Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
ASE DELLA LIQUIDAZIONE
La fase degli interventi nel processo esecutivo è una fase eventuale, ma anche la fase della
liquidazione è una fase non necessaria. È una fase eventuale quando:
Oggetto del pignoramento è solo il denaro;
Ricorre l’ipotesi del terzo comma dell’art. 494 c.p.c.;
Il debitore, vistisi i propri beni pignorati, chiede la conversione del pignoramento ex art. 495
c.p.c. In questa ipotesi non si deve procedere a nessuna liquidazione, ma solo alla
distribuzione della somma di denaro.
La liquidazione consiste nella trasformazione dei beni pignorati in denaro. Questa fase inizia con il
deposito dell’istanza di vendita o di assegnazione. Il legislatore ha previsto due termini:
Uno dilatorio (art. 501 c.p.c.): non si può depositare l’istanza di vendita o assegnazione prima
che siano decorsi 10 giorni dal pignoramento. Ha la funzione di consentire al debitore di
prendere alcune decisioni:
Potrebbe proporre opposizione di eccesso di mezzi espropriativi ex art. 483 c.p.c.;
Potrebbe chiedere la riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c.;
Potrebbe optare per la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.;
Potrebbe proporre opposizione all’esecuzione forzata chiedendo la sospensione;
Questo termine poi ha anche la funzione di consentire ad eventuali creditori di intervenire in
presenza dei presupposti richiesti dalla legge.
Vi sono due ipotesi in cui questo termine non è necessariamente di 10 giorni:
Se i beni pignorati hanno oggetto cose deteriorabili è possibile presentare subito istanza
di vendita o assegnazione;
Nel caso dell’espropriazione presso terzi non si può proporre l’istanza di vendita o
assegnazione prima che il terzo compia la dichiarazione davanti al giudice (se il bene
appartenga o meno al debitore esecutato. Affinché si possa proporre quest’istanza tale
dichiarazione deve essere positiva, in caso contrario si potrà iniziare un processo di
cognizione).
Uno perentorio (art. 497 c.p.c.): il pignoramento perde efficacia se entro 90 giorni non viene
presentata l’istanza di vendita o assegnazione.
Questa istanza può provenire solo dal creditore procedente e dal creditore intervenuto
munito da titolo esecutivo (è un atto di impulso processuale). Se intervengono creditori
muniti di cause legittime di prelazione in forza delle quali essi sono preferiti al creditore
procedente, questi può non avere alcun interesse a proseguire nell’espropriazione.
42 Modi attraverso i quali avviene la liquidazione:
Vendita forzata;
Assegnazione.
Dal punto di vista sostanziale vendita forzata e assegnazione producono lo stesso effetto
traslativo: il diritto pignorato viene trasferito dal debitore esecutato all’acquirente o
all’assegnatario.
Dal punto di vista processuale non è la stessa cosa: acquirente nella vendita forzata può essere
qualsiasi soggetto escluso il debitore esecutato, assegnatario invece può essere solo il creditore
che sia munito di titolo esecutivo.
A :
SSEGNAZIONE
L’assegnazione consiste nella richiesta di assegnazione del diritto. Questa assegnazione può essere
di due tipi:
Assegnazione satisfattiva: vi è un creditore che ha un credito di 10.000€, non si hanno altri
creditori intervenuti. Vi è il pignoramento di un mobile d’antiquariato stimato per un valore di
5000€. Il creditore chiede che gli sia assegnato quel bene. Si avrà quindi non solo l’effetto
traslativo ma anche l’effetto estintivo del credito in misura pari al valore di stima. Potrebbe
anche essere stato pignorato un bene mobile del valore di stima superiore al valore del
credito (12.000€), in tal caso il creditore potrebbe chiedere l’assegnazione versando la
differenza (2.000€).
Nel caso di assegnazione satisfattiva il processo termina, non c’è alcuna distribuzione della
somma (non vi è nessuna somma da distribuire. Nel caso di eccesso, questa viene data al
debitore esecutato);
Assegnazione vendita: si ha quando vi sono più creditori ed uno di questi chiede che gli venga
assegnato il bene. Questo creditore non è il primo che deve essere soddisfatto (vi sono altri
creditori che lo precedono), allora egli versa il valore di stima e gli viene trasferito il diritto. La
somma versata poi deve essere distribuita tra i creditori secondo l’ordine previsto.
Il legislatore per garantire che l’assegnazione non vada a danno degli altri creditori, ma
nemmeno del debitore esecutato, ha previsto anche un valore minimo di assegnazione. Il
valore effettivo di assegnazione sarà il maggiore fra il valore di stima ed il valore minimo di
assegnazione. Questo è determinato dalla somma fra le spese del processo esecutivo e i
crediti con diritto di prelazione che precedono il credito di colui che ha fatto la richiesta di
assegnazione (è un valore che varia a seconda della posizione dell’assegnatario nell’ordine
di soddisfacimento dei crediti).
