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§ 1. Premessa

Le controversie di lavoro palesano dei contrasti tra un prestatore di lavoro

ed un datore di lavoro in merito ad alcuni aspetti peculiari del rapporto di

lavoro intercorrente tra di loro, oppure di un rapporto di lavoro che è già

cessato.

Una disciplina del processo del lavoro esisteva già nel Codice del 1942, che

ad essa aveva riservato il Titolo IV del Libro II, dedicato al processo di

cognizione. Tale Titolo IV era rubricato "Norme per le controversie in

materia corporativa" ed era suddiviso in quattro Capi, dedicati

rispettivamente alle controversie collettive, alle controversie individuali di

lavoro, alle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,

nonché alle controversie individuali in materie regolate da norme

corporative.

La soppressione dell'ordinamento corporativo, ed in particolare degli

organi competenti ad emanare norme corporative [ Cfr. R.D.L. 3 Agosto

1943, n. 721], aveva implicitamente abrogato il Capo I, lasciando al Capo IV

uno stretto margine di applicabilità in via di graduale eliminazione.

Rimanevano, così, operanti i due Capi intermedi: il secondo, dedicato alle

controversie individuali di lavoro, ed il terzo dedicato alle controversie in

materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

Attualmente, il processo del lavoro è regolamentato dalle norme di cui

agli artt. 409 ss. c.p.c. applicabili - quando il contrario non risulti con 2

chiarezza - a tutte le controversie in esse indicate. Pagina

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N .

B . restano fuori dall'ambito della nuova disciplina le Controversie

Collettive.

§ 2. I rapporti soggetti al rito del lavoro

L’art. 409 c.p.c. si preoccupa di individuare i rapporti - o per meglio dire - i

gruppi di rapporti, che possono dar luogo a controversie individuali

soggette al rito del lavoro, disponendo che:

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L’espressione "Controversie relative a rapporti di Lavoro Subordinato"

comprende ogni controversia in cui la pretesa fatta valere in giudizio si

ricollega ad un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., sebbene già

estinto.

In passato, l'art. 429 c.p.c., letto unitamente all'art. 2068 c.c., prevedeva che

non potessero essere assoggettati al rito del lavoro "i rapporti di lavoro e di

impiego disciplinati da contratti collettivi o da norme corporative" nonché

quelli "concernenti prestazioni di carattere personale o domestico".

Con la Novella del 1973 è stata adottata una formula piuttosto ampia ed

onnicomprensiva di controversie relative a rapporti di lavoro subordinato,

purché si tratti di controversie individuali, private, presupponenti un

vincolo di subordinazione.

Vi rientrano, pertanto, fra l’altro:

il lavoro penitenziario;

 il lavoro subordinato agricolo;

 il lavoro marittimo e portuale.

Il legislatore, dunque, prescinde dalla possibilità che il rapporto sia regolato

da un contratto o accordo collettivo e contempla tutti i rapporti di lavoro 3

privato, anche se estranei all’organizzazione imprenditoriale, come quelli Pagina

domestici o a domicilio.

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Infine, l’ampiezza della nozione contenuta nella norma consente di

ricomprendervi tutte le pretese che trovano occasione nel rapporto di lavoro,

anche se non a carattere patrimoniale.

Quindi, oltre alle normali pretese di natura retributiva ed alle impugnazioni

dei licenziamenti, rientrano nella disciplina in esame anche le controversie

aventi ad oggetto, ad esempio:

la costituzione del rapporto di lavoro;

 l'applicazione di sanzioni disciplinari;

 il risarcimento di danni conseguenti a violazioni di regole imperative

 (mancata fruizione di ferie, danni da infortunio, mancato versamento

dei contributi previdenziali, etc.);

l'inquadramento del lavoratore (attribuzione a mansioni superiori o

 inferiori, demansionamento, etc.);

la violazione degli obblighi di fedeltà e di non concorrenza;

 il mobbing;

 il trasferimento d’azienda;

 gli atti aventi ad oggetto rinunzie o transazioni.

N .

B . danno luogo, inoltre, a controversie individuali di lavoro, ai sensi

dell'art. 409, n. 1, le domande fatte valere anche da soggetti diversi dalle

parti del rapporto [ossia, dal lavoratore e dal datore], con conseguente

applicabilità del rito del lavoro nei seguenti ulteriori casi:

 l’azione proposta dal sindacato contro l’imprenditore per il

versamento dei contributi sindacali accantonati tramite ritenuta sui

salari [ ex art. 26 Stat. Lav.];

 l’azione proposta dagli eredi del lavoratore o dagli aventi diritto

per ottenere l'indennità in caso di morte [ ex art. 2122 c.c.];

 l’azione proposta, in via di surrogazione, dall’acquirente

dell’azienda nei confronti dell’alienante per i crediti di lavoro

maturati prima del trasferimento [ ex art. 2112 c.c.]. 4

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Sul punto ci si limita a precisare che l’art. 9 della Legge 14 Febbraio 1990

n. 29 ha ricondotto "tutte le controversie in materia di contratti agrari o

conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto" - sia sotto il

profilo della genesi che del funzionamento o della sua cessazione - alla

competenza esclusiva delle Sezione Specializzate Agrarie, istituite presso

i Tribunali e le Corti di Appello e composte da magistrati ordinari e da

esperti.

N .

B . sebbene in tutte le controversie agrarie si osservano le disposizioni dei

cui agli artt. 409 c.p.c. e ss., con la devoluzione, in via esclusiva, della

competenza alle Sezioni Specializzate Agrarie si è resa ulteriormente

residuale la competenza del Giudice Monocratico del Lavoro, che resta,

tuttavia, salva, ad esempio, in materia di enfiteusi.

