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Procedimenti di cognizione speciali e non sommari

Procedimenti in materia di stato e capacità delle persone

Il legislatore ha distinto due procedimenti con caratteristiche strutturali diverse per la separazione dei coniugi: separazione consensuale che ha natura di volontaria giurisdizione, e separazione giudiziale che ha natura di cognizione. Sotto l’aspetto funzionale, entrambi i procedimenti hanno la caratteristica di svolgersi per una modifica del rapporto coniugale, dando luogo a uno stato di separazione coniugale.

Dal punto di vista della struttura, entrambi i procedimenti hanno carattere costitutivo e, più precisamente, costitutivo necessario, nel senso che quello stato (o quegli stati) di separazione non possono essere costituiti se non attraverso uno di questi due procedimenti. La distinzione fondamentale tra i due procedimenti è fondata su basi essenzialmente strutturali, poiché, come abbiamo già accennato, l'uno (quello "giudiziale") è un procedimento di cognizione, mentre l'altro (quello "consensuale") è un procedimento di giurisdizione volontaria, ma la distinzione in discorso tocca anche la funzione poiché con i due diversi procedimenti si dà luogo, come abbiamo già accennato, a due stati di separazione che sono alquanto diversi tra loro: lo stato di separazione giudiziale e lo stato di separazione consensuale.

D'altra parte, questi due procedimenti, pur articolandosi, nella parte conclusiva del loro svolgimento, con forme diverse (come sono quelle della cognizione, da un lato, e della giurisdizione volontaria, dall'altro lato) si svolgono, nelle loro fasi iniziali, con forme assai simili, se non identiche. Tali fasi iniziali sono la fase introduttiva e la fase detta "presidenziale" perché si svolge innanzi al presidente del tribunale. E soltanto al termine di questa fase i due procedimenti incominciano a svolgersi con forme procedimentali diverse.

Il procedimento di separazione giudiziale

A) Cenni sul suo attuale fondamento e l'ordinamento presidenziale sostanziale

La profonda innovazione che il legislatore del 1975 ha introdotto nell'istituto della separazione, sotto il profilo del diritto sostanziale, concerne l'eliminazione della necessità di una "colpa" come fondamento del diritto di chiedere quella separazione che prescinde dal consenso dell'altro coniuge e con le forme del processo di cognizione. Tale fondamento viene ora - ossia in forza del nuovo testo dell'art. 151 c.c. - fatto dipendere da una situazione obiettiva, ossia da "fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole"; mentre l'eventuale violazione dei doveri che derivano dal matrimonio può costituire - solo a richiesta di uno (e/o dell'altro) dei coniugi - fondamento di una pronuncia accessoria, con la quale viene dichiarato a quale dei coniugi la separazione è addebitabile (art. 151, 2 comma c.c.).

È questa la figura di separazione alla quale il codice civile, prescindendo dall'eventuale pronuncia accessoria ora accennata, riserva il termine di "separazione giudiziale", espressamente contrapponendola alla "separazione consensuale", e configurando l'una e l'altra come i due tipi nei quali può concretizzarsi la generica figura della "separazione personale" (art. 150 nuovo testo c.c.).

A questa profonda e ormai lontana, modificazione dell'istituto nel suo aspetto sostanziale non avevano corrisposto particolari innovazioni della disciplina processuale, salve solo quelle introdotte indirettamente attraverso l'art. 23 della nuova legge sul divorzio, sicché il procedimento già detto "contenzioso" (ossia strutturato, pur nella sua "specialità", con le forme proprie del processo di cognizione) è ora impiegato per l'introduzione della "separazione giudiziale".

Le profonde modificazioni alla disciplina processuale poi introdotte, come vedremo, dalla L. 80/2005 non sono conseguenti a modifiche del diritto sostanziale. Diversamente è accaduto con riguardo ad altre ugualmente rilevanti e ancor più recenti innovazioni che investono la separazione in entrambi i due procedimenti, innovazioni inserite nel codice di rito dalla L. 8 febbraio 2006 n. 54 c.d. dell'affidamento condiviso.

