25 febbraio 05
PLURALITÀ DELLE PARTI NEL PROCESSO
Fino ad ora abbiamo esaminato l’immagine classica del processo
Pluralità di parti che vede da una parte l’attore, dall’altra il convenuto, il giudice al centro
che decide. Molte volte, invece, capita che le parti siano più delle due
parti usuali e perciò possiamo avere più attori, più convenuti. In questo
caso dobbiamo vedere come la legge disciplina questa fattispecie delle
Iniziale e pluralità delle parti.
successiva Cominciamo col distinguere la pluralità di parti in pluralità iniziale
e pluralità successiva.
La pluralità iniziale è quella pluralità di parti che sorge sin dall’inizio,
prima ancora che il processo si istauri, in fieri vi è la pluralità di parti, se
il processo si istaurerà le parti dovranno o potranno essere più di due.
In questo caso parliamo del litis consortio.
La pluralità successiva, invece, si ha quando le parti in processo
Pluralità iniziale diventano più di una successivamente all’instaurazione del processo.
Litis consortio Cominciamo ad analizzare più dettagliatamente la pluralità iniziale
e quindi parliamo del litis consortio e distinguiamo il litis consortio
Litis consortio necessario dal litis consortio facoltativo.
necessario Il litis consortio necessario è disciplinato dall’art. 102 c.p.c.
Art. 102 “Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti,
queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo.
Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il
giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in un termine
perentorio da lui stabilito.”
Dalla lettura di questo articolo si desume che nel caso del litis consortio
necessario la partecipazione di tutti coloro che devono partecipare al
processo condiziona il potere, dovere del giudice di pronunciare il
giudizio.
Se manca questa pluralità di parti, il giudice deve ordinare l’integrazione
del contraddittorio, ossia ordina che venga a crearsi quella situazione
processuale che consente al giudice di pronunciare i presenza di tutte le
parti, ovviamente questo avviene entro un termine perentorio trascorso il
Finalità di tutela quale il processo si estingue.
dell’art. 102 Lo scopo di questa norma è innanzi tutto quello di tutelare chi ha
proposto la domanda perché se la pronuncia non ha efficacia nei
confronti di tutti i litis consorti l’attore che ha proposto la domanda non
potrà certo ottenere quel che ha chiesto.
La norma non ha invece la funzione di tutela del diritto di difesa dei litis
consoti pretermessi . cioè non è una norma che mira a tutelare i terzi che
stanno fuori e che comunque devono entrare nel processo perché
altrimenti subiscono un danno. Questi terzi se non entrano nel processo
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sono sufficientemente tutelati dall’inefficacia della pronuncia nei loro
confronti non essendo entrati nel processo.
Quindi se nel processo non intervengono, art. 102, tutti i soggetti che
debbono partecipare al processo non si può pervenire alla pronuncia di
merito.
Dottrina Ora qualcuno in dottrina osserva che questo art. 102 in realtà
Art. 102 esprime semplicemente un fenomeno, ma non indica quando questo
Norma in bianco fenomeno si verifica, qualcuno come Luiso parla addirittura di norma in
Fattispecie bianco. Quindi per capire la norma dobbiamo capire quando siamo
dinanzi ad una situazione in cui la decisione va pronunciata nei confronti
Determinate dalla
legge di più parti, quali sono le fattispecie in cui è necessaria la pluralità di
parti. Alcune di queste fattispecie sono state determinate dalla stessa
legge, è la stessa legge che prevede espressamente il litis consortio
Plurisoggettivi-tà
del rapporto necessario e questo può avvenire per la natura plurisoggettiva del
sostanziale rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Se ad es. è in atto una causa per
(comproprietà) la divisione di un bene in comproprietà in giudizio devono esserci tutti i
comproprietari.
Ragioni di mera In altri casi il litis consortio necessario è previsto per ragioni di mera
opportunità
processuale opportunità processuale e qui l’ipotesi classica è il disconoscimento
(disconoscimento della paternità nei confronti del figlio nel cui giudizio deve essere
paternità) convenuta anche la madre. Se io ritengo che Tizio non sia mio figlio
chiamo a giudizio per il disconoscimento della paternità, quindi la mia
domanda è rivolta nei confronti del figlio, ma deve essere convenuta in
giudizio anche la madre la cui situazione giuridica è assolutamente
Casi individuati influenzata dalla pronuncia che il giudice darà.
dalla dottrina
(servitù coattiva Altri casi di litis consortio necessario sono stati individuati dalla dottrina
su fondo servente per es. la costituzione di servitù coattiva sul fondo servente in
in comproprietà) comproprietà. Se io devo agire per costituire una servitù coattiva sul
terreno che è di due proprietari devo essere convenuti in giudizio
Le due tesi entrambi.
dottrinarie In dottrina c’è una divisione perché c’è chi sostiene che ci sia il
litis consortio necessario soltanto nei casi previsti dalla legge e non in
altri, altrimenti se così non fosse ci sarebbe violazione del c.d. principio
della domanda. Per principio della domanda si intende che non è il
giudice che può individuare l’oggetto della sua decisione, perché
l’oggetto viene individuato dall’attore che indica la realtà sostanziale e
richiede il provvedimento che vuole.
La dottrina che invece ritiene che esistano altre fattispecie di litis
consortio necessario oltre a quelle espressamente previste dalla legge,
obbietta questa tesi
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