Le opposizioni nel processo esecutivo
Non esiste, nel processo esecutivo, un vero e proprio contraddittorio: del quale non c'è necessità per il semplice motivo che non c'è luogo ad alcun giudizio poiché l'esecuzione deve effettuarsi con riferimento a quella situazione giuridica che è rappresentata nel titolo, prescindendosi da tutto ciò che dal titolo non risulta.
Per evitare di compromettere quell'efficacia incondizionata o «isolante» del titolo, che è essenziale per la funzionalità dell'esecuzione, non c'è che un modo: consentire di far valere quelle eventuali discordanze dalla realtà o quelle eventuali illegittimità, anziché nel processo esecutivo in un'autonoma sede di cognizione, quella appunto, delle opposizioni nel processo esecutivo. Sede di cognizione, poiché si tratta di un accertamento, che è compito tipico del giudice, in sede di cognizione; autonoma, nel senso che postula un autonomo atto introduttivo di un giudizio che - per quanto funzionalmente coordinato col processo esecutivo, si svolge in modo autonomo, ad iniziativa di chi vuol far valere quella discordanza o illegittimità.
Colui che assume questa iniziativa - debitore o terzo - assume la veste di opponente e, come tale, è un vero e proprio attore, mentre convenuto è il creditore o colui che si vanta tale con una concreta iniziativa di avvio o di preannuncio del processo esecutivo. Processo autonomo, ma funzionalmente coordinato col processo esecutivo. Infatti, le opposizioni sono determinate da un processo esecutivo iniziato o almeno preannunciato e per questo motivo, esse debbono poter influire - sia pure indirettamente - su quel processo.
Più esattamente, l'opposizione opera sul titolo, togliendolo di mezzo quando con essa si contesta il «se» dell'esecuzione (opposizione all'esecuzione); oppure opera sugli atti del processo esecutivo, quando con essa si contesta il «come» dell'esecuzione (opposizione agli atti esecutivi e opposizione del terzo nel processo esecutivo). L'eliminazione del titolo o la dichiarazione di illegittimità di determinati atti del processo esecutivo travolge o arresta questo processo; e questa è l'efficacia indiretta che le parentesi di cognizione in argomento producono sul processo esecutivo nel quale si inseriscono o che comunque le occasiona.
L’opposizione all’esecuzione
Le opposizioni nel processo esecutivo del debitore sono: 1) l'opposizione all'esecuzione; 2) l'opposizione agli atti esecutivi. Con l’opposizione all'esecuzione si contesta il «se» dell'esecuzione, e più precisamente «si contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata».
Sotto il profilo soggettivo attivo, risulta evidente che l'opposizione in esame può essere proposta (nella veste di opponente o attore in opposizione) da tutti coloro che in concreto subiscono l'esecuzione (o il suo preannuncio, con l'intimazione del precetto), coloro ai quali la parte istante attribuisce o pretende di attribuire il ruolo di «debitore».
Sotto il profilo oggettivo, «il diritto di procedere ad esecuzione forzata» non è altro che l'azione esecutiva che si fonda sul titolo esecutivo. Si tratta dunque di contestare il tipico effetto processuale del titolo attraverso la negazione dell’esistenza di un titolo, fin dall'origine, o per sopravvenuta caducazione; o attraverso la negazione della idoneità soggettiva del titolo a fondare l'esecuzione ad opera di quel soggetto o contro quel soggetto; o attraverso la negazione della idoneità del titolo a fondare quella esecuzione; o attraverso la negazione della corrispondenza della misura richiesta col contenuto del titolo; oppure per ragioni di merito, attraverso la negazione dell'esistenza attuale del diritto per la cui attuazione si procede ad esecuzione forzata, contestando la situazione sostanziale così come è enunciata nel titolo, attraverso la allegazione di fatti impeditivi o estintivi.
In quest'ultimo caso (c.d. opposizione di merito all'esecuzione) l'ambito delle possibilità di contestare da parte del debitore è diverso a seconda che il titolo sulla cui base si procede sia giudiziale oppure stragiudiziale; ed infatti nel caso dell'opposizione di merito, come anche in quello in cui si fanno valere i vizi processuali di formazione del titolo (c.d. vizi di costruzione), la natura giudiziale del titolo fa sì che le contestazioni di merito o processuali incontrano il limite generale e assoluto determinato dal giudicato che copre il dedotto ed il deducibile e sana i vizi processuali; e perciò tali contestazioni possono fondarsi soltanto su fatti estintivi ed impeditivi successivi alla formazione del giudicato.
Inoltre le contestazioni in discorso incontrano il limite, ugualmente generale, determinato dalla litispendenza o dalle preclusioni eventualmente verificatesi, nel senso che le eccezioni e contestazioni di merito o processuali costituiscono, presumibilmente, già oggetto del giudizio di impugnazione comunque non possono essere sollevate se non in quella sede salvi solo i vizi di inesistenza.
Se l’esecuzione non ancora iniziata, l’opposizione si instaura con un normale atto di citazione innanzi al giudice competente. Ma poiché, in pratica, il debitore della consegna o del rilascio teme le conseguenze del possibile inizio dell'esecuzione, il nuovo testo dell'art. 615, venendo incontro a queste esigenze in modo che supera gli espedienti ai quali la giurisprudenza era solita ricorrere, dispone che «il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo».
Si svolgerà così, ad iniziativa del debitore (che diviene opponente, ossia attore in opposizione) o di colui che è equiparato al debitore, un normale giudizio di cognizione (destinato a concludersi con una sentenza ora non impugnabile, ma solo ricorribile per cassazione ex art. 111 cost.) il cui collegamento con l'esecuzione sta in ciò che la sentenza alla quale tende è destinata ad influire sul titolo o per negare o per riaffermare la sua efficacia, ossia per negare o riaffermare l'esistenza dell'azione esecutiva.
Diversamente, quando l'esecuzione è già iniziata, da un lato, occorre evitare il già attuale pericolo in ipotesi irreparabile - che venga esecutivamente attuato un diritto che si assume inesistente; e perciò occorre poter fermare provvisoriamente l'esecuzione. Per tali ragioni l’art. 615, 2° comma dispone che, quando l'esecuzione è già iniziata, l'opposizione all'esecuzione va proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione, il quale fissa, con decreto in calce al ricorso stesso, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé.
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