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IL DIVIETO DELLE DECISIONI DELLA TERZA VIA

Tutela del principio del contraddittorio: art. 101 cpc

 Impossibilità per il giudice di assumere alcuna decisione vs una parte che non sia regolarmente citata o non

abbia comunque provveduto alla costituzione in giudizio

 della decisione una questione rilevabile d’ufficio deve

C.2: Il giudice che ritenga di porre a fondamento

assegnare alle parti un termine tra 20 e 40gg per il deposito di memorie contenenti osservazioni.

In quest’ultimo caso, la violazione del dovere del giudice comporta nullità rilevabile d’ufficio per violazione

diretta dei principi della costituzione.

È una disposizione di difficile interpretazione perché il legislatore non ha precisato la collocazione degli

adempimenti previsti e perché il giudice ha già il dovere di segnalare alle parti, all’inizio della trattazione, le

questioni rilevabili d’ufficio (con la conseguenza che la mancata provocazione del contraddittorio legittima la

parte a ottenere la rimessione in termini)

Interpretazione residuale del c.2: lo scambio di memorie qui previso avviene solo al di fuori della fase di

trattazione, nell’ipotesi in cui una volta precisate le conclusioni e rimessa la causa in decisione, il giudice ravvisi

l’esistenza di questioni rilevanti sulle quali non sia stato compiutamente svolto il contraddittorio.

Il contraddittorio esige una pienezza di poteri delle parti, quindi per osservazioni si intende in senso ampio la

possibilità di difesa, con la possibilità anche di formulare le necessarie istanze istruttorie

L’INTERVENTO VOLONTARIO

volontario (art. 105 cpc: principale, litisconsortile, adesivo) la forma dell’intervento

In tutti i casi di intervento

è sempre la stessa, ed è regolata dagli artt. 267 e 268:

 Il terzo che interviene deve costituirsi presentando in udienza o depositando in cancelleria una comparsa a

norma del 167 (comparsa di risposta)

 L’intervento può avere luogo sino a che non vengono precisate le conclusioni. Il terzo non può compiere

atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, ad eccezione che il terzo

comparisca volontariamente per l’integrazione necessaria del contraddittorio 11

Non è ben precisato quale sia il momento per il terzo entro il quale possa esercitare i propri poteri, però:

 Può proporre domande o eccezioni solo entro il termine fissato al convenuto per la costituzione (167)

 Se interviene alla prima udienza di trattazione non può proporre domande autonome, ma solo domande e

eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto

LA CHIAMATA DI UN TERZO IN CAUSA

La partecipazione di un terzo può essere anche provocata da una chiamata da parte del giudice o delle parti.

Integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario assente: ordine del giudice rivolto

di inottemperanza comporta la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del giudizio.

alle parti. In caso

Può essere emanato in qualsiasi momento del primo grado e non comporta per il terzo preclusioni

Intervento del terzo per ordine del giudice: nei casi di comunanza di lite con la posizione soggettiva del terzo

e opportunità di un processo simultaneo. Ordine rivolto alle parti che devono provvedere a citare il terzo in

giudizio pena cancellazione della causa dal ruolo. In ogni momento dal giudice istruttore senza preclusioni per

il terzo

Intervento su istanza di parte: art. 106, quando una delle parti originarie intende ampliare il contraddittorio

citando un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita. La parte interessata

con citazione a comparire nell’udienza fissata dal giudice istruttore osservati i termini 163-bis.

provvede Il

regime della chiamata è diverso a seconda che l’istante sia attore o convenuto:

 Il convenuto: deve, pena decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e chiedere al giudice

istruttore lo spostamento della prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini

del 163-bis. Il giudice provvede con decreto entro 5gg a fissare la data della nuova udienza. La citazione è

notificata al terzo a cura del convenuto.

 L’attore: se a seguito delle difese svolte dal convenuto sia sorto per lui l’interesse a chiamare in causa un

terzo, deve chiedere l’autorizzazione al giudice istruttore per la chiamata, a pena di decadenza, nella prima

udienza. Se il giudice autorizza, fissa una nuova udienza per consentire la citazione ex 163-bis.

Citazione e costituzione del terzo:

 La parte che chiama in causa il terzo deve depositare la citazione notificata entro 10gg dalla notificazione

della citazione stessa. Termine ordinatorio

 Il terzo deve costituirsi a norma del 166, cioè almeno 20gg prima dell’udienza fissata dal giudice istruttore

e indicata nell’atto di citazione

 Il terzo deposita una comparsa di risposta con la copia della citazione, tutte le sue difese, i mezzi di prova e

le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre eccezioni e riconvenzioni

 Il chiamato può a sua volta chiamare in giudizio un terzo, deve dichiararlo a pena di decadenza nella

comparsa di risposta ed essere autorizzato dal giudice. Poi il procedimento è lo stesso (fissazione udienza

citazione notificata costituzione del terzo)

Per la difesa delle parti originarie di fronte alle domande o alle eccezioni del terzo chiamato:

- Ferme le preclusioni ricollegate alla prima udienza di trattazione, la chiamata non è motivo di

rimessione in termini per le attività già precluse nel rapporto tra le parti originarie.

