CAPITOLO I – L’ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE
Diritto processuale civile e definizione dell’attività giurisdizionale.
Art. 24 comma 1 Cost.: “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”.
Questo articolo prospetta un “ ”, messo in moto da una (agire) diretta alla dei
GIUDIZIO INIZIATIVA TUTELA
e . Questo giudizio appare come un’attività che procede verso la tutela dei diritti e degli
DIRITTI INTERESSI
interessi, sul presupposto della loro obiettiva meritevolezza di tale tutela. Quando parliamo di “ ” ci
PROCESSO
riferiamo a questo “ ” che, qualificato con l’attributo civile, ci conduce al processo
FIGURATO PROCEDERE
civile. Il codice di procedura civile è l’ di nelle quali è descritta e disciplinata l’ del
INSIEME NORME ATTIVITÀ
, cioè il processo civile, chiamata . Il diritto processuale civile è la
PROCEDERE GIURISDIZIONE CIVILE
della che studia la del , contenuta in una serie
BRANCA SCIENZA GIURIDICA DISCIPLINA PROCESSO CIVILE
di norme giuridiche, di cui la maggior parte contenute nel c.p.c. Si tratta di ed è noto che
NORME GIURIDICHE
le norme giuridiche sono tali in quanto descrivono e DISCIPLINANO DETERMINATI COMPORTAMENTI UMANI
(cioè li valutano in base a criteri fondamentali quali liceità, doverosità, idoneità a produrre effetti giuridici)
, e così configurando in capo ai soggetti di tali comportamenti, le c.d. di
QUALIFICANDOLI SITUAZIONI
, o . Se ci riferiamo, come in questo caso, ad una ( ),
DOVERE FACOLTÀ POTERE ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE
possiamo riscontrare che essa può essere conosciuta e definita sotto : la sua (a
DUE PROFILI FUNZIONE
cosa serve?) e la sua (come opera? che effetti produce?). Questi devono
STRUTTURA 2 CRITERI
tra , perché il legislatore, nel dettare le norme, ha scelto ovviamente le caratteristiche
COORDINARSI LORO
strutturali più idonee per il conseguimento della funzione che vuole sia conseguita.
La nozione di attività giurisdizionale dal punto di vista della funzione.
La di sotto il dovrà riferirsi a quella che ispira la
NOZIONE GIURISDIZIONE PROFILO FUNZIONALE FUNZIONE
dell’intera dei nei quali si l’ . Se
DISCIPLINA SERIE COMPORTAMENTI CONCRETA ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE
dobbiamo cercarne il fondamento in una o più norme, dovremo risalire a quelle norme che prendono in
considerazione tale attività nella sua globalità , cioè con riguardo allo scopo e al risultato al quale essa tende:
ossia alle norme che possono rispondere al quesito: a cosa serve l’attività giurisdizionale?
Una prima risposta si ritrova nelle parole dell’art 24 comma 1 Cost., in cui si ha una prima configurazione
dell’agire in giudizio per la tutela dei diritti ed interessi legittimi. L’
ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE CIVILE SERVE
quindi alla dei . Un' , correlata all’art. 24 Cost., che si riferisce l'
TUTELA DIRITTI ALTRA NORMA ATTIVITÀ
nel suo e al suo , è collocata nel codice civile, nel quale
GIURISDIZIONALE COMPLESSO SCOPO GLOBALE
l'attività giurisdizionale viene in rilievo solo sotto il profilo sintetico: quello dell’ ai la
ASSICURARE DIRITTI
per la quale possono dirsi diritti: la loro . L’art. 2907c.c., rubricato “
CARATTERISTICA TUTELABILITÀ ATTIVITÀ
” dispone che “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su
GIURISDIZIONALE
domanda di parte”. Da ciò si desume che la che ispira l’ è
FUNZIONE GLOBALE ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE
la dei . Si noti, non una particolare categoria di diritti, ma i diritti in genere (diritti soggettivi).
