Diritto processuale civile - pluralità delle parti nel processo
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Litis consortio Il litis consortio facoltativo improprio non determina alcuna deroga ai
facoltativo criteri ordinari di competenza, il cumulo tra le varie cause è possibile
improprio: solo se tutte le cause convengono dinanzi allo stesso giudice secondo le
nessuna deroga ai
criteri di regole ordinarie di competenza.
competenza Abbiamo detto che le più cause cumulate se anche vengono trattate nello
stesso giudizio conservano la loro autonomia, quindi la sentenza che
Sentenza nel decide le più cause cumulate sarà formalmente unica, ma
processo sostanzialmente plurima nel senso che essa conterrà tante pronunzie
cumulativo quante sono le cause dedotte, proprio in funzione del l’autonomia di ogni
singola causa.
Separazione del Un ultimo accenno è sulla possibilità di separazione delle cause
processo
cumulativo: cumulate e quindi sebbene sia già in atto il litis consortio facoltativo le
cause possono essere separate quando vi è l’istanza di separazione di
1) Istanza di
separazione tutte le parti, oppure quando lo decide il giudice perché il
di tutte le mantenimento del cumulo rende più gravosa la trattazione delle
parti cause connesse, pensiamo all’es. in cui l’istruzione di una causa è
2) Decisione completa mentre per l’altra causa deve ancora proseguire.
del giudice Veniamo alle ipotesi della pluralità di parti successiva.
Anche successivamente all’instaurazione di un processo possono sorgere
Pluralità di parti interessi che rendono necessaria o opportuna la partecipazione di altri
successiva soggetti oltre a quelli iniziali, come attori o convenuti.
Il mezzo attraverso cui questi soggetti subentrano nel processo è
l’intervento che può essere volontario o necessario.
Intervento
volontario L’intervento volontario è regolato dall’art. 105 c.p.c. che dice:
Art. 105 c.p.c. “ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far
valere in confronto di tutte le parti, o di alcune di esse, il diritto
relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo
medesimo.
Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di una delle parti
quando vi ha un proprio interesse”
Notiamo di come si tratti di due figure di intervento diverse quella
disciplinata al primo comma dell’art 105 e quella disciplinata dal
secondo comma dello stesso articolo. Da cosa nasce questa distinzione
tra questi due tipi di intervento? Innanzi tutto bisogna notare che nel
primo comma siamo di fronte alla figura dell’intervento volontario
principale, mentre il secondo comma descrive il c.d. l’intervento adesivo
che è una sottospecie dell’ intervento principale
Intervento Questa distinzione nasce dalla pratica e sono casi in cui il terzo
principale o interviene per far valere come propria una lite altrui o per affermare nei
Ad escludendum
(1° comma ) confronti di entrambe le parti un proprio diritto, pensiamo al terzo che
rivendica la cosa oggetto del diritto ad es. A e B controvertono sulla
proprietà di un bene e il terzo interviene rivendicando lui la proprietà di
quel bene. In questo caso parliamo di intervento principale o ad
escludendum perché l’interesse del terzo che interviene si pone come
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principale rispetto a quello delle parti e tende ad escludere il l’interesse
delle parti.
Sempre nella pratica ci sono casi in cui un terzo interviene perché
Intervento adesivo interessato alla vittoria in giudizio di una delle parti altrimenti ne
o riceverebbe un danno. Quindi il terzo entra nel processo perché
Ad adiuvandum
(2°comma) interessato alla vittoria di una delle parti e perché se questa non vincesse
ne riceverebbe un danno. In questo caso parliamo di intervento adesivo
od ad adiuvandum.
Si dice in dottrina che l’intervento ad escludendum introduce una nuova
causa nella causa già pendente, mentre con l’intervento adesivo si
introduce solo una nuova parte nella causa.
In altri termini l’intervento principale è un mezzo di tutela facoltativo
per il terzo in quanto la sentenza non potrebbe mai avere efficacia
nei suoi confronti e in oltre il terzo ha sempre a disposizione un azione
autonoma. Se ad es. il giudice accerta la proprietà di Tizio rispetto a
Caio su quel bene, il terzo che ritiene di avere lui la proprietà del bene
potrà intentare con una propria azione un altro giudizio in cui dimostrare
che la proprietà è sua.
