Diritto processuale civile
Il processo civile di cognizione
Argomenti principali:
- Il procedimento di primo grado:
- Premesse
- I termini processuali
- La fase preparatoria
- La fase istruttoria
- Le ordinanze
- Le crisi del procedimento
- La fase decisoria
- Il procedimento sommario di cognizione
- Il procedimento davanti al giudice di pace
Il procedimento di primo grado
Premesse
Il giudice unico e il giudice collegiale
Giudici di primo grado sono il giudice di pace e il tribunale. Il tribunale, in materia civile e penale, giudica in composizione monocratica (regola generale) e nei casi previsti dalla legge in composizione collegiale e, in quest'ultimo caso (salve le disposizioni sulla composizione delle sezioni specializzate), decide con il numero di 3 componenti.
Art. 50-bis cpc, cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale:
- Nelle cause nelle quali è obbligatorio l'intervento del PM (art. 70 cpc, quelle che potrebbe proporre; cause matrimoniali; cause su stato e capacità personali; altri casi previsti dalla legge tipo querela di falso)
- Nelle cause di opposizione, impugnazione, revocazione e in quelle conseguenti a dichiarazioni tardive di crediti di cui al R.D. 267/42 e alle altre leggi speciali disciplinanti la liquidazione coatta amministrativa:
- Che nascono dall’accertamento dello stato passivo, che hanno luogo per i giudizi contenziosi
- Opposizioni allo stato passivo dei creditori esclusi o ammessi con riserva o l’impugnazione e revocazione dei crediti ammessi al passivo
- I giudizi sorgenti dalle dichiarazioni tardive di credito
- Giudizi di opposizione regolati dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali sulla liquidazione coatta
- Nelle cause devolute alle sezioni specializzate, salve le disposizioni relative alla composizione di esse
- Nelle cause di omologazione del concordato fallimentare e del concordato preventivo
- Nelle cause di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea e del CDA, nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i dirigenti, i liquidatori delle società, delle mutue assicuratrici e società cooperative, delle associazioni in partecipazione e dei consorzi
- Nelle cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione della legittima
- Per il risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e per la responsabilità civile dei magistrati
- Nella azioni di classe: consumatori e utenti tutelano i rapporti giuridici di cui siano parti. L'azione ha per oggetto diritti individuali omogenei, non interessi collettivi. Azione di tipo risarcitorio di condanna
- Nei procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli art. 737 e seguenti
In corte d’appello la regola generale è la collegialità, che giudica col numero invariabile di 3 votanti. La Cassazione in ciascuna sezione giudica con 5 votanti e a Sezioni Unite con 9 votanti.
Per quanto riguarda gli altri mezzi di impugnazione: revocazione e opposizione di terzo devono essere decise dal giudice unico o dal collegio a seconda che la sentenza impugnata sia stata emessa dal tribunale in composizione monocratica o collegiale. Il tribunale quando giudica in forma collegiale decide con 3 votanti. La violazione darebbe luogo ad un vizio di costituzione del giudice e quindi alla nullità della sentenza ex. Artt. 158 e 161 cpc.
I termini processuali e la rimessione in termini
Lo svolgimento del processo è scandito con la fissazione di termini, che collocano nell’iter del giudizio il compimento di singoli atti processuali. Si distingue tra termini legali e termini giudiziari.
Termini ordinatori: per il compimento di determinati atti, ma nessuna sanzione in caso di inosservanza.
Termini perentori: decadenza o preclusione dal compimento dell’atto per il quale erano deputati. I termini perentori possono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza, ma solo se la legge lo permette espressamente.
Rimessione in termini: la parte che dimostra di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. A tal fine il giudice, se ritiene verosimili i fatti e non imputabili, ammette la prova dell’impedimento e provvede alla rimessione in termini delle parti (entrambe).
Il calendario del processo
Il giudice è tenuto a fissare un calendario del processo. Questo permette alle parti di preventivare i tempi del processo e garantirne la ragionevole durata. Si tratta di un potere del giudice, che diventa un dovere in tutti i casi in cui provvede sulle richieste istruttorie. Il calendario viene predisposto immediatamente dopo l’ammissione delle prove. Sentite le parti al termine dell’udienza di trattazione, il giudice provvede alla pianificazione delle attività. I termini così fissati sono solo delle previsioni, e possono essere prorogati sia su istanza di parte che d’ufficio quando sussistano gravi motivi (in senso flessibile, ogni ipotesi di sopravvenuta carenza in capo al giudice dei tempi necessari per compiere le attività programmate).
L’eventuale omesso adempimento di un’attività nel tempo programmato non incide in alcun modo sulla validità del processo, potendo al massimo configurarsi una sanzione disciplinare perlomeno in caso di colpa.