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La norma si applica, innanzitutto, a:

G A C ossia, coloro che "sono stabilmente

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incaricati da una o più imprese di promuovere la conclusione di

contratti in una o più zone determinate"

I R C ossia, coloro che "sono

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stabilmente incaricati da una o più imprese di concludere contratti in

una o più zone determinate"

Inoltre, la disposizione ex art. 409, n. 3 c.p.c. attua l'estensione della

competenza e del rito del lavoro all'ampio settore della

"Parasubordinazione" ossia, a quei rapporti che si realizzano in una

prestazione d'opera la quale, pur senza svolgersi "alle dipendenze e sotto la

direzione" dell'imprenditore, si inserisce nell'organizzazione dell'impresa.

Perché sia configurabile un rapporto di c.d. "Parasubordinazione" con

conseguente devoluzione della controversia alla competenza del Giudice del 5

Lavoro, devono sussistere i seguenti tre requisiti: Pagina

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. L C essa ricorre quando la prestazione non è

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occasionale ma perdura nel tempo ed importa un impegno costante

del prestatore a favore del committente;

2

. L C intesa come connessione funzionale derivante

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da un protratto inserimento nell’organizzazione aziendale o,

comunque, nelle finalità perseguite dal committente;

3

. L P cioè la prevalenza del lavoro personale svolta dal

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collaboratore sebbene non organizzata sotto forma di impresa.

N .

B . allo scopo di evitare che, come spesso accade nella realtà del mondo

del lavoro, rapporti all'apparenza di parasubordinazione celino rapporti di

lavoro subordinato a tutti gli effetti, il legislatore, con l’introduzione del

contratto di Lavoro a Progetto [ Cfr. artt. 61-69, D. Lgs. 276/03], ha

espressamente stabilito che:

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Ne consegue che i rapporti così instaurati "sono considerati rapporti di

lavoro a tempo indeterminato sino dalla data di costituzione", qualora risulti

che non è stato individuato uno specifico progetto, programma di lavoro o

parte di esso!

Inoltre, se il giudice accetta che il rapporto, correttamente instaurato come

collaborazione a progetto, si sia poi in concreto venuto a configurare come

rapporto di lavoro subordinato "esso si trasforma in un rapporto di lavoro

subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra le

parti".

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Le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti dai c.d. Enti

Pubblici Economici, costituiscono la categoria che ha sollevato maggiori

discussioni, andando a toccare un punto di confine tra la giurisdizione

ordinaria e quella amministrativa.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di

Cassazione "l’ente pubblico economico, svolgendo prevalentemente, con

potere di autorganizzazione, un’attività di produzione o di scambio

equiparabile a quella svolta da un imprenditore privato, nell’atto di costituire

il rapporto di impiego doveva essere considerato non alla stregua di una

autorità pubblica, ma come un operatore economico privato, con la

conseguenza che il rapporto poteva essere assimilato a quello d’impiego

privato".

Questa interpretazione trovava conferma anche nello Statuto dei Lavoratori

[ Cfr. art. 37, Legge 300/1970] che, sancendo principi e norme

fondamentali sul rapporto di lavoro privato, ne stabiliva l’applicabilità

anche ai rapporti di lavoro degli Enti Pubblici Economici.

Con la Legge n. 533 del 1973 sono state esplicitamente estese alle

controversie dei dipendenti degli Enti Pubblici Economici le norme sulla

competenza e sul rito delle controversie di lavoro privato.

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Nel precedente sistema questa norma aveva un ambito di applicazione

limitata in quanto le controversie concernenti i rapporti di lavoro alle

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche rientravano nella giurisdizione

esclusiva dei Tribunali Amministrativi Regionali, in Primo Grado, e del

Consiglio di Stato, in Grado di Appello.

Con l’introduzione del D. Lgs. 31 Marzo 1998, n. 80 - poi inserito nel T.U.

165/2001 in materia di pubblico impiego - sono state devolute al giudice

ordinario in funzione di Giudice Unico del Lavoro, tutte le controversie

relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze di tutte le Amministrazioni dello

Stato [Regioni, Province, Comuni, Istituzioni Universitarie ecc..]. 7

Restano, invece, devolute alla Giurisdizione del Giudice Amministrativo le Pagina

controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei pubblici

dipendenti e quelle relative ai rapporti con le seguenti categorie, il cui

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rapporto continua ad essere regolato in regime di diritto pubblico [ Cfr.

art. 3 D. Lgs. 165/2001]:

Magistrati Ordinari, Amministrativi E Contabili

 Avvocati dello Stato

 Personale Militare e delle Forze di Polizia

 Personale della Carriera Diplomatica e Prefettizia

 Professori e Ricercatori Universitari.

Come è facile intuire, l'art. 409 n. 5 c.p.c. attua l'equiparazione tra lavoro

pubblico e privato sotto il profilo della Tutela Giurisdizionale.

Possono essere Oggetto delle controversie in esame:

l'assunzione al lavoro dei dipendenti pubblici;

 il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali;

 la responsabilità dirigenziale;

 le indennità di fine rapporto;

 le controversie relative a comportamenti antisindacali delle

 Pubbliche Amministrazioni

Infine, oltre all'assoggettamento al rito speciale del lavoro di quasi tutte le

controversie di lavoro pubblico, è espressamente sancito il potere del

Giudice del Lavoro - "qualora vengano in questione atti amministrativi

presupposti" - di disapplicare l'atto amministrativo illegittimo nonché di

adottare provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna nei

confronti della Pubblica Amministrazione che li ha emessi in violazione

delle norme sostanziali o procedurali. 8

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