TUTELA DIRITTI
Cosa significa tutela dei diritti? , nel linguaggio comune, significa , nel senso di
TUTELA PROTEZIONE
ad un o ad un . Inoltre, il tipo di tutela o protezione deve determinarsi in
REAZIONE PERICOLO ATTACCO
relazione al tipo di pericolo o attacco, è chiaro che i caratteri della tutela dei diritti si determinano in base ai
caratteri di ciò che può compromettere o pregiudicare i diritti. Se si tiene presente che ciò che è proprio dei
è l' , il o la di , risulta che ciò che
DIRITTI IMPOSIZIONE DIVIETO PERMISSIONE DETERMINATI COMPORTAMENTI
compromette o i consiste nel “non fare ciò che si doveva” o “nel fare ciò che non si
PREGIUDICA DIRITTI
poteva o non si doveva”; in quel fenomeno che si chiama o del . Ecco allora
LESIONE VIOLAZIONE DIRITTO
le dell' : la e la
DUE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE STRUMENTALITÀ
. L’ è rispetto ai che , in
SOSTITUTIVITÀ ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE STRUMENTALE DIRITTI VUOLE TUTELARE
quanto costituisce lo per la loro , quando tale attuazione non si verifica
STRUMENTO ATTUAZIONE
spontaneamente. E poiché i da attuare costituiscono la dell’ ,
DIRITTI SOSTANZA ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE
si delinea la tra o (sistema di norme) e
CONTRAPPOSIZIONE DIRITTO SOSTANZIALE MATERIALE DIRITTO
, cioè (altro sistema di norme). Questi 2 sistemi di norme sono, però,
STRUMENTALE PROCESSUALE
strettamente coordinati tra loro. Le disciplinano direttamente, in via primaria,
NORME SOSTANZIALI
che il legislatore ha considerato a
DETERMINATI COMPORTAMENTI IDONEI SODDISFARE DETERMINATI
che ha ritenuto di . Dettando le norme sostanziali, il legislatore,
INTERESSI MERITEVOLI PROTEZIONE
valutando determinati comportamenti con i criteri della doverosità , liceità o idoneità a produrre effetti giuridici,
ha configurato i , i quali già una di
DIRITTI SOGGETTIVI SOSTANZIALI IMPLICANO PRIMA TUTELA
, cioè la . Ma se questa si rivela
DETERMINATI INTERESSI TUTELA SEMPLICEMENTE GIURIDICA TUTELA NON
, cioè se la viene ed il , ecco che l'ordinamento
SUFFICIENTE NORMA SOSTANZIALE VIOLATA DIRITTO LESO
ricorre allo del , ossia alle norme processuali che, disciplinando l'attività
STRUMENTO PROCESSO
giurisdizionale strumentale (attività dei soggetti del processo), apprestano i mezzi per l'attuazione della
o .
TUTELA SECONDARIA GIURISDIZIONALE
Questo carattere secondario sta già in relazione con l' propria dell’
ALTRA CARATTERISTICA ATTIVITÀ
, la sua natura , per la quale, svolgendo l'attività giurisdizionale, gli
GIURISDIZIONALE SOSTITUTIVA ORGANI
si a che avrebbero dovuto il
GIURISDIZIONALI SOSTITUISCONO COLORO TENERE COMPORTAMENTO
dalle in via primaria, per in via secondaria quella medesima
PREVISTO NORME SOSTANZIALI ATTUARE
di alla base della norma sostanziale. Questa “ ” non è imposta dalla
PROTEZIONE INTERESSI SOSTITUZIONE
logica o natura delle cose, ma dall’assioma fondamentale di di
OGNI FORMA VITA SOCIALMENTE
che è il di . L'ordinamento giuridico, nel momento in cui vieta al singolo
ORGANIZZATA DIVIETO AUTODIFESA
di farsi giustizia da solo, gli offre una : la . Si può allora
PROTEZIONE SOSTITUTIVA TUTELA GIURISDIZIONALE
definire l'attività giurisdizionale come attività di , in via e
ATTUAZIONE NORMALMENTE SECONDARIA
, dei . Questa definizione funzionale della giurisdizione non diverge da
SOSTITUTIVA DIRITTI SOSTANZIALI
altre definizioni proposte da autorevoli giuristi. Ad es. definizione del Redenti: “la giurisdizione come
attuazione delle sanzioni esprime i medesimi concetti, solo che si tenga conto che per sanzione si intende
quello che qualcuno chiama il precetto secondario contenuto nelle norme sostanziali”. Definizione del
Carnelutti “la giurisdizione è l’attività di composizione delle liti, dove la lite è la posizione di contrasto di
2 o più soggetti rispetto ad un diritto, la quale sussiste in quanto uno o più soggetti hanno subito la lesione di
una norma sostanziale ad opera degli altri. Senza dimenticare che alla composizione della lite si può
pervenire anche con la conciliazione e l’arbitrato”.
