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La terza eccezione prevista dal legislatore

La terza eccezione prevista dal legislatore risiede nell'ipotesi in cui una parte o il giudice deduca dei fatti nuovi, cioè se in virtù ad esempio di uno dei due casi appena detti è ammesso ad una parte di eccepire il pagamento è chiaro che deve essere concesso all'altra parte di difendersi su quella allegazione tardiva, la dove il convenuto deduca che per causa a lui non imputabile non ha potuto proporre domanda riconvenzionale è chiaro che se sono passati i termini per i quali l'attore può controdedurre le domande riconvenzionali si dovranno riaprire i termini anche per l'attore. Quindi nel caso di tardive allegazione ad opera della parte o del giudice, ad es. ci sono dei mezzi di prova disponibili di ufficio, nel caso in cui il giudice stabilisca che è necessaria una consulenza tecnica di ufficio una volta conclusa la fase di istruttoria probatoria è chiaro che all'esito della consulenza tecnica di ufficio.

dovrà essere consentito alle parti di controdedurre, di replicare alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio. Per quanto riguarda il regime del mancato rispetto della preclusione si pongono due alternative: una tesi di tipo pubblicistico e una tesi di tipo privatistico e cioè in merito all'arilevabilità e alla sanabilità della preclusione. La tesi pubblicistica prevede che l'essere incorsa una delle parti in una preclusione è un fatto rilevabile d'ufficio ed insanabile, la tesi privatistica invece all'opposto prevede che l'essere incorso, una delle parti, in una preclusione è circostanza rilevabile solo ad opera dell'altra parte e quindi la non contestazione della preclusione maturata a carico della controparte comporterebbe implicita accettazione dell'attività che ne è conseguita all'esercizio del potere, quindi se ipoteticamente un convenuto proponesse tardivamente la domanda.riconvenzionale secondo la tesi privatistica se non fosse l'attore ad eccepire la tardività della proposizione della domanda, la domanda dovrebbe ritenersi ammissibile e quindi oggetto del processo, mentre per la tesi pubblicistica la preclusione è rilevabile anche d'ufficio e quindi insanabile. C'è chi pone nel mezzo di questi estremi in particolare il Proto Pisani che afferma che la regola è senz'altro la rilevabilità di ufficio della preclusione, ma è possibile astrattamente che le parti concludano un accordo al fine di sanare la preclusione a cui è incorsa una delle parti, ma tale accordo deve essere esplicito cioè non può derivare da una semplice non contestazione e deve provenire personalmente dalla parte in quanto atto dispositivo del diritto e non ad es. solo dal suo difensore. Il processo ordinario di cognizione è suddiviso nelle fasi logiche che abbiamo detto e esaminiamo più.

La fase di introduzione è caratterizzata da i due atti principali delle parti: l'atto di citazione e la comparsa di risposta. L'atto di citazione è l'atto tipico dell'attore e la comparsa di risposta è ovviamente l'atto proprio del convenuto. L'atto di citazione è l'atto con il quale si istaura il processo, quindi si propone concretamente la domanda. È un atto complesso che ha una duplicità di contenuti e di funzioni, come contenuto ha da una parte l'individuazione della domanda, quindi dell'oggetto del processo, dall'altra ha il ruolo di portare la domanda a conoscenza degli altri soggetti processuali, del convenuto e del giudice. Quindi con l'individuazione della domanda si deve individuare la situazione sostanziale di cui si chiede la tutela, si deve individuare quale è la lesione di tale situazione che

giustifica il ricorso all'autorità giudiziaria e specificare anche la tutela che concretamente si chiede al giudice. Dall'altra parte per portare la domanda a conoscenza del giudice e della parte si deve proprio indicare ed individuare il giudice chiamato a dare la tutela e la persona contro la quale la tutela e richiesta quindi questo duplice contenuto porta quindi a poter individuare due profili e cioè da una parte dei profili attinenti all'aedictio actionis, dall'altra dei profili attinenti alla vocatio in ius. L'aedictio actionis che vuol dire che vuol dire l'individuazione dell'azione della domanda che attiene appunto alla prima funzione dell'atto di citazione, quindi alla proposizione della domanda giudiziale e dall'altra la vocatio in ius, cioè questa funzione di chiamata in causa. Questa duplicità fa si che la citazione sia un atto dal contenuto complesso in cui debbono essere indicati tutta una serie di

Elementi della citazione ex art. 163 c.p.c.

Gli elementi della citazione ex art. 163 c.p.c. possono essere finalizzati alla vocatio in ius o alla aedictio actionis. Questa distinzione è indicata dall'art. 163 c.p.c. ed è rilevante nell'approfondimento del regime di nullità della citazione e di sanabilità della eventuale nullità della citazione.

