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IL DIVIETO DELLE DECISIONI DELLA TERZA VIA
Tutela del principio del contraddittorio: art. 101 cpc
Impossibilità per il giudice di assumere alcuna decisione vs una parte che non sia regolarmente citata o non
abbia comunque provveduto alla costituzione in giudizio
della decisione una questione rilevabile d’ufficio deve
C.2: Il giudice che ritenga di porre a fondamento
assegnare alle parti un termine tra 20 e 40gg per il deposito di memorie contenenti osservazioni.
In quest’ultimo caso, la violazione del dovere del giudice comporta nullità rilevabile d’ufficio per violazione
diretta dei principi della costituzione.
È una disposizione di difficile interpretazione perché il legislatore non ha precisato la collocazione degli
adempimenti previsti e perché il giudice ha già il dovere di segnalare alle parti, all’inizio della trattazione, le
questioni rilevabili d’ufficio (con la conseguenza che la mancata provocazione del contraddittorio legittima la
parte a ottenere la rimessione in termini)
Interpretazione residuale del c.2: lo scambio di memorie qui previso avviene solo al di fuori della fase di
trattazione, nell’ipotesi in cui una volta precisate le conclusioni e rimessa la causa in decisione, il giudice ravvisi
l’esistenza di questioni rilevanti sulle quali non sia stato compiutamente svolto il contraddittorio.
Il contraddittorio esige una pienezza di poteri delle parti, quindi per osservazioni si intende in senso ampio la
possibilità di difesa, con la possibilità anche di formulare le necessarie istanze istruttorie
L’INTERVENTO VOLONTARIO
volontario (art. 105 cpc: principale, litisconsortile, adesivo) la forma dell’intervento
In tutti i casi di intervento
è sempre la stessa, ed è regolata dagli artt. 267 e 268:
Il terzo che interviene deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa a
norma del 167 (comparsa di risposta)
L’intervento può avere luogo sino a che non vengono precisate le conclusioni. Il terzo non può compiere
atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, ad eccezione che il terzo
comparisca volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio 11
Non è ben precisato quale sia il momento per il terzo entro il quale possa esercitare i propri poteri, però:
Può proporre domande o eccezioni solo entro il termine fissato al convenuto per la costituzione (167)
Se interviene alla prima udienza di trattazione non può proporre domande autonome, ma solo domande e
eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto
LA CHIAMATA DI UN TERZO IN CAUSA
La partecipazione di un terzo può essere anche provocata da una chiamata da parte del giudice o delle parti.
Integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario assente: ordine del giudice rivolto
di inottemperanza comporta la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio.
alle parti. In caso
Può essere emanato in qualsiasi momento del primo grado e non comporta per il terzo preclusioni
Intervento del terzo per ordine del giudice: nei casi di comunanza di lite con la posizione soggettiva del terzo
e opportunità di un processo simultaneo. Ordine rivolto alle parti che devono provvedere a citare il terzo in
giudizio pena cancellazione della causa dal ruolo. In ogni momento dal giudice istruttore senza preclusioni per
il terzo
Intervento su istanza di parte: art. 106, quando una delle parti originarie intende ampliare il contraddittorio
citando un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita. La parte interessata
con citazione a comparire nell’udienza fissata dal giudice istruttore osservati i termini 163-bis.
provvede Il
regime della chiamata è diverso a seconda che l’istante sia attore o convenuto:
Il convenuto: deve, pena decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e chiedere al giudice
istruttore lo spostamento della prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini
del 163-bis. Il giudice provvede con decreto entro 5gg a fissare la data della nuova udienza. La citazione è
notificata al terzo a cura del convenuto.
L’attore: se a seguito delle difese svolte dal convenuto sia sorto per lui l’interesse a chiamare in causa un
terzo, deve chiedere l’autorizzazione al giudice istruttore per la chiamata, a pena di decadenza, nella prima
udienza. Se il giudice autorizza, fissa una nuova udienza per consentire la citazione ex 163-bis.
Citazione e costituzione del terzo:
La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro 10gg dalla notificazione
della citazione stessa. Termine ordinatorio
Il terzo deve costituirsi a norma del 166, cioè almeno 20gg prima dell’udienza fissata dal giudice istruttore
e indicata nell’atto di citazione
Il terzo deposita una comparsa di risposta con la copia della citazione, tutte le sue difese, i mezzi di prova e
le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre eccezioni e riconvenzioni
Il chiamato può a sua volta chiamare in giudizio un terzo, deve dichiararlo a pena di decadenza nella
–
comparsa di risposta ed essere autorizzato dal giudice. Poi il procedimento è lo stesso (fissazione udienza
–
citazione notificata costituzione del terzo)
Per la difesa delle parti originarie di fronte alle domande o alle eccezioni del terzo chiamato:
- Ferme le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, la chiamata non è motivo di
rimessione in termini per le attività già precluse nel rapporto tra le parti originarie.
