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CAPITOLO II: GIURISDIZIONE
Per individuare il giudice al quale proporre la domanda, occorre procedere per gradi. In
prima battuta occorre individuare quale giudice sia dotato del potere giurisdizionale; a
questo scopo soccorrono le regole sulla giurisdizione. Successivamente occorre
individuare il giudice a cui rivolgere la domanda e a tal fine occorre guardare alle
regole di competenza.
I limiti della giurisdizione ordinaria si definiscono in tre direzioni:
-rispetto alla giurisdizione dei giudici stranieri; (limite esterno della giurisdizione)
-rispetto alle giurisdizioni speciali; (limite interno della giurisdizione)
-rispetto agli altri poteri dello Stato. (limite esterno della giurisdizione)
I confini della giurisdizione italiana rispetto al giudice straniero sono delineati dal
diritto internazionale privato di cui alla legge n. 218/ 1995 e dal regolamento
comunitario 44/2001/CE.
Criterio generale di definizione dei confini della giurisdizione italiana (criterio di
collegamento) e quello del domicilio o della residenza in Italia del convenuto, il
che vale sia se il convenuto è cittadino europeo, sia se è cittadino di altri paesi extra
comunitari.
La giurisdizione italiana è in ogni caso derogabile; essa in particolare è prorogabile
cioè estendibile a suo favore e derogabile , escludibile a favore di altri giudici stranieri.
Al di fuori dello spazio giudiziario europeo è prorogabile a favore del giudice italiano se
le parti hanno convenzionalmente accettato la giurisdizione italiana e l’accettazione è
approvata per iscritto, ovvero pur in mancanza di accordo , se il convenuto si
costituisce in giudizio senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo;
è invece derogabile a favore di un giudice straniero se la deroga è provata per iscritto
e verte su diritti disponibili.
All’interno dello spazio giudiziario europeo la proroga e la deroga della giurisdizione
sono regolate dagli art. 23 e 24 reg. 44/2001/CE.
È inoltre riconosciuto valore alla litispendenza internazionale sia fuori che
all’interno dello spazio europeo. Per litispendenza si intende la pendenza della stessa
causa davanti a giudici diversi. La litispendenza può essere interna quando la stessa
causa pende contemporaneamente davanti a giudici diversi ma tutti italiani o
internazionale quando pende davanti a giudici stranieri.
Norme di riferimento sono l’art.7 L.n. 218/95 al di fuori dello spazio giudiziario
europeo, art.27 reg.CE 44/2001 e art.29 reg. CE 1215/2012 per la disciplina
comunitaria.
In entrambi i casi si ha sospensione del processo successivamente instaurato con la
differenza che mentre nel primo caso la sospensione è disposta solo sì stanza di parte,
nella seconda la sospensione può essere rilevata anche d’ufficio.
Inoltre vanno ricordati i principi della libera circolazione delle sentenze,
automaticamente riconosciute all’estero senza necessità di un apposito procedimento
di delibazione; e il principio dell’abolizione del principio di reciprocità per cui la
qualità di straniero non può essere invocata per sottrarsi alla giurisdizione italiana.
Limite esterno della giurisdizione è anche quello del giudice ordinario nei confronti
della pubblica amministrazione; esso si verifica quando si chiede al giudice di
pronunciare un provvedimento che nessuna autorità giurisdizionale al potere di
rendere trattandosi di attività riservata la pubblica amministrazione. Si parla di
difetto di attribuzione quando si domanda al giudice di mettere provvedimenti
amministrativi ovvero di emanare atti di natura politica.Si parla anche di difetto
assoluto di giurisdizione quando manca nello Stato italiano un giudice dotato di
potere.
Il limite interno alla giurisdizione definisce confini della giurisdizione ordinaria
rispetto alle giurisdizioni speciali.
Regola centrale per individuare la giurisdizione la competenza è quella secondo cui sia
con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto
una che l’altra si determinano
esistente al momento di proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto
ad esse i successivi mutamenti della legge dello Stato medesimo (Art 5 c.p.c.
perpetuatio jurisdictionis)
Una volta incardinato il processo qualsiasi mutamento successivo non è idoneo a
provocare il difetto di giurisdizione o di competenza.
L’esistenza di qualsiasi vizio attinente al processo è denunciabile mediante la
proposizione di un’eccezione.
Con riferimento alla giurisdizione il difetto assoluto del giudice ordinario nei confronti
è
della pubblica amministrazione ovvero quello nei confronti dei giudici speciali
rilevato anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Art.37 c.p.c.)
