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PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE
Primo dei provvedimenti speciali disciplinati dal 4libro cpc, si chiamano procedimenti speciali in
quanto hanno un unico denominatore comune cioè sono diversi rispetto al procedimento
ordinario di cognizione
Il procedimento per ingiunzione è caratterizzato dal fatto di essere sostanzialmente un
procedimento diretto a far avere un titolo esecutivo con tempi più veloci rispetto al rito
ordinario
È un procedimento di condanna a tutti gli effetti perché il titolo del decreto ingiuntivo è un
provvedimento che ha forza di titolo esecutivo e che può essere utilizzato come punto di
partenza del procedimento di esecuzione
Sia il procedimento di ingiunzione sia il procedimento per convalida sono caratterizzati da una
prima fase sommaria quanto all’accertamento perché tiene conto soltanto dalla
rappresentazione dei fatti esposta da una delle parti
Nella prima fase monitoria in senso stretto il giudice adito valuta la pretesa senza
contraddittorio senza cioè ascoltare le ragioni dell’ingiunto ( un attività che quindi è superficiale)
Questa sommarietà che caratterizza il procedimento di ingiunzione e al tempo stesso l’
esigenza di far ottenere un titolo esecutivo in tempi brevi deve essere giustificata dalla
particolarità delle situazioni giuridiche e allo stesso tempo deve essere salvaguardato il principio
generale del contraddittorio
Le esigenza di conciliare fase monitoria e questo principio hanno indotto i legislatore ad usare un
espediente che è quello che contraddittorio differito sarà infatti l’ingiunto a stabilire se
proseguire a contraddittorio o meno e pertanto il processo proseguirà con le forme
ordinarie
Sotto questo aspetto ( salvaguardia contraddittorio) lo strumento utilizzato è il contraddittorio
differito, l’opponente valuterà se avrà a disposizione argomento o eccezioni da poter opporre
qualora ritenga di avere ragioni sensate potrà intraprendere il processo di cognizione
La fase monitoria in senso stretto deve conciliarsi con una esigenza di un semplicità delle
situazioni che si fanno valere, soprattutto dal punto di vista della prova che il ricorrente deve offrire
a fondamento delle sue argomentazioni.
È richiesto al ricorrente di fornire la prova scritta del credito che ha inteso azionare anche
se il concetto di prova scritta è in realtà più ampio rispetto al concetto generale che noi ricaviamo
dal codice civile che viene in parte derogata in ambito monitorio
Presupposti del procedimento per ingiunzione
Art 633 cpc condizioni di ammissibilità. Dobiamo prendere tre punti in considerazione :
1-il diritto che si fa valere che è il diritto di credito
2- la prova che deve essere una prova scritta e in alcune ipotesi un particolare tipo di prova
scritto
3-precisazioni ulteriori
La norma su domanda di chi è creditore di una somma di denaro liquida certa ed esigibile,
la regola generale della esigibilità è derogata in un ipotesi particolare di cui all’art 664 in tema di
convalida di sfratto quando ha ad oggetto anche crediti per la quale l’inadempimento non si fosse
già verificato
Somma di denaro abbiamo detto liquida (determinata o facilemnte determinabile il che significa
che non può essere oggetto monitoria un credito che non sia liquido ex richiedere oltre agli
interessi anche la svalutazione)
La prova deve essere scritta, particolarmente significativa in quanto deve supplire alla
carenza di contraddittorio , deve trattarsi di fattispecie relativamente semplice da punto di
vista probatorio con documentazione di una prova più credibile ed efficace rispetto una
eventuale prova orale
Se valutiamo il 633 n 1 il ricorrente deve fornire la prova scritta del proprio credito ( credito
derivante fornitura di merci deposita le scritture fiscali).
diversa è l’ipotesi dell’avvocato che chiede decreto ingiuntivo perché non ha ricevuto
pagamento;in questo caso l’art 633 nelle ipotesi due e tre richiede si la parcella scritta ma è un
documento che i realtà forma l’ingiuntore stesso e perlomeno in sede monitoria il giudice non ha
di andare a sindacare la attendibilità o meno della parcella pertanto concede il decreto o non lo
concede e in questa ipotesi si parla d iMONITORIO PURO
Nella originale formulazione del 633 erano previste delle regolamentazioni particolare per le ipotesi
in cui il debitore ingiunto fosse residente all’estero la norma è stata però abrogata dalla riforma
2002
Torniamo al concetto di prova scritta, è un concetto sicuramente più ampio rispetto al codice,
sappiamo che il codice conosce atto pubblico , scrittura privata con rispettivi requisiti , scritture
contabili etc..