- I termini per precisare o modificare le domande ed eccezioni già proposte sono fissati dal giudice
nell’udienza di comparizione del terzo
istruttore 12
IL LITISCONSORZIO
In caso di litisconsorzio necessario, la mancata evocazione in giudizio di tutti i litisconsorti necessari rende
la sentenza viziata in modo insanabile e questo può essere fatto valere in ogni tempo e con ogni mezzo. Se
la sentenza viene impugnata mediante appello, il giudice dell’appello annulla la sentenza e rimette la causa
al primo giudice. Svolgimento del processo con litisconsorzio necessario:
Il processo è inscindibile sia in primo grado sia nelle fasi di impugnazione
Tutti i litisconsorti hanno i medesimi poteri
L’atto compiuto da uno dei litisconsorti ha effetto per tutti, tranne casi che comportano disposizione del
diritto in contesa
La confessione o giuramento di uno dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice
In caso di litisconsorzio facoltativo, deve sussistere rapporto di connessione per il petitum o la causa
petendi, oppure se decisione di due o più domande dipende dalla risoluzione di identiche questioni.
Il processo è regolato da due principi:
- Unitarietà del processo dal punto di vista formale
- Indipendenza delle cause dal punto di vista sostanziale e di merito
I presupposti processuali e le condizioni dell’azione devono sussistere ed essere verificati singolarmente
Principio di indipendenza dei litisconsorti
Gli atti di impulso processuale e di composizione del processo valgono solo per chi li compie, così come
valgono singolarmente le cause di sospensione ed estinzione del processo. Valgono per tutti l’iscrizione a
e l’interruzione del processo
ruolo
Le eccezioni processuali proposte da uno operano per tutti solo se sono comuni o investono tutte le cause
Autonomia nelle allegazione dei fatti principali e nell’affermazione delle ragioni di diritto
identicamente per la decisione, unità dell’istruzione sui fatti comuni
Le prove raccolta valgono LA FASE ISTRUTTORIA
LE DEDUZIONI ISTRUTTORIE
Gli art. 163 e 167 prescrivono alle parti di indicare specificamente i mezzi di prova e i documenti offerti in
comunicazione (atto di citazione e comparsa di risposta), ma senza che sia ricollegata nessuna specifica
decadenza all’omissione di queste indicazioni.
Il giudice istruttore può ritenere la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova:
Quando si tratti di una causa di puro diritto
Quando si tratti di una causa documentale e le parti abbiano dichiarato di aver depositato tutti i documenti
a loro disposizione
Non può invece rimettere la causa in decisione affinché sia decisa in senso sfavorevole a una delle parti per la
sola mancata deduzione, con gli scritti introduttivi, di prove precostituite o costituende.
Al termine dell’udienza di prima comparizione e trattazione le parti possono chiedere:
delibazione del giudice sull’ammissibilità e rilevanza
La dei mezzi di prova sino a quel momento proposti,
e il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti
ammissibili e rilevanti, oppure 13
La concessione dei termini di cui al c.6 dell’art.183 cpc:
- 30gg per la precisazione e modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte
- 30gg per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate, per proporre nuovi mezzi di prova
che siano conseguenza delle attività del primo termine
- 20gg per le sole indicazioni di prova contraria
Queste preclusioni non valgono per:
contro gli atti e scritture prodotti dall’avversario, che è possibile
Disconoscimento della scrittura privata
nella prima udienza o risposta successiva alla produzione
Istanza di verificazione o per la querela di falso, possono proporsi in qualunque stato e grado del giudizio
finché la verità del documento non sia accertata con sentenza passata in giudicato
Disconoscimento della riproduzione meccanica o della copia fotografica
Giuramento decisorio, può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore
I fatti non contestati non hanno bisogno di prova (principio di non contestazione)
Deduzione di fatti decisivi sopravvenuti e deduzione di prove su fatti divenuti rilevanti in relazione a uno
jus superveniens o su fatti che integrano eccezioni rilevabili d’ufficio
Tutte queste attività però trovano un limite naturale nella precisazione delle conclusioni. Al giudice non è
consentito alcun controllo preventivo sulle deduzioni istruttorie delle parti.
L’AMMISSIONE DELLE PROVE E L’ESERCIZIO DEI POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE
Art. 183 c.7: Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando
l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede
mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronuncia