Procedimento di ingiunzione
Il procedimento di ingiunzione è disciplinato dagli artt. 633 e ss. del Libro IV "dei procedimenti speciali" c.p.c.
Definizione e funzione
Il procedimento di ingiunzione (o procedimento ingiuntivo) è uno strumento alternativo al rito ordinario che consente di ottenere un provvedimento suscettibile di passare in giudicato su semplice domanda dell'interessato ed inaudita altera parte, cioè al di fuori del contraddittorio. La sua funzione è quella di permettere una celere tutela del diritto sulla base della sola domanda di chi lo rivendica.
Presupposti essenziali
- 1. È attuabile in due sole situazioni previste espressamente dalla legge:
- Per ottenere il pagamento di crediti di somme liquide di denaro o la consegna di una determinata quantità di cose fungibili.
- Per ottenere la consegna di una cosa mobile determinata.
- 2. Il secondo presupposto riguarda la prova del diritto, essendo che si tratta di un provvedimento inaudita altera parte, deve presentare un particolare grado di certezza, che può essere offerto solo dal fatto che questa prova sia una prova scritta (art. 633 n.1).
Domanda d'ingiunzione
La domanda d'ingiunzione si propone con ricorso (art. 638 c.p.c.) che deve contenere i requisiti degli atti di parte previsti dall'art. 125 e l'indicazione della prova scritta che si produce. Se il ricorso ha per oggetto cose fungibili deve essere indicata anche la somma di denaro che il ricorrente è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura ed in sostituzione di questa (art. 639 c.p.c.).
Il ricorso va depositato nella cancelleria del giudice competente che è il giudice di pace o il tribunale in composizione monocratica competente per valore (art. 638 c.p.c.). La competenza territoriale è quella ordinaria di cui all'art. 18 ss che può essere derogata nei casi previsti dall'art. 637: se il credito riguarda le prestazioni fornite dagli avvocati e da tutti coloro che hanno prestato la loro opera in occasione di un processo, è anche competente l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa: si tratta di competenza funzionale inderogabile; per i crediti degli avvocati e notai, è anche competente il giudice del luogo in cui ha sede il rispettivo consiglio dell'ordine.
Esito della domanda
- 1. Se il giudice ritiene la domanda "insufficientemente giustificata", invita il ricorrente a provvedere alla prova (art. 640 1° comma). Se è disposta l'integrazione probatoria ed il ricorrente non ritira il ricorso o non ottempera all'integrazione, il giudice emana decreto di rigetto della domanda. Il decreto di rigetto non pregiudica la riproposizione della domanda.
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Diritto processuale civile - procedimento per ingiunzione
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