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PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE
disciplinato dagli artt.633 e ss. Libro IV “dei procedimenti speciali” c.p.c.
• il procedimento di ingiunzione (o procedimento ingiuntivo) è uno strumento alternativo al
• rito ordinario che consente di ottenere un provvedimento suscettibile di passare in giudicato
su semplice domanda dell'interessato ed inaudita altera parte, cioè al di fuori del
contraddittorio.
La sua funzione è quella di permettere una celere tutela del diritto sulla base della sola
• domanda di chi lo rivendica.
2 presupposti essenziali:
• 1. è attuabile in due sole situazioni previste espressamente dalla legge:
per ottenere il pagamento di crediti di somme liquide di denaro o la
➔ consegna di una determinata quantità di cose fungibili;
per ottenere la consegna di una cosa mobile determinata.
➔
2. il secondo presupposto riguarda la prova del diritto, essendo che si tratta di un
provvedimento inaudita altera parte deve presentare un particolare grado di certezza, che
può essere offerto solo dal fatto che questa prova sia una prova scritta. (art.633 n.1).
La domanda d'ingiunzione si propone con ricorso (art.638 c.p.c.) che deve contenere i
• requisiti degli atti di parte previsti dall'art.125 e l'indicazione della prova scritta che si
produce; se il ricorso ha per oggetto cose fungibili deve essere indicata anche la somma di
denaro che il ricorrente è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura ed in
sostituzione di questa (art.639 c.p.c.).
Il ricorso va depositato nella cancelleria del giudice competente che è il giudice di pace o il
• tribunale in composizione monocratica competente per valore. (art.638 c.p.c.). La
competenza territoriale è quella ordinaria di cui all'art.18 ss che può essere derogata nei
casi previsti dall'art.637 : se il credito riguarda le prestazioni fornite dagli avvocati e da tutti
coloro che hanno prestato la loro opera in occasione di un processo che è anche competente
l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa: si tratta di competenza funzionale
inderogabile; per i crediti degli avvocati e notai, è anche competente il giudice del luogo in
cui ha sede il rispettivo consiglio dell'ordine.
L'esito della domanda può essere duplice:
•
1. se il giudice ritiene la domanda “insufficientemente giustificata”, invita il ricorrente a
provvedere alla prova (art.640 1° comma). Se è disposta l'integrazione probatoria ed il
ricorrente non ritira il ricorso o non ottempera all'integrazione, il giudice emana decreto di
rigetto della domanda. Il decretto di rigetto non pregiudica la riproposizione della domanda,
anche in via ordinaria (art.640 3° comma).
2. Accoglimento della domanda (disciplinato dall'art.641). Il giudice emette nei confronti
dell'intimato decreto motivato di ingiunzione di pagamento o di consegna delle cose
fungibili o delle cose mobili determinate, entro il termine di 40 giorni dalla notificazione del
decreto, con avvertimento che nello stesso termine l'ingiunto può proporre opposizione e che
in mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata. Quando concorrono “giusti
motivi” il termine può essere (d'ufficio) ridotto fino a dieci giorni o aumentato fino a
sessanta. Nel dcreto sono liquidate anche le spese e le competenze legali del ricorrente
(art.641 3° comma).
3. L'art.642 c.p.c. prevede una terza ipotesi: che alla concessa ingiunzione si accompagni
l'esecuzione provvisoria del decreto la quale può essere: obbligatoria quando il ricorso è
fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa
o atto pubblico; facoltativa quando c'è pericolo di “grave pregiudizio nel ritardo.
Il decreto emesso va notificato in copia autentica all'ingiunto a cura del ricorrente entro 60
• giorni dalla pronunzia se la notifica deve avvenire nello Stato o entro 90 giorni se la notifica
deve avvenire all'estero, pena l'inefficacia del decreto stesso (art.643, 2° comma art.644).
La notificazione del decreto determina la pendenza della lite (art.643, 3° comma): questo
• significa che solo con la notificazione si hanno tutti gli effetti processuali e sostanziali della
domanda.
