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CAPITOLO II: GIURISDIZIONE

Per individuare il giudice al quale proporre la domanda, occorre procedere per gradi. In

prima battuta occorre individuare quale giudice sia dotato del potere giurisdizionale; a

questo scopo soccorrono le regole sulla giurisdizione. Successivamente occorre

individuare il giudice a cui rivolgere la domanda e a tal fine occorre guardare alle

regole di competenza.

I limiti della giurisdizione ordinaria si definiscono in tre direzioni:

-rispetto alla giurisdizione dei giudici stranieri; (limite esterno della giurisdizione)

-rispetto alle giurisdizioni speciali; (limite interno della giurisdizione)

-rispetto agli altri poteri dello Stato. (limite esterno della giurisdizione)

I confini della giurisdizione italiana rispetto al giudice straniero sono delineati dal

diritto internazionale privato di cui alla legge n. 218/ 1995 e dal regolamento

comunitario 44/2001/CE.

Criterio generale di definizione dei confini della giurisdizione italiana (criterio di

collegamento) e quello del domicilio o della residenza in Italia del convenuto, il

che vale sia se il convenuto è cittadino europeo, sia se è cittadino di altri paesi extra

comunitari.

La giurisdizione italiana è in ogni caso derogabile; essa in particolare è prorogabile

cioè estendibile a suo favore e derogabile , escludibile a favore di altri giudici stranieri.

Al di fuori dello spazio giudiziario europeo è prorogabile a favore del giudice italiano se

le parti hanno convenzionalmente accettato la giurisdizione italiana e l’accettazione è

approvata per iscritto, ovvero pur in mancanza di accordo , se il convenuto si

costituisce in giudizio senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo;

è invece derogabile a favore di un giudice straniero se la deroga è provata per iscritto

e verte su diritti disponibili.

All’interno dello spazio giudiziario europeo la proroga e la deroga della giurisdizione

sono regolate dagli art. 23 e 24 reg. 44/2001/CE.

È inoltre riconosciuto valore alla litispendenza internazionale sia fuori che

all’interno dello spazio europeo. Per litispendenza si intende la pendenza della stessa

causa davanti a giudici diversi. La litispendenza può essere interna quando la stessa

causa pende contemporaneamente davanti a giudici diversi ma tutti italiani o

internazionale quando pende davanti a giudici stranieri.

Norme di riferimento sono l’art.7 L.n. 218/95 al di fuori dello spazio giudiziario

europeo, art.27 reg.CE 44/2001 e art.29 reg. CE 1215/2012 per la disciplina

comunitaria.

In entrambi i casi si ha sospensione del processo successivamente instaurato con la

differenza che mentre nel primo caso la sospensione è disposta solo sì stanza di parte,

nella seconda la sospensione può essere rilevata anche d’ufficio.

Inoltre vanno ricordati i principi della libera circolazione delle sentenze,

automaticamente riconosciute all’estero senza necessità di un apposito procedimento

di delibazione; e il principio dell’abolizione del principio di reciprocità per cui la

qualità di straniero non può essere invocata per sottrarsi alla giurisdizione italiana.

Limite esterno della giurisdizione è anche quello del giudice ordinario nei confronti

della pubblica amministrazione; esso si verifica quando si chiede al giudice di

pronunciare un provvedimento che nessuna autorità giurisdizionale al potere di

rendere trattandosi di attività riservata la pubblica amministrazione. Si parla di

difetto di attribuzione quando si domanda al giudice di mettere provvedimenti

amministrativi ovvero di emanare atti di natura politica.Si parla anche di difetto

assoluto di giurisdizione quando manca nello Stato italiano un giudice dotato di

potere.

Il limite interno alla giurisdizione definisce confini della giurisdizione ordinaria

rispetto alle giurisdizioni speciali.

Regola centrale per individuare la giurisdizione la competenza è quella secondo cui sia

con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto

una che l’altra si determinano

esistente al momento di proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto

ad esse i successivi mutamenti della legge dello Stato medesimo (Art 5 c.p.c.

perpetuatio jurisdictionis)

Una volta incardinato il processo qualsiasi mutamento successivo non è idoneo a

provocare il difetto di giurisdizione o di competenza.

L’esistenza di qualsiasi vizio attinente al processo è denunciabile mediante la

proposizione di un’eccezione.

Con riferimento alla giurisdizione il difetto assoluto del giudice ordinario nei confronti

è

della pubblica amministrazione ovvero quello nei confronti dei giudici speciali

rilevato anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Art.37 c.p.c.)

Essa vale finché il giudice non abbia pronunciato la sentenza in primo grado, con la

sentenza il giudice pronunciato si sul merito implicitamente decide anche sulla

giurisdizione ritenendo la sussistente. Questa lettura evidentemente anticipo il

termine per la proposizione dell’eccezione al primo grado di giudizio potendosi dopo la

sentenza di primo grado riproporre la questione solo attraverso l’impugnazione della

sentenza stessa che implicitamente abbia deciso sulla giurisdizione.

