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Diritto processuale civile  - procedimento per ingiunzione Pag. 1
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Estratto del documento

PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE

Primo dei provvedimenti speciali disciplinati dal 4libro cpc, si chiamano procedimenti speciali in

quanto hanno un unico denominatore comune cioè sono diversi rispetto al procedimento

ordinario di cognizione

Il procedimento per ingiunzione è caratterizzato dal fatto di essere sostanzialmente un

procedimento diretto a far avere un titolo esecutivo con tempi più veloci rispetto al rito

ordinario

È un procedimento di condanna a tutti gli effetti perché il titolo del decreto ingiuntivo è un

provvedimento che ha forza di titolo esecutivo e che può essere utilizzato come punto di

partenza del procedimento di esecuzione

Sia il procedimento di ingiunzione sia il procedimento per convalida sono caratterizzati da una

prima fase sommaria quanto all’accertamento perché tiene conto soltanto dalla

rappresentazione dei fatti esposta da una delle parti

Nella prima fase monitoria in senso stretto il giudice adito valuta la pretesa senza

contraddittorio senza cioè ascoltare le ragioni dell’ingiunto ( un attività che quindi è superficiale)

Questa sommarietà che caratterizza il procedimento di ingiunzione e al tempo stesso l’

esigenza di far ottenere un titolo esecutivo in tempi brevi deve essere giustificata dalla

particolarità delle situazioni giuridiche e allo stesso tempo deve essere salvaguardato il principio

generale del contraddittorio

Le esigenza di conciliare fase monitoria e questo principio hanno indotto i legislatore ad usare un

espediente che è quello che contraddittorio differito sarà infatti l’ingiunto a stabilire se

proseguire a contraddittorio o meno e pertanto il processo proseguirà con le forme

ordinarie

Sotto questo aspetto ( salvaguardia contraddittorio) lo strumento utilizzato è il contraddittorio

differito, l’opponente valuterà se avrà a disposizione argomento o eccezioni da poter opporre

qualora ritenga di avere ragioni sensate potrà intraprendere il processo di cognizione

La fase monitoria in senso stretto deve conciliarsi con una esigenza di un semplicità delle

situazioni che si fanno valere, soprattutto dal punto di vista della prova che il ricorrente deve offrire

a fondamento delle sue argomentazioni.

È richiesto al ricorrente di fornire la prova scritta del credito che ha inteso azionare anche

se il concetto di prova scritta è in realtà più ampio rispetto al concetto generale che noi ricaviamo

dal codice civile che viene in parte derogata in ambito monitorio

Presupposti del procedimento per ingiunzione

Art 633 cpc condizioni di ammissibilità. Dobiamo prendere tre punti in considerazione :

1-il diritto che si fa valere che è il diritto di credito

2- la prova che deve essere una prova scritta e in alcune ipotesi un particolare tipo di prova

scritto

3-precisazioni ulteriori

La norma su domanda di chi è creditore di una somma di denaro liquida certa ed esigibile,

la regola generale della esigibilità è derogata in un ipotesi particolare di cui all’art 664 in tema di

convalida di sfratto quando ha ad oggetto anche crediti per la quale l’inadempimento non si fosse

già verificato

Somma di denaro abbiamo detto liquida (determinata o facilemnte determinabile il che significa

che non può essere oggetto monitoria un credito che non sia liquido ex richiedere oltre agli

interessi anche la svalutazione)

La prova deve essere scritta, particolarmente significativa in quanto deve supplire alla

carenza di contraddittorio , deve trattarsi di fattispecie relativamente semplice da punto di

vista probatorio con documentazione di una prova più credibile ed efficace rispetto una

eventuale prova orale

Se valutiamo il 633 n 1 il ricorrente deve fornire la prova scritta del proprio credito ( credito

derivante fornitura di merci deposita le scritture fiscali).

diversa è l’ipotesi dell’avvocato che chiede decreto ingiuntivo perché non ha ricevuto

pagamento;in questo caso l’art 633 nelle ipotesi due e tre richiede si la parcella scritta ma è un

documento che i realtà forma l’ingiuntore stesso e perlomeno in sede monitoria il giudice non ha

di andare a sindacare la attendibilità o meno della parcella pertanto concede il decreto o non lo

concede e in questa ipotesi si parla d iMONITORIO PURO

Nella originale formulazione del 633 erano previste delle regolamentazioni particolare per le ipotesi

in cui il debitore ingiunto fosse residente all’estero la norma è stata però abrogata dalla riforma

2002

Torniamo al concetto di prova scritta, è un concetto sicuramente più ampio rispetto al codice,

sappiamo che il codice conosce atto pubblico , scrittura privata con rispettivi requisiti , scritture

contabili etc..