Vediamo gli elementi della citazione ex art. 163 c.p.c. e cerchiamo di individuare quali sono finalizzati alla vocatio in ius e quali alla aedictio actionis. Vediamo innanzi tutto l'indicazione del giudice davanti al quale la domanda è proposta, prima cosa che l'attore deve fare è individuare il giudice a cui chiede la tutela.

Al numero due ci sono tutti elementi rivolti all'individuazione delle parti, attore, convenuto o eventuali pluralità di parti, più convenuti o chiaramente più attori e persone che li

rappresentano, l'indicazione dell'eversione è un elemento dalla duplice valenza perché sapere benissimo che vielementi che individuano la domanda sono persone, petitum e causa petendi, e quindi che le persone non sono soltanto un elemento attinente alla vocatio in ius, finalizzato quindi a chiamare in causa la controparte, ad individuare le parti del processo ma appunto servono anche ad identificare la situazione sostanziale dedotta in giudizio ad individuare la domanda anche e quindi proprio a questa duplice valenza, sebbene l'articolo 163 esplicitamente non preveda la carenza dell'elemento sub 2 come causa di nullità vedremo che in determinati casi l'omissione, l'incertezza su uno dei soggetti, laddove si ripercuote sul individuazione della domanda sarà una nullità afferente all'aedictio actionis e non alla vocatio in ius, quindi duplice valenza le parti perché sono si volte a chiamare in causa ed ad individuare le.

persone e chiamare in giudizio quindi un requisito rivolto alla vocatio in ius, ma anche requisito attinente all'aedictio actionis. Al punto 3 e 4 ci sono gli elementi tipici dell'aedictio actionis, da una parte il petitum dall'altra la causa pretendi ci dice infatti il punto numero 3 che l'attore deve indicare la cosa oggetto della domanda, deve quindi indicare il petitum, ossia che cosa chiede. Sappiamo che il petitum e distinto in petitum immediato e petitum mediato. Il petitum immediato e il provvedimento che chiediamo al giudice il petitum mediato la situazione sostanziale che deduciamo in giudizio, il bene della vita che vogliamo ottenere, secondo il nostro es. nel sinistro stradale il nostro petitum immediato sarà il provvedimento di condanna che concretamente chiediamo al giudice e il petitum mediato sarà il risarcimento dei danni, il vedere la nostra macchina riparata con i soldi della controparte. Dall'altra parte il punto numero quattro ci dice

che è un diritto auto determinato. Al contrario, i diritti etero determinati sono quei diritti che necessitano di una specifica individuazione e sostanziazione dei fatti costruttivi per poter essere riconosciuti. Ad esempio, se voglio far valere un diritto di risarcimento danni, devo dimostrare i fatti che hanno causato il danno e la responsabilità dell'altra parte. In questo caso, la causa petendi sarà costituita dai fatti e dagli elementi di diritto che dimostrano la mia pretesa di risarcimento danni.non incidendo sulla validità o meno della mia citazione se io agisco per usucapione piuttosto che per una compravendita. Laddove invece nel caso di diritti etero determinati, che sono quei diritti che possono sussistere più volte contemporaneamente agli stessi soggetti, il diritto di credito per eccellenza quale esempio, se non determino anche a quale titolo Tizio mi deve i 100 milioni che chiedono, oggetto del petitum al giudice, il mio diritto non è individuato e dunque la carenza dell'indicazione della causa petendi diventa una nullità della citazione rilevante. La carenza della causa petendi nei diritti autodeterminati non mi determina in realtà una nullità della citazione, laddove invece la carenza della causa petendi con i diritti etero determinati mi determina proprio una nullità della citazione in quanto l'agitazione che ha lo scopo con riferimento al punto numero quattro di individuare l'oggetto del processo, non

mè lo individua perché se non individua la causa petendi diritto di credito non è individuato, mentre se io deduco come oggetto un diritto di proprietà, il diritto è individuato di per se stesso indipendentemente dall'allegazione dei fatti costruttivi. Quindi nel punto quattro anche qui una distinzione che si riversa sulle nullità tra la rilevanza della causa petendi con relazione ai diritti auto determinati e etero determinati. Il punto quattro precisa anche che l'attore deve indicare le relative conclusioni ossia quella sintetica richiesta nella quale si riassume il contenuto in sintesi il provvedimento che si chiede al giudice. L'aedictio actionis nell'atto di citazione dell'elemento immodificabile dell'atto introduttivo, cioè la domanda giudiziale così come proposta è la prima preclusione a carico del attore, la domanda giudiziale così come proposta potrà essere modificata solo in

Certi limiti e termini ma non può più essere mutata completamente, non potrà più essere proposta una domanda completamente nuova nei confronti dell'altra parte se non una domanda che sia diretta conseguenza delle difese del convenuto come p

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Punzi Carmine.