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CAPITOLO I – L’ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE

Diritto processuale civile e definizione dell’attività giurisdizionale.

Art. 24 comma 1 Cost.: “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”.

Questo articolo prospetta un “ ”, messo in moto da una (agire) diretta alla dei

GIUDIZIO INIZIATIVA TUTELA

e . Questo giudizio appare come un’attività che procede verso la tutela dei diritti e degli

DIRITTI INTERESSI

interessi, sul presupposto della loro obiettiva meritevolezza di tale tutela. Quando parliamo di “ ” ci

PROCESSO

riferiamo a questo “ ” che, qualificato con l’attributo civile, ci conduce al processo

FIGURATO PROCEDERE

civile. Il codice di procedura civile è l’ di nelle quali è descritta e disciplinata l’ del

INSIEME NORME ATTIVITÀ

, cioè il processo civile, chiamata . Il diritto processuale civile è la

PROCEDERE GIURISDIZIONE CIVILE

della che studia la del , contenuta in una serie

BRANCA SCIENZA GIURIDICA DISCIPLINA PROCESSO CIVILE

di norme giuridiche, di cui la maggior parte contenute nel c.p.c. Si tratta di ed è noto che

NORME GIURIDICHE

le norme giuridiche sono tali in quanto descrivono e DISCIPLINANO DETERMINATI COMPORTAMENTI UMANI

(cioè li valutano in base a criteri fondamentali quali liceità, doverosità, idoneità a produrre effetti giuridici)

, e così configurando in capo ai soggetti di tali comportamenti, le c.d. di

QUALIFICANDOLI SITUAZIONI

, o . Se ci riferiamo, come in questo caso, ad una ( ),

DOVERE FACOLTÀ POTERE ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE

possiamo riscontrare che essa può essere conosciuta e definita sotto : la sua (a

DUE PROFILI FUNZIONE

cosa serve?) e la sua (come opera? che effetti produce?). Questi devono

STRUTTURA 2 CRITERI

tra , perché il legislatore, nel dettare le norme, ha scelto ovviamente le caratteristiche

COORDINARSI LORO

strutturali più idonee per il conseguimento della funzione che vuole sia conseguita.

La nozione di attività giurisdizionale dal punto di vista della funzione.

La di sotto il dovrà riferirsi a quella che ispira la

NOZIONE GIURISDIZIONE PROFILO FUNZIONALE FUNZIONE

dell’intera dei nei quali si l’ . Se

DISCIPLINA SERIE COMPORTAMENTI CONCRETA ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE

dobbiamo cercarne il fondamento in una o più norme, dovremo risalire a quelle norme che prendono in

considerazione tale attività nella sua globalità , cioè con riguardo allo scopo e al risultato al quale essa tende:

ossia alle norme che possono rispondere al quesito: a cosa serve l’attività giurisdizionale?

Una prima risposta si ritrova nelle parole dell’art 24 comma 1 Cost., in cui si ha una prima configurazione

dell’agire in giudizio per la tutela dei diritti ed interessi legittimi. L’

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE CIVILE SERVE

quindi alla dei . Un' , correlata all’art. 24 Cost., che si riferisce l'

TUTELA DIRITTI ALTRA NORMA ATTIVITÀ

nel suo e al suo , è collocata nel codice civile, nel quale

GIURISDIZIONALE COMPLESSO SCOPO GLOBALE

l'attività giurisdizionale viene in rilievo solo sotto il profilo sintetico: quello dell’ ai la

ASSICURARE DIRITTI

per la quale possono dirsi diritti: la loro . L’art. 2907c.c., rubricato “

CARATTERISTICA TUTELABILITÀ ATTIVITÀ

” dispone che “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su

GIURISDIZIONALE

domanda di parte”. Da ciò si desume che la che ispira l’ è

FUNZIONE GLOBALE ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE

la dei . Si noti, non una particolare categoria di diritti, ma i diritti in genere (diritti soggettivi).