Essa vale finché il giudice non abbia pronunciato la sentenza in primo grado, con la
sentenza il giudice pronunciato si sul merito implicitamente decide anche sulla
giurisdizione ritenendo la sussistente. Questa lettura evidentemente anticipo il
termine per la proposizione dell’eccezione al primo grado di giudizio potendosi dopo la
sentenza di primo grado riproporre la questione solo attraverso l’impugnazione della
sentenza stessa che implicitamente abbia deciso sulla giurisdizione.
Il difetto di giurisdizione nei confronti dei giudici stranieri può essere rilevato in
qualunque stato e grado soltanto dal convenuto costituito che non abbia
espressamente tacitamente accettato la giurisdizione italiana.
Quando il convenuto si costituisce quindi il difetto deve essere rilevato il momento
della costituzione. È invece rilevato d’ufficio dal giudice se:
- il Convenuto non è costituito;
-si tratti di azione reale avente ad oggetto beni immobili situati all’estero;
-la giurisdizione italiana esclusa per effetto di norme internazionali.
Il regolamento di giurisdizione È uno strumento preventivo di risoluzione della
questione di giurisdizione. Preventivo perché può essere proposto anticipatamente
rispetto alla pronuncia di merito e non oltre essa : finché la causa non sia decisa nel
merito in primo grado.
Ci si riferisce non solo a qualsiasi pronuncia di merito manchi ad una qualsiasi
pronuncia di rito pure sulla giurisdizione. È pertanto inammissibile il regolamento di
giurisdizione chiesto dopo la sentenza di primo grado che abbia provveduto sulla
giurisdizione. La preclusione all’esperibilità del regolamento si verifica dal momento in
cui esauritasi l’attività processuale delle parti la causa viene trattenuta sentenza.
Deve inoltre considerarsi che limite alla proposizione del regolamento preventivo di
giurisdizione opera sono in presenza di una sentenza emessa dal giudice italiano
Il regolamento di giurisdizione ammissibile anche nel procedimento sommario di
cognizione.
L’Istanza di regolamento si propone con ricorso rivolto alle sezioni unite della corte di
cassazione chiede punti proposto ricorso per regolamento di giurisdizione il giudice
sospende il processo se non ritiene
davanti a cui prende la causa con ordinanza
istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione
manifestamente infondata.
La corte decide del regolamento con ordinanza e secondo la modalità della camera di
consiglio. Il provvedimento di termina quando occorre, quale giudice munito di
giurisdizione. Se le sezioni unite della corte di cassazione dichiara non la giurisdizione
del giudice ordinario, le parti devono riassumere il processo entro il termine perentorio
di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.
Nel caso di carenza assoluta di giurisdizione la pubblica amministrazione estranee
al giudizio può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle
sezioni unite della corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a
causa dei poteri dell’amministrazione stessa. Ciò avviene salvo che non sia stata
affermata con sentenza passata in giudicato Nel caso previsto nell’Articolo 41,
Il procedimento è regolato dall’articolo 368 c.p.c.
secondo comma, la richiesta per la decisione della Corte di cassazione è fatta dal
prefetto con decreto motivato.
Il decreto è notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore della
Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo o davanti a un
pretore, oppure al procuratore generale presso la Corte di appello, se pende davanti
alla Corte.
Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell’ufficio giudiziario
davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che è
notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia,
sotto pena di decadenza della richiesta.
La Corte di cassazione è investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura
della parte più diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del
decreto.
Si applica la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo precedente .
È Recente l’introduzione di un meccanismo che assicura la proseguibilità del processo
davanti al giudice indicato come dotato del relativo potere.
Quando la declinatoria di giurisdizione è fatta da o a favore del giudice amministrativo
opera un modello speciale di translatio judicii.
Nella sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione il giudice deve indicare il giudice
nazionale che ritiene munito di giurisdizione. Se entro tre mesi dal passaggio in
giudicato della pronuncia declinatoria di giurisdizione la domanda è riproposta al
giudice in essa indicato, si ha una sorta di continuazione del processo davanti al nuovo
giudice. In questo caso sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la
domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse
stato a dito fin dall’instaurazione del primo giudizio. La fase davanti al nuovo giudice
non ripartirà da zero ma dovrà tener conto di quanto le parti non potevano più fare al
momento della pronuncia sulla giurisdizione. Le prove raccolte davanti al giudice
privo di giurisdizione potranno essere valutate dal giudice davanti a cui continua il
giudizio alla stregua di argomenti di prova.
Se invece non è rispettato il termine dei tre mesi processo non può proseguire davanti
al nuovo giudice e ciò comporta l’estinzione del processo la quale impedisce la
conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
La riproposizione della domanda nei termini davanti al giudice indicato vincola le parti
ma non il giudice che può sempre sollevare d’ufficio con ordinanza, il regolamento di
giurisdizione davanti alle sezioni unite della corte di cassazione. Tale regolamento è
proponibile fino alla prima udienza fissata