del diritto non solo la legge in senso formale, ma anche d.l., d.lsg., regolamenti CE, direttive self executing, consuetudini...

Indipendenza: Ex art 104 Cost “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere” e quindi il giudice è indipendente sia all’interno nel senso che il giudice è soggetto solo alla legge; sia verso l’esterno, cioè dal potere esecutivo che non può interferire ad esempio nella nomina o nella inamovibilità. In particolare, i magistrati sono scelti in base a un concorso pubblico, salvo i magistrati onorari (giudici non togati, non di carriera) che possono essere di nomina anche elettiva.

Imparzialità:

  • Ex art 111 Cost “Ogni processo si svolge...davanti a un giudice terzo e imparziale” (terzo, cioè non può essere parte nel processo, insomma deve essere imparziale rispetto alle parti),
  • In base all’art 51 cpc il giudice ha l’obbligo di astenersi (e se non si astiene può essere ricusato dalle parti) se:
    • a) ha un interesse nella causa;
    • b) una delle parti è suo debitore/creditore/nemico/amico/parente o di un suo prossimo congiunto;
    • c) è tutore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti;
    • d) ha dato consiglio o prestato patrocinio, ha testimoniato o ha già deciso della causa in un altro grado di giudizio.
  • L’art 51 conclude con una norma di chiusura riconoscendo al giudice la facoltà (e non più l’obbligo) di astenersi in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza. In questo caso il giudice inerte non potrà essere ricusato.

Obbligo di motivazione: Ex art 111 Cost “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”, in modo che la motivazione possa essere controllata.

Precostituzione legale del giudice: Il giudice del caso concreto deve essere predeterminato in base a norme generali e astratte, come affermano gli articoli:

  • 6 CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo) “...tribunale...costituito per legge”;
  • 25 Cost “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge”;
  • 102 Cost “È vietato istituire giudici straordinari (istituiti ad hoc per risolvere specifiche controversie) o speciali (a cui sono affidate singole materie)”.

Garanzia del ricorso in Cassazione.

Ragionevole durata del processo: principio espresso negli artt 111 Cost e 6 CEDU. La Corte europea dei diritti dell’uomo, a Strasburgo, ha sistematicamente condannato lo Stato italiano per lunghezza eccessiva del processo civile. Del resto, l’unico modo di accelerarlo sarebbe eliminare le preziose garanzie assicurate alle parti. Invece, il processo penale ha una durata max: se non si conclude in un dato termine l’imputato cessa di essere tale e il reato si prescrive. Peraltro, la Corte di Strasburgo può essere adita solo dopo l’esaurimento delle vie di ricorso interne e solo se il diritto nazionale non consenta di riparare completamente i danni. Il legislatore italiano ha sottratto al cittadino il ricorso alla Corte di Strasburgo, intasata dalle domande di risarcimento contro lo Stato ita per eccessiva durata del processo. E dunque la l. 89/2001 prevede un’equa riparazione per i danni patiti a causa della durata eccessiva del processo. Il danno va quantificato con riferimento solo al periodo di tempo eccedente quello ragionevole. La domanda di equa riparazione si propone davanti alla Corte d’appello che decide con decreto entro 4 mesi dal deposito del ricorso. Il reg CE 861/2007 ha istituito il procedimento europeo per le controversie:

  • Transfrontaliere (una delle parti risiede in uno Stato diverso da quello del giudice adito);
  • Di modesta entità (< 2000 E).

Tale procedimento, alternativo a quello nazionale:

  • Riduce i tempi (il processo si svolge attraverso moduli scritti da riempire in tempi stretti);
  • E le spese processuali (non è obbligatoria la rappresentanza tecnica);
  • Semplifica il riconoscimento (che è immediato);
  • E l’esecuzione delle sentenze rese in un altro Stato membro. Infatti, tale sentenza è esecutiva anche se può essere impugnata o, su istanza del convenuto che non abbia potuto contestare la domanda, riesaminata.

La giurisdizione nella Costituzione: giudice ordinario e speciali

I giudici possono essere ordinari o speciali. Il giudice ordinario, sul piano:

  • Strutturale, è il giudice che appartiene all’ordine giudiziario. Ossia il giudice istituito e regolato dalle norme del “T.U. sull’ordinamento giudiziario” del 1941;
  • Funzionale, è il giudice che esercita la giurisdizione civile: g.d.p. (magistrato onorario), tribunale, Corte d’appello e di Cassazione.