Esempio: viene pignorato un bene che ha valore 1000. Le spese di esecuzione sono
100. Vi sono tre creditori: uno è un creditore ipotecario ed ha un credito di 500, il
secondo è un creditore privilegiato ed ha un credito di 700, il terzo è un creditore
chirografario che ha un credito di 1000. Il valore di stima è di 1000. Il valore minimo
varia:
Posizione del creditore ipotecario: se egli chiede l’assegnazione dovrà dare il valore
maggiore fra 1000 e 100. Questi 1000 costituiscono la somma che dovrà essere
distribuita ai creditori, detratti 100 di spese. A questo creditore ne spettano 500,
quindi rimangono 400 che vanno al creditore privilegiato. Quindi in concreto questo
creditore ne versa 500; 43
Posizione del creditore privilegiato: lui ha un credito di 700, si trova davanti un
creditore ipotecario. Il valore minimo qui è di 100 + 500 = 600. Se vuole chiedere
l’assegnazione dovrà versare 1000. Potrà poi soddisfarsi sui 400 rimanenti dopo che
è stato soddisfatto il creditore ipotecario. In concreto ne versa 600;
Posizione del creditore chirografario: il valore minimo qui è di 100 + 500 + 700 =
1300. Se lui vuole chiedere l’assegnazione deve versare 1300, e di questi non ne
riceve neanche uno (tolte le spese rimangono 1200, 500 vanno al creditore
ipotecario e gli altri 700 al creditore privilegiato). Non gli conviene chiedere
l’assegnazione, cercherà di comprarlo in sede di vendita forzata.
Questo serve per evitare accordi fra creditori volti a provocare un ribasso del prezzo
facendo fallire le vendite.
Il vantaggio di chiedere l’assegnazione sta nell’evitare che il bene venga venduto un bene a
prezzo eccessivamente ribassato.
La differenza fra assegnazione satisfattiva e assegnazione vendita sta nel fatto che nelle
prima, oltre al trasferimento del diritto, si ha anche l’estinzione parziale o totale del credito
(nell’assegnazione vendita l’estinzione del credito può mancare anche totalmente).
Rapporto vendita – assegnazione:
1. Vi sono dei beni che devono essere assegnati ex lege senza un previo tentativo di vendita
forzata (è un’assegnazione coattiva): si ha nel caso di espropriazione presso terzi quando
vengono pignorati crediti scaduti o che scadranno entro 90 giorni (devono essere assegnati ai
creditori procedenti);
2. Vi sono dei beni che possono essere assegnati senza un previo tentativo di vendita (è
un’assegnazione volontaria): titoli di credito e beni il cui valore risulta da listini di borsa o di
mercato (es. azioni). Siccome sono beni il cui valore è determinato da un listino, dalla vendita
forzata non si ricaverà un prezzo maggiore;
3. Vi sono dei beni che devono essere assegnati dopo un previo tentativo di vendita forzata (è
un’assegnazione coattiva): beni in oro e argento, non possono essere venduti ad un prezzo
inferiore a quello intrinseco;
4. Vi sono dei beni che possono essere assegnati dopo un previo tentativo di vendita forzata (è
un’assegnazione volontaria): beni immobili e altri beni non menzionati nella prima categoria;
Svolgimento dell’udienza:
Viene depositata l’istanza per la vendita o l’assegnazione, il giudice fissa l’udienza e
dispone la comparizione delle parti davanti a sé (creditori procedenti, creditori intervenuti
e debitore esecutato). In questa udienza si realizza il contraddittorio. Si discute non dell’An
(se debba avvenire l’assegnazione o la vendita) ma del Quomodo (modalità migliori per
raggiungere un prezzo di liquidazione del bene migliore). In quest’udienza devono essere
proposte le opposizioni agli atti esecutivi, contro gli atti e le nullità fino a quel momento
poste in essere. L’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta a pena di decadenza
entro 20 giorni, però con riferimento agli atti del processo fino a quel momento compiuti
l’opposizione deve essere proposta in quest’udienza, anche se questo termine non è
scaduto (c’è un effetto di purificazione contro le nullità del processo esecutivo). Se vi sono
opposizioni agli atti esecutivi pendenti, queste sono assoggettate alla stessa disciplina per
quelle proposte in questa udienza.
Disciplina delle opposizioni proposte in quest’udienza:
44 Se i creditori si accordano sulle nullità allora il giudice autorizza la vendita o l’assegnazione,
in caso contrario il giudice dell’esecuzione deve decidere su quest’opposizione, e solo dopo
questa decisione pronuncia sull’istanza di vendita o assegnazione.
Il legislatore dà questa disciplina perché vuole che si proceda ad una vendita o ad
un’assegnazione e alla distribuzione della somma ricavata senza la spada di damocle
costituita dai giudizi di opposizione agli atti esecutivi. Se venisse proposta un’opposizione
agli atti o si pronunciasse su un’opposizione agli atti dopo la vendita o la distribuzione, e
quindi venisse dichiarato nullo un atto del procedimento che comporta poi per nullità
derivata quella delle vendite o dell’assegnazione, verrebbero travolti gli effetti sostanziali
della vendita o dell’assegnazione e della distribuzione della somma ricavata.
Qual è il compratore interessato all’acquisto di un bene quando c’è la spada di damocle
dell’opposizione agli atti esecutivi? O non c’è nessuno che compra, oppure se compra lo fa
ad un prezzo basso.
Questo vale solo per le nullità formali (quelle che riguardano i singoli atti del processo
esecutivo), non per le nullità extraformali che viziano tutti gli atti successivi (quelle che
derivano dalla mancanza dei presupposti del processo).
L’opposizione agli atti esecutivi sfocia in una