Con l’intervento adesivo il terzo fa valere una situazione giuridica sulla
Intervento adesivo quale comunque la sentenza esplicherebbe efficacia riflessa.
autonomo o litis Il legislatore italiano ha introdotto un ulteriore distinzione
consortile nell’intervento adesivo e ha distinto: l’intervento adesivo autonomo o
litis consortile, che ha gli stessi presupposti del litis consortio
Intervento adesivo facoltativo ma si realizza in itinere, nel momento in cui la causa è in
dipendente corso, e l’intervento adesivo dipendente in questo caso il terzo
interviene senza dedurre in giudizio una propria posizione sostanziale
ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti perché ha interesse
che essa vinca altrimenti ne riceverebbe un danno. In sostanza
l’interventore adesivo ha un interesse all’esito a lui favorevole della
controversia determinato dalla necessità di impedire che nella sfera
giuridica possano ripercuotersi le conseguenze dannose della sentenza,
cioè la pronuncia del giudice favorevole a una parte piuttosto che ad
un'altra può produrre un danno nei confronti del terzo soggetto, l’es.
classico e quello del notaio che interviene nella causa che decide sulla
falsità dell’atto dal lui erogato, in questo caso è evidente che se la
sentenza darà ragione a chi domanda la falsità dell’atto determinerà
Interesse effetto anche nei confronti del notaio, il quale ha perciò interesse alla
riconosciuto
dall’ordinamento validità dell’atto perché altrimenti ne riceverebbe un danno.
giuridico Ovviamente l’interesse che giustifica l’intervento deve pur sempre
essere riconosciuto dall’ordinamento giuridico, è chiaro che se siamo di
fronte ad un interesse non riconosciuto dall’ordinamento non vi potrà
essere nessun intervento. L’es. tipico è quello della casa vacanze: se io
so che tutti gli anni vado a passare 20 gg. sempre nella stessa casa al
mare che il mio amico prende in sempre in affitto, se sorge una
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controversia sul contratto di locazione tra il locatario e l’affittuario io
non potrò intervenire in giudizio sulla base dell’interesse a passare i 20
gg. di vacanza.
Satta Il Satta dice che se si devono fare delle distinzioni queste on
riguardano la figura dell’interventore che è unitaria, bensì le posizioni
sostanziali che si mira a tutelare attraverso l’intervento. Quindi non più
figure di interventore, ma più posizioni sostanziali che attraverso
l’intervento la legge vuole tutelare.
Dice Satta che esistono posizioni sostanziali assolutamente
autonome tra loro ma che possono interferire nella tutela giudiziaria,
come nel caso della rivendicazione del terzo, che potrebbe proporre un
azione autonoma, ma invece la propone sotto forma di intervento, qui
siamo nel campo dell’intervento principale.
Esistono posizioni sostanziali che pur essendo autonome sono
connesse sostanzialmente, per es. l’ipotesi di contitolarità, il condomino
che interviene nella lite proposta da altro condomino, posizioni
sostanziali autonome quelle dei due condomini ma connesse
sostanzialmente; oppure ancora. l’ipotesi di collegittimazione ad es.
impugnazione di assemblea consentita a più soci. E qui siamo
nell’ambito dell’intervento adesivo autonomo o litis consortile.
Esistono poi situazioni giuridiche che sono in un rapporto di
dipendenza da altre e la posizione dipendente trova la sua tutela nella
tutela della posizione principale, ma non c’è una causa autonoma che
viene ad unirsi a quella principale, la causa è una e il titolare della
situazione dipendente non può più proporla se è stata già proposta dal
titolare della posizione principale, perché si avrebbe litis pendentia (il
caso del notaio) e qui siamo nel caso dell’intervento adesivo dipendente
o ad adiuvandum, ma è bene chiarire che questa denominazione 2ad
adiuvandum” non sta a significare che in questo tipo di intervento ci sia
un desiderio di aiuto ad una parte, c’è solo l’esigenza che ha il terzo di
tutelare attraverso la tutela di una posizione giuridica altrui una propria
posizione giuridica che altrimenti non sarebbe più suscettibile di
Poteri dell’interve- autonoma tutela.
ntore -Vedi sul testo i poteri dell’interventore –
L’intervento Facciamo un breve accenno sull’ultimo tipo di intervento che è
necessario: l’intervento necessario, che è di due tipi: l’intervento necessario su
istanza di parte e intervento necessario per ordine del giudice.
1) Su istanza di L’intervento necessario su istanza di parte lo troviamo all’art.
parte 106 c.p.c. che dice: “ ciascuna parte può chiamare nel processo il terzo
(art.106) al quale ritiene comune la causa, o dal quale pretende di essere
garantito” quindi ciascuna parte può chiamare nel processo un soggetto
terzo perché ritiene che la causa sia comune al quel soggetto o pretende
di essere garantita da quel soggetto. Ad es il convenuto di aver agito non
in nome e per conto proprio, ma in rappresentanza di un altro soggetto, e
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DESCRIZIONE APPUNTO
Appunti del seminario di Diritto processuale civile tenuto dal professor Punzi. Gli argomenti trattati sono i seguenti: pluralità delle parti nel processo, pluralità iniziale, pluralità successiva, litis consortio necessario, litis consortio facoltativo, connessione per oggetto, connessione per titolo, litis consortio improprio, intervento volontario, intervento necessario.
I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università La Sapienza - Uniroma1 o del prof Punzi Carmine.
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