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La presenza di più parti nello stesso processo
COMUNANZA UNO TUTTI ELEMENTI OGGETTIVI SOVRAPPONGANO STESSO PROCESSO, che sono . In pratica, è la possibilità per diELEMENTI SOGGETTIVI DIVERSI PIÙ SOGGETTI AGIRE INSIEMEnello stesso processo o possibilità per l' di /agire nello stesso processo .ATTORE CONVENIRE PIÙ CONVENUTIPoiché questo fenomeno della di nello si chiamaPRESENZA PIÙ PARTI STESSO PROCESSO, e questa eventualità si risolve in una di chi , ciò spiega perché la leggeLITISCONSORZIO FACOLTÀ AGISCElo nomina . Così è rubricato l'art.103: "più parti possono agire o essereLITISCONSORZIO FACOLTATIVOconvenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione perl'oggetto o per il titolo dal quale dipendono, o quando la decisione dipende dalla risoluzione diidentiche questioni". La e quando riguarda l' o il .CONNESSIONE OGGETTIVA PROPRIA OGGETTO TITOLOMentre la connessione oggettiva è quando si
Il tuo compito è formattare il testo fornito utilizzando tag html. ATTENZIONE: non modificare il testo in altro modo, NON aggiungere commenti, NON utilizzare tag h1; Il testo formattato con i tag html è il seguente:ha la diIMPROPRIA IN COMUNE SOLTANTO NECESSITÀ“ ”, non si può parlare di comunione di elementi individuatori e quindi diRISOLVERE IDENTICHE QUESTIONIvera e propria connessione.
Il codice, oltre ad occuparsi nell’art. 104 di connessione oggettiva, prende in considerazione IPOTESIdi, tutte dall’ di consentire laSPECIFICHE CONNESSIONE OGGETTIVA ACCOMUNATE OPPORTUNITÀdelle, es.: la, l’ e laTRATTAZIONE CONGIUNTA CAUSE CONNESSE RICONVENZIONE ACCESSORIETÀe la. La comunanza di alcuni elementi di 2 o più azioni può anche far sì che laPREGIUDIZIALITÀ GARANZIAconseguente sotto il profilo dell’ che all’ diCONNESSIONE ASSUMA RILIEVO EVENTUALITÀ ESERCIZIOun’ il anche dell’ , con la conseguenza cheAZIONE CONSEGUA RISULTATO PRATICO ALTRA AZIONEquest’ diviene e quindi dell’ ad e : questo fenomeno è ilULTIMA INUTILE PRIVA INTERESSE AGIRE INFONDATAdi. Si può avere di per di petitum e di causa
Concorso azioni: quando lo stesso diritto potestativo necessario viene attribuito a soggetti diversi ad agire: se uno di essi esercita l'azione ed ottiene il provvedimento, gli altri non potranno fare altrettanto, per difetto di interesse ad agire. Può accadere che azioni concorrenti sorgano dagli stessi fatti storici, in quanto rientranti in diverse norme, ad es. la domanda di risarcimento sotto il profilo contrattuale ed extracontrattuale. Si può avere concorso azioni connessione oggettiva quando all'identità di soggetti e del petitum corrispondano diverse causae petendi (es. cosa data da A a B sia in comodato che in locazione; ottenuta la restituzione con l'azione ex locato non si ha più interesse ad agire ex commodatu; viceversa respinta l'una si può esercitare l'altra perché si ha concorso e non identità di azioni). Ove vengano nello stesso processo due o più azioni.
CONCORRENTI PROPOSTE STESSO PROCESSO fenomeno del di . Al quale si contrappone quello del CUMULO ALTERNATIVO AZIONI CUMULO, che si verifica quando vengono proposte nello a CONDIZIONALE 2 O PIÙ DOMANDE STESSO PROCESSO che di queste sia stata (cumulo successivo) CONDIZIONE UNA PREVIAMENTE ACCOLTA O RESPINTA (cumulo eventuale). In questi casi la pronuncia del giudice sulla domanda condizionata non presuppone il passaggio in giudicato della pronuncia sulla domanda condizionante, ma può avvenire con la stessa sentenza. si ritiene, infatti, che il convenuto nello stesso processo possa trasformare la domanda condizionata in domanda non condizionata, per cautelarsi, cioè per mantenere la possibilità di riproporre in autonomo processo la stessa domanda, che altrimenti resterebbe assorbita.
CAPITOLO VII – IL GIUDICE, I SUOI AUSILIARI E GLI UFFICI COMPLEMENTARI.