I giudici speciali, che per esclusione sono quelli non ordinari, sono:

  • Commissioni tributarie;
  • Corte dei Conti (giudice contabile relativamente alle pensioni e alla responsabilità contabile degli agenti contabili e organo di controllo contabile che svolge un controllo preventivo di legittimità sugli atti governativi e successivo sulla gestione del bilancio statale);
  • Giudici amministrativi (i TAR, istituiti con la l. 1034/’71, sono giudici di 1° grado e il Consiglio di Stato, giudice d’appello rispetto alle sentenze dei TAR. Il Consiglio di Stato nacque come organo ausiliario, consultivo, del Governo. In seguito ha assunto anche una funzione giustiziale: risolvere controversie tra privati e p.a. Si trattava di una funzione, non proprio giurisdizionale, bensì di “giustizia nell’amministrazione”. Perché mancava al Consiglio di Stato indipendenza, terzietà e imparzialità, essendo organo ausiliario di una delle parti, la parte pubblica. Oggi invece è un vero e proprio giudice).

La Costituzione vieta di istituire nuovi giudici straordinari [istituiti ad hoc per specifiche cause] o speciali [a cui sono affidate singole materie] (quindi sono stati conservati i giudici speciali preesistenti alla Carta costituzionale, come Consiglio di Stato e Corte dei Conti), ammettendo solo sezioni specializzate del giudice ordinario per determinate materie.

Giudice tributario: Le controversie tra fisco e contribuente sono attribuite alle commissioni tributarie:

  • Provinciali per il 1° grado di giudizio;
  • Regionali per il grado d’appello.

Queste commissioni esistevano anche prima della Costituzione, ma non erano organi giurisdizionali. Erano organi paragiurisdizionali di controllo nati dalla diffidenza verso il giudice ordinario da parte dello Stato, preoccupato più del gettito tributario che della tutela dei diritti dei contribuenti. Paragiurisdizionali perché difettavano di alcune caratteristiche degli organi giurisdizionali, quali indipendenza, imparzialità... Erano organi di cui facevano parte funzionari dell’erario. Successivamente questi organi sono stati trasformati in organi giurisdizionali, aggirando il divieto di istituzione di nuovi giudici speciali posto dalla Costituzione. Lo si è aggirato lavorando sulla VI disposizione transitoria e finale della Costituzione per cui “entro 5 anni dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti”. E cioè affermando che tali Commissioni erano organi giurisdizionali preesistenti (invece erano paragiurisdizionali) e che il termine di 5 anni non era perentorio, cioè che la revisione si sarebbe potuta fare anche in seguito. La giurisdizione tributaria, a differenza delle altre giurisdizioni speciali (amministrativa e contabile) non è contemplata dalla Costituzione ed è una giurisdizione ibrida. Ibrida perché le sentenze emesse dalla commissione tributaria di appello sono ricorribili in Cassazione (cioè di fronte a un giudice ordinario) non solo per motivi di giurisdizione. Il processo tributario è regolato dal decreto 546/1992 e per quanto non regolato da esso (disciplina speciale), si applica il cpc (lex generalis che colma le lacune della legge speciale).

Sezioni specializzate del giudice ordinario: Le sezioni specializzate non sono giudici speciali: sono una particolare conformazione del giudice ordinario che consente di riversare nel processo competenze tecniche imposte dal tipo di controversia, per le quali non è sufficiente un esperto di diritto, come il giudice. Le sezioni specializzate sono costituite in parte da giudici togati (ordinari) e in parte da esperti (cd giudici laici). Sono istituite sezioni specializzate agrarie, in materia di acque pubbliche, di proprietà intellettuale e industriale e in passato anche di lavoro. Le controversie concernenti le acque pubbliche e i diritti soggettivi sono attribuite alla competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche (che sono appunto sezioni specializzate) in 1° grado e al Tribunale superiore delle acque pubbliche in 2° grado. Se invece si tratta di interessi legittimi, il Tribunale superiore giudica in unico grado. Pertanto il Tribunale superiore ha natura promiscua: è ordinario in sede di appello (quindi se si tratta di diritti soggettivi e quindi si applica il cpc) e speciale se si tratta di interessi legittimi.

