Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
SE I DIRITTI STESSI NON HANNO EFFETTO IN PREGIUDIZIO DEL CREDITORE PIGNORANTE E DEI CREDITORI
INTERVENUTI NELL'ESECUZIONE.
Ex art 2922 cc nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non può essere
impugnata per causa di lesione. Ha però luogo la garanzia per evizione, per cui ex art 2921 l'acquirente
della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le
spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal
debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese. Se
l'evizione è soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La
ripetizione ha luogo, anche se l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una somma di danaro. In
ogni caso l'acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la
causa di evizione non era opponibile.
Ad ulteriore garanzia dell’acquisto in buona fede, ex art 2929 cc la nullità degli atti esecutivi che hanno
preceduto la vendita o l'assegnazione NON ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, SALVO il
caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori NON sono in nessun caso tenuti a restituire
quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.
Il trasferimento dell’immobile riguarda anche gli accessori, le pertinenze e i frutti, anche se il
relativo decreto non n fa menzione, e sono altresì salve (e opponibili all’acquirente) le eventuali
locazioni aventi data certa anteriore al pignoramento (salvo l’onere della trascrizione delle locazioni
ultranovennali).
Ex art 591 bis cpc, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza con la quale provvede sull'istanza di vendita [ai
sensi dell'articolo 569 terzo comma], può, sentiti gli interessati, DELEGARE ad un notaio avente
preferibilmente sede nel circondario o a un avvocato ovvero a un commercialista, iscritti nei relativi elenchi,
il compimento delle operazioni di vendita [secondo le modalità indicate al terzo comma del medesimo
articolo 569]. Con la medesima ordinanza il giudice stabilisce il termine per lo svolgimento delle operazioni
delegate, le modalità della pubblicità, il luogo di presentazione delle offerte e il luogo ove si procede
all'esame delle offerte, alla gara tra gli offerenti e alle operazioni dell'eventuale incanto. In caso di
concessione di tale delega, nell'avviso di cui all'articolo 570 deve essere specificato che tutte le attività, che,
a norma degli articoli 571 e seguenti, devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice
dell'esecuzione, o dal cancelliere o dal giudice dell'esecuzione, sono eseguite dal professionista delegato
presso il suo studio. […]
Il professionista delegato provvede:
1) alla determinazione del valore dell'immobile a norma dell'articolo 568, terzo comma, tenendo anche conto della
relazione redatta dall'esperto nominato dal giudice ai sensi dell'articolo 569, primo comma, e delle eventuali note
depositate dalle parti ai sensi dell'articolo 173-bis, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del presente codice;
2) agli adempimenti previsti dall'articolo 570 (sul pubblico avviso della vendita senza incanto) e, ove occorrenti,
dall'articolo 576 secondo comma (pubblicazione dell’ordinanza che dispone la vendita con incanto);
80
3) alla deliberazione sull'offerta a norma dell'articolo 572 e agli ulteriori adempimenti di cui agli articoli 573 (sulla gara
tra offerenti nella vendita senza incanto) e 574 (sulla decisione circa le modalità di acquisto);
4) alle operazioni dell'incanto e all'aggiudicazione dell'immobile [a norma dell'articolo 581];
5) a ricevere o autenticare la dichiarazione di nomina di cui all'articolo 583 (sull’aggiudicazione per persona da
nominare);
6) sulle offerte dopo l'incanto [a norma dell'articolo 584] […];
7) sulla istanza di assegnazione di cui all'articolo 590;
8) alla fissazione del nuovo incanto e del termine per la presentazione di nuove offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo
591;
9) alla fissazione dell'ulteriore incanto nel caso previsto dall'articolo 587 (inadempienza dell’aggiudicatario);
10) ad autorizzare l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario a norma dell'articolo 508;
11) alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla
comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari
di trasferimento nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle
iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi
dell'articolo 586;
12) alla formazione del progetto di distribuzione ed alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione che, dopo avervi
apportato le eventuali variazioni, provvede ai sensi dell'articolo 596;
13) ad ordinare alla banca o all'ufficio postale la restituzione delle cauzioni e di ogni altra somma direttamente versata
mediante bonifico o deposito intestato alla procedura dagli offerenti non risultati aggiudicatari. La restituzione ha
luogo nelle mani del depositante o mediante bonifico a favore degli stessi conti da cui sono pervenute le somme
accreditate.