B) La fase introduttiva

Sotto il profilo sostanziale, detta legge compie una radicale modifica dei possibili contenuti dei provvedimenti che, nel giudizio di separazione, riguardano i figli, ossia i provvedimenti elencati nell'art. 155 c.c. (ora totalmente modificato e integrato) con particolare riguardo all'affidamento preferibilmente condiviso (salva opposizione) nonché in tema di assegnazione della casa familiare, di prescrizioni sulla residenza e di potestà genitoriale esercitata da entrambi i genitori.

Per il momento è sufficiente qui evidenziare che il nuovo art. 155 c.c. (con i successivi articoli da 155 bis a 155 sexies c.c.) prevede - ove possibile e salva opposizione - l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con dettagliate previsioni ispirate dall'interesse dei figli; dispone che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, ponendo il mantenimento dei figli a carico di entrambi in misura proporzionale al proprio reddito; e dispone rassegnazione della casa coniugale secondo l'interesse dei figli.

D'altra parte (art. 155 quinquies) il giudice può disporre il pagamento di un assegno periodico di mantenimento a favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, da versarsi, salva diversa determinazione del giudice, direttamente all'avente diritto. Disposizione, questa, che già presenta implicazioni sotto il profilo processuale, con riguardo alla legittimazione attiva e passiva del figlio maggiorenne, sia in sede di cognizione che in sede esecutiva.

Ciò premesso, veniamo ora alla disciplina processuale che le previgenti disposizioni integrate e modificate dalla L. 54/2006 alla quale ci siamo riferiti, forniscono per i procedimenti di separazione e di divorzio.

Venendo ora alla disciplina del procedimento in discorso, occorre tenere presente che, per effetto dell'art. 23 della L. 6 marzo 1987 n. 74 (c.d. nuova legge del divorzio), talune disposizioni procedimentali del giudizio di separazione giudiziale (e precisamente gli artt. 706-709 c.p.c.) risultano in parte modificate dall'applicabilità, prevista dal suddetto articolo "in quanto compatibili", "fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile" (sic) dell'art. 4 L. 1 dicembre 1970 n. 898, così come modificato dall'art. 8 della L. 74/1987.

Poiché questa norma di richiamo non è stata modificata dalla L. 80/2005 (che si è invece data carico di modificare direttamente il fondamentale art. 4 della L. 74/1987), essa va ritenuta ancora operante in linea di massima, ancorché con l'eccezione di quei settori che la nuova legge disciplina direttamente ed in modo esauriente, come nella fase introduttiva e in quella presidenziale, come stiamo per vedere nonché con riguardo all'appello immediato nei confronti della sentenza non definitiva di separazione.

Occorre infine evidenziare che la L. 80/2005, ha integrato e modificato la disciplina delle fasi iniziali del procedimento di separazione (come anche di quello di divorzio) eliminando le incertezze interpretative che avevano provocato profonde divergenze sia in dottrina che in giurisprudenza, come vedremo più avanti.

Giudice competente e procedura

Giudice competente per materia è sempre il Tribunale. Quanto alla competenza per territorio che, come si ricorderà è inderogabile, si ha riguardo al "tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque tribunale della Repubblica".

La legittimazione ad agire per la separazione giudiziale spetta naturalmente a ciascuno dei coniugi contro l'altro. Rispetto alla legittimazione processuale, va tenuto presente che è quantomeno dubbia la possibilità di avvalersi della rappresentanza, sia perché, come stiamo per vedere, la legge richiede, nella fase presidenziale, la comparizione personale dei coniugi e sia, inoltre, per quanto più specificamente concerne la rappresentanza volontaria, per la palese impossibilità di quel rapporto di rappresentanza nel campo sostanziale, che l'art. 77 c.p.c. configura come necessario presupposto della rappresentanza processuale volontaria. Va tenuto, d'altra parte, presente che il coniuge minore acquista l'emancipazione per effetto del matrimonio.

