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LEGITTIMAZIONE E INTERESSE AD IMPUGNARE

E' giusto parlare di una domanda di impugnazione, che ha proprie condizioni: legittimazione e

interesse ad impugnare. Se mancano, l'impugnazione è inammissibile.

Non c'è una uniformità di vedute sulle condizioni:

Legittimazione: problema di appartenenza soggettiva del potere di impugnare. Sono legittimati tutti

coloro che sono parti del processo in cui è stata resa la sentenza. Per parti si intendono sia quelle in

senso formale (anche se non titolari della situazione sostanziali, in quanto sostituti processuali) sia

in senso sostanziale (i sostituiti).

Interesse ad impugnare: seleziona quali parti del processo sono effettivamente titolari del potere

di impugnazione. Bisogna proporre la domanda di impugnazione per un interesse degno di tutela.

L'interesse a riparare ai vizi ed errori della sentenza deve essere retto da un pregiudizio giuridico. Il

pregiudizio normalmente dipende dalla soccombenza nella propria domanda o dall'accoglimento

della domanda dell'avversario.

Questo significa che normalmente, senza soccombenza, non c'è il potere di impugnare, anche se si

sono viste risolte a sfavore alcune questioni. Ad es, se il convenuto si vede rigettare la questione di

competenza, ma la domanda dell'attore viene rigettata nel merito, non è soccombente. Concedergli

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la possibilità di impugnare provocherebbe solo un dispendio di attività processuale.

Ci sono però alcune ipotesi in cui la giurisprudenza o la legge concede in via eccezionale il potere

di impugnare anche alla parte non soccombente:

Il primo caso è quello delle sentenze non definitive: il convenuto può appellare subito la sentenza,

sulla base di una soccombenza solo teorica.

L'impugnazione è anche ammessa nei casi in cui un soggetto non soccombente voglia ottenere una

sentenza fondata su una motivazione diversa, a lui più utile. Ad es se la domanda dell'attore viene

rigettata in rito, il convenuto potrebbe preferire una sentenza di merito, che precluda la possibilità di

riproposizione della domanda. Oppure quando il giudice rigetta la domanda dell'attore sulla base

dell'accoglimento di un'eccezione che il convenuto aveva posto solo in via subordinata e che

pregiudica i suoi interessi (ad es un'eccezione di compensazione).

Infine può avvenire quando la domanda dell'attore sia accolta sulla base di un fatto costitutivo che

lo pregiudica. È il caso dei diritti autoindividuati, che possono derivare da più fatti costitutivi,

concorrentemente spesi nel processo. L'attore di solito chiede che sia riconosciuto il diritto sulla

base di un fatto costitutivo: solo in via subordinata vengono posti gli altri.

Se la domanda viene accolta sulla base di un fatto costitutivo diverso da quello che l'attore

preferiva, questi può impugnare? La risposta che dà Luiso è no: per l'attore i fatti costitutivi sono

tutti equivalenti. D'altra parte, la decorrenza del diritto può cambiare: se sono in gioco anche atti

sorti nel periodo di differenza, questi possono essere dichiarati inefficaci. Ad es l'acquisto per

usucapione (sorge dopo 20 anni) o per compravendita (effettuata prima della scadenza

dell'usucapione).

Ci sono quindi alcune ipotesi in cui l'attore può dimostrare che l'accoglimento di una domanda sulla

base di un fatto costitutivo o di un altro comporta per lui un effettivo pregiudizio.

IMPUGNAZIONI SOSTITUTIVE E RESCINDENTI

Impugnazioni sostitutive: ad es l'appello. Hanno la funzione di pervenire in via immediata ad una

nuova pronuncia sulla domanda proposta in primo grado. Se anche il vizio non sussiste, quindi

l'appello viene rigettato, il giudice fa comunque una nuova pronuncia sulla domanda (di conferma,

che sostituisce quella di primo grado). Se la pronuncia di primo grado era di condanna con titolo

esecutivo, e questa viene confermata in appello, la sentenza di appello produrrà un nuovo titolo

esecutivo.

Impugnazioni rescindenti: ad es il ricorso in cassazione e la revocazione. Sono a critica vincolata:

il legislatore determina i vizi spendibili nel ricorso in cassazione e nella revocazione.

Si perviene ad una nuova pronuncia sulla domanda solo se sussiste il vizio impugnato. Se non

sussiste, si ha una consolidazione della sentenza di appello. Se sussiste, si annulla la sentenza e si

perviene ad una nuova pronuncia di merito.

Ci sono due fasi:

rescindente : si fa la verifica del vizio denunciato; se il vizio non sussiste, si chiude la fase e

• l'impugnazione non continua; e sussiste, si annulla la prima sentenza;

rescissoria : solo eventuale: si verifica se si chiude la fase rescindente con l'annullamento

• della sentenza. In questa fase si pronuncia nuovamente sulla domanda.

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IMPUGNAZIONE INCIDENTALE

Art 333-334 c.p.c. Istituto che presuppone una pluralità di impugnazioni della stessa sentenza, in

virtù di una pluralità di soccombenze.

ES: soccombenza reciproca su un'unica o più domande: è il caso dell'accoglimento parziale della

domanda o dell'accoglimento di solo alcune domande proposte in un processo cumulato.

Ad es viene accolta la domanda sul capitale ma rigettata la domanda sugli interessi.