I casi di attività giurisdizionale senza previa lesione
La nozione funzionale della giurisdizione va integrata con riguardo ai in cui la configura
CASI LEGGE
l' dell' dal fatto che si sia o meno verificata una
ATTIVITÀ ORGANO GIURISDIZIONALE INDIPENDENTEMENTE
di . Questo si verifica in certi casi nei quali l' ritiene di dover
VIOLAZIONE NORME ORDINAMENTO SOTTRARRE
all’ dei la di , stabilendo
AUTONOMIA SINGOLI PIENA DISPONIBILITÀ DETERMINATE SITUAZIONI GIURIDICHE
che la , o di quelle , può avvenire solo attraverso
COSTITUZIONE MODIFICAZIONE ESTINZIONE SITUAZIONI
l' dell' . Si tratta di alla
OPERA ORGANO GIURISDIZIONALE ECCEZIONI NORMALE DISPONIBILITÀ NEGOZIALE
dei . Si può compiere ogni genere di negozi o atti giuridici senza bisogno dell’intervento dell'organo
DIRITTI
giurisdizionale, ma questa generale ha il suo laddove si tratterebbe di
AUTONOMIA NEGOZIALE LIMITE
su che investono del , in quanto toccano in
INFLUIRE SITUAZIONI INTERESSI NON ESCLUSIVI SINGOLO
qualche modo la (non si può disporre negozialmente del rapporto di filiazione, né rinunciare
COLLETTIVITÀ
alla capacità di agire): in questi casi, al concorrere di dalla , si potranno
CIRCOSTANZE PREVISTE LEGGE
, o , che l' contempla come
OTTENERE MODIFICAZIONI EFFETTI COSTITUTIVI ORDINAMENTO REALIZZABILI
ad opera dell’ . A quest’organo l'ordinamento affida il
ESCLUSIVAMENTE ORGANO GIURISDIZIONALE
di l' di quelle dalle quali l’ fa
COMPITO RISCONTRARE ESISTENZA CIRCOSTANZE ORDINAMENTO DIPENDERE
determinati .
EFFETTI
che comportano la di alcuna , ma che sono da
CIRCOSTANZE NON VIOLAZIONE NORMA CONTEMPLATE
certe come per la di , non realizzabili
NORME CONDIZIONE NECESSARIA DETERMINAZIONE CERTI EFFETTI
altrimenti, se non con l’opera (necessaria) dell’organo giurisdizionale. Questo di
TIPO ATTIVITÀ
, che ha per i alle
GIURISDIZIONALE OGGETTO DIRITTI SOSTANZIALI MODIFICAZIONI GIURIDICHE NON
dal , si chiama o necessario
ATTUABILI SE NON GIUDICE GIURISDIZIONE COSTITUTIVA NECESSARIA
esercizio giudiziale. Quest’elemento della sta in relazione con la caratteristica per cui
NECESSARIETÀ
quest’ . Accanto alla giurisdizione
ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE NON PRESUPPONE ALCUNA VIOLAZIONE
costitutiva necessaria il nostro ordinamento prevede all’art. 2908 c.c. una GIURISDIZIONE COSTITUTIVA NON
, nel senso che gli , da essa attuabili, avrebbero potuto essere
NECESSARIA EFFETTI COSTITUTIVI ATTUATI
dall’ del , la cui opera quando è
INDIPENDENTEMENTE OPERA GIUDICE SOCCORRE SOLO MANCATA
l’ o primaria, cioè si sia la di un
ATTUAZIONE SPONTANEA VERIFICATA VIOLAZIONE PREESISTENTE DIRITTO
alla (si pensi obbligo di contrattare, assunto con contratto preliminare, rimasto
MODIFICAZIONE GIURIDICA
ineseguito ed attuabile con sentenza costitutiva ex art. 2392 c.c.; costituzione servitù coattiva art. 1032 c.c.).
