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§ 1. Premessa
Le controversie di lavoro palesano dei contrasti tra un prestatore di lavoro
ed un datore di lavoro in merito ad alcuni aspetti peculiari del rapporto di
lavoro intercorrente tra di loro, oppure di un rapporto di lavoro che è già
cessato.
Una disciplina del processo del lavoro esisteva già nel Codice del 1942, che
ad essa aveva riservato il Titolo IV del Libro II, dedicato al processo di
cognizione. Tale Titolo IV era rubricato "Norme per le controversie in
materia corporativa" ed era suddiviso in quattro Capi, dedicati
rispettivamente alle controversie collettive, alle controversie individuali di
lavoro, alle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
nonché alle controversie individuali in materie regolate da norme
corporative.
La soppressione dell'ordinamento corporativo, ed in particolare degli
organi competenti ad emanare norme corporative [ Cfr. R.D.L. 3 Agosto
1943, n. 721], aveva implicitamente abrogato il Capo I, lasciando al Capo IV
uno stretto margine di applicabilità in via di graduale eliminazione.
Rimanevano, così, operanti i due Capi intermedi: il secondo, dedicato alle
controversie individuali di lavoro, ed il terzo dedicato alle controversie in
materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.
Attualmente, il processo del lavoro è regolamentato dalle norme di cui
agli artt. 409 ss. c.p.c. applicabili - quando il contrario non risulti con 2
chiarezza - a tutte le controversie in esse indicate. Pagina
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N .
B . restano fuori dall'ambito della nuova disciplina le Controversie
Collettive.
§ 2. I rapporti soggetti al rito del lavoro
L’art. 409 c.p.c. si preoccupa di individuare i rapporti - o per meglio dire - i
gruppi di rapporti, che possono dar luogo a controversie individuali
soggette al rito del lavoro, disponendo che:
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L’espressione "Controversie relative a rapporti di Lavoro Subordinato"
comprende ogni controversia in cui la pretesa fatta valere in giudizio si
ricollega ad un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., sebbene già
estinto.
In passato, l'art. 429 c.p.c., letto unitamente all'art. 2068 c.c., prevedeva che
non potessero essere assoggettati al rito del lavoro "i rapporti di lavoro e di
impiego disciplinati da contratti collettivi o da norme corporative" nonché
quelli "concernenti prestazioni di carattere personale o domestico".
Con la Novella del 1973 è stata adottata una formula piuttosto ampia ed
onnicomprensiva di controversie relative a rapporti di lavoro subordinato,
purché si tratti di controversie individuali, private, presupponenti un
vincolo di subordinazione.
Vi rientrano, pertanto, fra l’altro:
il lavoro penitenziario;
il lavoro subordinato agricolo;
il lavoro marittimo e portuale.
Il legislatore, dunque, prescinde dalla possibilità che il rapporto sia regolato
da un contratto o accordo collettivo e contempla tutti i rapporti di lavoro 3
privato, anche se estranei all’organizzazione imprenditoriale, come quelli Pagina
domestici o a domicilio.
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Infine, l’ampiezza della nozione contenuta nella norma consente di
ricomprendervi tutte le pretese che trovano occasione nel rapporto di lavoro,
anche se non a carattere patrimoniale.
Quindi, oltre alle normali pretese di natura retributiva ed alle impugnazioni
dei licenziamenti, rientrano nella disciplina in esame anche le controversie
aventi ad oggetto, ad esempio:
la costituzione del rapporto di lavoro;
l'applicazione di sanzioni disciplinari;
il risarcimento di danni conseguenti a violazioni di regole imperative
(mancata fruizione di ferie, danni da infortunio, mancato versamento
dei contributi previdenziali, etc.);
l'inquadramento del lavoratore (attribuzione a mansioni superiori o
inferiori, demansionamento, etc.);
la violazione degli obblighi di fedeltà e di non concorrenza;
il mobbing;
il trasferimento d’azienda;
gli atti aventi ad oggetto rinunzie o transazioni.
N .
B . danno luogo, inoltre, a controversie individuali di lavoro, ai sensi
dell'art. 409, n. 1, le domande fatte valere anche da soggetti diversi dalle
parti del rapporto [ossia, dal lavoratore e dal datore], con conseguente
applicabilità del rito del lavoro nei seguenti ulteriori casi:
l’azione proposta dal sindacato contro l’imprenditore per il
versamento dei contributi sindacali accantonati tramite ritenuta sui
salari [ ex art. 26 Stat. Lav.];
l’azione proposta dagli eredi del lavoratore o dagli aventi diritto
per ottenere l'indennità in caso di morte [ ex art. 2122 c.c.];
l’azione proposta, in via di surrogazione, dall’acquirente
dell’azienda nei confronti dell’alienante per i crediti di lavoro
maturati prima del trasferimento [ ex art. 2112 c.c.]. 4
2
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Sul punto ci si limita a precisare che l’art. 9 della Legge 14 Febbraio 1990
n. 29 ha ricondotto "tutte le controversie in materia di contratti agrari o
conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto" - sia sotto il
profilo della genesi che del funzionamento o della sua cessazione - alla
competenza esclusiva delle Sezione Specializzate Agrarie, istituite presso
i Tribunali e le Corti di Appello e composte da magistrati ordinari e da
esperti.
N .
B . sebbene in tutte le controversie agrarie si osservano le disposizioni dei
cui agli artt. 409 c.p.c. e ss., con la devoluzione, in via esclusiva, della
competenza alle Sezioni Specializzate Agrarie si è resa ulteriormente
residuale la competenza del Giudice Monocratico del Lavoro, che resta,
tuttavia, salva, ad esempio, in materia di enfiteusi.