L’ampliamenti che il procedimento monitorio realizza sta nel fatto che in realtà alcune
limitazioni dettate dal codice civile non valgono in sede di emissione del decreto , ex
scritture contabili il codice attribuisce validità nei rapporti tra imprenditori ma in sede di emissione
del decreto ingiuntivo l’imprenditore può avvalersi di questo titolo anche contro chi non è
imprenditore ( ex avvenuta prestazione di servizio con un soggetto non imprenditore)
giudice competente
Andiamo a vedere chi è il
L’individuazione è fatta dall’art 637 che distingue le ipotesi della competenza del giudice di pace o
del tribunale semplificandola nel senso che se è competente il giudice monocratica mentre se
competente il tribunale per la fase monitoria è il tribunale in composizione monocratica . per
quanto riguarda i crediti di alcuni professionisti sono previste altre due disposizioni i maggior
favore.
Una volta individuato il giudice competente arriviamo alla presentazione della domanda :
ricorso
deposito del che deve contenere gli elementi stabilito dall art 638
Un’altra particolarità che riguarda il decreto ingiuntivo che ha ad oggetto una determinata
quantità di cose infungibili è quello che la parte deve indicare in questa ipotesi nel ricorso anche
l eventuale controvalore che intende ottenere qualora la consegna non sia più possibile
Credito somma di denaro ingiunti zone di condanna , credito di consegna cose infungibili
Il giudice dopo il deposito fa una valutazione di competenza che è una valutazione più attenta
rispetto al giudice della cognizione ordinaria perché mentre nel procedimento ordinario la
competenza può essere rilevata sono ex art 28 , in sede monitoria il giudice può valutare
anche la propria incompetenza territoriale.
Il giudice deve poi valutare se l’argomentazione a sostegno della richiesta monitoria è
idonea a provare l’esistenza del credito che deve esser fatto valere, se dovesse ritenere l’arg
insufficiente si aprono due strade : rigetto del decreto o sospendere (in senso improprio)
momentaneamente la procedura ed invitare l’ingiuntore ad integrare la documentazione
entro un termine assegnato dal giudice stesso. Se il ricorrente non adempie a quel punto il
giudice farà un decreto di rigetto motivato in modo estremamente succinto che però NON
PRECLUDE ALLA PARTE DI RIPRESENTARE LO STESSO TIPO DI RICHIESTA.
Se la documentazione è sufficiente il giudice emette decreto, dovrebbe avvenire tutto entro 30
giorni dal ricorso del giudice adito
Il giudice quando emette il decreto ordina il pagamento della somma o la consegna del bene,
indica un termine entro il quale questo pagamento o questa consegna deve avvenire e in più si
pronuncia anche sulle spese .
il provvedimento se non viene fatta esecuzione è destinato a diventare esecutivo con
efficacia di giudicato a tutti gli effetti.
C’è la possibilità che il decreto venga emesso con la clausola di provvisoria esecuzione ( l’ingiunto
ha 40 giorni per opporre ma l’ingiuntore può avviare esecuzione) ipotesi ex art 642 :
1 comma su richiesta della parte il giudice deve concedere la provvisoria esecuzione in quanto la
prova in questo caso è particolarmente efficace ( assegni cambiali atti di pubblici ufficiali)
( la cambiale e l’assegno potrebbero esse di per se già titolo esecutivo ma io chiedendo decreto
ingiuntivo ottengo u utilità in più rispetto al titolo di credito perché ho la possibilità di iscrivere
ipoteca una volta ottenuto decreto ingiuntivo cosa che non possono fare con il solo assegno o con
la sola cambiale)
2 comma il giudice ha un potere discrezionale nella concessione della provvisoria esecuzione
nell’ipotesi di grave pregiudizio nel ritardo e nell’ipotesi in cui il ricorrente documenti il credito
azionato con atti scritti provenienti dal debitore in cui ci sia un riconoscimento del credito
Una volta ottenuto il decreto la parte deve notificarlo al debitore, la notificazione deve
avvenire in un termine di 60gg a pena di inefficacia del decreto. In realtà per far valere questa
inefficacia ci sono una serie di meccanismi
L’art 643 ci dice che la notificazione determina la pendenza della lite, l’interpretazione della norma
ha dato adito ad interpretazioni disparate c’è chi sostiene che fino a che non viene notificato il
decreto non si determina nessun effetto della domanda e degli effetti processuali della domanda
altri invece hanno sostenuto che questa dicitura altro non vuole dire che la notificazione determina
la pendenza della lite con riferimento a tutti gli effetti sostanziali della domanda ma non anche a
quelli processuali ( litispendenza, competenza etc) perché per queste ipotesi è sufficiente il
deposito del ricorso.