- I termini per precisare o modificare le domande ed eccezioni già proposte sono fissati dal giudice

nell’udienza di comparizione del terzo

istruttore 12

IL LITISCONSORZIO

 In caso di litisconsorzio necessario, la mancata evocazione in giudizio di tutti i litisconsorti necessari rende

la sentenza viziata in modo insanabile e questo può essere fatto valere in ogni tempo e con ogni mezzo. Se

la sentenza viene impugnata mediante appello, il giudice dell’appello annulla la sentenza e rimette la causa

al primo giudice. Svolgimento del processo con litisconsorzio necessario:

 Il processo è inscindibile sia in primo grado sia nelle fasi di impugnazione

 Tutti i litisconsorti hanno i medesimi poteri

 L’atto compiuto da uno dei litisconsorti ha effetto per tutti, tranne casi che comportano disposizione del

diritto in contesa

 La confessione o giuramento di uno dei litisconsorti è liberamente apprezzato dal giudice

 In caso di litisconsorzio facoltativo, deve sussistere rapporto di connessione per il petitum o la causa

petendi, oppure se decisione di due o più domande dipende dalla risoluzione di identiche questioni.

 Il processo è regolato da due principi:

- Unitarietà del processo dal punto di vista formale

- Indipendenza delle cause dal punto di vista sostanziale e di merito

 I presupposti processuali e le condizioni dell’azione devono sussistere ed essere verificati singolarmente

 Principio di indipendenza dei litisconsorti

 Gli atti di impulso processuale e di composizione del processo valgono solo per chi li compie, così come

valgono singolarmente le cause di sospensione ed estinzione del processo. Valgono per tutti l’iscrizione a

e l’interruzione del processo

ruolo

 Le eccezioni processuali proposte da uno operano per tutti solo se sono comuni o investono tutte le cause

 Autonomia nelle allegazione dei fatti principali e nell’affermazione delle ragioni di diritto

 identicamente per la decisione, unità dell’istruzione sui fatti comuni

Le prove raccolta valgono LA FASE ISTRUTTORIA

LE DEDUZIONI ISTRUTTORIE

Gli art. 163 e 167 prescrivono alle parti di indicare specificamente i mezzi di prova e i documenti offerti in

comunicazione (atto di citazione e comparsa di risposta), ma senza che sia ricollegata nessuna specifica

decadenza all’omissione di queste indicazioni.

Il giudice istruttore può ritenere la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova:

 Quando si tratti di una causa di puro diritto

 Quando si tratti di una causa documentale e le parti abbiano dichiarato di aver depositato tutti i documenti

a loro disposizione

Non può invece rimettere la causa in decisione affinché sia decisa in senso sfavorevole a una delle parti per la

sola mancata deduzione, con gli scritti introduttivi, di prove precostituite o costituende.

Al termine dell’udienza di prima comparizione e trattazione le parti possono chiedere:

 delibazione del giudice sull’ammissibilità e rilevanza

La dei mezzi di prova sino a quel momento proposti,

e il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti

ammissibili e rilevanti, oppure 13

 La concessione dei termini di cui al c.6 dell’art.183 cpc:

- 30gg per la precisazione e modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni già proposte

- 30gg per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate, per proporre nuovi mezzi di prova

che siano conseguenza delle attività del primo termine

- 20gg per le sole indicazioni di prova contraria

Queste preclusioni non valgono per:

 contro gli atti e scritture prodotti dall’avversario, che è possibile

Disconoscimento della scrittura privata

nella prima udienza o risposta successiva alla produzione

 Istanza di verificazione o per la querela di falso, possono proporsi in qualunque stato e grado del giudizio

finché la verità del documento non sia accertata con sentenza passata in giudicato

 Disconoscimento della riproduzione meccanica o della copia fotografica

 Giuramento decisorio, può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore

 I fatti non contestati non hanno bisogno di prova (principio di non contestazione)

 Deduzione di fatti decisivi sopravvenuti e deduzione di prove su fatti divenuti rilevanti in relazione a uno

jus superveniens o su fatti che integrano eccezioni rilevabili d’ufficio

Tutte queste attività però trovano un limite naturale nella precisazione delle conclusioni. Al giudice non è

consentito alcun controllo preventivo sulle deduzioni istruttorie delle parti.

L’AMMISSIONE DELLE PROVE E L’ESERCIZIO DEI POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE

Art. 183 c.7: Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando

l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede

mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronuncia

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
28 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher bigpome di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Vanz Maria Cristina.