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Procedimento per ingiunzione

Il procedimento per ingiunzione è il primo dei provvedimenti speciali disciplinati dal quarto libro del c.p.c. Si chiamano procedimenti speciali in quanto hanno un unico denominatore comune, cioè sono diversi rispetto al procedimento ordinario di cognizione.

Caratteristiche del procedimento per ingiunzione

Il procedimento per ingiunzione è caratterizzato dal fatto di essere sostanzialmente un procedimento diretto a far avere un titolo esecutivo con tempi più veloci rispetto al rito ordinario. È un procedimento di condanna a tutti gli effetti perché il titolo del decreto ingiuntivo è un provvedimento che ha forza di titolo esecutivo e che può essere utilizzato come punto di partenza del procedimento di esecuzione.

Sia il procedimento di ingiunzione sia il procedimento per convalida sono caratterizzati da una prima fase sommaria quanto all’accertamento, perché tiene conto soltanto della rappresentazione dei fatti esposta da una delle parti. Nella prima fase monitoria in senso stretto, il giudice adito valuta la pretesa senza contraddittorio, senza cioè ascoltare le ragioni dell’ingiunto (un’attività che quindi è superficiale).

Fase monitoria e contraddittorio

Questa sommarietà che caratterizza il procedimento di ingiunzione e al tempo stesso l’esigenza di far ottenere un titolo esecutivo in tempi brevi deve essere giustificata dalla particolarità delle situazioni giuridiche e allo stesso tempo deve essere salvaguardato il principio generale del contraddittorio. Le esigenze di conciliare fase monitoria e questo principio hanno indotto il legislatore ad usare un espediente, che è quello del contraddittorio differito. Sarà infatti l’ingiunto a stabilire se proseguire a contraddittorio o meno e pertanto il processo proseguirà con le forme ordinarie.

Sotto questo aspetto (salvaguardia contraddittorio), lo strumento utilizzato è il contraddittorio differito. L’opponente valuterà se avrà a disposizione argomenti o eccezioni da poter opporre: qualora ritenga di avere ragioni sensate, potrà intraprendere il processo di cognizione. La fase monitoria in senso stretto deve conciliarsi con un’esigenza di semplicità delle situazioni che si fanno valere, soprattutto dal punto di vista della prova che il ricorrente deve offrire a fondamento delle sue argomentazioni.

Prova scritta nel procedimento per ingiunzione

È richiesto al ricorrente di fornire la prova scritta del credito che ha inteso azionare, anche se il concetto di prova scritta è in realtà più ampio rispetto al concetto generale che noi ricaviamo dal codice civile, che viene in parte derogata in ambito monitorio.

Presupposti del procedimento per ingiunzione

Art. 633 c.p.c. - Condizioni di ammissibilità. Dobbiamo prendere tre punti in considerazione:

  • Il diritto che si fa valere è il diritto di credito.
  • La prova deve essere una prova scritta e, in alcune ipotesi, un particolare tipo di prova scritta.
  • Precisazioni ulteriori.

La norma su domanda di chi è creditore di una somma di denaro liquida, certa ed esigibile. La regola generale della esigibilità è derogata in un’ipotesi particolare di cui all’art. 664 in tema di convalida di sfratto, quando ha ad oggetto anche crediti per i quali l’inadempimento non si fosse già verificato.

La somma di denaro, abbiamo detto, deve essere liquida (determinata o facilmente determinabile, il che significa che non può essere oggetto monitoria un credito che non sia liquido, richiedere oltre agli interessi anche la svalutazione). La prova deve essere scritta, particolarmente significativa, in quanto deve supplire alla carenza di contraddittorio. Deve trattarsi di fattispecie relativamente semplice dal punto di vista probatorio, con documentazione di una prova più credibile ed efficace rispetto ad un’eventuale prova orale.

Se valutiamo il 633 n. 1, il ricorrente deve fornire la prova scritta del proprio credito (credito...)

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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