Diritto processuale civile
Il processo ordinario di cognizione: trattazione e istruzione
Cons. Roberto Mucci (7 febbraio 2014)
Frequentare SSPL e studiare diritto civile. Particolare attenzione alle procedure. Attenzione al processo del lavoro. L. 11 agosto del 1973 n 533 che ha riformato il codice civile e ha introdotto il rito del lavoro. Si modifica sia l'introduzione della causa che si fa col ricorso, quindi più velocemente, ma interviene con l'art. 420 sul processo che dà molta fiducia al giudice costruendogli un binario molto largo e generico, un perimetro molto ampio al cui interno il giudice decide come istruire la causa. Tutto questo è amplificato nel 421 cpc che dà al giudice poteri ampi.
La linea di fuga dell'ordinamento processual-civilistico è proprio la maggiore fiducia al giudice nella costruzione di un'istruttoria che è sostanzialmente libera. Art. 2 del progetto del decreto del fare che è l'ultimo progetto riformatore del processo civile. Il decreto del fare dà delega al governo per il miglioramento del processo civile e che al punto a) prevede che il giudice in prima udienza possa disporre il mutamento di rito da ordinario a sommario quando ritiene che sia sufficiente un'istruttoria sommaria. Si dà al giudice una discrezionalità massima fuori dallo schema del 183.
Si mette a frutto l'esperienza sia del processo sommario di cognizione sia le disposizioni del contestatissimo procedimento Fornero sul lavoro. Art. 24 Costituzione, altro collo di bottiglia "Tutti possono agire per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi". Secondo il prof. è un'aspettativa di giustizia sovrabbondante rispetto alle potenzialità del sistema. -> mera conciliazione: faccenda ancora sbilenca.
L'altro problema del diritto è che si cercano soluzioni autoritative e un po' rozze che cercano di superare il 24 Costituzione o con la conciliazione, o aumentando notevolmente il costo della giustizia aumentando il Contributo Unificato. Scoraggiare l'accesso alla giustizia che ha oggi un costo notevole. Responsabilità solidale del legale col cliente nel caso di lite temeraria. Bisogna responsabilizzare tutte le parti, giudice compreso.
Nuovo articolo 185 bis sulla mediazione; art. 81 bis disp di attuazione al cpc, artt. 420,
Trattazione della causa
Principi di oralità e concentrazione. Libro II cpc. Processo ordinario di cognizione: è un modello che dovrebbe essere l'archetipo, risultano particolarmente glorioso e formale ma nella pratica è svalutato e normalmente i modelli di processi usati sono ben altri come il cautelare, il processo ingiuntivo. La fase istruttoria si ripartisce in trattazione e istruttoria in senso stretto.
Il processo ordinario si applica sia al giudice di pace, sia di primo che secondo che terzo grado e quindi in tutte le fasi e modi. Carattere fondamentale: disciplina oggi rigorosa delle preclusioni. Art. 183 che vuole mettere le parti secondo una scansione temporale certa in grado di dire subito o in un termine stabilito ciò che vogliono. È il c.d. sistema delle preclusioni che è massimo nel rito del lavoro perché bisogna dire tutto e subito col ricorso e il convenuto deve contestare i fatti allegati dall'attore costituendosi tempestivamente entro 10 giorni prima dell'udienza altrimenti decade dalla possibilità di dire e contraddire e i fatti dell'attore risultano provati. Questo sistema di preclusioni vive nel processo ordinario di cognizione mitigato dall'art. 183 cpc. Bisogna evitare sovrapposizioni e dare uno sviluppo ordinato del processo.
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