SEZIONE I – LA GIURISDIZIONE
Generalità della giurisdizione
L’esame che iniziamo ora concerne i del ,
ma con riguardo alle norme che riguardano SOGGETTI PROCESSO la loro, il col quale ciascuno si nel e la con cui INDIVIDUAZIONE MODO INSERISCE PROCESSO TECNICA. Tutte quelle norme che si riferiscono a ciascuno di essi e caratterizzate da una portata generale che OPERA ne giustifica l'inclusione fra le disposizioni contenute nel libro 1° cpc. Cominciando con il, il primo GIUDICE problema che si pone è di stabilire, o chi sono, i, e e essi hanno il di CHI E' GIUDICI SE QUANDO POTERE una data controversia. La che il codice compie dei a cui è DECIDERE PRIMA INDIVIDUAZIONE GIUDICI affidata la giurisdizione civile è globale e si trova all'art.1, rubricato " e ": "la GIURISDIZIONE GIUDICI ORDINARI giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice". L'art. 1 cpc il quale si rifà al dettato dell'art. 102 comma 1 Cost.: "la funzione giurisdizionale è
esercitata dai magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario". In pratica, nel nostro ordinamento i giudici sono diversi e quelli della cui si il sono
ATTIVITÀ OCCUPA CODICEi . La , prima esaminata come generico esercizio del potere
SOLO GIUDIZI ORDINARI GIURISDIZIONEgiurisdizionale, viene qui in evidenza come di le
POTERE SPECIFICO DECIDERE SINGOLE CONTROVERSIEsottoposte ai giudici. A quale organo spetta il potere giurisdizionale in questo aspetto concreto? Rispetto aquali controversie? Dal disposto dell'art.102 c.1 Cost. e art. 1 cpc emerge un PRIMO CARATTEREdella , la sua : al giudice ordinario spetta di regola il potere
FONDAMENTALE GIURISDIZIONE GENERALITÀgiurisdizionale dello Stato rispetto a tutte le cause, salvo che norme speciali. Questo fa sì che ilELEMENTOdella si ponga come un di alla di le
TEMA GIURISDIZIONE SISTEMA LIMITI GENERALE ATTRIBUZIONE TUTTEai . che, rilevano anche al fine di garantire il giudice
naturaleCAUSE CIVILI GIUDICI ORDINARI LIMITIprecostituito per legge (art. 25 Cost.), si , da un lato, ad daiRIFERISCONO ORGANI DIVERSI GIUDICI, ai quali spettano poteri decisori su alcune cause (giudici stranieri, giudici italiani nonORDINARI ITALIANIordinari, organi dello Stato non giudici, come la PA), dall’altro, alle per cui iRAGIONI POTERI DECISORIdovrebbero esser a . Ulteriore criterio generale è quello dellaATTRIBUITI QUESTI SOGGETTI PERPETUATIO, enunciato all’art. 5 c.p.c.: “la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardoJURISDICTIONISalla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hannorilevanza rispetto ad esse eventuali mutamenti della legge (di diritto) o dello stato (di fatto) medesimo”.Limiti della giurisdizione, in particolare.I limiti alla giurisdizione dei giudici civili possono derivare:a) Con riguardo alla mancanza di domicilio o residenza in Italia del convenuto.Nel allalegge 218/95 (riforma del diritto internazionale privato), il quale ha modificato il sistema precedente riguardante l'eventuale limiti della giurisdizione italiana in materia di qualità dello straniero convenuto. Tale legge ha abbandonato l'ordine di precedenza basato sulla cittadinanza, attribuendo rilevanza solo al domicilio o alla residenza in Italia del convenuto. La qualità di straniero ha oggi un rilievo marginale: basti ricordare che "lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino in condizione di reciprocità" (art.16 preleggi), e che in ogni caso la legge italiana non preclude l'accesso alla giurisdizione italiana, quindi di farsi attore davanti al giudice italiano per tutelare propri diritti senza limite (art. 24 comma 1 Cost.). Viene quindi in rilievo solo la posizione del convenuto, rispetto al quale l'esercizio della giurisdizione italiana è condizionato in determinati casi. Sotto altro profilo, viene in rilievo il caso in...cui il sia uno domicilio Italia convenuto stato: si deve ritenere recepita la che che lostraniero consuetudine internazionale esclude stato possa, come tale cioè nell’esercizio della sua sovranità, essere davanti a un convenuto giudice di , pur potendo, davanti a quel giudice come o essere ordinario altro stato agire attore nei casi in cui un di . Per la legge italiana convenuto operi come normale soggetto diritto privato che regola il processo in Italia, il sopradetto (x il convenuto straniero) si traduce nel disposto criterio dell’art. 3 Legge 218/95: “la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante autorizzato a stare in giudizio”. Occorre rilevare che questo trova articolo quando vi siano o che applicazione solo non convenzioni accordi internazionali regolino il profilo della . Infatti, l’art. 3 comma 2 fa poi l’ dei diversamente giurisdizione salva applicazione di.Riconoscimento della giurisdizione nei confronti del convenuto straniero stabiliti dalla Convenzione di Bruxelles (1968) per le controversie civili e commerciali, poi sostituita dai Regolamenti 44/2001 e 1215/2012: la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto non è domiciliato nel territorio dello Stato contraente, quando si tratti di materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione o di altre materie per le quali sussista la competenza territoriale del giudice italiano.
L'art. 4 della legge 218/95 stabilisce poi che, in assenza dei criteri di collegamento ex art. 3, la giurisdizione italiana sussiste se le parti l'hanno convenzionalmente accettata, o quando il convenuto non compaia nel processo e l'iscritto di comparsa non sia stato provato nel primo atto difensivo.
L'art. 5 esclude la giurisdizione italiana rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto...
BENI IMMOBILI situati all'estero
Nei confronti degli stranieri, nell'ambito europeo, la materia era disciplinata dalla Conv. di Bruxelles del '68, modificata dal Regolamento 44/2001, sostituito dal Regolamento 1215/12, che, riguardo alla competenza giurisdizionale dei giudici degli Stati membri, stabilisce:
- REGOLA GENERALE: le persone domiciliate in uno degli Stati membri possono essere davanti ai giudici di quello Stato, quale che sia la loro nazionalità;
- REGOLE SPECIALI: le persone domiciliate in uno Stato membro convenute innanzi i giudici di un altro Stato membro.