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GIURISDIZIONE E COMPETENZA:
Giurisdizione: →
Giuseppe Chiovenda la giurisdizione è dichiarazione e attuazione della concreta
volontà di legge in un determinata fattispecie controversa con sostituzione degli organi
dello stato ai soggetti della controversa stessa.
Esistono diverse tipologie di giurisdizione esercitata da giudici diversi: es giurisdizione
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civile magistrati ordinari (giudice di pace, tribunale, corte d’appello, corte di
cassazione), secondo le norme dell'ordinamento giudiziario e cpc (art.2207).
È tendenzialmente generale, anche in via residuale quando non vi sono altre
giurisdizioni; è raro che vi siano casi di esenzione alla giurisdizione generale.
Gli stati stranierei non possono essere convenuti in giudizio per azioni collegate
all’esercizio della loro autorità.
Viene descritta attraverso i suoi limiti, che sono di 3 categorie:
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Dalla presenza di ordinamenti stranieri la nostra giurisdizione civile in virtù
1. dell’art. 24 si applica a tutti, ma in presenza di stati esteri, bisogna cercare
regole d’armonia in quanto anch’essi sono dotati di giurisdizione;
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2. Dalla presenza della PA ha dei poteri di imperio pubblicistici, per cui la
giurisdizione civile, non si intromette nell’amministrazione dello stato (se c’è un
atto politico creato dallo stato, la giurisdizione non può sindacarne il merito;
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3. Dalla presenza di giurisdizioni speciali hanno delle competenze giurisdizionali
su determinate materie specifiche (tribunali amministrativi, tributari, corte dei
conti, tribunali militari ecc).
Limiti dati dalla presenza di ordinamenti stranieri:
Questo ambito è differentemente regolato, a seconda che si tratti di paesi membri
dell’UE e paesi esterni.
Ciò avviene grazie alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, che dettò
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regole in tema giurisdizionale in ambito internazionale sostituita poi dal regolamento
44/2001 “Burxelles1”, trasfuso poi nel 1215/2012 “Bruxelles1bis” che riporta le
medesime regole.
L'UE si data il compito di regolamentare la giurisdizione anche con altri regolamenti:
1346/2000 primo regolamento che disciplina le procedura di insolvenza
transfrontaliera ecc, 805/2004 titolo esecutivo europeo (consente la formazione di
titoli che si possano spendere in più territori dell’unione).
Il 44/2001 che si occupa di due settori, giurisdizione e riconoscimento ed esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale.
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Art 1: ambito di applicazione materia civile e commerciale, non riguarda materie
fiscali, doganale, amministrativa, lo stato la capacità delle persona fisiche, regime
patrimoniale tra coniugi, successioni, testamenti, fallimenti concordati, sicurezza
sociale ed arbitrati.
Il criterio generale di giurisdizione che il legislatore europeo ha adottato il criterio della
territorialità (luogo dove il soggetto vive): art.2 dice che tendenzialmente chi è
domiciliato in uno stato membro sono convenuto davanti ai giudici di tale stato
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membro se devo citare in giudizio un soggetto che è residente in Francia, lo cito di
fronte al giudice del luogo dove esso è domiciliato / residente.
Art. 3: vi sono altri criteri di giurisdizione: vi sono criteri aggiuntivi basati su altre
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regole, alcune di esse fissate per ragioni di materia nell’art. 5 in materia
contrattuale si può essere convenuti o di fronte al giudice del luogo in cui il convenuto
ha la residenza / domicilio, o del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita;
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l'obbligazione significativa ai fini della giurisdizione è ad es la compravendita si cita
nella stato in cui il bene deve essere consegnato.
In materia di obbligazioni alimentai: di fronte al giudice del luogo in cui il soggetto che
riceve la prestazione (creditore della prestazione) ha residenza.
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In materia di illeciti civili: responsabilità aquiliana doloso colposi davanti al giudice
del luogo in cui l’evento ( non il danno) è avvenuto o può avvenire.
Art. 6: riguarda fenomeni processuali: elenca altre giurisdizioni speciali non più in
relazione all’oggetto del processo ma riguardo a ragioni solo processuali: in caso di
pluralità di convenuti provenienti da diversi paesi, si possono citare nel luogo in cui
uno di essi è domiciliato. se si tratta di chiamata di garanzia, si può proseguire il
giudizio in cui si è avviato il processo principale (anche se viene tirato in causa anche
uno di un altro paese).
In caso di condanna ricondizionale, se si è già iniziato un processo per una certa
domanda e il convenuto cita l’attore in riconvenzione deve tenere ferma la
giurisdizione del giudice che è già stato determinato.
Se c’è un immobile si cerca di dare giurisdizione al giudice del luogo in cui è
l’immobile. In caso di pluralità di convenuti si può scegliere il luogo in cui almeno uno
dei convenuti è domiciliato (art, 5 6 giurisdizioni aggiuntive).
Giurisdizioni esclusive:
art 22: indipendentemente dal domicilio hanno giurisdizione esclusiva i giudici dello
stato membro in cui l’immobile è situato; in materia societaria, i giudici dello stato in
cui ha sede la società; in materia di registri, nello stato membro in cui essi si trovano.
