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III
processo in cui non sia parte.
Indirettamente perché una sentenza pronunciata tra altri (inter alios) non può pregiudicare direttamente i
terzi, non è opponibile ai terzi, insomma i terzi, poichè non sono stati ammessi al contraddittorio,
potranno metterla in discussione.
Infatti una sentenza produce effetti (in gergo: fa stato) solo per le parti e le loro proiezioni soggettive
(loro eredi e aventi causa).
Il potrà essere parte della sentenza solo partecipando al processo.
III
E appunto il diventa parte del processo con l’intervento.
III
L’intervento può essere di 3 tipi:
VOLONTARIO
1) (art 105)
Il interviene di sua iniziativa, presentando in udienza o depositando in cancelleria una propria comparsa.
III fino alla precisazione delle conclusioni.
Può intervenire solo
L’intervento volontario può essere:
principale
a) (o ad excludendum: cioè contro tutte le parti), quando l’interveniente afferma un diritto
proprio in contrasto sia con l’attore, sia con il convenuto.
Es. Tizio rivendica nei confronti di Caio la proprietà di una cosa, ma Sempronio interviene
sostenendo che la cosa è sua;
adesivo autonomo
b) (o litisconsortile), quando l’interveniente, pur facendo valere un proprio diritto
autonomo, assume una posizione uguale o parallela a una delle parti, affiancandosi ad essa contro
l’altra parte.
Egli è comunque in una posizione diversa da quella delle parti originarie, sicché la sua difesa, pur
coincidendo con quella di una delle parti, rimane distinta da essa.
Es: un socio interviene nel processo in cui un altro socio ha impugnato una delibera assembleare
ritenuta invalida;
adesivo dipendente
c) (o adesivo, o ad adiuvandum), quando il interviene solo per sostenere le
III
ragioni di una delle parti in modo da evitare il pregiudizio che gli deriverebbe dalla sconfitta di questa.
A differenza degli altri interventi, quello adesivo dipendente non incrementa la materia del contendere
perché il non fa valere propri diritti.
III
Es : il creditore Caio interviene nella lite del suo debitore Tizio con Sempronio perché teme che tale
1
lite possa ridurre il patrimonio del suo debitore Tizio;
Es : se il conduttore-dante causa è condannato a restituire il bene al locatore, per efficacia riflessa, la
2
risoluzione del rapporto a monte (tra conduttore e locatore) comporta l’automatica risoluzione anche del
rapporto a valle (tra conduttore e subconduttore-avente causa).
Per questo il subconduttore ( rispetto al locatore e conduttore) può intervenire per evitare la
III
formazione di una sentenza di condanna alla restituzione.
A questo scopo potrà far valere tutte le difese e le eccezioni del conduttore-convenuto che questi (per
inerzia o collusione con la controparte) trascuri di sollevare.
COATTO SU INIZIATIVA DI PARTE
2) (art 106). Cd chiamata ex parte.
Ciascuna parte può chiamare nel processo un quando:
III
a) (l’attore o il convenuto) ritiene che la causa sia comune al . E cioè:
III
- il convenuto o l’attore possono contestare la legittimazione passiva, indicando un III come il vero
responsabile;
- il convenuto può contestare la legittimazione attiva, indicando un III a cui spetta in realtà il diritto fatto
valere dall’attore. Il convenuto vuole così evitare di essere condannato 2 volte;
b) o (solo il convenuto) pretenda di essere garantita dal (garanzia propria o impropria).
III
COATTO PER ORDINE DEL GIUDICE
3) (art 107). Cd chiamata jussu judicis.
Il g.i. in ogni momento può ordinare la chiamata di un , quando ritiene che la causa sia comune al .
III III
In altri termini il g.i. ordina alla parte di provvedere alla chiamata.
Se la parte non lo chiama nel termine assegnato dal giudice, la causa viene cancellata dal ruolo.
L’ordine di intervento non è diretto al perché il , non essendo parte nel processo, non potrebbe
III III
essere destinatario diretto di un ordine del giudice.
Es . A chiede la costituzione di una servitù di passaggio sul confinante fondo B.
1
Ma B eccepisce che un altro fondo confinante, quello di C, consente un passaggio migliore.
Allora il g.i. ordina la chiamata di C.
Es . Il mediatore chiede al venditore il pagamento della provvigione.
2
Ma il venditore eccepisce un patto per cui la provvigione è posta a carico dell’acquirente.
Allora il g.i. ordina la chiamata dell’acquirente.
CAP. 27
(SEGUE). IL PROCESSO PLURISOGGETTIVO
LITISCONSORZIO NECESSARIO
Si ha litisconsorzio necessario (art 102) quando la sent dev’essere pronunciata nei confronti di più
persone
perché lo prescrive la legge.
Es : “ Nel giudizio di disconoscimento di paternità il presunto padre, la madre e il figlio sono
1
litisconsorti necessari”;
Es : “Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di ogni altra comunione devono proporsi
2
nei confronti di tutti gli eredi o condomini”).
o altrimenti, nel silenzio della legge, data la contitolarità del rapporto sostanziale affermato.
Beninteso, il litisconsorzio non è necessario per tutti i rapporti plurilaterali.
