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Fatti secondari sono fatti che sostengono la fattispecie portata al giudice e possono essere aggiunti
anche successivamente.
Mentre le ragioni di fatto sono in relativa disponibilità delle parti che decidono se allegarli o no e in
base ai quali la controparte risponde, e non sono più modificabili in seguito; le ragioni di diritto,
sostengono la tesi di fatto, e sono in disponibilità del giudice che afferma il diritto del caso concreto
ma anche l'allegazione delle norme può essere cambiata dal giudice. è non vincolante.
La barriera preclusiva del processo del lavoro si ha al momento della costituzione delle parti; la
barriera nel rito ordinario è attenuata con il meccanismo del 183 per quanto riguarda
l'individuazione del thema decidendum.
Art.183 c.p.c.: “Prima comparizione delle parti e trattazione della causa - All'udienza
fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica
d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti
previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto
comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291,
primo comma. (2) Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa
una nuova udienza di trattazione. (3) Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se
deve procedersi a norma dell'articolo 185. (4) Nell'udienza di trattazione ovvero in quella
eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei
fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali
ritiene opportuna la trattazione. (5) Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e
le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni
proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai
sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto.
Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già
formulate. (6) Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori: 1) un
termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o
modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine
di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate
dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle
eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un
termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria. (7) Salva
l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando
l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e
rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere
pronunciata entro trenta giorni. (8) Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova
con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine
perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si
rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore
termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del
settimo comma. (9) Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso
disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio
disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma. (10)
L'ordinanza di cui al settimo comma è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni
successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato
indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei
documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto
difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler
ricevere gli atti”.
Ci interessa il comma 4 che dice che: i fatti non possono essere mutati ma possiamo inserire fatti
secondari; e soprattutto, nell'ultimo inciso, deve sottoporre le questioni rilevabili d'ufficio al
contraddittorio delle parti e quindi il contraddittorio vincola non solo le parti ma anche il giudice.
C'è il divieto della c.d. terza soluzione .