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Procedimenti sommari non cautelari
I provvedimenti sommari non cautelari, mirano all'emanazione di un provvedimento con cui si perviene immediatamente alla fissazione della normativa del caso concreto in modo semplificato. Il provvedimento che ne deriva nasce provvisorio, ma può divenire definitivo se il soggetto passivo non promuove il processo di cognizione ordinaria. Il collegamento con il processo ordinario è, dunque, "eventuale". Tra i procedimenti sommari non cautelari: - procedimento di ingiunzione; - procedimento per convalida di sfratto. Procedimento di ingiunzione (artt. 633-656 c.p.c.) Il procedimento di ingiunzione è accertamento a cognizione sommaria (in quanto superficiale), non necessaria, poiché il soggetto che è in possesso di una prova scritta dal suo diritto può scegliere se attivare il procedimento sommario o quello ordinario, con prevalente funzione esecutiva in quanto finalizzato ad ottenere il rapido formarsi di untitolo esecutivo, ossia il decreto ingiuntivo. Lo schema della procedura è dunque lineare: - il giudice, su ricorso del creditore, ordina, con decreto, al debitore di pagare entro un termine stabilito una somma o di versare una determinata quantità di cose fungibili, o una cosa mobile determinata; - il debitore può proporre opposizione, e solo in mancanza di essa il decreto acquista il valore di una sentenza passata in giudicato; - a seguito dell'opposizione, invece, si apre un normale procedimento di cognizione; per questo si parla di procedimento a contraddittorio eventuale. Le condizioni di ammissibilità (artt. 633-634): l'istanza deve avere ad oggetto una somma liquida di denaro o una determinata quantità di cose fungibili o una cosa mobile determinata, e deve basarsi su prova scritta. Può riguardare anche onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali.giudice ritiene che la domanda non sia sufficientemente giustificata, la respinge e ordina al cancelliere di comunicare la decisione al ricorrente, invitandolo a fornire ulteriori prove. 2) accoglimento della domanda (art. 641 c.p.c.), se il giudice ritiene che la domanda sia giustificata, emette un decreto ingiuntivo che ordina al debitore di adempiere all'obbligazione entro un determinato termine. Il decreto ingiuntivo viene notificato al debitore e, in caso di mancato adempimento, può essere eseguito forzatamente. Il decreto ingiuntivo ha efficacia immediata, ma può essere impugnato dal debitore entro 40 giorni dalla notifica. In caso di impugnazione, il giudice convoca le parti per un'udienza e decide sulla fondatezza della domanda. In caso di accoglimento della domanda, il creditore può richiedere l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo, tramite il pignoramento dei beni del debitore o altre misure esecutive previste dalla legge. Il procedimento di ingiunzione è un procedimento rapido ed efficace per ottenere il pagamento di un credito, ma è importante seguire correttamente le procedure e fornire tutte le prove documentali necessarie per sostenere la propria domanda.ricorrente non vi provvede o, comunque, se la domanda non è accoglibile, il giudice lo rigetta con decreto motivato. Il rigetto non pregiudica un'eventuale proposizione della stessa domanda;
2) accoglimento della domanda (art. 641 c.p.c.), se esistono le condizioni previste, il ricorso è accoglibile. Il giudice pronuncia decreto motivato con il quale ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose richieste, nel termine di 40 giorni, dalla notificazione del ricorso e del decreto, con l'avvertimento espresso che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di questa, si procederà ad esecuzione forzata.
Il decreto ingiuntivo è munito di efficacia esecutiva provvisoria su istanza del ricorrente, se l'istanza è fondata su cambiale, assegno bancario o circolare, su certificato di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale; inoltre, se vi
è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, il giudice può concedere la laprovvisoria esecutività imponendo al ricorrente una cauzione (art. 642). Il decreto, insieme con il ricorso, deve essere notificato all’ingiunto entro 60 gg. dallapronuncia, a pena di inefficacia del decreto stesso.