Il professionista delegato provvede altresì alla redazione del verbale delle operazioni di vendita, che deve
contenere le circostanze di luogo e di tempo nelle quali le stesse si svolgono, le generalità delle persone
presenti, la descrizione delle attività svolte, la dichiarazione dell'aggiudicazione provvisoria con
l'identificazione dell'aggiudicatario. Il verbale è sottoscritto esclusivamente dal professionista delegato ed allo
stesso non deve essere allegata la procura speciale di cui all'articolo 579, secondo comma.
Se il prezzo non è stato versato (dall’aggiudicatario) nel termine, il professionista delegato ne dà
tempestivo avviso al giudice, trasmettendogli il fascicolo. Avvenuto il versamento del prezzo il
professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e trasmette senza indugio al giudice
dell'esecuzione il fascicolo. Contro tale decreto è proponibile l'opposizione di cui all'articolo 617. Le somme
versate dall'aggiudicatario sono depositate presso una banca o su un conto postale indicati dal giudice.
Ex art 591 ter quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato
può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono
PROPORRE RECLAMO avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con
ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso NON sospende le operazioni di vendita
SALVO che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione. Restano ferme le disposizioni di
cui all'articolo 617 (pertanto sarà possibile utilizzare l’impugnazione agli atti esecutivi SOLO per impugnare
le suddette ordinanze).
I provvedimenti di cui all'articolo 586 (sul trasferimento del bene espropriato) restano riservati al
giudice dell'esecuzione in ogni caso di delega al professionista delle operazioni di vendita.
In caso di esito negativo dell’incanto per mancanza d’offerte, si può far luogo all’ASSEGNAZIONE.
81
In primis ex art 588 ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'incanto, può presentare
istanza di assegnazione a norma dell'articolo 589 per il caso in cui la vendita all'incanto non abbia luogo per
mancanza di offerte (in caso di mancata presentazione non potrà parteciparvi).
Ex art 589 l'istanza di assegnazione deve contenere (per essere valida) l'offerta di pagamento di una somma
non inferiore a quella prevista nell'articolo 506 (valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti
aventi diritto di prelazione) ed al prezzo determinato a norma dell'articolo 568 (prezzo base sul il quale è
stata disposta la vendita). Fermo ciò, se nella procedura non risulta che vi sia alcuno dei creditori di cui
all'articolo 498 (aventi diritto di prelazione) e se non sono intervenuti altri creditori oltre al procedente,
questi può presentare offerta di pagamento di una somma pari alla differenza fra il suo credito in linea
capitale e il prezzo che intende offrire, oltre le spese.
Ex art 590 quindi, SE LA VENDITA ALL'INCANTO NON HA LUOGO PER MANCANZA DI OFFERTE E VI SONO
DOMANDE DI ASSEGNAZIONE, IL GIUDICE PROVVEDE SU DI ESSE FISSANDO IL TERMINE ENTRO IL QUALE
L'ASSEGNATARIO DEVE VERSARE L'EVENTUALE CONGUAGLIO. AVVENUTO IL VERSAMENTO, IL GIUDICE
PRONUNCIA IL DECRETO DI TRASFERIMENTO A NORMA DELL'ARTICOLO 586.
Ex art 591, se però non vi sono domande di assegnazione o se decide di non accoglierle, il giudice
dell'esecuzione dispone L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA a norma degli articoli 592 e seguenti, OPPURE
pronuncia nuova ordinanza ai sensi dell'articolo 576 perché si proceda a nuovo incanto.
In quest'ultimo caso il giudice può altresì stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di
pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di un quarto a quello precedente. Il giudice, se
stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine
non inferiore a sessanta giorni, e non superiore a novanta, entro il quale possono essere proposte
offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571 (acquisto non all’incanto). Si applica il terzo comma
secondo periodo dell'articolo 569 (sulla fissazione della cauzione, dell’udienza per la deliberazione
sull’offerta/gara tra più offerenti –il giorno successivo alla scadenza del termine per presentare le
offerte- e sull’eventuale indizione dell’incanto).
L’amministrazione giudiziaria consiste in una misura provvisoria avente lo scopo di lasciare un margine di
tempo affinché il nuovo incanto o l’assegnazione possano avvenire in condizioni più idonee (e quindi di
sospendere la procedura in attesa di tempi in cui il mercato sia più favorevole).
Ex art 592 cpc l'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni
ed è affidata a uno o più creditori o a un istituto all'uopo autorizzato, oppure allo stesso debitore se tutti i
creditori vi consentono. All'amministratore si applica il disposto