Il processo civile telematico
Obiettivo di realizzare un sistema in grado di consentire l’esecuzione delle operazioni correnti e funzionali al processo senza recarsi fisicamente presso le cancellerie o i tribunali, operando con l’utilizzo di strumenti informatici. È richiesto che i documenti siano dotati di firma digitale e che le comunicazioni avvengano a mezzo PEC.
Dal 30/6/2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, dinanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Per i procedimenti instaurati prima, facoltà di scelta ma fino al 30/12/2014, dopodiché anche per questi procedimenti entrerà a regime il sistema telematico.
La fase preparatoria
La struttura e la funzione della fase preparatoria
Il giudizio ordinario di cognizione si articola in tre fasi successive: fase preparatoria, fase istruttoria, fase decisoria. Scopo della fase preparatoria è di individuare i soggetti del processo e delimitarne l’oggetto sul quale l’intervento.
Il principio di preclusione, richiesto, scandisce i tempi di questa fase al fine di evitare l’eccessivo dilatarsi dei tempi processuali e di assicurare sviluppo logico allo svolgimento del giudizio. Non è esclusa la possibilità in alcune ipotesi di proporre domande successivamente agli atti introduttivi quando ciò si renda necessario a seguito delle difese dell’altra parte. Sussiste in altri casi l’eventualità di modificazioni e anticipazione delle attività previste dalla legge per consenso delle parti o per le condizioni di legge.
L'atto di citazione
L’atto di citazione è lo scritto di parte con cui il giudizio prende avvio. I requisiti di forma sono predeterminati dalla legge. L’atto di citazione assolve una duplice funzione:
- Editio actionis: formulazione della richiesta di tutela giurisdizionale
- Vocatio in jus: instaurare un immediato contatto tra le parti private del processo. È atto recettizio con cui l’attore cita il convenuto a comparire in udienza.
Art. 163 cpc: contenuto dell’atto di citazione
- Tribunale (giudice) davanti al quale la domanda è proposta
- Parti, individuate per nome, cognome, CF, residenza attore e convenuto o delle persone che li rappresentano e assistono
- Oggetto della domanda, ossia il bene giuridico cui si aspira (petitum)
- Fatti, elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda e del provvedimento richiesto con le conclusioni (causa petendi)
- Indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende valersi, in particolare i documenti e l’indicazione della procura
- Il nome e cognome del procuratore (più la PEC e il fax)
- Indicazione del giorno dell’udienza di comparizione, l’invito al convenuto di comparire nell’udienza indicata e di costituirsi nel termine di 20gg prima l’udienza, con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di eccepire l’incompetenza, di formulare eccezioni di merito, di proporre domande riconvenzionali e chiamare in causa un terzo.
L’atto di citazione, completo dei requisiti ex 163 cpc, deve essere notificato al convenuto a mezzo di ufficiale giudiziario. La notificazione è atto processuale strumentale all’atto sul quale incide ma resta distinta da esso, per cui c’è diversità di regime per le nullità attinenti all’atto di citazione rispetto a quelle della notificazione.
Le forme della procura
Il mandato al difensore si perfeziona tramite procura. In virtù di essa il difensore assume il ministero necessario per rappresentare il suo assistito nel processo e viene abilitato a compiere e ricevere, nell’interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati, ma non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ha espressamente ricevuto tale potere.
La procura alle liti può essere generale o speciale. Può essere in ogni momento revocata dalla parte o rinunciata dal difensore, ma agli effetti del processo in corso revoca e rinuncia non hanno effetto nei confronti dell’altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione.
Forme della procura: art. 83 cpc, deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, la procura speciale può essere apposta in calce o a margine degli atti tipizzati dalla legge (e in questi casi viene sottoscritta dal difensore). Nuove figure di procura in calce:
- Procura rilasciata su documento informatico: sottoscritto con firma digitale e congiunta all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici
- Procura conferita su supporto cartaceo ma trasmessa su copia informatica autenticata con firma digitale
Gli effetti processuali e sostanziali della domanda
Il processo è pendente dal momento della notificazione della citazione e con riferimento a questo momento si producono gli effetti processuali della domanda, in particolare:
- Perpetuatio jurisdictionis
- Litispendenza
La notificazione produce specifiche conseguenze sul piano sostanziale:
- Effetto interruttivo istantaneo della prescrizione, e ne impedisce l’ulteriore decorso sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio. Quest’ultimo viene meno se il giudizio si estingue anticipatamente rimanendo fermo solo l’effetto interruttivo e non quello sospensivo
- Impedisce la decadenza se il termine decade dopo la notificazione della domanda
- Consente la produzione degli interessi sugli interessi già scaduti dovuti da almeno 6 mesi
- Obbliga il possessore in buona fede, convenuto in giudizio dal proprietario, a restituire i frutti percepiti dal giorno della domanda. Se il possessore ha cessato di possedere il bene per fatto proprio dopo la domanda, gli impone di recuperarlo in favore dell’attore o in mancanza di rimborsarne il valore
- Se la domanda ha ad oggetto la risoluzione, revoca, rescissione, dichiarazione di simulazione o nullità o annullamento di contratti o revocazione o riduzioni di donazioni o disposizioni testamentarie su beni immobili, ove trascritta è opponibile agli eventuali terzi che acquistino diritti sui beni oggetto della domanda durante il giudizio e successivamente alla trascrizione
Regime particolare per la produzione degli effetti processuali e sostanziali nel caso in cui l’atto di citazione sia affetto da nullità.