TUTELA DIRITTI

Cosa significa tutela dei diritti? , nel linguaggio comune, significa , nel senso di

TUTELA PROTEZIONE

ad un o ad un . Inoltre, il tipo di tutela o protezione deve determinarsi in

REAZIONE PERICOLO ATTACCO

relazione al tipo di pericolo o attacco, è chiaro che i caratteri della tutela dei diritti si determinano in base ai

caratteri di ciò che può compromettere o pregiudicare i diritti. Se si tiene presente che ciò che è proprio dei

è l' , il o la di , risulta che ciò che

DIRITTI IMPOSIZIONE DIVIETO PERMISSIONE DETERMINATI COMPORTAMENTI

compromette o i consiste nel “non fare ciò che si doveva” o “nel fare ciò che non si

PREGIUDICA DIRITTI

poteva o non si doveva”; in quel fenomeno che si chiama o del . Ecco allora

LESIONE VIOLAZIONE DIRITTO

le dell' : la e la

DUE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE STRUMENTALITÀ

. L’ è rispetto ai che , in

SOSTITUTIVITÀ ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE STRUMENTALE DIRITTI VUOLE TUTELARE

quanto costituisce lo per la loro , quando tale attuazione non si verifica

STRUMENTO ATTUAZIONE

spontaneamente. E poiché i da attuare costituiscono la dell’ ,

DIRITTI SOSTANZA ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE

si delinea la tra o (sistema di norme) e

CONTRAPPOSIZIONE DIRITTO SOSTANZIALE MATERIALE DIRITTO

, cioè (altro sistema di norme). Questi 2 sistemi di norme sono, però,

STRUMENTALE PROCESSUALE

strettamente coordinati tra loro. Le disciplinano direttamente, in via primaria,

NORME SOSTANZIALI

che il legislatore ha considerato a

DETERMINATI COMPORTAMENTI IDONEI SODDISFARE DETERMINATI

che ha ritenuto di . Dettando le norme sostanziali, il legislatore,

INTERESSI MERITEVOLI PROTEZIONE

valutando determinati comportamenti con i criteri della doverosità , liceità o idoneità a produrre effetti giuridici,

ha configurato i , i quali già una di

DIRITTI SOGGETTIVI SOSTANZIALI IMPLICANO PRIMA TUTELA

, cioè la . Ma se questa si rivela

DETERMINATI INTERESSI TUTELA SEMPLICEMENTE GIURIDICA TUTELA NON

, cioè se la viene ed il , ecco che l'ordinamento

SUFFICIENTE NORMA SOSTANZIALE VIOLATA DIRITTO LESO

ricorre allo del , ossia alle norme processuali che, disciplinando l'attività

STRUMENTO PROCESSO

giurisdizionale strumentale (attività dei soggetti del processo), apprestano i mezzi per l'attuazione della

o .

TUTELA SECONDARIA GIURISDIZIONALE

Questo carattere secondario sta già in relazione con l' propria dell’

ALTRA CARATTERISTICA ATTIVITÀ

, la sua natura , per la quale, svolgendo l'attività giurisdizionale, gli

GIURISDIZIONALE SOSTITUTIVA ORGANI

si a che avrebbero dovuto il

GIURISDIZIONALI SOSTITUISCONO COLORO TENERE COMPORTAMENTO

dalle in via primaria, per in via secondaria quella medesima

PREVISTO NORME SOSTANZIALI ATTUARE

di alla base della norma sostanziale. Questa “ ” non è imposta dalla

PROTEZIONE INTERESSI SOSTITUZIONE

logica o natura delle cose, ma dall’assioma fondamentale di di

OGNI FORMA VITA SOCIALMENTE

che è il di . L'ordinamento giuridico, nel momento in cui vieta al singolo

ORGANIZZATA DIVIETO AUTODIFESA

di farsi giustizia da solo, gli offre una : la . Si può allora

PROTEZIONE SOSTITUTIVA TUTELA GIURISDIZIONALE

definire l'attività giurisdizionale come attività di , in via e

ATTUAZIONE NORMALMENTE SECONDARIA

, dei . Questa definizione funzionale della giurisdizione non diverge da

SOSTITUTIVA DIRITTI SOSTANZIALI

altre definizioni proposte da autorevoli giuristi. Ad es. definizione del Redenti: “la giurisdizione come

attuazione delle sanzioni esprime i medesimi concetti, solo che si tenga conto che per sanzione si intende

quello che qualcuno chiama il precetto secondario contenuto nelle norme sostanziali”. Definizione del

Carnelutti “la giurisdizione è l’attività di composizione delle liti, dove la lite è la posizione di contrasto di

2 o più soggetti rispetto ad un diritto, la quale sussiste in quanto uno o più soggetti hanno subito la lesione di

una norma sostanziale ad opera degli altri. Senza dimenticare che alla composizione della lite si può

pervenire anche con la conciliazione e l’arbitrato”.

