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LEGITTIMAZIONE E INTERESSE AD IMPUGNARE
E' giusto parlare di una domanda di impugnazione, che ha proprie condizioni: legittimazione e
interesse ad impugnare. Se mancano, l'impugnazione è inammissibile.
Non c'è una uniformità di vedute sulle condizioni:
Legittimazione: problema di appartenenza soggettiva del potere di impugnare. Sono legittimati tutti
coloro che sono parti del processo in cui è stata resa la sentenza. Per parti si intendono sia quelle in
senso formale (anche se non titolari della situazione sostanziali, in quanto sostituti processuali) sia
in senso sostanziale (i sostituiti).
Interesse ad impugnare: seleziona quali parti del processo sono effettivamente titolari del potere
di impugnazione. Bisogna proporre la domanda di impugnazione per un interesse degno di tutela.
L'interesse a riparare ai vizi ed errori della sentenza deve essere retto da un pregiudizio giuridico. Il
pregiudizio normalmente dipende dalla soccombenza nella propria domanda o dall'accoglimento
della domanda dell'avversario.
Questo significa che normalmente, senza soccombenza, non c'è il potere di impugnare, anche se si
sono viste risolte a sfavore alcune questioni. Ad es, se il convenuto si vede rigettare la questione di
competenza, ma la domanda dell'attore viene rigettata nel merito, non è soccombente. Concedergli
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la possibilità di impugnare provocherebbe solo un dispendio di attività processuale.
Ci sono però alcune ipotesi in cui la giurisprudenza o la legge concede in via eccezionale il potere
di impugnare anche alla parte non soccombente:
Il primo caso è quello delle sentenze non definitive: il convenuto può appellare subito la sentenza,
sulla base di una soccombenza solo teorica.
L'impugnazione è anche ammessa nei casi in cui un soggetto non soccombente voglia ottenere una
sentenza fondata su una motivazione diversa, a lui più utile. Ad es se la domanda dell'attore viene
rigettata in rito, il convenuto potrebbe preferire una sentenza di merito, che precluda la possibilità di
riproposizione della domanda. Oppure quando il giudice rigetta la domanda dell'attore sulla base
dell'accoglimento di un'eccezione che il convenuto aveva posto solo in via subordinata e che
pregiudica i suoi interessi (ad es un'eccezione di compensazione).
Infine può avvenire quando la domanda dell'attore sia accolta sulla base di un fatto costitutivo che
lo pregiudica. È il caso dei diritti autoindividuati, che possono derivare da più fatti costitutivi,
concorrentemente spesi nel processo. L'attore di solito chiede che sia riconosciuto il diritto sulla
base di un fatto costitutivo: solo in via subordinata vengono posti gli altri.
Se la domanda viene accolta sulla base di un fatto costitutivo diverso da quello che l'attore
preferiva, questi può impugnare? La risposta che dà Luiso è no: per l'attore i fatti costitutivi sono
tutti equivalenti. D'altra parte, la decorrenza del diritto può cambiare: se sono in gioco anche atti
sorti nel periodo di differenza, questi possono essere dichiarati inefficaci. Ad es l'acquisto per
usucapione (sorge dopo 20 anni) o per compravendita (effettuata prima della scadenza
dell'usucapione).
Ci sono quindi alcune ipotesi in cui l'attore può dimostrare che l'accoglimento di una domanda sulla
base di un fatto costitutivo o di un altro comporta per lui un effettivo pregiudizio.
IMPUGNAZIONI SOSTITUTIVE E RESCINDENTI
Impugnazioni sostitutive: ad es l'appello. Hanno la funzione di pervenire in via immediata ad una
nuova pronuncia sulla domanda proposta in primo grado. Se anche il vizio non sussiste, quindi
l'appello viene rigettato, il giudice fa comunque una nuova pronuncia sulla domanda (di conferma,
che sostituisce quella di primo grado). Se la pronuncia di primo grado era di condanna con titolo
esecutivo, e questa viene confermata in appello, la sentenza di appello produrrà un nuovo titolo
esecutivo.
Impugnazioni rescindenti: ad es il ricorso in cassazione e la revocazione. Sono a critica vincolata:
il legislatore determina i vizi spendibili nel ricorso in cassazione e nella revocazione.
Si perviene ad una nuova pronuncia sulla domanda solo se sussiste il vizio impugnato. Se non
sussiste, si ha una consolidazione della sentenza di appello. Se sussiste, si annulla la sentenza e si
perviene ad una nuova pronuncia di merito.
Ci sono due fasi:
rescindente : si fa la verifica del vizio denunciato; se il vizio non sussiste, si chiude la fase e
• l'impugnazione non continua; e sussiste, si annulla la prima sentenza;
rescissoria : solo eventuale: si verifica se si chiude la fase rescindente con l'annullamento
• della sentenza. In questa fase si pronuncia nuovamente sulla domanda.
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IMPUGNAZIONE INCIDENTALE
Art 333-334 c.p.c. Istituto che presuppone una pluralità di impugnazioni della stessa sentenza, in
virtù di una pluralità di soccombenze.
ES: soccombenza reciproca su un'unica o più domande: è il caso dell'accoglimento parziale della
domanda o dell'accoglimento di solo alcune domande proposte in un processo cumulato.
Ad es viene accolta la domanda sul capitale ma rigettata la domanda sugli interessi.