Es. in caso di obbligazione con più creditori solidali, ogni creditore può ottenere dal debitore l’intero,
senza che sia necessario che partecipino al processo anche gli altri concreditori.
Insomma, è necessario quando non solo il rapporto è plurilaterale, ma la sua plurilateralità non è
scindibile in più rapporti bilaterali.
Es. se la comunione intercorre tra A, B e C, una sent di divisione resa solo tra A e B sarebbe inutiliter
data perché C rimarrebbe contitolare.
Insomma il giudizio di divisione deve valere verso tutti o verso nessuno!
Litisconsorzio necessario si ha anche quando agisce il sostituto processuale, cioè il soggetto che ha la
legittimazione cd straordinaria di dedurre in giudizio un diritto altrui.
In tal caso il titolare del diritto dev’essere reso parte del processo in qualità di litisconsorte necessario.
L’ipotesi più importante è l’azione surrogatoria: il surrogante (legittimato straordinario) agisce al posto
del surrogato (titolare del diritto) inerte, contro il debitore del surrogato.
Pertanto se al processo non partecipano tutti i litisconsorti, il g.i. deve ordinare l’integrazione del
contraddittorio nei confronti delle altre parti nel termine perentorio da lui stabilito.
Cioè ordina alle parti di chiamare in giudizio il terzo.
Scaduto inutilmente il termine, il processo si estingue.
In ogni caso se il g.i. non si è accorto che si versava in un caso di litisconsorzio necessario e non ha
ordinato l’integrazione, la sentenza pronunciata nei confronti solo di alcuni dei litisconsorti nec, è
inutiliter data, cioè non acquisterà mai definitività, potrà sempre essere messa in discussione.
Infatti il giudice di appello (o di cass) annullerà la sent con rinvio al giudice che avrebbe dovuto
ordinare l’integrazione. CAP. 28
IL VENIR MENO DI UNA PARTE E LA SUCCESSIONE NEL
DIRITTO CONTROVERSO
Il mutamento della parte nel corso del processo può verificarsi per successione a titolo universale o
particolare (a sua volta inter vivos o mortis causa).
Successione nel processo a titolo universale (art 110)
Quando la parte viene meno per morte della persona fisica o per estinzione della persona giuridica (es.
fusione di società), il successore universale (ossia l’erede) subentra nel processo, cioè nello status di
parte, prendendo il posto del defunto/estinto.
Se ci sono più successori, tutti entreranno nel giudizio nella veste di litisconsorti necessari.
Quindi dopo la morte/estinzione il processo si interrompe temporaneamente per poi riprendere dal
punto in cui si trovava al momento della successione.
Però se:
si tratta di diritti intrasmissibili, personalissimi (es. morte dell’usufrutturio) l’erede succede nel
processo, ma non nello specifico diritto controverso;
si ha successione universale senza che sia venuto meno il dante casa (es. cessione di azienda), il
successore succede nel diritto controverso, ma non nel processo.
Insomma il processo continua nei confronti della parte originaria e il successore subisce gli effetti della
sentenza indipendentemente dalla sua partecipazione al processo.
Insomma in questo caso, a differenza del 1°, si applica il 111, anziché il 110.
Successione nel diritto controverso a titolo particolare (art 111)
Invece il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso è inefficace nel giudizio, cioè non
comporta la successione nel processo.
Se nel corso del processo il diritto controverso è trasferito a titolo particolare:
1) per atto inter vivos (alienazione):
- il processo prosegue tra le parti originarie (altrimenti si consentirebbe di liberarsi del processo
semplicemente alienando il rapporto giuridico conteso);
- e il g.i. deve decidere come se l’atto di disposizione non fosse stato compiuto, cioè valutando il
rapporto giuridico sostanziale considerato al momento della domanda, e non dopo l’atto dispositivo.
Però ci sono casi in cui la successione è rilevante nel processo.
Es. se l’attore creditore, in corso di causa, cede a un III il proprio credito;
2) mortis causa (legato) il processo è proseguito dal successore universale (anziché dal legatario).
Es. Aulo Attore, attore in rivendica del fondo “Roccafredda” contro il possessore Caio Convenuto,
morendo lascia erede Emilio Erede, ma attribuisce con un legato a Luigi Legatario il diritto di proprietà
del fondo.
Il processo continua tra Emilio Erede (parte formale) e Caio Convenuto.
Ma la sentenza spiega i suoi effetti anche contro Luigi Legatario (parte sostanziale), successore a titolo
particolare nello specifico diritto controverso.
A proposito del legato, la successione a titolo particolare nel diritto controverso può aversi solo in
presenza di un legato di specie, anziché di genere.
Infatti mentre nel 1° si trasmette al legatario la proprietà di un bene determinato, nel 2° il legatario
consegue solo un diritto di credito verso l’onerato.
Quindi solo nel 1° caso la cosa, oggetto del legato, può consistere in una res litigiosa.
Principio del contraddittorio
In entrambi i casi (trasferimento inter vivos/mortis causa) la sent estende i suoi effetti al successore a
titolo particolare, anche se non è subentrato nel processo.
È quindi evidente la deroga al princi