LE IMPUGNAZIONI
68. NOZIONE E FUNZIONE DELL’IMPUGNAZIONE IN
GENERALE
2 ESIGENZE CONTRASTANTI → Nella disciplina del processo di cognizione, il
legislatore ha dovuto soddisfare 2 esigenze contrastanti:
L’esigenza di non accontentarsi di un primo giudizio, nel dubbio che esso
- possa essere viziato da qualche errore. Ciò da luogo all’opportunità di far
seguire un altro giudizio, rispetto al quale, d’altra parte, potrebbero sorgere i
medesimi dubbi e le medesime esigenze con la conseguente necessità di altri
giudizi in una serie che potrebbe diventare infinita
- Dall’altro lato sta l’esigenza di certezza : l’esigenza, insomma di considerare il
giudizio come non + ripetibile ed il suo risultato come definitivo
SOLUZIONE ORDINAMENTI MODERNI →adottano una soluzione di
- compromesso, stabilendo la definitività del giudizio dopo l’eventuale
espletamento di una sola sua rinnovazione ( doppio grado di giurisdizione )
nonché di un altro, e pure eventuale, giudizio di controllo sulla legalità delle
prime due fasi ( giudizio di cassazione ). L’eventuale svolgimento delle ulteriori
fasi del giudizio , lungi dall’essere imposto, è lasciato, attraverso un ulteriore
manifestazione della disponibilità della tutela giurisdizionale, all’iniziativa di quella
delle parti che si ritenesse insoddisfatta. Tale iniziativa si chiama
IMPUGNAZIONE.
IMPUGNAZIONE → termine generalissimo che può assumere una vasta gamma di
significati : può essere diretta a contestare un atto ( per farne valere un difetto ); può
avere ad oggetto un provvedimento per sostituirlo con un altro. Se ci limitiamo a questa
ipotesi ( contestazione di un provvedimento del giudice ) emerge che:
L’impugnazione presuppone l’avvenuta pronuncia di un provvedimento
a) rispetto al quale la parte impugnate possa lamentarne un pregiudizio
Con l’espressione “impugnazione” si intende sia :
b)
- L’ulteriore fase di giudizio; che
- L’atto introduttivo di questa nuova fase
L’impugnazione può essere riferita, in un senso ampio,ad ogni tipo di
c) provvedimento; e in un senso + stretto, specificamente al provvedimento che
tipicamente chiude una fase del giudizio di cognizione, ossia la sentenza → è
in questo senso che viene in considerazione nell’art 323 C.P.C. .
POTERE D’IMPUGNAZINE → L’impugnazione pur avendo il carattere di atto
introduttivo di un nuovo giudizio, non costituisce esercizio di un’azione diversa da
quella già esercitata nella fase che ha dato luogo al provvedimento impugnato .
POTERE DI IMPUGNAZIONE → è infatti uno dei poteri appartenenti alla serie che
costituisce l’esercizio dell’azione . è in facoltà della parte esercitare o meno
questo potere. 1
SE LO ESERCITA → introduce una nuova fase del giudizio
- SE NON LO ESERCITA → si può dire che essa compie una rinuncia
- all’impugnazione e quindi una sostanziale accettazione del provvedimento. Si
definiscono NECESSARIE le impugnazioni quando la loro mancata
proposizione nei modi e termini di legge rende il provvedimento
incontrovertibile → tali sono le impugnazioni elencate nell’art 324 C.P.C.
INCONTROVERTIBILITÁ → La quale incontrovertibilità si verifica senz’altro se ,
- come già detto, l’impugnazione non viene proposta nel termine. Mentre nel caso di
effettivo esercizio del potere di impugnazione , sarà la nuova pronuncia del giudice
che potrà divenire incontrovertibile fino all’esaurimento della serie di impugnazioni
proponibili.
SERIE LIMITATA DELLE IMPUGNAZIONI → è lo strumento tecnico del quale si
serve l’ordinamento per conseguire l’incontrovertibilità della pronuncia
FENOMENO DELLA COSA GIUDICATA IN SENSO FORMALE E SOSTANZIALE →
Quest’ultimo fenomeno dell’incontrovertibilità – che è un fenomeno strettamente
processuale poiché si sostanzia nell’esaurimento della possibilità di esercizio di
una serie di poteri processuali - è precisamente quello che l’art 324 chiama
“cosa giudicata formale” ( “formale” = processuale ). Ma il giudicato non
riguarda solo il rito → infatti questi investe anche il diritto sostanziale, poiché dal
fenomeno della cosa giudicata in senso formale discende l’ulteriore fenomeno
per il quale l’accertamento passato in giudicato ( in senso formale ) fa stato tra le
parti, loro eredi e aventi causa ( art 2909: cd. “cosa giudicata sostanziale” ). Il
diritto sostanziale deve essere considerato , a tutti gli effetti, come i giudici lo
hanno incontrovertibilmente accertato.