Oppure viene accolta la domanda di risoluzione del contratto ma rigettata la domanda di
risarcimento dei danni.
Entrambe le parti del giudizio possono impugnare.
ES: domande incrociate di attore e convenuto: se entrambe le domande vengono rigettate, le parti
sono soccombenti tutte e due.
In questi casi, in cui l'interesse e la legittimazione ad impugnare spettano ad entrambe le parti, il
legislatore ha previsto che, in presenza di un'unica sentenza, ci sia un unico processo di
impugnazione. Questo obiettivo viene raggiunto attraverso il cd onere di impugnazione accidentale.
Le parti non possono proporre impugnazione in un processo autonomo, ma solo in quello iniziato
dalla parte che ha impugnato per prima: lo faranno attraverso la comparsa di risposta, in appello, o
attraverso il controricorso, in cassazione.
La parte ha l'onere, con pena di decadenza, di proporre la propria impugnazione in via incidentale
nel processo instaurato dall'altra parte, inserendola nell'atto difensivo previsto, entro 20 giorni dalla
prima udienza. I termini sono quelli previsti per la costituzione in giudizio: se la notifica
dell'appello avviene prima della scadenza del termine lungo, la parte vedrà accorciato il tempo per
proporre anche la propria impugnazione.
Se l'impugnazione principale viene respinta per inammissibilità, non viene travolta l'impugnazione
incidentale.
Se le impugnazioni sono fatte separatamente (l'appello viene notificato invece che inserito nella
comparsa di risposta), è possibile una riunione, ma solo nel caso in cui vengano rispettati i termini.
Se l'appellante propone il suo appello vicino alla scadenza del termine lungo di sei mesi: il
convenuto parzialmente soccombente si vede notificato l'appello e pensa di avere tempo fino a 20
giorni prima dell'udienza che è fissata molto più in là: in realtà, scaduto il termine di 6 mesi, il
convenuto non potrà più procedere all'impugnazione incidentale.
Una volta notificato l'appello principale (quello proposto per primo), l'altra parte dovrà rispettare il
termine che scade prima: o quello ordinario o quello per la costituzione. In ogni caso non si potrà
mai andare oltre al termine di costituzione.
L'impugnazione incidentale, entro certi limiti, può essere proposta tardivamente (quando è scaduto
il termine o l'impugnazione è esclusa per acquiescenza della sentenza) = impugnazione incidentale
tardiva.
L'art 334 ammette questa possibilità per ragioni essenzialmente pratiche: evitare per esigenze di
economia processuale le impugnazioni meramente precauzionali. Ad es, il convenuto parzialmente
soccombente potrebbe non essere interessato ad impugnare, se anche l'attore non lo fa. Se la
controparte impugna, il convenuto vorrà potersi difendere anche chiedendo l'annullamento della
sentenza di primo grado. Altrimenti egli potrebbe difendersi solo per quel capo impugnato
dall'attore. Senza quell'istituto la parte sarebbe indotta quindi ad impugnare sempre, in via
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precauzionale.
Mentre una ordinaria impugnazione incidentale è del tutto autonoma rispetto all'impugnazione
principale (se questa è inammissibile, il processo di appello prosegue), l'impugnazione incidentale
tardiva dipende da quella principale. Il secondo comma dell'art 334 afferma che se l'impugnazione
principale è dichiarata inammissibile, l'impugnazione incidentale perde di efficacia. Questo perché
l'impugnazione tardiva viene permessa solo a causa dell'impugnazione della controparte.
Questa norma non si applica solo nel caso del processo a due parti, ma anche nei processi
litisconsortili, anche se a solo una delle tipologie: il primo comma dell'art 334 individua due
categorie di soggetti: la parte destinataria dell'impugnazione e la parte chiamata ad integrare il
contraddittorio. Si riferisce quindi solo al processo litisconsortile ex art 331.
PROCESSO LITISCONSORTILE
Se nel primo grado si è avuto un processo litisconsortile ed è stata emessa una sola sentenza,
impugnata da una delle parti verso una sola controparte. Il terzo deve intervenire?
Art 332: cause scindibili : non è necessario che tutte le parti partecipino al giudizio di
• impugnazione; ad es, se A e B fanno due domande risarcitorie nei confronti di C: se le due
domande vengono accolte, l'unico con il potere di impugnare è C. Se vengono rigettate,
possono impugnare A e B. Ciascuno dei due attori potrebbe impugnare la sentenza: si
preferisce che non si abbiano due appelli autonomi. Bisogna avvisare quindi il secondo
soccombente dell'avvenuta proposizione dell'impugnazione dell'altra parte. In questo modo
si fa scattare per lui l'onere di impugnare in via incidentale.
Se l'impugnazione di una sentenza in cause scindibili è stata proposta solo da alcune parti o
verso alcune di esse, il giudice ne ordina la notificazione alle altre per le quali
l'impugnazione non è esclusa. La notifica ha solo l'effetto di una “denuncia di lite”, non fa
acquisire all'altra parte la qualità di parte del processo di appello: a partire dalla notifica
decorre il termine per l'impugnazione incidentale. Colui al quale viene notificato l'appello,
deve costituirsi con una comparsa di risposta nella quale inserisce l'appello incidentale. Se
non vuole impugnare, la sentenza per lui passa in giudicato. Se la notifica non viene fatta
non si hanno sanzioni particolari: soltanto, prima di proseguire nel processo d'appello,