Nel termine di 40 giorni l'ingiunto può proporre opposizione al fine di rilevare qualsiasi
• vizio del procedimento, svoltosi inaudita altera parte. Se l'opposizione non viene proposta
nel termine di 40 giorni o l'opponente (l'ingiunto) non si è costituito, il giudice che ha
pronunciato il decreto lo dichiara esecutivo su istanza del ricorrente. Quando il decreto è
stato dichiarato esecutivo, l'opposizione non può essere più proposta o proseguita.
L'opposizione si propone al giudice che ha emesso il decreto mediante atto di citazione ex
• art.163, da notificare al ricorrente.
Il giudizio di opposizione si svolge nelle forme del giudizio ordinario ma i termini di
• comparizione sono ridotti della metà.
Due caratteristiche del giudizio di opposizione:
• 1. il debitore che propone opposizione è attore solo formalmente (cioè solo
per quello che riguarda gli atti di impulso del processo), ma non dal punto di
vista sostanziale, perché sotto tale profilo attore resta il ricorrente. Questo
significa che quest'ultimo, pur essendo convenuto dal punto di vista della
procedura, sarà pur sempre attore riguardo alla domanda, con riferimento
soprattutto all'onere della prova che incomberà su di lui.
2. L'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'impugnazione ma è solo un
atto destinato ad aprire il contraddittorio nell'ambito di un giudizio di primo
grado svoltosi fino a quel momento inaudita altera parte. Si tratta della
prosecuzione in contraddittorio del giudizio di primo grado iniziato con il
ricorso.
L'art.648 dispone che, nel caso il cui il decreto ingiuntivo non sia stato dichiarato
• provvisoriamente esecutivo ab origine, l'esecuzione provvisoria può essere concessa in
corso di opposizione in due ipotesi:
1. quando l'opposizione non è fondata su prova scritta o non è di pronta
soluzione;
2. quando la parte che l'ha chiesta offre cauzione: seconda la lettera del codice il
giudice sarebbe obbligato a concedere l'esecuzione provvisoria; ma la Corte
Cost. Con sentenza n.137/1984 ha dichiarato incostituzionale la norma nella
misura in cui prevede un obbligo e non una mera facoltà per il giudice, perché
il giudice deve essere discrezionalmente libero di valutare la congruità della
cauzione.
3. Vi può poi essere la concessione di un'esecuzione provvisoria parziale del
decreto con riferimento ad eventuali somme non contestate (salvo che
l''opposizione non sia stata proposta per vizi procedurali).
L'esito del giudizio di opposizione può essere:
• nel corso dell'opposizione può aver luogo la conciliazione delle parti (art.652):
➔ in questo caso il giudice dichiara o conferma l'esecutorietà del decreto (se vi è
rinuncia all'opposizione) oppure riduce la somma da esso portata, secondo il
tenore dell'accordo.
Se non vi è conciliazione, l'opposizione è decisa con sentenza (art.653) che è
➔ provvisoriamente esecutiva come tutte le sentenze di primo grado ed è
impugnabile con l'appello. Il rapporto fra la sentenza e il decreto, è però diverso
a seconda se l'opposizione sia accolta o respinta.
Se l'opposizione è respinta con sentenza anche solo
provvisoriamente per motivi di rito o per motivi di merito il
decreto che non ne sia stato munito acquista efficacia esecutiva. In
questo caso il titolo esecutivo è costituito solo dal decreto
ingiuntivo.
Se l'opposizione è accolta, il titolo esecutivo è costituito
esclusivamente dalla sentenza (art.653, 2° comma). Questo
significa che in caso di accoglimento dell'opposizione, il decreto
ingiuntivo viene sempre tolto di mezzo e ciò anche se
l'accoglimento dell'opposizione è solo parziale.
Il decreto diventa pertanto immutabile, salvo la possibilità di rimedi straordinari:
• l'opposizione tardiva (art.650 c.p.c.): è proponibile dopo che il decreto è stato
dichiarato esecutivo, se l'intimato dimostra di non avere potuto proporre
opposizione tempestiva contro il decreto, per non averne avuto tempestiva
conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza
maggiore. L'opposizione tardiva è legata ad una preclusione: non è più ammessa
decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione.
Revocazione per i motivi previsti ai n.1, 2, 5 e 6 dell'art.395:
1)effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra;
➔ 2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque
➔ dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente