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DINAMICHE ALTERNATIVE DEL PROCESSO

MANCATA COSTITUZIONE DI ENTRAMBE LE PARTI

L'attore si deve costituire entro 10 giorni dalla notificazione della citazione (art 165). Se però questo non si è costituito allo scadere del termine, il convenuto ha ancora la possibilità di costituirsi egli stesso, e in tal modo l'iniziativa di mettere in moto il procedimento è ancora nella possibilità del convenuto (art 290).

Ex art 171 c1 "Se nessuna delle parti si costituisce nei termini stabiliti, si applicano le disposizioni dell'art 307, primo e secondo comma".

In tal caso il processo, che non può sfociare nella prima udienza, entra in uno stato di quiescenza.

Ciò non significa che nulla è accaduto, infatti la causa pende dalla notificazione della citazione, solo che il procedimento non può mettersi in moto per sfociare nella prima udienza, perché nessuno ha fatto materialmente la "iscrizione al ruolo".

ordine dopo una fase di inattività. La riassunzione del processo è necessaria quando nessuna delle parti si è costituita entro il termine stabilito o quando il giudice ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo. Secondo l'articolo 307 comma 1 del codice di procedura civile, se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti si è costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166, o se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo, il processo deve essere riassunto davanti allo stesso giudice entro un termine perentorio di tre mesi. Questo termine decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione. In caso contrario, il processo si estingue. La comparsa di riassunzione è quindi l'atto con cui il processo viene ripreso e messo in ordine dopo una fase di inattività.

condizionedi arrivare all'udienza.

LA CONTUMACIA

Anch'essa è una non costituzione, ma di una sola delle parti.

❖ Contumacia del convenuto: qui l'attore notificata la citazione, si è costituito nei 10 giorni previsti dall'art 165 per l deposito incancelleria.

Ex art 171 c2 "Se una delle parti si è costituita entro il termine rispettivamente a lei assegnato, l'altra parte può costituirsi successivamente fino alla prima udienza, ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'articolo 167".

Ex art 171 c3 "La parte che non si costituisce neppure in tale udienza È DICHIARATA CONTUMACE con ordinanza del giudice istruttore, salva la disposizione dell'art. 291".

Ex art 291 c1 "Se il convenuto non si costituisce e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La

impedisce ogni decadenza. Di fronte alla mancata costituzione del convenuto in sede di udienza di prima comparizione e trattazione, il giudice deve verificare se non vi siano vizi nella notificazione della citazione, i quali lascino pensare che il convenuto ignori il processo intentato contro di lui. Se la notificazione non viene rilevata nel termine, il processo si estingue.

❖ Contumacia dell'attore: qui il procedimento giunge all'udienza di prima comparizione e trattazione, ma manca l'attività di impulso dell'attore, supplita dall'iniziativa del convenuto che, tempestivamente, si è presentato in cancelleria domandando iscrizione al ruolo. Ex art 290 "Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171 ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell'art 187, altrimenti dispone che la causa"

siacancellata dal ruolo, e il processo si estingue”.

Status di contumace: egli non può compiere atti di impulso o comunquepartecipare attivamente al procedimento. Ciò non significa che non siaparte del processo, e che la sentenza non abbia effetti per lui, infatti daun lato è destinatario degli effetti dei provvedimenti di merito, dall’altroha il potere di costituirsi ancora in seguito, ma finché ciò non avviene nonpuò interloquire nello svolgimento del processo.

Ex art 292 “1. L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento, ele comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunqueproposte sono notificate personalmente al contumace nei termini che ilgiudice istruttore fissa con ordinanza.

2. Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito incancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale.

3. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

4.

Le sentenze sono notificate alla parte personalmente”. Ex art 293 “1. La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. 2. La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa, della procura e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza. 3. In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte”. Ex art 294 c1 “Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile”. LE ORDINANZE ANTICIPATORIE

PER IL PAGAMENTO DI SOMME NON CONTESTATE
Ex art 186 bis "1. Su istanza di parte il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione.
2. L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.
3. L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177, primo e secondo comma, e 178, primo comma".

1. Quindi la parte interessata deve proporre apposita istanza sin formalità libera; inoltre la norma esclude che la contumacia valga come non contestazione e garantisce il principio del contraddittorio.
2. La pronuncia di condanna è immediatamente efficace nel senso che è automaticamente e direttamente spendibile in caso di mancato adempimento.

Infatti, al mancato pagamento del condannato consegue il potere di colui al cui favore è stata emessa l'ordinanza, di iniziare l'esecuzione forzata. Inoltre, tali ordinanze sono condanne incidenti sui rapporti sostanziali delle parti, e quindi sopravvivono all'estinzione del processo.

Come per le ordinanze istruttorie, anche queste possono essere modificate o revocate in ogni momento.

L'ORDINANZA SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA DELL'ISTRUZIONE

Ex art 186-quater "1. Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.

2. L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

3. Se, dopo

la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.

4. L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza".

1. La norma si riferisce ai casi privi di particolare complessità giuridica, sicché, esaurita l'istruzione, il giudice istruttore può disporre con ordinanza il pagamento o la consegna o il rilascio, nei limiti per i quali ritiene già raggiunta la prova. La causa già trattata si avvia verso la decisione, ma appare possibile evitare la fase della decisione, perché la parte che ritiene chiaro il risultato istruttorio a proprio favore può

chiedere al giudice di decidere immediatamente nella forma semplificata dell'ordinanza.

Il giudice, solo se ritiene seria l'istanza di parte e opportuno il suo accoglimento, deve provocare il contraddittorio in funzione di quella che sarà una decisione dei diritti della parte.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e sopravvive all'eventuale estinzione del processo.

L'ordinanza è revocabile SOLO PER MEZZO DELLA SENTENZA FINALE CHE DEFINISCE IL GIUDIZIO, non è detto però che si arrivi sempre a tale sentenza.

Si possono presentare 3 ipotesi:

  1. Il processo si chiude con l'ordinanza. Infatti l'ordinanza acquista efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza, se la parte intimata non manifesta la volontà che sia pronunciata la sentenza. Questo vuol dire che l'ordinanza prende a tutti gli effetti il posto della sentenza come provvedimento decisorio conclusivo del grado di giudizio.
  2. Il

Il processo prosegue e giunge alla sentenza finale di merito che si sostituisce all'ordinanza. Qui l'intimato richiede espressamente la sentenza. La richiesta è un atto unilaterale da notificare alla controparte, quindi è nella disponibilità esclusiva dell'intimato.

Se la sentenza conferma l'ordinanza, essa si sostituirà a quest'ultima e sarà autonomamente impugnabile con i mezzi normali di impugnazione.

Se la sentenza contraddice l'ordinanza, si sostituisce a quest'ultima, ma dovrà disporre la restituzione di quanto adempiuto in ottemperanza all'ordinanza.

Il processo si estingue. Qui l'ordinanza sopravvive all'estinzione e avrà efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.

L'ORDINANZA INGIUNTIVA

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
212 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 7mrtn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Tiscini Roberta.