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La giurisdizione, salvo i casi di giurisdizione esclusiva, può essere anche prorogata
si individuano criteri ulteriori di giurisdizione.
Art 23: si è liberi di scegliere una clausola in cui si sostiene che la competenza
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giurisdizionale può essere di un giudice piuttosto che un altro libertà contrattuale.
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Proroga tacita: art 24 il giudice d uno stato membro davanti a cui il convenuto
compare, è competente; se si vuole sollevare un problema di competenza, e il
convenuto non lo solleva, vi è una proroga tacita dalla giurisdizione.
Art.27 28: litis pendenza (astrattamente può succedere che per la medesima causa,
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vengano messi in moto due giudici nazionali diversi) e connessione se davanti a
giudici di stato membro diversi e siano state poste domande dal medesimo oggetto e
titolo, il giudice successivamente adito, sospende d’ufficio il procedimento finché non
sia confermata la competenza del giudice adito antecedentemente; questa
sospensione può operare anche quando le cause non sono identiche, ma connesse e
hanno qualche elemento in comune; art. 28 da una definizione diversa di connessione
rispetto a quello italiano. 18 ottobre
Art 5cpc: disciplina il momento determinante della giurisdizione e competenza.
Sono presupposti processuali, elementi che devono tassativamente esistere affinché il
processo possa scendere nell’esame concreto della fattispecie controversa; se
mancano il giudice non prosegue con la causa.
Però esse si basano su norma che le indirizzano o su elementi di fatto (es. domicilio /
luogo in cui si esegue la prestazione), ma se il convenuto cambia domicilio? Il
legislatore ha introdotto la regola della perpetratio jurisditionis con cui si afferma
che esse si determinano in base a elementi fattuali e legislativi esistenti al momento
della proposizione della domanda e non è soggetta a mutamenti successivi in forza di
cambiamonete legislativi o di fatto.
Questa regola tendenzialmente protegge la correttezza del giudice: questo principio
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generale subisce una deroga in virtù dell’art. 8 l. 218/95 in materia di giurisdizione
fermo il principio generale, essa sussiste se i fatti e le norme che la determinano
sopravvengono nel corso del processo: per la giurisdizione italiana nei confronti di altri
stati, se per caso inizio un’azione senza giurisdizione, se nel corso del processo il fatto
viene modificato e la giurisdizione integrata, posso proseguire il mio processo di fronte
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al giudice adito inizialmente acquisto di giurisdizione.
COMPETENZA:
Non esiste un unico giudice, viene definita come la misura della giurisdizione, porzione
di giurisdizione che in concreto spetta ai singoli giudici dell’ordinamento.
La competenza dei giudici ordinari è distribuita attraverso giudici di pace (sostituisce il
giudice conciliatore), tribunali, corte d’appello, cassazione.
Giudici togati: appartengono a pieno titolo alla giurisdizione ordinaria perché
superano un percorso formativo di laurea il giurisprudenza e il successivo concorso in
magistratura; giudice di pace (91) è un magistrato onorario, ma a differenza di altri
giudici onorari, incarna un organo giudiziario permanente / giudici onorari.
La giustizia minore, esercitata dal giudice di pace, è un tema che ha portato il
legislatore ad espandere la competenza del giudice di pace.
Nei tribunali c’è una ripartizione in sezioni a seconda della causa, con lo scopo di
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specializzare i magistrati queste divisione non ha a che fare con la competenza.
Vi sono poi le sezioni specializzate che diventano si organi diversi da quelli ordinari,
possono essere d’impresa, agrarie ecc.
La competenza può essere organizzata secondo due ordini: verticali e orizzontali.
I criteri verticali esistono più giudici diversi nell’ordinamento e è necessario sapere a
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quale giudice attribuire competenza criterio della materia (posso individuare un
giudice competente a seconda dell’oggetto della causa) e del valore (individuo il
giudice competente sulla base del valore della controversia); quelli orizzontali
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rispondono all’idea che ci sono molti giudici anche uguali risolvono problematiche di
territorio.
Criteri verticali:
Tra questi due criteri, il criterio del valore è generale, mentre quello della materia è
speciale; se si ha una materia particolare, essa prevale sul valore.
Art 7 cpc competenza gdp: competente per la cause relative ai beni mobili di valore
non superiore a 5000€, risarcimento del danno da veicoli o natanti purché il valore
della controversia non superi i 20.000€, qualunque ne sia il valore (c. per materia):
cause relative il piantamento delle siepi ed alberi; cause relative all’uso dei servizi
condominiali (elettricità ecc); immissioni di fumo e calore ecc che superino la normale
tollerabilità in immobili adibiti a civile abitazione; cause relative ad interessi accessori
relative al pagamento di obbligazioni pensionistiche o previdenziali.
13 luglio 2017 d lgs 216 entrerà in vigore nel 2021, in risposta alla situazione legata
alla giustizia: aumentando così in numero dei gdp e verrà ampliata la competenza del
giudice di pace: fino a 30.000 per beni mobili, fino a 50.000 per i danni da veicoli e
natanti e verranno inserite ult