Procedimenti sommari di accertamento con funzione esecutiva prevalente
Procedimento d'ingiunzione
Il procedimento d'ingiunzione è un procedimento di cognizione, e più precisamente di condanna. Esso appartiene alla categoria di quegli accertamenti che sono detti "accertamenti con prevalente funzione esecutiva" in quanto caratterizzati dall'esigenza di conseguire, il più rapidamente possibile, il titolo esecutivo e con esso l'avvio dell'esecuzione forzata; nonché, dalla sommarietà della cognizione.
La cognizione è, in questo procedimento, sommaria perché superficiale. La sommarietà (c.d. superficialità) della cognizione costituisce, dunque, nel procedimento di ingiunzione, lo strumento strutturale per mezzo del quale la legge vuole conseguire lo scopo di ottenere, in determinati casi, la rapida formazione di un titolo esecutivo.
Appare, pertanto, evidente che i casi nei quali la sommarietà della cognizione appare possibile, prima ancora che opportuna, sono quelli nei quali il giudizio può risultare più semplice, e più probabile l'effettiva esistenza del diritto che si fa valere; ciò sia per la natura e l'oggetto del diritto stesso e sia per la particolare attendibilità della prova offerta a fondamento di quel diritto.
In secondo luogo appare evidente che la sommarietà della cognizione deve assolvere a due esigenze che di solito sono tra loro contrastanti: eliminare le complessità del giudizio ordinario di cognizione in funzione delle esigenze del contraddittorio, senza d'altra parte eliminare le garanzie di uguaglianza insite nel contraddittorio stesso.
Il conseguimento della prima di queste esigenze, senza sacrificare l'altra, costituisce un problema di tecnica processuale che i legislatori di molti paesi risolvono con l'impiego di un espediente: quello di articolare il procedimento in due fasi.
Fasi del procedimento di ingiunzione
Una prima fase (che è la sola che presenta i caratteri della sommarietà della cognizione) si instaura ad iniziativa di chi fa valere un diritto di credito (ossia colui che si afferma creditore), si svolge in modo rapidissimo, senza contraddittorio, e si conclude con un provvedimento (decreto ingiuntivo) pronunciato - qui sta appunto la sommarietà (per superficialità) della cognizione - addirittura inaudita altera parte.
Una seconda fase che può svolgersi ad eventuale iniziativa di colui nei cui confronti è stato pronunciato il decreto ingiuntivo (c.d. debitore ingiunto) e nella quale quest'ultimo, fruendo di tutte le garanzie del contraddittorio, può ovviare al pregiudizio che può aver subito per la sommarietà della cognizione nella prima fase.
In sostanza, il debitore ingiunto, dopo la pronuncia inaudita altera parte del decreto ingiuntivo e la successiva notificazione a lui di questo provvedimento, può, entro un breve termine perentorio esercitare un potere in tutto analogo a quello di un'impugnazione (opposizione). La proposizione dell'opposizione instaura un giudizio che si svolge con tutte le garanzie del contraddittorio (c.d. contraddittorio differito), e che è ancora di primo grado in quanto si sostituisce interamente (come giudizio, appunto, di primo grado) a quello svoltosi sommariamente nella prima fase. Il decreto ingiuntivo viene così sostituito dalla sentenza che chiude la fase di opposizione.
Condizioni di ammissibilità
L'art. 633 e ss. indica, sotto la generica denominazione di "condizioni di ammissibilità", i requisiti necessari per poter impiegare le forme del procedimento d'ingiunzione. Tali requisiti concernono, il diritto che si può far valere con queste forme; la prova su cui tale diritto si fonda; ed infine, talune modalità particolari che concernono da un lato l'ipotesi che il diritto fatto valere dipenda da una controprestazione e, dall'altro lato, il luogo nel quale il decreto dovrebbe essere notificato.
Requisiti per il diritto da far valere
A) Con riguardo al diritto che si fa valere. In base al disposto del l comma dell'art. 633, le forme del procedimento d'ingiunzione possono essere impiegate, innanzi tutto, soltanto per far valere un credito: ma - si noti - un credito, nel senso ampio per cui è credito ogni diritto ad un'altrui prestazione. Inoltre, codesto credito deve essere esigibile ed avere ad oggetto o una somma di denaro o una quantità di cose fungibili; ma è essenziale che tale somma sia liquida (ossia precisata nel suo importo) e che tale quantità sia determinata; infine, il credito può avere ad oggetto la consegna di una cosa mobile determinata.
Rimangono così esclusi, oltre ai crediti di fare e di non fare, solo i crediti di rilascio di cose immobili e quelli aventi ad oggetto quantità non determinate di denaro o di altre cose mobili fungibili; nel primo caso, l'esclusione è dovuta all'inopportunità e mancanza di necessità di un accertamento accelerato; nel secondo caso, all'incompatibilità tra la tecnica con cui la legge realizza questo accertamento accelerato e l'indeterminatezza del credito.
Tuttavia, quando il credito ha per oggetto:
- Onorari o rimborso di spese a favore di avvocati, procuratori o di chi in generale ha prestato la propria opera in occasione di un processo;
- Onorari di notai o di altri esercenti una professione per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
Il requisito della prova scritta è di regola sostituito con quello della parcella sottoscritta dal creditore e corredata dal parere della competente associazione professionale.
Requisiti per la prova
B) Con riguardo alla prova. Di regola l'accesso alle forme del procedimento ingiuntivo dipende anche dal fatto che del diritto fatto valere si dia prova scritta. Tale requisito sta in relazione col fatto che la funzione e la tecnica del procedimento di cui trattasi esigono da un lato una forte probabilità di esistenza del credito e, dall'altro lato, una rapida riscontrabilità di tale esistenza o, quantomeno, di tale probabilità.
La nozione di prova scritta che qui viene in rilievo non è del tutto la stessa che emerge dalla disciplina contenuta nel codice civile e negli altri libri del codice di procedura civile. La differenza consiste in un lieve allargamento della portata probatoria, allargamento che sta in relazione col fatto che, nella mancanza di ogni onere di contestazione, non si può qui configurare alcuna efficacia di prova legale; il che dà luogo ad un più ampio affidamento alla libera valutazione del giudice.
Più in concreto, tale allargamento riguarda innanzi tutto il fatto che, contrariamente a quanto si è veduto per il processo ordinario, può attribuirsi qui efficacia probatoria anche allo scritto proveniente da un terzo, nonché il rilievo che le scritture private provenienti dal debitore hanno efficacia probatoria sebbene non ancora riconosciute (salva naturalmente la facoltà di disconoscerle nella fase di opposizione) e, più in generale, anche in mancanza dei requisiti prescritti dal codice civile.
In secondo luogo, tale allargamento consiste nel fatto che gli estratti autentici delle scritture contabili di un imprenditore regolarmente bollate e vidimate, costituiscono prova a suo favore non solo nei rapporti con altro imprenditore (come previsto dall'art. 2710 c.c.), ma anche nei confronti di chi non è imprenditore.
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Diritto processuale civile - procedimento per ingiunzione
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