Il difetto di giurisdizione nei confronti dei giudici stranieri può essere rilevato in

qualunque stato e grado soltanto dal convenuto costituito che non abbia

espressamente tacitamente accettato la giurisdizione italiana.

Quando il convenuto si costituisce quindi il difetto deve essere rilevato il momento

della costituzione. È invece rilevato d’ufficio dal giudice se:

- il Convenuto non è costituito;

-si tratti di azione reale avente ad oggetto beni immobili situati all’estero;

-la giurisdizione italiana esclusa per effetto di norme internazionali.

Il regolamento di giurisdizione È uno strumento preventivo di risoluzione della

questione di giurisdizione. Preventivo perché può essere proposto anticipatamente

rispetto alla pronuncia di merito e non oltre essa : finché la causa non sia decisa nel

merito in primo grado.

Ci si riferisce non solo a qualsiasi pronuncia di merito manchi ad una qualsiasi

pronuncia di rito pure sulla giurisdizione. È pertanto inammissibile il regolamento di

giurisdizione chiesto dopo la sentenza di primo grado che abbia provveduto sulla

giurisdizione. La preclusione all’esperibilità del regolamento si verifica dal momento in

cui esauritasi l’attività processuale delle parti la causa viene trattenuta sentenza.

Deve inoltre considerarsi che limite alla proposizione del regolamento preventivo di

giurisdizione opera sono in presenza di una sentenza emessa dal giudice italiano

Il regolamento di giurisdizione ammissibile anche nel procedimento sommario di

cognizione.

L’Istanza di regolamento si propone con ricorso rivolto alle sezioni unite della corte di

cassazione chiede punti proposto ricorso per regolamento di giurisdizione il giudice

sospende il processo se non ritiene

davanti a cui prende la causa con ordinanza

istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione

manifestamente infondata.

La corte decide del regolamento con ordinanza e secondo la modalità della camera di

consiglio. Il provvedimento di termina quando occorre, quale giudice munito di

giurisdizione. Se le sezioni unite della corte di cassazione dichiara non la giurisdizione

del giudice ordinario, le parti devono riassumere il processo entro il termine perentorio

di sei mesi dalla comunicazione della sentenza.

Nel caso di carenza assoluta di giurisdizione la pubblica amministrazione estranee

al giudizio può chiedere in ogni stato e grado del processo che sia dichiarato dalle

sezioni unite della corte di cassazione il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a

causa dei poteri dell’amministrazione stessa. Ciò avviene salvo che non sia stata

affermata con sentenza passata in giudicato Nel caso previsto nell’Articolo 41,

Il procedimento è regolato dall’articolo 368 c.p.c.

secondo comma, la richiesta per la decisione della Corte di cassazione è fatta dal

prefetto con decreto motivato.

Il decreto è notificato, su richiesta del prefetto, alle parti e al procuratore della

Repubblica presso il tribunale, se la causa pende davanti a questo o davanti a un

pretore, oppure al procuratore generale presso la Corte di appello, se pende davanti

alla Corte.

Il pubblico ministero comunica il decreto del prefetto al capo dell’ufficio giudiziario

davanti al quale pende la causa. Questi sospende il procedimento con decreto che è

notificato alle parti a cura del pubblico ministero entro dieci giorni dalla sua pronuncia,

sotto pena di decadenza della richiesta.

La Corte di cassazione è investita della questione di giurisdizione con ricorso a cura

della parte più diligente, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del

decreto.

Si applica la disposizione dell’ultimo comma dell’articolo precedente .

È Recente l’introduzione di un meccanismo che assicura la proseguibilità del processo

davanti al giudice indicato come dotato del relativo potere.

Quando la declinatoria di giurisdizione è fatta da o a favore del giudice amministrativo

opera un modello speciale di translatio judicii.

Nella sentenza che dichiara il difetto di giurisdizione il giudice deve indicare il giudice

nazionale che ritiene munito di giurisdizione. Se entro tre mesi dal passaggio in

giudicato della pronuncia declinatoria di giurisdizione la domanda è riproposta al

giudice in essa indicato, si ha una sorta di continuazione del processo davanti al nuovo

giudice. In questo caso sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la

domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse

stato a dito fin dall’instaurazione del primo giudizio. La fase davanti al nuovo giudice

non ripartirà da zero ma dovrà tener conto di quanto le parti non potevano più fare al

momento della pronuncia sulla giurisdizione. Le prove raccolte davanti al giudice

privo di giurisdizione potranno essere valutate dal giudice davanti a cui continua il

giudizio alla stregua di argomenti di prova.

Se invece non è rispettato il termine dei tre mesi processo non può proseguire davanti

al nuovo giudice e ciò comporta l’estinzione del processo la quale impedisce la

conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

La riproposizione della domanda nei termini davanti al giudice indicato vincola le parti

ma non il giudice che può sempre sollevare d’ufficio con ordinanza, il regolamento di

giurisdizione davanti alle sezioni unite della corte di cassazione. Tale regolamento è

proponibile fino alla prima udienza fissata

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A.A. 2018-2019
125 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Alesssia_97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Giorgetti Mariacarla.