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ASE DELLA LIQUIDAZIONE

La fase degli interventi nel processo esecutivo è una fase eventuale, ma anche la fase della

liquidazione è una fase non necessaria. È una fase eventuale quando:

 Oggetto del pignoramento è solo il denaro;

 Ricorre l’ipotesi del terzo comma dell’art. 494 c.p.c.;

 Il debitore, vistisi i propri beni pignorati, chiede la conversione del pignoramento ex art. 495

c.p.c. In questa ipotesi non si deve procedere a nessuna liquidazione, ma solo alla

distribuzione della somma di denaro.

La liquidazione consiste nella trasformazione dei beni pignorati in denaro. Questa fase inizia con il

deposito dell’istanza di vendita o di assegnazione. Il legislatore ha previsto due termini:

 Uno dilatorio (art. 501 c.p.c.): non si può depositare l’istanza di vendita o assegnazione prima

che siano decorsi 10 giorni dal pignoramento. Ha la funzione di consentire al debitore di

prendere alcune decisioni:

 Potrebbe proporre opposizione di eccesso di mezzi espropriativi ex art. 483 c.p.c.;

 Potrebbe chiedere la riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c.;

 Potrebbe optare per la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.;

 Potrebbe proporre opposizione all’esecuzione forzata chiedendo la sospensione;

Questo termine poi ha anche la funzione di consentire ad eventuali creditori di intervenire in

presenza dei presupposti richiesti dalla legge.

Vi sono due ipotesi in cui questo termine non è necessariamente di 10 giorni:

 Se i beni pignorati hanno oggetto cose deteriorabili è possibile presentare subito istanza

di vendita o assegnazione;

 Nel caso dell’espropriazione presso terzi non si può proporre l’istanza di vendita o

assegnazione prima che il terzo compia la dichiarazione davanti al giudice (se il bene

appartenga o meno al debitore esecutato. Affinché si possa proporre quest’istanza tale

dichiarazione deve essere positiva, in caso contrario si potrà iniziare un processo di

cognizione).

 Uno perentorio (art. 497 c.p.c.): il pignoramento perde efficacia se entro 90 giorni non viene

presentata l’istanza di vendita o assegnazione.

Questa istanza può provenire solo dal creditore procedente e dal creditore intervenuto

munito da titolo esecutivo (è un atto di impulso processuale). Se intervengono creditori

muniti di cause legittime di prelazione in forza delle quali essi sono preferiti al creditore

procedente, questi può non avere alcun interesse a proseguire nell’espropriazione.

42 Modi attraverso i quali avviene la liquidazione:

 Vendita forzata;

 Assegnazione.

Dal punto di vista sostanziale vendita forzata e assegnazione producono lo stesso effetto

traslativo: il diritto pignorato viene trasferito dal debitore esecutato all’acquirente o

all’assegnatario.

Dal punto di vista processuale non è la stessa cosa: acquirente nella vendita forzata può essere

qualsiasi soggetto escluso il debitore esecutato, assegnatario invece può essere solo il creditore

che sia munito di titolo esecutivo.

A :

SSEGNAZIONE

L’assegnazione consiste nella richiesta di assegnazione del diritto. Questa assegnazione può essere

di due tipi:

 Assegnazione satisfattiva: vi è un creditore che ha un credito di 10.000€, non si hanno altri

creditori intervenuti. Vi è il pignoramento di un mobile d’antiquariato stimato per un valore di

5000€. Il creditore chiede che gli sia assegnato quel bene. Si avrà quindi non solo l’effetto

traslativo ma anche l’effetto estintivo del credito in misura pari al valore di stima. Potrebbe

anche essere stato pignorato un bene mobile del valore di stima superiore al valore del

credito (12.000€), in tal caso il creditore potrebbe chiedere l’assegnazione versando la

differenza (2.000€).

Nel caso di assegnazione satisfattiva il processo termina, non c’è alcuna distribuzione della

somma (non vi è nessuna somma da distribuire. Nel caso di eccesso, questa viene data al

debitore esecutato);

 Assegnazione vendita: si ha quando vi sono più creditori ed uno di questi chiede che gli venga

assegnato il bene. Questo creditore non è il primo che deve essere soddisfatto (vi sono altri

creditori che lo precedono), allora egli versa il valore di stima e gli viene trasferito il diritto. La

somma versata poi deve essere distribuita tra i creditori secondo l’ordine previsto.

Il legislatore per garantire che l’assegnazione non vada a danno degli altri creditori, ma

nemmeno del debitore esecutato, ha previsto anche un valore minimo di assegnazione. Il

valore effettivo di assegnazione sarà il maggiore fra il valore di stima ed il valore minimo di

assegnazione. Questo è determinato dalla somma fra le spese del processo esecutivo e i

crediti con diritto di prelazione che precedono il credito di colui che ha fatto la richiesta di

assegnazione (è un valore che varia a seconda della posizione dell’assegnatario nell’ordine

di soddisfacimento dei crediti).