I casi di attività giurisdizionale senza previa lesione

La nozione funzionale della giurisdizione va integrata con riguardo ai in cui la configura

CASI LEGGE

l' dell' dal fatto che si sia o meno verificata una

ATTIVITÀ ORGANO GIURISDIZIONALE INDIPENDENTEMENTE

di . Questo si verifica in certi casi nei quali l' ritiene di dover

VIOLAZIONE NORME ORDINAMENTO SOTTRARRE

all’ dei la di , stabilendo

AUTONOMIA SINGOLI PIENA DISPONIBILITÀ DETERMINATE SITUAZIONI GIURIDICHE

che la , o di quelle , può avvenire solo attraverso

COSTITUZIONE MODIFICAZIONE ESTINZIONE SITUAZIONI

l' dell' . Si tratta di alla

OPERA ORGANO GIURISDIZIONALE ECCEZIONI NORMALE DISPONIBILITÀ NEGOZIALE

dei . Si può compiere ogni genere di negozi o atti giuridici senza bisogno dell’intervento dell'organo

DIRITTI

giurisdizionale, ma questa generale ha il suo laddove si tratterebbe di

AUTONOMIA NEGOZIALE LIMITE

su che investono del , in quanto toccano in

INFLUIRE SITUAZIONI INTERESSI NON ESCLUSIVI SINGOLO

qualche modo la (non si può disporre negozialmente del rapporto di filiazione, né rinunciare

COLLETTIVITÀ

alla capacità di agire): in questi casi, al concorrere di dalla , si potranno

CIRCOSTANZE PREVISTE LEGGE

, o , che l' contempla come

OTTENERE MODIFICAZIONI EFFETTI COSTITUTIVI ORDINAMENTO REALIZZABILI

ad opera dell’ . A quest’organo l'ordinamento affida il

ESCLUSIVAMENTE ORGANO GIURISDIZIONALE

di l' di quelle dalle quali l’ fa

COMPITO RISCONTRARE ESISTENZA CIRCOSTANZE ORDINAMENTO DIPENDERE

determinati .

EFFETTI

che comportano la di alcuna , ma che sono da

CIRCOSTANZE NON VIOLAZIONE NORMA CONTEMPLATE

certe come per la di , non realizzabili

NORME CONDIZIONE NECESSARIA DETERMINAZIONE CERTI EFFETTI

altrimenti, se non con l’opera (necessaria) dell’organo giurisdizionale. Questo di

TIPO ATTIVITÀ

, che ha per i alle

GIURISDIZIONALE OGGETTO DIRITTI SOSTANZIALI MODIFICAZIONI GIURIDICHE NON

dal , si chiama o necessario

ATTUABILI SE NON GIUDICE GIURISDIZIONE COSTITUTIVA NECESSARIA

esercizio giudiziale. Quest’elemento della sta in relazione con la caratteristica per cui

NECESSARIETÀ

quest’ . Accanto alla giurisdizione

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE NON PRESUPPONE ALCUNA VIOLAZIONE

costitutiva necessaria il nostro ordinamento prevede all’art. 2908 c.c. una GIURISDIZIONE COSTITUTIVA NON

, nel senso che gli , da essa attuabili, avrebbero potuto essere

NECESSARIA EFFETTI COSTITUTIVI ATTUATI

dall’ del , la cui opera quando è

INDIPENDENTEMENTE OPERA GIUDICE SOCCORRE SOLO MANCATA

l’ o primaria, cioè si sia la di un

ATTUAZIONE SPONTANEA VERIFICATA VIOLAZIONE PREESISTENTE DIRITTO

alla (si pensi obbligo di contrattare, assunto con contratto preliminare, rimasto

MODIFICAZIONE GIURIDICA

ineseguito ed attuabile con sentenza costitutiva ex art. 2392 c.c.; costituzione servitù coattiva art. 1032 c.c.).