La giurisdizione del giudice amministrativo

Rapporti tra giudici ordinari e amministrativi: Il riparto di competenze tra giudice ordinario e amministrativo è basato sulla distinzione tra interessi legittimi (spettano al giudice amministrativo) e diritti soggettivi (giudice ordinario) vantati nei confronti della p.a.

Però su particolari materie indicate dalla legge, il giudice amministrativo ha una giurisdizione esclusiva per cui può giudicare sia degli interessi legittimi che dei diritti soggettivi e viceversa il giudice ordinario può giudicare anche degli interessi legittimi. Ad esempio, tutta la materia del pubblico impiego, insomma senza distinzioni tra diritti soggettivi e interessi legittimi, era attribuita, tempo fa, al giudice amministrativo, oggi al giudice ordinario. La sentenza cost 204/2004 individua 2 limiti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. E cioè deve trattarsi di controversie relative a:

  • a) “materia particolare” (ad es. pubblici servizi) che rende difficile separare i diritti dagli interessi; e
  • b) “attività autoritative” nel senso che la p.a. eserciti un potere autoritativo e non agisca jure privatorum.

Garanzia del controllo in Cassazione

Ex art 111 Cost. “Il ricorso in Cassazione per violazione di legge è sempre ammesso contro le sentenze pronunciate dai giudici ordinari o speciali”. Tuttavia contro le decisioni del Consiglio di Stato o Corte dei conti solo per ragioni di giurisdizione (cioè in questo caso la Cassazione può solo controllare il rispetto delle norme che distribuiscono la giurisdizione tra i vari giudici). “Nonostante l’art 111 parli solo di sentenze, la ricorribilità in Cassazione vale anche per provvedimenti diversi (decreti, ordinanze) purché:

  • Decisori (cioè che decidano di diritti soggettivi) e definitivi (ossia non altrimenti impugnabili).

Quindi se una norma definisce non impugnabile una certa categoria di sentenze, significa che la sentenza non è assoggettata ai comuni mezzi di impugnazione (come l’appello), ma è comunque ricorribile in Cassazione. Cd ricorso straordinario, perché discendendo dall’art 111 cost, si distingue dal ricorso ordinario previsto dall’art 360 cpc.

Giurisdizione e processo

Rapporto tra giurisdizione e processo: Giurisdizione e processo sono concetti che non coincidono:

  • La giurisdizione è il potere di applicare il diritto al caso concreto;
  • Il processo è la forma tipica attraverso cui si attua la giurisdizione. È un insieme coordinato di atti compiuti da vari soggetti (giudice, parti, terzi, pm, ufficiali giudiziari, cancellieri, ecc…). Gli atti sono concatenati: il vizio di un atto colpisce gli atti successivi che dipendono dall’atto viziato (cd nullità derivata), ma non si trasmette agli atti indipendenti, precedenti o successivi.

Azione e intervento del PM: Tra gli atti processuali, menzione particolare meritano quelli del pubblico ministero. Gli artt 69/70 cpc distinguono le ipotesi in cui il pm inizia il processo, esercitando l’azione civile, o interviene nel processo iniziato da altri:

  • L’art 69, “Azione del pm”, si limita ad affermare che il pm deve esercitare l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge. Si tratta di casi caratterizzati da un forte interesse pubblico e diritti indisponibili. Ad esempio, istanza per la dichiarazione di fallimento o la nomina del curatore di una persona scomparsa;
  • L’art 70, “Intervento in causa del pm”, distingue un intervento:
    • Facoltativo: quando il pm ravvisa un pubblico interesse;
    • Necessario: per cui deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, nelle cause:
    • 1) che egli stesso potrebbe proporre;
    • 2) matrimoniali, comprese quelle di separazione;
    • 3) riguardanti stato e capacità delle persone;
    • 5) negli altri casi previsti dalla legge (querela di falso, controversie elettorali, cause minorili e di divorzio);
    • 6) nelle cause davanti alla Cassazione nei casi stabiliti dalla legge, ossia solo nelle pubbliche udienze (la l. 134/2012 infatti ha eliminato la figura del PM nelle procedure camerali).

Il giudice adito può, o rispettivamente deve, ordinare la comunicazione degli atti al pm per consentirgli di intervenire, nei casi di intervento rispettivamente facoltativo o necessario. Poteri del pm Il pm attore e il pm interveniente necessario nelle cause...

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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