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PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA E GLI EFFETTI

La domanda determina l’inizio del processo e i limiti del dovere decisorio del giudice.

La domanda crea due effetti:

1.Effetti processuali→ tra gli effetti processuali prodotti dalla domanda, individuiamo:

● effetto della prevenzione, art.39 del c.p.c. se una domanda pende già dinanzi ad un

giudice non si può montare un ulteriore processo proprio su quella stessa domanda.

13

● principio dell'irrilevanza, art.5 c.p.c. la proposizione della domanda comporta la

possibilità che venuta meno la parte, succeda alla stessa il suo successore così che

il processo possa proseguire e venga garantita la conservazione dell'efficacia di tutti

gli atti già compiuti.

● C'è anche la possibilità, che gli effetti della sentenza si estendano al successore a

titolo particolare di una delle parti.

2.Effetti sostanziali→Art.2943 c.c. ”La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto

con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo.

È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio” la proposizione di una

domanda giudiziale con cui si esercita il diritto di azione determina l'interruzione della

prescrizione del diritto che si fa valere.

Con gli effetti sostanziali, alcuni dei quali vengono identificati come effetti conservativi, il

legislatore vuole impedire che il diritto dell'attore sia esposto a dei fatti estintivi che

potrebbero maturare durante lo svolgimento del processo, come la prescrizione.

Art.2945 c.c. spiega il significato dell'interruzione della prescrizione “per effetto

dell’interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. Se l'interruzione è avvenuta

mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non

corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”

es. il diritto dell'attore si prescrive in 10 anni e ne sono attualmente passati 3, per cui dal

punto di vista sostanziale ha ancora 7 anni per far valere il proprio diritto, nel momento in cui

l'attore propone la domanda, per effetto del meccanismo dell'interruzione della prescrizione

si inizia un nuovo periodo di prescrizione, quindi ho a disposizione ancora 10 anni.

es. supponiamo che il processo duri 12 anni, questo vorrebbe dire che con la proposizione

della domanda giudiziale inizia un periodo di prescrizione, ma se il processo dura 12 anni

potrei trovarmi di fronte all'estinzione del diritto perché è iniziato a decorrere un nuovo

periodo di prescrizione che però è anche terminato.

Art.2945 c.c. "la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la

sentenza che definisce il giudizio" quindi la proposizione della domanda non determina

soltanto un effetto interruttivo della prescrizione, ma anche un effetto sospensivo; significa

che nel momento in cui si propone la domanda, non inizia subito a decorrere un nuovo

periodo di prescrizione, che quindi inizia a decorrere dal momento del passaggio in giudicato

della sentenza che definisce il giudizio.

es. se un soggetto agisce in virtù di un contratto, sa che ha 10 anni per far valere le

prestazioni nascenti da quel contratto; in virtù dell'art.2943 c.c. si ha l'interruzione della

prescrizione, per cui si cancellano i 3 anni che sono passati e rinizia decorrere un nuovo

periodo di prescrizione, che non inizia a decorrere dal momento in cui l'attore propone la

domanda, ma dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.

LEZIONE 13 23.10.2023

PRESUPPOSTI PROCESSUALI ATTINENTI AL POTERE DI GIUDICARE

Il giudice, per potersi pronunciare sulla controversia che gli viene sottoposta, deve essere

dotato di giurisdizione e di competenza.

Il giudice privo di giurisdizione o privo di competenza non potrà pronunciarsi nel merito della

situazione sostanziale dedotta in giudizio e dovrà emettere una pronuncia di rito in cui

declinerà, a seconda della situazione, la giurisdizione o la competenza.

Per ottenere la tutela giurisdizionale dei propri diritti civili è necessario rivolgersi ai giudici

civili ordinari che hanno una potestà decisoria di carattere generale,le norme di riferimento 14

l'art.102 Cost. e l'art.1 c.p.c. “La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è

esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente Codice”

Quando si vuole far causa a qualcuno, il primo problema che ci si deve porre è se questa

causa sia in effetti devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario civile poi si passa

all'individuazione dell'ufficio giudiziario al quale rivolgersi concretamente.

La Costituzione pone una norma di carattere generale che affida la giurisdizione ai giudici

ordinari, ci sono delle deroghe a questa regola, casi in cui la giurisdizione non spetta ai

giudici ordinari, bensì ai giudici speciali ovvero:

TAR, Consiglio di Stato, Commissioni Tributarie e Corte dei Conti.

Su cosa hanno giurisdizione?

-giudice ordinario→ giurisdizione sui diritti soggettivi;

-giudice speciale→ giurisdizione sugli interessi legittimi.