In questi casi la dell’ riconduce alla normalità del fenomeno
NON NECESSARIETÀ ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE
per cui l’attività giurisdizionale ha funzione sostitutiva e secondaria, in quanto una
PRESUPPONE
, nella quale sta l’ della . Mentre, quando l’
VIOLAZIONE ESIGENZA TUTELA GIURISDIZIONALE ATTIVITÀ
è , tale è , nel fatto che si sono verificate
GIURISDIZIONALE COSTITUTIVA NECESSARIA ESIGENZA IN RE IPSA
le circostanze che introducono la possibilità della modificazione giuridica attraverso l’attività dell’organo
giurisdizionale. L’ di che da una è l’attività
ALTRO TIPO ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE PRESCINDE VIOLAZIONE
di (spesso accostata all’attività costitutiva necessaria). Qui l’ di è
MERO ACCERTAMENTO ESIGENZA TUTELA
determinata da un fenomeno assimilabile alla violazione: la di un , nel
CONTESTAZIONE ALTRUI DIRITTO
duplice senso di di un che il o il
CONTESTAZIONE ALTRUI DIRITTO TITOLARE CONSIDERA ESISTENTE
di un nei confronti di un soggetto che lo ritiene inesistente (azione negatoria e di
VANTO PROPRIO DIRITTO
rivendicazione).
Quando si verifica questo , che deve essere , obiettivamente e
FENOMENO SERIO APPREZZABILE NON
nella semplice di un’ , si determina una di
ESAURIRSI ESPRESSIONE OPINIONE SITUAZIONE INCERTEZZA
circa l’ di un , che non è ancora di violazione, ma che potrebbe divenirlo. È
OBIETTIVA ESISTENZA DIRITTO
logico quindi che un ordinamento evoluto offra lo per questa prima che
STRUMENTO ELIMINARE SITUAZIONE
dia luogo alla violazione, uno strumento per l’ con la
SOSTITUIRE INCERTEZZA OBIETTIVA CERTEZZA
. Questo strumento è l’ di , ove “ ” sta in
OBIETTIVA ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE ACCERTAMENTO MERO MERO
relazione al fatto che la di , che è caratteristica generale dell’
FUNZIONE ACCERTAMENTO ATTIVITÀ
di , qui si la di .
GIURISDIZIONALE COGNIZIONE PRESENTA SENZA SOVRAPPOSIZIONE ALTRE FUNZIONI
di : del , che avviene per lo più in
NOZIONE FUNZIONALE GIURISDIZIONE ATTUAZIONE DIRITTO SOSTANZIALE
via secondaria e sostitutiva, ma a volte anche in via primaria.
L’attività giurisdizionale dal punto di vista della struttura.
A) Cognizione e suoi caratteri tipici.
Appurato a cosa l’ serve, cerchiamo ora di capire che cosa essa è , cioè le sue
ATTIVITÀ GIURISDIZIONALE
caratteristiche intrinseche. Il codice disciplina di , con
DIVERSI TIPI ATTIVITÀ CARATTERISTICHE
, a ciascuna delle quali corrisponde una . Occorre quindi
STRUTTURALI DIVERSE PARTICOLARE FUNZIONE
prendere in esame queste attività singolarmente.
Il primo e più importante di è detto di . La di quest’attività è
TIPO ATTIVITÀ COGNIZIONE DISCIPLINA
contenuta nel libro 2° del codice (intitolato “processo di cognizione”), ma a questa disciplina si riferisce
anche il libro 1° (intitolato “disposizioni generali”, contenente norme dedicate ad ogni tipo di attività
giurisdizionale civile, ma dettate in particolare per la cognizione). Alcuni aspetti particolari dell’attività di
cognizione (provvedimenti di cognizione speciali per alcune divergenze dal modello ordinario) sono
disciplinati anche nel libro 4° (intitolato “procedimenti speciali”) ed anche nel libro 3° (intitolato “processo
di esecuzione forzata”), oltre che in numerose leggi speciali. La logica di sistema, cioè la necessaria
coordinazione tra struttura e funzione, vuole che le sue siano quelle che le
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
di meglio conseguire la della : l’ .