Esempio: viene pignorato un bene che ha valore 1000. Le spese di esecuzione sono

100. Vi sono tre creditori: uno è un creditore ipotecario ed ha un credito di 500, il

secondo è un creditore privilegiato ed ha un credito di 700, il terzo è un creditore

chirografario che ha un credito di 1000. Il valore di stima è di 1000. Il valore minimo

varia:

 Posizione del creditore ipotecario: se egli chiede l’assegnazione dovrà dare il valore

maggiore fra 1000 e 100. Questi 1000 costituiscono la somma che dovrà essere

distribuita ai creditori, detratti 100 di spese. A questo creditore ne spettano 500,

quindi rimangono 400 che vanno al creditore privilegiato. Quindi in concreto questo

creditore ne versa 500; 43

 Posizione del creditore privilegiato: lui ha un credito di 700, si trova davanti un

creditore ipotecario. Il valore minimo qui è di 100 + 500 = 600. Se vuole chiedere

l’assegnazione dovrà versare 1000. Potrà poi soddisfarsi sui 400 rimanenti dopo che

è stato soddisfatto il creditore ipotecario. In concreto ne versa 600;

 Posizione del creditore chirografario: il valore minimo qui è di 100 + 500 + 700 =

1300. Se lui vuole chiedere l’assegnazione deve versare 1300, e di questi non ne

riceve neanche uno (tolte le spese rimangono 1200, 500 vanno al creditore

ipotecario e gli altri 700 al creditore privilegiato). Non gli conviene chiedere

l’assegnazione, cercherà di comprarlo in sede di vendita forzata.

Questo serve per evitare accordi fra creditori volti a provocare un ribasso del prezzo

facendo fallire le vendite.

Il vantaggio di chiedere l’assegnazione sta nell’evitare che il bene venga venduto un bene a

prezzo eccessivamente ribassato.

La differenza fra assegnazione satisfattiva e assegnazione vendita sta nel fatto che nelle

prima, oltre al trasferimento del diritto, si ha anche l’estinzione parziale o totale del credito

(nell’assegnazione vendita l’estinzione del credito può mancare anche totalmente).

Rapporto vendita – assegnazione:

1. Vi sono dei beni che devono essere assegnati ex lege senza un previo tentativo di vendita

forzata (è un’assegnazione coattiva): si ha nel caso di espropriazione presso terzi quando

vengono pignorati crediti scaduti o che scadranno entro 90 giorni (devono essere assegnati ai

creditori procedenti);

2. Vi sono dei beni che possono essere assegnati senza un previo tentativo di vendita (è

un’assegnazione volontaria): titoli di credito e beni il cui valore risulta da listini di borsa o di

mercato (es. azioni). Siccome sono beni il cui valore è determinato da un listino, dalla vendita

forzata non si ricaverà un prezzo maggiore;

3. Vi sono dei beni che devono essere assegnati dopo un previo tentativo di vendita forzata (è

un’assegnazione coattiva): beni in oro e argento, non possono essere venduti ad un prezzo

inferiore a quello intrinseco;

4. Vi sono dei beni che possono essere assegnati dopo un previo tentativo di vendita forzata (è

un’assegnazione volontaria): beni immobili e altri beni non menzionati nella prima categoria;

Svolgimento dell’udienza:

Viene depositata l’istanza per la vendita o l’assegnazione, il giudice fissa l’udienza e

dispone la comparizione delle parti davanti a sé (creditori procedenti, creditori intervenuti

e debitore esecutato). In questa udienza si realizza il contraddittorio. Si discute non dell’An

(se debba avvenire l’assegnazione o la vendita) ma del Quomodo (modalità migliori per

raggiungere un prezzo di liquidazione del bene migliore). In quest’udienza devono essere

proposte le opposizioni agli atti esecutivi, contro gli atti e le nullità fino a quel momento

poste in essere. L’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta a pena di decadenza

entro 20 giorni, però con riferimento agli atti del processo fino a quel momento compiuti

l’opposizione deve essere proposta in quest’udienza, anche se questo termine non è

scaduto (c’è un effetto di purificazione contro le nullità del processo esecutivo). Se vi sono

opposizioni agli atti esecutivi pendenti, queste sono assoggettate alla stessa disciplina per

quelle proposte in questa udienza.

Disciplina delle opposizioni proposte in quest’udienza:

44 Se i creditori si accordano sulle nullità allora il giudice autorizza la vendita o l’assegnazione,

in caso contrario il giudice dell’esecuzione deve decidere su quest’opposizione, e solo dopo

questa decisione pronuncia sull’istanza di vendita o assegnazione.

Il legislatore dà questa disciplina perché vuole che si proceda ad una vendita o ad

un’assegnazione e alla distribuzione della somma ricavata senza la spada di damocle

costituita dai giudizi di opposizione agli atti esecutivi. Se venisse proposta un’opposizione

agli atti o si pronunciasse su un’opposizione agli atti dopo la vendita o la distribuzione, e

quindi venisse dichiarato nullo un atto del procedimento che comporta poi per nullità

derivata quella delle vendite o dell’assegnazione, verrebbero travolti gli effetti sostanziali

della vendita o dell’assegnazione e della distribuzione della somma ricavata.

Qual è il compratore interessato all’acquisto di un bene quando c’è la spada di damocle

dell’opposizione agli atti esecutivi? O non c’è nessuno che compra, oppure se compra lo fa

ad un prezzo basso.

Questo vale solo per le nullità formali (quelle che riguardano i singoli atti del processo

esecutivo), non per le nullità extraformali che viziano tutti gli atti successivi (quelle che

derivano dalla mancanza dei presupposti del processo).

L’opposizione agli atti esecutivi sfocia in una

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
83 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher baldassarre20 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Udine o del prof Giacomelli Marco.