L’ampliamenti che il procedimento monitorio realizza sta nel fatto che in realtà alcune

limitazioni dettate dal codice civile non valgono in sede di emissione del decreto , ex

scritture contabili il codice attribuisce validità nei rapporti tra imprenditori ma in sede di emissione

del decreto ingiuntivo l’imprenditore può avvalersi di questo titolo anche contro chi non è

imprenditore ( ex avvenuta prestazione di servizio con un soggetto non imprenditore)

giudice competente

Andiamo a vedere chi è il

L’individuazione è fatta dall’art 637 che distingue le ipotesi della competenza del giudice di pace o

del tribunale semplificandola nel senso che se è competente il giudice monocratica mentre se

competente il tribunale per la fase monitoria è il tribunale in composizione monocratica . per

quanto riguarda i crediti di alcuni professionisti sono previste altre due disposizioni i maggior

favore.

Una volta individuato il giudice competente arriviamo alla presentazione della domanda :

ricorso

deposito del che deve contenere gli elementi stabilito dall art 638

Un’altra particolarità che riguarda il decreto ingiuntivo che ha ad oggetto una determinata

quantità di cose infungibili è quello che la parte deve indicare in questa ipotesi nel ricorso anche

l eventuale controvalore che intende ottenere qualora la consegna non sia più possibile

Credito somma di denaro ingiunti zone di condanna , credito di consegna cose infungibili

Il giudice dopo il deposito fa una valutazione di competenza che è una valutazione più attenta

rispetto al giudice della cognizione ordinaria perché mentre nel procedimento ordinario la

competenza può essere rilevata sono ex art 28 , in sede monitoria il giudice può valutare

anche la propria incompetenza territoriale.

Il giudice deve poi valutare se l’argomentazione a sostegno della richiesta monitoria è

idonea a provare l’esistenza del credito che deve esser fatto valere, se dovesse ritenere l’arg

insufficiente si aprono due strade : rigetto del decreto o sospendere (in senso improprio)

momentaneamente la procedura ed invitare l’ingiuntore ad integrare la documentazione

entro un termine assegnato dal giudice stesso. Se il ricorrente non adempie a quel punto il

giudice farà un decreto di rigetto motivato in modo estremamente succinto che però NON

PRECLUDE ALLA PARTE DI RIPRESENTARE LO STESSO TIPO DI RICHIESTA.

Se la documentazione è sufficiente il giudice emette decreto, dovrebbe avvenire tutto entro 30

giorni dal ricorso del giudice adito

Il giudice quando emette il decreto ordina il pagamento della somma o la consegna del bene,

indica un termine entro il quale questo pagamento o questa consegna deve avvenire e in più si

pronuncia anche sulle spese .

il provvedimento se non viene fatta esecuzione è destinato a diventare esecutivo con

efficacia di giudicato a tutti gli effetti.

C’è la possibilità che il decreto venga emesso con la clausola di provvisoria esecuzione ( l’ingiunto

ha 40 giorni per opporre ma l’ingiuntore può avviare esecuzione) ipotesi ex art 642 :

1 comma su richiesta della parte il giudice deve concedere la provvisoria esecuzione in quanto la

prova in questo caso è particolarmente efficace ( assegni cambiali atti di pubblici ufficiali)

( la cambiale e l’assegno potrebbero esse di per se già titolo esecutivo ma io chiedendo decreto

ingiuntivo ottengo u utilità in più rispetto al titolo di credito perché ho la possibilità di iscrivere

ipoteca una volta ottenuto decreto ingiuntivo cosa che non possono fare con il solo assegno o con

la sola cambiale)

2 comma il giudice ha un potere discrezionale nella concessione della provvisoria esecuzione

nell’ipotesi di grave pregiudizio nel ritardo e nell’ipotesi in cui il ricorrente documenti il credito

azionato con atti scritti provenienti dal debitore in cui ci sia un riconoscimento del credito

Una volta ottenuto il decreto la parte deve notificarlo al debitore, la notificazione deve

avvenire in un termine di 60gg a pena di inefficacia del decreto. In realtà per far valere questa

inefficacia ci sono una serie di meccanismi

L’art 643 ci dice che la notificazione determina la pendenza della lite, l’interpretazione della norma

ha dato adito ad interpretazioni disparate c’è chi sostiene che fino a che non viene notificato il

decreto non si determina nessun effetto della domanda e degli effetti processuali della domanda

altri invece hanno sostenuto che questa dicitura altro non vuole dire che la notificazione determina

la pendenza della lite con riferimento a tutti gli effetti sostanziali della domanda ma non anche a

quelli processuali ( litispendenza, competenza etc) perché per queste ipotesi è sufficiente il

deposito del ricorso.

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vincenzodelys di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Auletta Ferruccio.