Opposizione: l’opposizione è il mezzo con cui l’ingiunto, che ritenga ingiusta la condanna, impugna il decreto; si propone con atto di citazione davanti al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, che deve essere notificato al ricorrente entro nel termine di 40 gg. dalla notificazione dal ricorso. L’atto di opposizione sarà formulato come un comune atto di citazione; il giudizio si svolge nelle
forme ordinarie, ma i termini per la comparizione sono ridotti alla metà. L'opposizione può essere proposta anche tardivamente, e cioè anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se l'intimato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del medesimo per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore (art. 650 c.p.c.). L'opposizione, anche tardiva, non è più ammessa decorsi 10 gg. dal primo atto di esecuzione. Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito o se l'opponente non si è costituito, il giudice, su istanza del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto, che acquista autorità di giudicato sostanziale (art. 647). L'esecutività provvisoria non concessa al momento della pronuncia, può essere data in sede di opposizione (art. 648) se l'opposizione non è fondata su prova scritta, o di pronta soluzione. Di contro, sel’esecutorietà provvisoria è stata concessa già in sede di emissione del decreto ingiuntivo, il giudice può, su istanza dell’opponente, quando ricorrono gravi motivi, concedere la sospensione di essa (art. 649). Il giudizio di opposizione si conclude con una sentenza che può essere di: - rigetto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto (art. 653, comma primo); - accoglimento parziale, con conseguente modifica del decreto opposto; - accoglimento integrale, in tal caso si ha revoca del decreto ingiuntivo, e gli atti esecutivi eventualmente compiuti sono caducati immediatamente. Procedimento per convalida di sfratto (artt. 657-669 c.p.c.) Tale procedimento è diretto ad ottenere dal giudice l’emanazione di un provvedimento (ordinanza), che convalidi la licenza ovvero lo sfratto per scadenza del termine o per mancato pagamento del canone pattuito, dichiarando altresì la risoluzione del contratto. Il procedimento perconvalida di sfratto, come quello di ingiunzione, ha carattere nonnecessario, potendo l'intimante scegliere tra la tutela in esame e quella ordinaria. Presupposti: possono valersi della procedura di convalida di sfratto soltanto il locatore o il concedente in caso di: 1) locazione, 2) affitto a coltivatore diretto, mezzadria, colonia parziale. Soggetto passivo della procedura sarà nel primo caso il conduttore, nel secondo l'affittuario coltivatore diretto, il mezzadro o il colono. La legge prevede tre ipotesi in cui applicare tale procedimento: - licenza per finita locazione, che si intima prima della scadenza del contratto, per impedire la rinnovazione tacita di esso; - sfratto per finita locazione, che si intima dopo la scadenza del contratto; - sfratto per morosità, che si intima per mancato pagamento dei canoni alle scadenze stabilite. Procedimento: in tutti e tre i casi il procedimento inizia con una intimazione, rivolta dal locatore (o concedente), di lasciarlibero l'immobile, con contestuale citazione del conduttore per convalida. La citazione per la convalida deve contenere l'avvertimento al conduttore-intimato che in caso di mancata comparizione o di mancata opposizione il giudice convalida la licenza o lo sfratto (art. 660). Inoltre tra il giorno della notificazione dell'intimazione e il giorno dell'udienza, devono intercorrere non meno di 20 gg.
La competenza "inderogabilmente" il tribunale in composizione monocratica delluogo in cui si trova la cosa locata (art. 661 c.p.c.).
Gli effetti dell'intimazione cessano se il locatore non compare all'udienza fissata nell'atto di citazione (art. 662).
All'udienza possono verificarsi due ipotesi: a) se l'intimato non compare o comparendo non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto con ordinanza, che, in caso di mancata comparizione dell'intimato, produce effetti dopo 30 gg. dalla sua emanazione (art. 663 c.p.c.); b) se
L'intimato compare e propone opposizione all'intimazione, il giudice dispone il mutamento del rito ex art. 667, essendo la materia locatizia disciplinata con il rito del lavoro (art. 447 bis).
Lo sfratto per morosità subordina la convalida all'attestazione, resa in giudizio dal locatore, che la morosità persiste (art. 663, comma terzo, c.p.c.). Inoltre, il locatore, con lo stesso atto, può chiedere anche l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e di quelli che scadranno fino al rilascio; in questo caso il giudice emette decreto ingiuntivo in calce ad una copia dell'atto di intimazione (art. 664 c.p.c.).
Procedimenti sommari cautelari
I procedimenti cautelari hanno una funzione di garanzia (garantire il regolare svolgimento ed il proficuo risultato del giudizio di merito), si concludono con un provvedimento avente la funzione di salvaguardare il diritto in attesa che si giunga ad una pronuncia di merito al termine del processo di cognizione.
Tali procedimenti hanno il carattere della provvisorietà e strumentalità rispetto alla cognizione ordinaria. Provvisori perché sono sempre legati ad un processo di cognizione ordinario, non hanno possibilità di divenire definitivi; strumentali in quanto sono collegati alla tutela di merito in quanto devono assicurarne gli effetti. Presupposti: presupposti indispensabili per l'accoglimento della misura cautelare sono il fumus boni iuris (parvenza dell'esistenza del diritto a cautela del quale si agisce) ed il periculum in mora (pericolo di danno derivato dalla durata del processo ordinario). Tra i procedimenti sommari cautelari: 1) sequestri, 2) denuncia di nuova opera ed anno temuto, 3) procedimenti di istruzione preventiva, 4) provvedimenti d'urgenza. Gli artt. 669 bis-669 quaterdecies (introdotti dalla legge n. 353/90), disciplinano il c.d. "rito cautelare uniforme", ossia un procedimento valido per tutte le forme cautelari; in precedenza.ogni misura aveva p