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25 febbraio 05

PLURALITÀ DELLE PARTI NEL PROCESSO

Fino ad ora abbiamo esaminato l’immagine classica del processo

Pluralità di parti che vede da una parte l’attore, dall’altra il convenuto, il giudice al centro

che decide. Molte volte, invece, capita che le parti siano più delle due

parti usuali e perciò possiamo avere più attori, più convenuti. In questo

caso dobbiamo vedere come la legge disciplina questa fattispecie delle

Iniziale e pluralità delle parti.

successiva Cominciamo col distinguere la pluralità di parti in pluralità iniziale

e pluralità successiva.

La pluralità iniziale è quella pluralità di parti che sorge sin dall’inizio,

prima ancora che il processo si istauri, in fieri vi è la pluralità di parti, se

il processo si istaurerà le parti dovranno o potranno essere più di due.

In questo caso parliamo del litis consortio.

La pluralità successiva, invece, si ha quando le parti in processo

Pluralità iniziale diventano più di una successivamente all’instaurazione del processo.

Litis consortio Cominciamo ad analizzare più dettagliatamente la pluralità iniziale

e quindi parliamo del litis consortio e distinguiamo il litis consortio

Litis consortio necessario dal litis consortio facoltativo.

necessario Il litis consortio necessario è disciplinato dall’art. 102 c.p.c.

Art. 102 “Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti,

queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.

Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il

giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine

perentorio da lui stabilito.”

Dalla lettura di questo articolo si desume che nel caso del litis consortio

necessario la partecipazione di tutti coloro che devono partecipare al

processo condiziona il potere, dovere del giudice di pronunciare il

giudizio.

Se manca questa pluralità di parti, il giudice deve ordinare l’integrazione

del contraddittorio, ossia ordina che venga a crearsi quella situazione

processuale che consente al giudice di pronunciare i presenza di tutte le

parti, ovviamente questo avviene entro un termine perentorio trascorso il

Finalità di tutela quale il processo si estingue.

dell’art. 102 Lo scopo di questa norma è innanzi tutto quello di tutelare chi ha

proposto la domanda perché se la pronuncia non ha efficacia nei

confronti di tutti i litis consorti l’attore che ha proposto la domanda non

potrà certo ottenere quel che ha chiesto.

La norma non ha invece la funzione di tutela del diritto di difesa dei litis

consoti pretermessi . cioè non è una norma che mira a tutelare i terzi che

stanno fuori e che comunque devono entrare nel processo perché

altrimenti subiscono un danno. Questi terzi se non entrano nel processo

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sono sufficientemente tutelati dall’inefficacia della pronuncia nei loro

confronti non essendo entrati nel processo.

Quindi se nel processo non intervengono, art. 102, tutti i soggetti che

debbono partecipare al processo non si può pervenire alla pronuncia di

merito.

Dottrina Ora qualcuno in dottrina osserva che questo art. 102 in realtà

Art. 102 esprime semplicemente un fenomeno, ma non indica quando questo

Norma in bianco fenomeno si verifica, qualcuno come Luiso parla addirittura di norma in

Fattispecie bianco. Quindi per capire la norma dobbiamo capire quando siamo

dinanzi ad una situazione in cui la decisione va pronunciata nei confronti

Determinate dalla

legge di più parti, quali sono le fattispecie in cui è necessaria la pluralità di

parti. Alcune di queste fattispecie sono state determinate dalla stessa

legge, è la stessa legge che prevede espressamente il litis consortio

Plurisoggettivi-tà

del rapporto necessario e questo può avvenire per la natura plurisoggettiva del

sostanziale rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Se ad es. è in atto una causa per

(comproprietà) la divisione di un bene in comproprietà in giudizio devono esserci tutti i

comproprietari.

Ragioni di mera In altri casi il litis consortio necessario è previsto per ragioni di mera

opportunità

processuale opportunità processuale e qui l’ipotesi classica è il disconoscimento

(disconoscimento della paternità nei confronti del figlio nel cui giudizio deve essere

paternità) convenuta anche la madre. Se io ritengo che Tizio non sia mio figlio

chiamo a giudizio per il disconoscimento della paternità, quindi la mia

domanda è rivolta nei confronti del figlio, ma deve essere convenuta in

giudizio anche la madre la cui situazione giuridica è assolutamente

Casi individuati influenzata dalla pronuncia che il giudice darà.

dalla dottrina

(servitù coattiva Altri casi di litis consortio necessario sono stati individuati dalla dottrina

su fondo servente per es. la costituzione di servitù coattiva sul fondo servente in

in comproprietà) comproprietà. Se io devo agire per costituire una servitù coattiva sul

terreno che è di due proprietari devo essere convenuti in giudizio

Le due tesi entrambi.

dottrinarie In dottrina c’è una divisione perché c’è chi sostiene che ci sia il

litis consortio necessario soltanto nei casi previsti dalla legge e non in

altri, altrimenti se così non fosse ci sarebbe violazione del c.d. principio

della domanda. Per principio della domanda si intende che non è il

giudice che può individuare l’oggetto della sua decisione, perché

l’oggetto viene individuato dall’attore che indica la realtà sostanziale e

richiede il provvedimento che vuole.

La dottrina che invece ritiene che esistano altre fattispecie di litis

consortio necessario oltre a quelle espressamente previste dalla legge,

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Punzi Carmine.
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