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Funzione litis processuale e processo cumulato
La funzione litis processuale, che si ha quando più cause sono trattate insieme, consente di istruire e trattare una sola volta gli elementi comuni, che vengono utilizzati per la decisione di ciascuna causa. Questo permette un'economia delle più cause curate.
La seconda funzione del litis consortio facoltativo è quella di evitare il contrasto tra accertamenti di fatto. Poiché gli elementi comuni sono istruiti e trattati unitariamente, nella decisione delle più cause, quegli elementi saranno accertati e qualificati in maniera omogenea. Questo evita che accertamenti di fatto diversi possano verificarsi nel caso in cui questi elementi venissero istruiti e trattati in processi separati.
Tuttavia, è importante tenere conto che il processo cumulato non fa perdere autonomia a ogni singola causa. I presupposti processuali di ogni singola causa devono essere valutati individualmente, garantendo l'autonomia di ogni processo.
causacumulativo rispetto alle altre fasi che se c'è una nullità per una delle cause non si estende alle altre, se manca una valida procura riferita ad una delle cause, non per questo verranno pregiudicate le altre cause. Per es. la nullità della citazione rispetto a uno dei litis consorti non ha rilievo rispetto agli altri litis consorti.
Ltis consortio L'unica eccezione al principio di autonomia si ha per la facoltativo competenza. Gli effetti sulla competenza del litis consortio facoltativo proprio: proprio si consente lo spostamento della competenza territoriale (art. 33 Deroga criteri c.p.c.) e poi è consentito lo spostamento anche della competenza per competenza per valore, e esclusa ogni deroga alla competenza per materia, cioè se una territorio e per valore delle cause è dinanzi al giudice competetene per materia, non può essere (no per materia) riunita con un'altra che è innanzi ad un' altro giudice. 4Litis
Il litis consortio facoltativo improprio non determina alcuna deroga ai criteri ordinari di competenza, il cumulo tra le varie cause è possibile solo se tutte le cause convengono dinanzi allo stesso giudice secondo le regole ordinarie di competenza.
Abbiamo detto che le più cause cumulate se anche vengono trattate nello stesso giudizio conservano la loro autonomia, quindi la sentenza che decide le più cause cumulate sarà formalmente unica, ma sostanzialmente plurima nel senso che essa conterrà tante pronunzie quante sono le cause dedotte, proprio in funzione dell'autonomia di ogni singola causa.
Un ultimo accenno è sulla possibilità di separazione delle cause cumulate e quindi sebbene sia già in atto il litis consortio facoltativo le cause possono essere separate quando vi è
L'istanza di separazione di tutte le parti, oppure quando lo decide il giudice perché il mantenimento del cumulo rende più gravosa la trattazione delle cause connesse, pensiamo all'es. in cui l'istruzione di una causa è completa mentre per l'altra causa deve ancora proseguire.
Veniamo alle ipotesi della pluralità di parti successiva. Anche successivamente all'instaurazione di un processo possono sorgere interessi che rendono necessaria o opportuna la partecipazione di altri soggetti oltre a quelli iniziali, come attori o convenuti.
Il mezzo attraverso cui questi soggetti subentrano nel processo è l'intervento che può essere volontario o necessario.
L'intervento volontario è regolato dall'art. 105 c.p.c. che dice:
Art. 105 c.p.c. "ciascuno può intervenire in un"
Il processo tra altre persone per far valere in confronto di tutte le parti, o di alcune di esse, il diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di una delle parti quando vi ha un proprio interesse.
Notiamo di come si tratti di due figure di intervento diverse quella disciplinata al primo comma dell'art 105 e quella disciplinata dal secondo comma dello stesso articolo. Da cosa nasce questa distinzione tra questi due tipi di intervento? Innanzi tutto bisogna notare che nel primo comma siamo di fronte alla figura dell'intervento volontario principale, mentre il secondo comma descrive il c.d. l'intervento adesivo che è una sottospecie dell'intervento principale.
Questa distinzione nasce dalla pratica e sono casi in cui il terzo principale o interviene per far valere come propria una lite altrui o per affermare nei ad escludendum (1° comma).
Confronti di entrambe le parti un proprio diritto, pensiamo al terzo che rivendica la cosa oggetto del diritto ad esempio A e B controrvengono sulla proprietà di un bene e il terzo interviene rivendicando lui la proprietà di quel bene. In questo caso parliamo di intervento principale o ad escludendum perché l'interesse del terzo che interviene si pone come principale rispetto a quello delle parti e tende ad escludere l'interesse delle parti.