È opportuno ricordare che, per l'art. 70, n. 2, le cause di separazione sono tra quelle per le quali l'intervento del P.M. è necessario, con la conseguenza che, per l'art. 50 bis n. 1, la decisione è riservata al collegio. A seguito di tale intervento, che non si esplica nella fase "presidenziale" ma soltanto nell'ulteriore svolgimento del giudizio, il P.M. esercita i poteri di cui all'art. 72, 2° comma, e cioè poteri che rimangono nell'ambito delle domande delle parti, il che implica, tra l'altro, che il P.M. non può proporre impugnazioni.

L'interesse ad agire è determinato, nel caso della separazione giudiziale, dall'affermazione dei fatti che costituiscono la ragione della separazione e che ai termini dell'art. 151 nuovo testo c.c., non hanno più quel carattere genericamente lesivo che qualificava i fatti menzionati dai previgenti artt. 151, 152 e 153 (questi ultimi due articoli sono ora abrogati) e con riferimento ai quali ci si serviva dell'espressione "per colpa". Poiché ora i suddetti fatti hanno natura obiettiva, l'interesse ad agire è in re ipsa, eccezion fatta soltanto per quel margine di interesse che si riferisce alla pronuncia di "addebitabilità" della separazione.

La domanda si propone, in ogni caso, con ricorso al tribunale. Tale ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali è fondata la domanda di separazione, nonché la proposizione, appunto, della domanda di separazione mentre i più specifici riferimenti al petitum o alla causa petendi e alle prove offerte, potranno essere contenuti nella memoria integrativa che è ora prevista dall'attuale art. 709, 3° comma, come vedremo nonché, secondo l'opinione non più prevalente, l'eventuale domanda di addebito (che, peraltro, almeno a mio parere, ben può essere lasciata alla memoria integrativa di cui appresso) ed è sottoscritto dal ricorrente (art. 706, 1° comma; v. anche art. 4 L. div.). Col deposito del ricorso si realizza la costituzione dell'attore.

Il ricorso - nel quale va indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio - viene inoltrato subito (ossia prima ancora di essere notificato), tramite la cancelleria, al presidente, il quale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notifica del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate (art. 706, 3° comma).

Le modifiche che a questa disposizione ha apportato la L.80/2005 riguardano, da un lato, l'indicazione del termine massimo da interporre tra la notifica del ricorso e decreto e il giorno dell'udienza e, dall'altro lato, la previsione della facoltà, per il coniuge convenuto, di depositare in un termine, pure da stabilire, una memoria difensiva con documenti.

Con riguardo al termine a comparire, va rilevato che la nuova legge ha ritenuto di disciplinare l'aspetto acceleratorio del termine stesso (entro novanta giorni) rovesciando, almeno in certo senso, il sistema precedente che, attraverso il generico richiamo di cui all'art. 23 L. div., disciplinava invece l'aspetto dilatorio che ispirava, e tuttora ispira, la disposizione di cui all'art. 4 L. div. (già 6 e ora 9 comma) "devono intercorrere i termini di cui all'art. 163 bis ridotti a metà".

All'udienza così fissata dal presidente, i coniugi debbono comparire personalmente (art. 707, 1° comma). La ragione della necessaria presenza personale, va cercata in quella che è la principale funzione di questa udienza presidenziale: il tentativo di conciliazione ad opera del presidente. È chiaro infatti che tale tentativo richiede il contatto diretto con i coniugi da parte del presidente che svolge il tentativo, avvalendosi del prestigio e dell'autorità inerente alla sua carica. Ed è appena il caso di aggiungere che, in questa particolarissima sua funzione, il presidente opera, più che come giudice, come bonus vir, come autorevole consigliere.

Inoltre, può accadere che innanzi al presidente venga preliminarmente eccepita l'incompetenza per territorio.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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