Ci sono casi in cui eccezionalmente ai giudici amministrativi è attribuita giurisdizione anche

in tema di diritti soggettivi, si parla di settori di "giurisdizione esclusiva", i quali corrispondono

alle materie in cui vi è un intreccio complesso tra interessi legittimi e diritti soggettivi, che

rende opportuna l'attribuzione dell'intera materia alla giurisdizione amministrativa.

a) Il primo limite alla giurisdizione del giudice ordinario è l'esistenza della giurisdizione del

giudice speciale.

b) Il secondo limite è dato dall'ipotesi in cui il difetto si abbia nei confronti della Pubblica

Amministrazione, la controversia non è soggetta né alla giurisdizione dei giudici ordinari né

dei giudici speciali.

giudice amministrativo difetto nei confronti della pubblica amministrazione:

vs

Nel primo caso la controversia non spetta al giudice ordinario bensì al giudice amministrativo

(sulla base delle regole che ripartiscono fra questi due giudici la giurisdizione), nel caso

invece del difetto di giurisdizione nei confronti della pubblica amministrazione, non abbiamo

un altro giudice a cui rivolgerci rispetto a quello ordinario; la differenza fondamentale tra

queste due ipotesi di difetto di giurisdizione è che nel primo caso abbiamo un secondo

giudice che se ne occupa, mentre nella seconda ipotesi no.

La rilevabilità del difetto di giurisdizione;

quando si ha un presupposto processuale, per comprenderne anche il giudizio di valore

dobbiamo tenere presente quali sono le disposizioni che riguardano il regime del rilievo della

carenza di un certo presupposto processuale.

Per quanto riguarda la giurisdizione è il regime del rilievo, per quanto concerne i limiti di

carattere interno è disciplinato dall'art.37 c.p.c. prevede che il difetto di giurisdizione nei

confronti dei giudici speciali o nei confronti della pubblica amministrazione, può essere

rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo;

vuol dire che sia il convenuto che il giudice possono, in ogni stato e grado del processo

rilevare il difetto di giurisdizione del giudice, questo articolo non si applica ai casi in cui la

giurisdizione spetta ai giudici stranieri.

Art.37 c.p.c. prima della riforma→il giudice o le parti potevano rilevare le carenze di

giurisdizione in ogni stato e grado del processo;

Art.37 c.p.c. dopo la riforma→con l’intervento della corte di cassazione il giudice o le parti

possono rilevare le carenze di giurisdizione soltanto nel primo grado di processo oppure

dalla parte con l’impugnazione di sentenza di merito di primo grado.

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo o dei

giudici speciali è rilevato anche d'ufficio nel giudizio di primo grado. 15

Nei giudizi di impugnazione può essere rilevato solo se oggetto di specifico motivo,

ma l'attore non può impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del

giudice da lui adito.

LEZIONE 14 25.10.2023

DIFETTO DI GIURISDIZIONE INTERNAZIONALE

L'art.37 c.p.c. contempla soltanto i difetto di giurisdizione nei confronti del giudice speciale e

della pubblica amministrazione; qualora, invece, si tratti di un difetto di giurisdizione

derivante dal fatto che la causa appartiene al giudice di un altro ordinamento, la nostra

disciplina non sarà più collocata nell'ambito del Codice di procedura civile, bensì nell'ambito

delle Convenzioni internazionali dalla legge di carattere generale che il nostro ordinamento

ha adottato, ovvero la legge 218\1995:

Art.1 “La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per

l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti

stranieri” la legge n.218 determina l'ambito della giurisdizione italiana, quindi individua i casi

in cui è possibile rivolgersi al giudice italiano; l’art.1 prevede che siano determinati i criteri

per l'individuazione del diritto applicabile, una controversia che abbia degli elementi di

collegamento soggettivi e oggetti con un altro ordinamento, può essere decisa dal giudice di

quell'ordinamento e sfuggire alla giurisdizione del giudice italiano.

La norma prevede anche la possibilità che questo tipo di controversia che presenti dei

caratteri di estraneità, sia regolata da una diversa legge applicabile, il che significa che non

solo ci può essere un'altra giurisdizione che abbia la potestà di occuparsi di quella

controversia, ma anche che quella giurisdizione dovrà applicare una legge diversa da quella

italiana.

Sempre nell'ambito degli accordi di carattere internazionale, è prevista la possibilità che i

provvedimenti resi nell'ambito dei vari sistemi possano circolare ed essere efficaci in un

ordinamento diverso rispetto a quello in cui sono stati resi.

es. X può essere condannato da un giudice francese perché ha affittato una casa a Parigi di

cui non ha mai pagato l'affitto, ma nell'ambito francese X non ha nessun bene che può

essere aggredito, quindi il soggetto che ha ottenuto la condanna al pagamento contro X,

potrà aggredire i beni di X che si trovano sul territorio italiano.

La giurisdizione del giudice italiano sussiste quando il convenuto risiede o domicilia in Italia,

il giudice italiano però può occuparsi di una causa del convenuto che non è residente in

Italia, sulla base di un accordo tra le parti.

Possiamo cercare di capire come funzionano i criteri di collegamento, cioè

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
42 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sophiatrr di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Maruffi Rita.