In questi casi la dell’ riconduce alla normalità del fenomeno

NON NECESSARIETÀ ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE

per cui l’attività giurisdizionale ha funzione sostitutiva e secondaria, in quanto una

PRESUPPONE

, nella quale sta l’ della . Mentre, quando l’

VIOLAZIONE ESIGENZA TUTELA GIURISDIZIONALE ATTIVITÀ

è , tale è , nel fatto che si sono verificate

GIURISDIZIONALE COSTITUTIVA NECESSARIA ESIGENZA IN RE IPSA

le circostanze che introducono la possibilità della modificazione giuridica attraverso l’attività dell’organo

giurisdizionale. L’ di che da una è l’attività

ALTRO TIPO ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE PRESCINDE VIOLAZIONE

di (spesso accostata all’attività costitutiva necessaria). Qui l’ di è

MERO ACCERTAMENTO ESIGENZA TUTELA

determinata da un fenomeno assimilabile alla violazione: la di un , nel

CONTESTAZIONE ALTRUI DIRITTO

duplice senso di di un che il o il

CONTESTAZIONE ALTRUI DIRITTO TITOLARE CONSIDERA ESISTENTE

di un nei confronti di un soggetto che lo ritiene inesistente (azione negatoria e di

VANTO PROPRIO DIRITTO

rivendicazione).

Quando si verifica questo , che deve essere , obiettivamente e

FENOMENO SERIO APPREZZABILE NON

nella semplice di un’ , si determina una di

ESAURIRSI ESPRESSIONE OPINIONE SITUAZIONE INCERTEZZA

circa l’ di un , che non è ancora di violazione, ma che potrebbe divenirlo. È

OBIETTIVA ESISTENZA DIRITTO

logico quindi che un ordinamento evoluto offra lo per questa prima che

STRUMENTO ELIMINARE SITUAZIONE

dia luogo alla violazione, uno strumento per l’ con la

SOSTITUIRE INCERTEZZA OBIETTIVA CERTEZZA

. Questo strumento è l’ di , ove “ ” sta in

OBIETTIVA ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE ACCERTAMENTO MERO MERO

relazione al fatto che la di , che è caratteristica generale dell’

FUNZIONE ACCERTAMENTO ATTIVITÀ

di , qui si la di .

GIURISDIZIONALE COGNIZIONE PRESENTA SENZA SOVRAPPOSIZIONE ALTRE FUNZIONI

di : del , che avviene per lo più in

NOZIONE FUNZIONALE GIURISDIZIONE ATTUAZIONE DIRITTO SOSTANZIALE

via secondaria e sostitutiva, ma a volte anche in via primaria.

L’attività giurisdizionale dal punto di vista della struttura.

A) Cognizione e suoi caratteri tipici.

Appurato a cosa l’ serve, cerchiamo ora di capire che cosa essa è , cioè le sue

ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE

caratteristiche intrinseche. Il codice disciplina di , con

DIVERSI TIPI ATTIVITÀ CARATTERISTICHE

, a ciascuna delle quali corrisponde una . Occorre quindi

STRUTTURALI DIVERSE PARTICOLARE FUNZIONE

prendere in esame queste attività singolarmente.

Il primo e più importante di è detto di . La di quest’attività è

TIPO ATTIVITÀ COGNIZIONE DISCIPLINA

contenuta nel libro 2° del codice (intitolato “processo di cognizione”), ma a questa disciplina si riferisce

anche il libro 1° (intitolato “disposizioni generali”, contenente norme dedicate ad ogni tipo di attività

giurisdizionale civile, ma dettate in particolare per la cognizione). Alcuni aspetti particolari dell’attività di

cognizione (provvedimenti di cognizione speciali per alcune divergenze dal modello ordinario) sono

disciplinati anche nel libro 4° (intitolato “procedimenti speciali”) ed anche nel libro 3° (intitolato “processo

di esecuzione forzata”), oltre che in numerose leggi speciali. La logica di sistema, cioè la necessaria

coordinazione tra struttura e funzione, vuole che le sue siano quelle che le

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

di meglio conseguire la della : l’ .