Sempre nella pratica ci sono casi in cui un terzo interviene perché interessato alla vittoria in giudizio di una delle parti altrimenti ne riceverebbe un danno. Quindi il terzo entra nel processo perché ad adiuvandum (2° comma) interessato alla vittoria di una delle parti e perché se questa non vincessene riceverebbe un danno. In questo caso parliamo di intervento adesivo o ad adiuvandum.
Si dice in dottrina che l'intervento ad escludendum introduce una nuova causa nella causa.
già pendente, mentre con l'intervento adesivo si introduce solo una nuova parte nella causa. In altri termini l'intervento principale è un mezzo di tutela facoltativo per il terzo in quanto la sentenza non potrebbe mai avere efficacia nei suoi confronti e in oltre il terzo ha sempre a disposizione un'azione autonoma. Se ad es. il giudice accerta la proprietà di Tizio rispetto a Caio su quel bene, il terzo che ritiene di avere lui la proprietà del bene potrà intentare con una propria azione un altro giudizio in cui dimostrare che la proprietà è sua.
Con l'intervento adesivo il terzo fa valere una situazione giuridica sulla quale comunque la sentenza esplicherebbe efficacia riflessa.
Il legislatore italiano ha introdotto un ulteriore distinzione nell'intervento adesivo e ha distinto: l'intervento adesivo autonomo o litis consortile, che ha gli stessi presupposti del litis
consortioIntervento adesivo facoltativo ma si realizza in itinere, nel momento in cui la causa è indipendente corso, e l'intervento adesivo dipendente in questo caso il terzointerviene senza dedurre in giudizio una propria posizione sostanzialema si limita a sostenere le ragioni di una delle parti perché ha interesseche essa vinca altrimenti ne riceverebbe un danno. In sostanzal'interventore adesivo ha un interesse all'esito a lui favorevole dellacontroversia determinato dalla necessità di impedire che nella sferagiuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose della sentenza,cioè la pronuncia del giudice favorevole a una parte piuttosto che adun'altra può produrre un danno nei confronti del terzo soggetto, l'es.classico e quello del notaio che interviene nella causa che decide sullafalsità dell'atto dal lui erogato, in questo caso è evidente che se lasentenza darà ragione a chi domanda lafalsità dell'atto determinerà interesse effetto anche nei confronti del notaio, il quale ha perciò interesse allariconosciutodall'ordinamento validità dell'atto perché altrimenti ne riceverebbe un danno.giuridico Ovviamente l'interesse che giustifica l'intervento deve pur sempreessere riconosciuto dall'ordinamento giuridico, è chiaro che se siamo difronte ad un interesse non riconosciuto dall'ordinamento non vi potràessere nessun intervento. L'es. tipico è quello della casa vacanze: se ioso che tutti gli anni vado a passare 20 gg. sempre nella stessa casa almare che il mio amico prende in sempre in affitto, se sorge una6controversia sul contratto di locazione tra il locatario e l'affittuario ionon potrò intervenire in giudizio sulla base dell'interesse a passare i 20gg. di vacanza.Satta Il Satta dice che se si devono fare delle distinzioni queste onriguardano la
figura dell'interventore che è unitaria, bensì le posizioni sostanziali che si mira a tutelare attraverso l'intervento. Quindi non più figure di interventore, ma più posizioni sostanziali che attraverso l'intervento la legge vuole tutelare.
Dice Satta che esistono posizioni sostanziali assolutamente autonome tra loro ma che possono interferire nella tutela giudiziaria, come nel caso della rivendicazione del terzo, che potrebbe proporre un'azione autonoma, ma invece la propone sotto forma di intervento, qui siamo nel campo dell'intervento principale.
Esistono posizioni sostanziali che pur essendo autonome sono connesse sostanzialmente, per es. l'ipotesi di contitolarità, il condomino che interviene nella lite proposta da altro condomino, posizioni sostanziali autonome quelle dei due condomini ma connesse sostanzialmente; oppure ancora l'ipotesi di collegittimazione ad es. impugnazione di assemblea consentita a più soci.
qui siamo nell'ambito dell'intervento adesivo autonomo o litis consortile. Esistono poi situazioni giuridiche che sono in un rapporto di dipendenza da altre e la posizione dipendente trova la sua tutela nella tutela della posizione principale, ma non c'è una causa autonoma che viene ad unirsi a quella principale, la causa è una e il titolare della situazione dipendente non può più proporla se è stata già proposta dal titolare della posizione principale, perché si avrebbe litis pendentia (il caso del notaio) e qui siamo nel caso dell'intervento adesivo dipendente o ad adiuvandum, ma è bene chiarire che questa denominazione "ad adiuvandum" non sta a significare che in questo tipo di intervento ci sia un desiderio di aiuto ad una parte, c'è solo l'esigenza che ha il terzo di tutelare attraverso la tutela di una posizione giuridica altrui una propria pos