I termini per comparire
Art. 163-bis: tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di 90 giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e 150 se si trova all’estero. Il termine minimo per la difesa è quindi 70 e 130 giorni.
È consentita l’abbreviazione fino alla metà dei termini di comparizione su richiesta dell’attore nelle cause che richiedono pronta spedizione, come pure l’anticipazione dell’udienza di comparizione su istanza del convenuto se il termine assegnato dall’attore ecceda il minimo indicato.
Per l’abbreviazione dei termini su richiesta dell’attore è necessario un giudizio di ammissibilità (discrezionale) da parte del presidente del tribunale. L’onere della costituzione del convenuto passa ad almeno 10 giorni prima dell’udienza.
I termini di comparizione stabiliti dall’art. 163-bis devono essere osservati in relazione all’udienza fissata nell’atto di citazione anche se la causa è rinviata ad altra udienza.
Il regime generale delle nullità e la nullità della citazione
Il regime generale: principio regolatore è quello della strumentalità delle forme, un atto è valido se è idoneo a raggiungere lo scopo al quale è destinato. Ad esso si aggiungono altri principi e regole:
- Principio di libertà delle forme: art. 121 cpc, se la legge non richiede forme determinate, gli atti processuali possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo. Lo stesso vale per il giudice, che nello scegliere i suoi provvedimenti, in caso di mancanza di prescrizioni formali, sceglie quello più idoneo al raggiungimento dello scopo
- Rilevanza della nullità: art. 156 cpc, diverse regole tra loro collegate:
- Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto processuale se la nullità non è comminata dalla legge
- Può essere pronunciata quando l’atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, anche se non comminata per legge
- Non può mai essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato
- Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d’ufficio (art. 157 cpc). Eccezione: la nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del PM è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio (salvi gli effetti del giudicato)
- Solo la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell’atto per la mancanza di quel requisito, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso
- La nullità non può essere opposta dalla parte che via ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente
- Estensione della nullità: art. 159, la nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti e successivi che ne sono indipendenti. La nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti indipendenti. Se il vizio impedisce un determinato effetto, può produrre altri effetti ai quali è idoneo.
Nullità dell’atto di citazione: art. 164 cpc, due categorie di nullità sottoposte a diverso regime
- Nullità derivanti da:
- Omissione o assoluta incertezza dell’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta; dell’indicazione delle parti o di una di esse
- Mancata indicazione della data dell’udienza di comparizione
- Assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello stabilito per legge
- Mancanza dell’avvertimento di cui al n.7 dell’art. 163 cpc
In questi casi, occorre distinguere se il convenuto si costituisca in giudizio o meno:
- Se il convenuto non si costituisce: il giudice, rilevata la nullità della citazione, ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio (tra 1 e 3 mesi, deve farlo nella prima udienza, con ordinanza)
- La rinnovazione compiuta nel termine fissato sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione
- Se la rinnovazione non avviene, il giudice istruttore ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ex art. 307 cpc
- Se il convenuto si costituisce: i vizi della citazione sono sanati e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali. Non si distingue tra costituzione tardiva e tempestiva. Se il convenuto deduce l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento n.7, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini (può depositare altra comparsa di risposta che integri le difese)
- Nullità derivanti da:
- Omissione o incertezza assoluta della cosa oggetto della domanda
- Mancanza dell’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (tranne per le domande auto-determinate fondate su diritti reali o diritti assoluti) o delle conclusioni
In questi casi il vizio non può essere sanato dalla costituzione del convenuto perché le sue difese non possono sopperire a queste mancanze. Il giudice, nella prima udienza di comparizione, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovare la citazione (se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda). Compiuta la rinnovazione o l’integrazione della domanda, restano però ferme le decadenze maturate e i diritti acquisiti anteriormente alla rinnovazione/integrazione.
In caso di non costituzione e di non osservanza dell’ordine di rinnovazione, la causa si cancella dal ruolo. Se il convenuto si costituisce, la mancata integrazione comporta la definitiva nullità della citazione che il giudice dichiara con sentenza. Con il provvedimento che ordina l’integrazione, il giudice assegna due termini consecutivi:
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Diritto processuale civile - il processo di cognizione
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Diritto processuale civile - processo ordinario di cognizione, trattazione e istruzione
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Diritto processuale civile - processo ordinario di cognizione atti introduttivi
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Diritto processuale civile - il processo