CONSENTONO FUNZIONE PROPRIA COGNIZIONE ACCERTAMENTO

Ricordiamo che dell’attività è l’ dei ; questi ultimi sono le

FUNZIONE GIURISDIZIONALE ATTUAZIONE DIRITTI

dei che emergono dalle , le quali, valutando

POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTI NORME SOSTANZIALI

determinati comportamenti umani, enunciano le di (regole astratte); queste

VOLONTÀ ASTRATTE LEGGE

divengono quando si , nel singolo , uno dei

VOLONTÀ CONCRETE VERIFICA CASO CONCRETO

o considerati e dalle norme (cd. fattispecie concrete),

COMPORTAMENTI FATTI VALUTATI ASTRATTAMENTE

che, in quanto tali, ne sono . Da ciò deriva che dei altro

FATTI COSTITUTIVI DEI DIRITTI ATTUAZIONE DIRITTI

non è che l’ della di . Per una di

ATTUAZIONE VOLONTÀ CONCRETA LEGGE ATTUARE REGOLA CONCRETA

, occorre innanzitutto quella nella sua ; cioè , aver

LEGGE FORMULARE REGOLA CONCRETEZZA DOPO

e tradotto la espressa nella norma, ed

INTERPRETATO VOLONTÀ LEGISLATIVA ASTRATTA RISCONTRARE

enunciare che, ipotizzati come fattispecie astratta nella

VERIFICATISI DETERMINATI FATTI COSTITUTIVI

norma, da quella è una che, per essere , deve

NORMA SCATURITA REGOLA CONCRETA ATTUATA PRIMA

essere . la si si l’ di un

ENUNCIATA ENUNCIANDO REGOLA CONCRETA AFFERMA O NEGA ESISTENZA

. È evidente poi che questa circa l’ di un può alla

DIRITTO ENUNCIAZIONE ESISTENZA DIRITTO ASSOLVERE

sua in quanto su di essa sussista un di .

FUNZIONE DETERMINATO GRADO CERTEZZA

La dell’ di (cioè conoscere una regola concreta o esistenza di un diritto)

FUNZIONE ATTIVITÀ COGNIZIONE

emerge allora come di , inteso come di

FUNZIONE ACCERTAMENTO DETERMINAZIONE CERTEZZA

sull’ o di un . Ma quale certezza? Poiché l’assoluto non è raggiungibile, ci

ESISTENZA INESISTENZA DIRITTO

si dovrà accontentare di una , dotata di caratteristiche che la rendono ad

CERTEZZA RELATIVA IDONEA

assolvere alla sua di l’ del . Ciò significa che dovrà trattarsi

FUNZIONE CONSENTIRE ATTUAZIONE DIRITTO

della non esclusiva di un singolo, ma , fatta dall’ e tale da

CERTEZZA OBIETTIVA PROPRIA ORDINAMENTO

che la possa esser all’ di . La nasce

PERMETTERE REGOLA IMPOSTA OSSERVANZA TUTTI CERTEZZA NON

già , ma si come di o . Perciò assume particolare

OBIETTIVA FORMA CONVINCIMENTO UNO PIÙ SOGGETTI

rilevanza il , cioè la struttura, dell’ per mezzo della quale la di o

MECCANISMO ATTIVITÀ CERTEZZA UNO PIÙ

diventa . Chi è il soggetto il cui convincimento può divenire certezza

SOGGETTI CERTEZZA OBIETTIVA

obiettiva dell’ordinamento? L’organo al centro dell’attività di cognizione, cioè il . Il

GIUDICE CONVINCIMENTO

è di un , pertanto il giudice dovrà rendere un giudizio (sull’esistenza di un diritto):

RISULTATO GIUDIZIO

attraverso l’interpretazione di una norma e il riscontro circa i fatti costitutivi del diritto. Sul piano soggettivo, la

del in avviene con la di ogni effettiva

TRASFORMAZIONE CONVINCIMENTO CERTEZZA CESSAZIONE

.

CONTESTAZIONE INTERNA

Infatti, l’ può dirsi quando sarà , nel suo ambito, ogni di

ORDINAMENTO CERTO CESSATA POSSIBILITÀ

, ossia quando sulla pronuncia sarà calata una di . Ma

CONTESTAZIONE SITUAZIONE INCONTESTABILITÀ

qual è la tecnica

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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