CONSENTONO FUNZIONE PROPRIA COGNIZIONE ACCERTAMENTO
Ricordiamo che dell’attività è l’ dei ; questi ultimi sono le
FUNZIONE GIURISDIZIONALE ATTUAZIONE DIRITTI
dei che emergono dalle , le quali, valutando
POSIZIONI GIURIDICHE SOGGETTI NORME SOSTANZIALI
determinati comportamenti umani, enunciano le di (regole astratte); queste
VOLONTÀ ASTRATTE LEGGE
divengono quando si , nel singolo , uno dei
VOLONTÀ CONCRETE VERIFICA CASO CONCRETO
o considerati e dalle norme (cd. fattispecie concrete),
COMPORTAMENTI FATTI VALUTATI ASTRATTAMENTE
che, in quanto tali, ne sono . Da ciò deriva che dei altro
FATTI COSTITUTIVI DEI DIRITTI ATTUAZIONE DIRITTI
non è che l’ della di . Per una di
ATTUAZIONE VOLONTÀ CONCRETA LEGGE ATTUARE REGOLA CONCRETA
, occorre innanzitutto quella nella sua ; cioè , aver
LEGGE FORMULARE REGOLA CONCRETEZZA DOPO
e tradotto la espressa nella norma, ed
INTERPRETATO VOLONTÀ LEGISLATIVA ASTRATTA RISCONTRARE
enunciare che, ipotizzati come fattispecie astratta nella
VERIFICATISI DETERMINATI FATTI COSTITUTIVI
norma, da quella è una che, per essere , deve
NORMA SCATURITA REGOLA CONCRETA ATTUATA PRIMA
essere . la si si l’ di un
ENUNCIATA ENUNCIANDO REGOLA CONCRETA AFFERMA O NEGA ESISTENZA
. È evidente poi che questa circa l’ di un può alla
DIRITTO ENUNCIAZIONE ESISTENZA DIRITTO ASSOLVERE
sua in quanto su di essa sussista un di .
FUNZIONE DETERMINATO GRADO CERTEZZA
La dell’ di (cioè conoscere una regola concreta o esistenza di un diritto)
FUNZIONE ATTIVITÀ COGNIZIONE
emerge allora come di , inteso come di
FUNZIONE ACCERTAMENTO DETERMINAZIONE CERTEZZA
sull’ o di un . Ma quale certezza? Poiché l’assoluto non è raggiungibile, ci
ESISTENZA INESISTENZA DIRITTO
si dovrà accontentare di una , dotata di caratteristiche che la rendono ad
CERTEZZA RELATIVA IDONEA
assolvere alla sua di l’ del . Ciò significa che dovrà trattarsi
FUNZIONE CONSENTIRE ATTUAZIONE DIRITTO
della non esclusiva di un singolo, ma , fatta dall’ e tale da
CERTEZZA OBIETTIVA PROPRIA ORDINAMENTO
che la possa esser all’ di . La nasce
PERMETTERE REGOLA IMPOSTA OSSERVANZA TUTTI CERTEZZA NON
già , ma si come di o . Perciò assume particolare
OBIETTIVA FORMA CONVINCIMENTO UNO PIÙ SOGGETTI
rilevanza il , cioè la struttura, dell’ per mezzo della quale la di o
MECCANISMO ATTIVITÀ CERTEZZA UNO PIÙ
diventa . Chi è il soggetto il cui convincimento può divenire certezza
SOGGETTI CERTEZZA OBIETTIVA
obiettiva dell’ordinamento? L’organo al centro dell’attività di cognizione, cioè il . Il
GIUDICE CONVINCIMENTO
è di un , pertanto il giudice dovrà rendere un giudizio (sull’esistenza di un diritto):
RISULTATO GIUDIZIO
attraverso l’interpretazione di una norma e il riscontro circa i fatti costitutivi del diritto. Sul piano soggettivo, la
del in avviene con la di ogni effettiva
TRASFORMAZIONE CONVINCIMENTO CERTEZZA CESSAZIONE
.
CONTESTAZIONE INTERNA
Infatti, l’ può dirsi quando sarà , nel suo ambito, ogni di
ORDINAMENTO CERTO CESSATA POSSIBILITÀ
, ossia quando sulla pronuncia sarà calata una di . Ma
CONTESTAZIONE SITUAZIONE INCONTESTABILITÀ
qual è la tecnica
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