Oppure viene accolta la domanda di risoluzione del contratto ma rigettata la domanda di

risarcimento dei danni.

Entrambe le parti del giudizio possono impugnare.

ES: domande incrociate di attore e convenuto: se entrambe le domande vengono rigettate, le parti

sono soccombenti tutte e due.

In questi casi, in cui l'interesse e la legittimazione ad impugnare spettano ad entrambe le parti, il

legislatore ha previsto che, in presenza di un'unica sentenza, ci sia un unico processo di

impugnazione. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso il cd onere di impugnazione accidentale.

Le parti non possono proporre impugnazione in un processo autonomo, ma solo in quello iniziato

dalla parte che ha impugnato per prima: lo faranno attraverso la comparsa di risposta, in appello, o

attraverso il controricorso, in cassazione.

La parte ha l'onere, con pena di decadenza, di proporre la propria impugnazione in via incidentale

nel processo instaurato dall'altra parte, inserendola nell'atto difensivo previsto, entro 20 giorni dalla

prima udienza. I termini sono quelli previsti per la costituzione in giudizio: se la notifica

dell'appello avviene prima della scadenza del termine lungo, la parte vedrà accorciato il tempo per

proporre anche la propria impugnazione.

Se l'impugnazione principale viene respinta per inammissibilità, non viene travolta l'impugnazione

incidentale.

Se le impugnazioni sono fatte separatamente (l'appello viene notificato invece che inserito nella

comparsa di risposta), è possibile una riunione, ma solo nel caso in cui vengano rispettati i termini.

Se l'appellante propone il suo appello vicino alla scadenza del termine lungo di sei mesi: il

convenuto parzialmente soccombente si vede notificato l'appello e pensa di avere tempo fino a 20

giorni prima dell'udienza che è fissata molto più in là: in realtà, scaduto il termine di 6 mesi, il

convenuto non potrà più procedere all'impugnazione incidentale.

Una volta notificato l'appello principale (quello proposto per primo), l'altra parte dovrà rispettare il

termine che scade prima: o quello ordinario o quello per la costituzione. In ogni caso non si potrà

mai andare oltre al termine di costituzione.

L'impugnazione incidentale, entro certi limiti, può essere proposta tardivamente (quando è scaduto

il termine o l'impugnazione è esclusa per acquiescenza della sentenza) = impugnazione incidentale

tardiva.

L'art 334 ammette questa possibilità per ragioni essenzialmente pratiche: evitare per esigenze di

economia processuale le impugnazioni meramente precauzionali. Ad es, il convenuto parzialmente

soccombente potrebbe non essere interessato ad impugnare, se anche l'attore non lo fa. Se la

controparte impugna, il convenuto vorrà potersi difendere anche chiedendo l'annullamento della

sentenza di primo grado. Altrimenti egli potrebbe difendersi solo per quel capo impugnato

dall'attore. Senza quell'istituto la parte sarebbe indotta quindi ad impugnare sempre, in via

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precauzionale.

Mentre una ordinaria impugnazione incidentale è del tutto autonoma rispetto all'impugnazione

principale (se questa è inammissibile, il processo di appello prosegue), l'impugnazione incidentale

tardiva dipende da quella principale. Il secondo comma dell'art 334 afferma che se l'impugnazione

principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde di efficacia. Questo perché

l'impugnazione tardiva viene permessa solo a causa dell'impugnazione della controparte.

Questa norma non si applica solo nel caso del processo a due parti, ma anche nei processi

litisconsortili, anche se a solo una delle tipologie: il primo comma dell'art 334 individua due

categorie di soggetti: la parte destinataria dell'impugnazione e la parte chiamata ad integrare il

contraddittorio. Si riferisce quindi solo al processo litisconsortile ex art 331.

PROCESSO LITISCONSORTILE

Se nel primo grado si è avuto un processo litisconsortile ed è stata emessa una sola sentenza,

impugnata da una delle parti verso una sola controparte. Il terzo deve intervenire?

Art 332: cause scindibili : non è necessario che tutte le parti partecipino al giudizio di

• impugnazione; ad es, se A e B fanno due domande risarcitorie nei confronti di C: se le due

domande vengono accolte, l'unico con il potere di impugnare è C. Se vengono rigettate,

possono impugnare A e B. Ciascuno dei due attori potrebbe impugnare la sentenza: si

preferisce che non si abbiano due appelli autonomi. Bisogna avvisare quindi il secondo

soccombente dell'avvenuta proposizione dell'impugnazione dell'altra parte. In questo modo

si fa scattare per lui l'onere di impugnare in via incidentale.

Se l'impugnazione di una sentenza in cause scindibili è stata proposta solo da alcune parti o

verso alcune di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre per le quali

l'impugnazione non è esclusa. La notifica ha solo l'effetto di una “denuncia di lite”, non fa

acquisire all'altra parte la qualità di parte del processo di appello: a partire dalla notifica

decorre il termine per l'impugnazione incidentale. Colui al quale viene notificato l'appello,

deve costituirsi con una comparsa di risposta nella quale inserisce l'appello incidentale. Se

non vuole impugnare, la sentenza per lui passa in giudicato. Se la notifica non viene fatta

non si hanno sanzioni particolari: soltanto, prima di proseguire nel processo d'appello,

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A.A. 2013-2014
26 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher renaissence di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Merlin Elena.