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Diritto processuale Civile

Il processo ordinario di cognizione. Atti introduttivi.

Prof. Giorgio Costantino (6 febbraio 2014)

«avete cominciato a battere i marciapiedi della giustizia?»

Ordine degli avvocati

Il processo a volte serve solo per far ascoltare tra di loro le parti e i difensori.

Il processo ordinario è uno dei modelli processuali a disposizione. La tutela sommaria era prevista

in origine solo per fare prima.

La disciplina processuale in genere è uno strumento e bisogna vedere come funziona e cosa offre.

L'atto introduttivo è l'atto più difficile. È molto più semplice scrivere un ricorso per Cassazione,

nella citazione bisogna impostare una strategia. Tecniche condivise di redazione degli atti.

Fatto illecito, evento dannoso, nesso di causalità, responsabilità e danno = art 2043 c.c.

L'attore deve indicare i fatti costitutivi e ricondurli in una fattispecie legale al fine di trarre alcune

conseguenze.

Art 67 l. fallimentare: azione revocatoria fallimentare.

«dove lo porta l'ombrello il nonno? Qui!»

Fatti costitutivi e impeditivi. Il fatto impeditivo è come un virus che mangia da dentro il fatto

costitutivo.

Contenuto degli atti. Strategia di difesa del convenuto.

Le eccezioni sono fatti nuovi e diversi e possono essere fatti estintivi, impeditivi e modificativi.

Una domanda richiede l'indicazione dei fatti costitutivi.

Fatti controversi e fatti pacifici. Diritti disponibili / indisponibili.

Fatto - diritto

Proporre un eccezione vuol dire allegare un fatto e dire di volersene avvalere. È quindi

l'introduzione di fatti nuovi. Le eccezioni possono essere anche di rito.

La capacità di agire è un fatto costitutivo dell’agire in giudizio mentre l'incapacità è un fatto

impeditivo.

Il fatto impeditivo è comunque un elemento che sta dentro la fattispecie e per distinguere tra

costitutivo e impeditivo bisogna guardare la giurisprudenza. Se è un fatto costitutivo deve essere

proposto e provato dall'attore, se lo fa il convenuto allora è un fatto impeditivo.

Profili formali, art 125

Art 125 c.p.c.: “Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte - Salvo che la legge disponga

altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono

indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o

l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti

dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore, che indica il

proprio codice fiscale. (2) La procura al difensore dell'attore può ess

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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