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GIURISDIZIONE E COMPETENZA:

Giurisdizione: →

Giuseppe Chiovenda la giurisdizione è dichiarazione e attuazione della concreta

volontà di legge in un determinata fattispecie controversa con sostituzione degli organi

dello stato ai soggetti della controversa stessa.

Esistono diverse tipologie di giurisdizione esercitata da giudici diversi: es giurisdizione

civile magistrati ordinari (giudice di pace, tribunale, corte d’appello, corte di

cassazione), secondo le norme dell'ordinamento giudiziario e cpc (art.2207).

È tendenzialmente generale, anche in via residuale quando non vi sono altre

giurisdizioni; è raro che vi siano casi di esenzione alla giurisdizione generale.

Gli stati stranierei non possono essere convenuti in giudizio per azioni collegate

all’esercizio della loro autorità.

Viene descritta attraverso i suoi limiti, che sono di 3 categorie:

Dalla presenza di ordinamenti stranieri la nostra giurisdizione civile in virtù

1. dell’art. 24 si applica a tutti, ma in presenza di stati esteri, bisogna cercare

regole d’armonia in quanto anch’essi sono dotati di giurisdizione;

2. Dalla presenza della PA ha dei poteri di imperio pubblicistici, per cui la

giurisdizione civile, non si intromette nell’amministrazione dello stato (se c’è un

atto politico creato dallo stato, la giurisdizione non può sindacarne il merito;

3. Dalla presenza di giurisdizioni speciali hanno delle competenze giurisdizionali

su determinate materie specifiche (tribunali amministrativi, tributari, corte dei

conti, tribunali militari ecc).

Limiti dati dalla presenza di ordinamenti stranieri:

Questo ambito è differentemente regolato, a seconda che si tratti di paesi membri

dell’UE e paesi esterni.

Ciò avviene grazie alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, che dettò

regole in tema giurisdizionale in ambito internazionale sostituita poi dal regolamento

44/2001 “Burxelles1”, trasfuso poi nel 1215/2012 “Bruxelles1bis” che riporta le

medesime regole.

L'UE si data il compito di regolamentare la giurisdizione anche con altri regolamenti:

1346/2000 primo regolamento che disciplina le procedura di insolvenza

transfrontaliera ecc, 805/2004 titolo esecutivo europeo (consente la formazione di

titoli che si possano spendere in più territori dell’unione).

Il 44/2001 che si occupa di due settori, giurisdizione e riconoscimento ed esecuzione

delle decisioni in materia civile e commerciale.

Art 1: ambito di applicazione materia civile e commerciale, non riguarda materie

fiscali, doganale, amministrativa, lo stato la capacità delle persona fisiche, regime

patrimoniale tra coniugi, successioni, testamenti, fallimenti concordati, sicurezza

sociale ed arbitrati.

Il criterio generale di giurisdizione che il legislatore europeo ha adottato il criterio della

territorialità (luogo dove il soggetto vive): art.2 dice che tendenzialmente chi è

domiciliato in uno stato membro sono convenuto davanti ai giudici di tale stato

membro se devo citare in giudizio un soggetto che è residente in Francia, lo cito di

fronte al giudice del luogo dove esso è domiciliato / residente.

Art. 3: vi sono altri criteri di giurisdizione: vi sono criteri aggiuntivi basati su altre

regole, alcune di esse fissate per ragioni di materia nell’art. 5 in materia

contrattuale si può essere convenuti o di fronte al giudice del luogo in cui il convenuto

ha la residenza / domicilio, o del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita;

l'obbligazione significativa ai fini della giurisdizione è ad es la compravendita si cita

nella stato in cui il bene deve essere consegnato.

In materia di obbligazioni alimentai: di fronte al giudice del luogo in cui il soggetto che

riceve la prestazione (creditore della prestazione) ha residenza.

In materia di illeciti civili: responsabilità aquiliana doloso colposi davanti al giudice

del luogo in cui l’evento ( non il danno) è avvenuto o può avvenire.

Art. 6: riguarda fenomeni processuali: elenca altre giurisdizioni speciali non più in

relazione all’oggetto del processo ma riguardo a ragioni solo processuali: in caso di

pluralità di convenuti provenienti da diversi paesi, si possono citare nel luogo in cui

uno di essi è domiciliato. se si tratta di chiamata di garanzia, si può proseguire il

giudizio in cui si è avviato il processo principale (anche se viene tirato in causa anche

uno di un altro paese).

In caso di condanna ricondizionale, se si è già iniziato un processo per una certa

domanda e il convenuto cita l’attore in riconvenzione deve tenere ferma la

giurisdizione del giudice che è già stato determinato.

Se c’è un immobile si cerca di dare giurisdizione al giudice del luogo in cui è

l’immobile. In caso di pluralità di convenuti si può scegliere il luogo in cui almeno uno

dei convenuti è domiciliato (art, 5 6 giurisdizioni aggiuntive).

Giurisdizioni esclusive:

art 22: indipendentemente dal domicilio hanno giurisdizione esclusiva i giudici dello

stato membro in cui l’immobile è situato; in materia societaria, i giudici dello stato in

cui ha sede la società; in materia di registri, nello stato membro in cui essi si trovano.