3
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La norma si applica, innanzitutto, a:
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incaricati da una o più imprese di promuovere la conclusione di
contratti in una o più zone determinate"
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stabilmente incaricati da una o più imprese di concludere contratti in
una o più zone determinate"
Inoltre, la disposizione ex art. 409, n. 3 c.p.c. attua l'estensione della
competenza e del rito del lavoro all'ampio settore della
"Parasubordinazione" ossia, a quei rapporti che si realizzano in una
prestazione d'opera la quale, pur senza svolgersi "alle dipendenze e sotto la
direzione" dell'imprenditore, si inserisce nell'organizzazione dell'impresa.
Perché sia configurabile un rapporto di c.d. "Parasubordinazione" con
conseguente devoluzione della controversia alla competenza del Giudice del 5
Lavoro, devono sussistere i seguenti tre requisiti: Pagina
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. L C essa ricorre quando la prestazione non è
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occasionale ma perdura nel tempo ed importa un impegno costante
del prestatore a favore del committente;
2
. L C intesa come connessione funzionale derivante
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da un protratto inserimento nell’organizzazione aziendale o,
comunque, nelle finalità perseguite dal committente;
3
. L P cioè la prevalenza del lavoro personale svolta dal
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collaboratore sebbene non organizzata sotto forma di impresa.
N .
B . allo scopo di evitare che, come spesso accade nella realtà del mondo
del lavoro, rapporti all'apparenza di parasubordinazione celino rapporti di
lavoro subordinato a tutti gli effetti, il legislatore, con l’introduzione del
contratto di Lavoro a Progetto [ Cfr. artt. 61-69, D. Lgs. 276/03], ha
espressamente stabilito che:
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Ne consegue che i rapporti così instaurati "sono considerati rapporti di
lavoro a tempo indeterminato sino dalla data di costituzione", qualora risulti
che non è stato individuato uno specifico progetto, programma di lavoro o
parte di esso!
Inoltre, se il giudice accetta che il rapporto, correttamente instaurato come
collaborazione a progetto, si sia poi in concreto venuto a configurare come
rapporto di lavoro subordinato "esso si trasforma in un rapporto di lavoro
subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le
parti".
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Le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti dai c.d. Enti
Pubblici Economici, costituiscono la categoria che ha sollevato maggiori
discussioni, andando a toccare un punto di confine tra la giurisdizione
ordinaria e quella amministrativa.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di
Cassazione "l’ente pubblico economico, svolgendo prevalentemente, con
potere di autorganizzazione, un’attività di produzione o di scambio
equiparabile a quella svolta da un imprenditore privato, nell’atto di costituire
il rapporto di impiego doveva essere considerato non alla stregua di una
autorità pubblica, ma come un operatore economico privato, con la
conseguenza che il rapporto poteva essere assimilato a quello d’impiego
privato".
Questa interpretazione trovava conferma anche nello Statuto dei Lavoratori
[ Cfr. art. 37, Legge 300/1970] che, sancendo principi e norme
fondamentali sul rapporto di lavoro privato, ne stabiliva l’applicabilità
anche ai rapporti di lavoro degli Enti Pubblici Economici.
Con la Legge n. 533 del 1973 sono state esplicitamente estese alle
controversie dei dipendenti degli Enti Pubblici Economici le norme sulla
competenza e sul rito delle controversie di lavoro privato.
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Nel precedente sistema questa norma aveva un ambito di applicazione
limitata in quanto le controversie concernenti i rapporti di lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche rientravano nella giurisdizione
esclusiva dei Tribunali Amministrativi Regionali, in Primo Grado, e del
Consiglio di Stato, in Grado di Appello.
Con l’introduzione del D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 80 - poi inserito nel T.U.
165/2001 in materia di pubblico impiego - sono state devolute al giudice
ordinario in funzione di Giudice Unico del Lavoro, tutte le controversie
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di tutte le Amministrazioni dello
Stato [Regioni, Province, Comuni, Istituzioni Universitarie ecc..]. 7
Restano, invece, devolute alla Giurisdizione del Giudice Amministrativo le Pagina
controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei pubblici
dipendenti e quelle relative ai rapporti con le seguenti categorie, il cui
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rapporto continua ad essere regolato in regime di diritto pubblico [ Cfr.
art. 3 D. Lgs. 165/2001]:
Magistrati Ordinari, Amministrativi E Contabili
Avvocati dello Stato
Personale Militare e delle Forze di Polizia
Personale della Carriera Diplomatica e Prefettizia
Professori e Ricercatori Universitari.
Come è facile intuire, l'art. 409 n. 5 c.p.c. attua l'equiparazione tra lavoro
pubblico e privato sotto il profilo della Tutela Giurisdizionale.
Possono essere Oggetto delle controversie in esame:
l'assunzione al lavoro dei dipendenti pubblici;
il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali;
la responsabilità dirigenziale;
le indennità di fine rapporto;
le controversie relative a comportamenti antisindacali delle
Pubbliche Amministrazioni
Infine, oltre all'assoggettamento al rito speciale del lavoro di quasi tutte le
controversie di lavoro pubblico, è espressamente sancito il potere del
Giudice del Lavoro - "qualora vengano in questione atti amministrativi
presupposti" - di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo nonché di
adottare provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna nei
confronti della Pubblica Amministrazione che li ha emessi in violazione
delle norme sostanziali o procedurali. 8
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