La giurisdizione, salvo i casi di giurisdizione esclusiva, può essere anche prorogata

si individuano criteri ulteriori di giurisdizione.

Art 23: si è liberi di scegliere una clausola in cui si sostiene che la competenza

giurisdizionale può essere di un giudice piuttosto che un altro libertà contrattuale.

Proroga tacita: art 24 il giudice d uno stato membro davanti a cui il convenuto

compare, è competente; se si vuole sollevare un problema di competenza, e il

convenuto non lo solleva, vi è una proroga tacita dalla giurisdizione.

Art.27 28: litis pendenza (astrattamente può succedere che per la medesima causa,

vengano messi in moto due giudici nazionali diversi) e connessione se davanti a

giudici di stato membro diversi e siano state poste domande dal medesimo oggetto e

titolo, il giudice successivamente adito, sospende d’ufficio il procedimento finché non

sia confermata la competenza del giudice adito antecedentemente; questa

sospensione può operare anche quando le cause non sono identiche, ma connesse e

hanno qualche elemento in comune; art. 28 da una definizione diversa di connessione

rispetto a quello italiano. 18 ottobre

Art 5cpc: disciplina il momento determinante della giurisdizione e competenza.

Sono presupposti processuali, elementi che devono tassativamente esistere affinché il

processo possa scendere nell’esame concreto della fattispecie controversa; se

mancano il giudice non prosegue con la causa.

Però esse si basano su norma che le indirizzano o su elementi di fatto (es. domicilio /

luogo in cui si esegue la prestazione), ma se il convenuto cambia domicilio? Il

legislatore ha introdotto la regola della perpetratio jurisditionis con cui si afferma

che esse si determinano in base a elementi fattuali e legislativi esistenti al momento

della proposizione della domanda e non è soggetta a mutamenti successivi in forza di

cambiamonete legislativi o di fatto.

Questa regola tendenzialmente protegge la correttezza del giudice: questo principio

generale subisce una deroga in virtù dell’art. 8 l. 218/95 in materia di giurisdizione

fermo il principio generale, essa sussiste se i fatti e le norme che la determinano

sopravvengono nel corso del processo: per la giurisdizione italiana nei confronti di altri

stati, se per caso inizio un’azione senza giurisdizione, se nel corso del processo il fatto

viene modificato e la giurisdizione integrata, posso proseguire il mio processo di fronte

al giudice adito inizialmente acquisto di giurisdizione.

COMPETENZA:

Non esiste un unico giudice, viene definita come la misura della giurisdizione, porzione

di giurisdizione che in concreto spetta ai singoli giudici dell’ordinamento.

La competenza dei giudici ordinari è distribuita attraverso giudici di pace (sostituisce il

giudice conciliatore), tribunali, corte d’appello, cassazione.

Giudici togati: appartengono a pieno titolo alla giurisdizione ordinaria perché

superano un percorso formativo di laurea il giurisprudenza e il successivo concorso in

magistratura; giudice di pace (91) è un magistrato onorario, ma a differenza di altri

giudici onorari, incarna un organo giudiziario permanente / giudici onorari.

La giustizia minore, esercitata dal giudice di pace, è un tema che ha portato il

legislatore ad espandere la competenza del giudice di pace.

Nei tribunali c’è una ripartizione in sezioni a seconda della causa, con lo scopo di

specializzare i magistrati queste divisione non ha a che fare con la competenza.

Vi sono poi le sezioni specializzate che diventano si organi diversi da quelli ordinari,

possono essere d’impresa, agrarie ecc.

La competenza può essere organizzata secondo due ordini: verticali e orizzontali.

I criteri verticali esistono più giudici diversi nell’ordinamento e è necessario sapere a

quale giudice attribuire competenza criterio della materia (posso individuare un

giudice competente a seconda dell’oggetto della causa) e del valore (individuo il

giudice competente sulla base del valore della controversia); quelli orizzontali

rispondono all’idea che ci sono molti giudici anche uguali risolvono problematiche di

territorio.

Criteri verticali:

Tra questi due criteri, il criterio del valore è generale, mentre quello della materia è

speciale; se si ha una materia particolare, essa prevale sul valore.

Art 7 cpc competenza gdp: competente per la cause relative ai beni mobili di valore

non superiore a 5000€, risarcimento del danno da veicoli o natanti purché il valore

della controversia non superi i 20.000€, qualunque ne sia il valore (c. per materia):

cause relative il piantamento delle siepi ed alberi; cause relative all’uso dei servizi

condominiali (elettricità ecc); immissioni di fumo e calore ecc che superino la normale

tollerabilità in immobili adibiti a civile abitazione; cause relative ad interessi accessori

relative al pagamento di obbligazioni pensionistiche o previdenziali.

13 luglio 2017 d lgs 216 entrerà in vigore nel 2021, in risposta alla situazione legata

alla giustizia: aumentando così in numero dei gdp e verrà ampliata la competenza del

giudice di pace: fino a 30.000 per beni mobili, fino a 50.000 per i danni da veicoli e

natanti e verranno inserite ult

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Publisher
A.A. 2018-2019
55 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher claudienne di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Danovi Filippo.