EFFICACIA ESECUTIVA → oltre alla funzione di determinare la certezza, la sentenza
ha anche la funzione di fondare l’esecuzione forzata. E a questo riguardo si vide
che l’ordinamento può accontentarsi di un livello di certezza inferiore a quello
massimo conseguibile col giudicato, ma tuttavia sufficiente per fondare su di
esso l’efficacia della sentenza esecutiva. Queste immediata efficacia esecutiva, nel
sistema precedente alla l. 353/1990 era contemplata soltanto per le sentenze di 2
grado. Nel nuovo sistema, l’efficacia immediatamente esecutiva è stata estesa a
tutte le sentenze di primo grado. Ciò risulta oltre che dal nuovo testo dell’art 282
anche dal nuovo 1 comma dell’art 337: “L’esecuzione della sentenza non è sospesa
per effetto dell’impugnazione di essa”
ELENCAZIONE COMPLETA DELLE IMPUGNAZIONI CONTRO LE SENTENZE → è
quella contenuta nell’art 323 :
- Regolamento di competenza
- Appello
- Ricorso per cassazione
- Revocazione
- Opposizione del terzo 2
69. CONDIZIONI DELLE IMPUGNAZIONI CONTRO LE
SENTENZE
CONDIZIONI DELLE IMPUGNAZIONI → L’impugnazione, in quanto atto di ulteriore
esercizio dell’azione con funzione introduttiva di una nuova fase di giudizio, ha
anch’essa le sue condizioni dell’azione. Più precisamente, le consuete condizioni
dell’azione si presentano, in sede di impugnazione, in modo particolare
INTERESSE AD AGIRE → dato che qui l’agire consiste nell’impugnare, si
1. presenta come interesse ad impugnare; e, se si tiene presente la finalità
propria dell’impugnazione, che è quella di ottenere la modificazione di un
provvedimento che si considera a sé sfavorevole, appare chiaro che
l’interesse ad impugnare si concreta proprio nella suddetta
insoddisfazione .INSODDISFAZIONE OGGETTIVA → Tale insoddisfazione ha
ovviamente rilievo soltanto sul piano oggettivo ( e non soggettivo ) e si
manifesta di regola nel fenomeno della SOCCOMBENZA.
SOCCOMBENZA FORMALE → è evidenziata dal fatto che la pronuncia del giudice
- non corrisponde, in tutto o in parte, a ciò che al giudice aveva chiesto la parte.
SOCCOMBENZA NON FORMALE → Ma la soccombenza può anche prescindere
- da questo dato formale quando si considera il margine di vantaggio obiettivo che
può emergere dal raffronto tra la sentenza impugnata e la sentenza che la
sostituirebbe qualora l’impugnazione fosse accolta.
LEGGITTIMAZIONE AD AGIRE → occorre tenere presente che la
2. soccombenza è concepibile solo in capo ad un soggetto che sia stato
parte nel giudizio che ha condotto alla decisione impugnata → da ciò
discende che solo i soggetti che furono parti in quel giudizio hanno la
legittimazione ad agire, nel suo aspetto specifico di legittimazione ad impugnare
o legittimazione ( passiva ) a ricevere l’impugnazione.
POSSIBILITÁ GIURIDICA → L’impugnazione è giuridicamente possibile per
3. il fatto che il provvedimento impugnato è configurato dalla legge col
carattere dell’impugnabilità; ossia in quanto è pronunciato con la forma di un
provvedimento ( ad es. “ sentenza” ) nei cui confronti la legge contempla una
determinata impugnazione ( ad es. “ appello )
QUALE REGIME D’’IMPUGNAZIONE → A questo riguardo si discute se, per
- stabilire quale sia il regime di impugnazione, ci si deve riferire alla forma del
provvedimento, al suo contenuto o addirittura alla sua sostanza. In linea di
3
massima, si deve ritenere che i mezzi di impugnazione concretamente
proponibili sono quelli che la legge prevede per ciascun provvedimento così
come esso si presenta sotto il profilo formale; salvo i casi eccezionali:
a) In cui questo aspetto formale sia soltanto apparente
E i casi in cui la legge stessa consente di attribuire rilievo alla sostanza . Tipico
b) il caso del ricorso per cassazione ex art . 111 Cost. , ricorso che norma
costituzionale prevede come proponibile contro le “sentenze”, palesemente
impiegando questo termine non col significato formale ma con un significato +
ampio.
CONDIZIONI DELLE IMPUGNAZIONI → sono quindi sostanzialmente:
- L’esistenza di un provvedimento
- La soccombenza e quindi l’interesse ad impugnare
- La qualità di parte nel precedente grado e quindi la legittimazione ad
impugnare
L’obiettiva impugnabilità del provvedimento ( possibilità giuridica )
- ↓↓↓↓
Nel caso dell’impugnazione , non sono fenomeni semplicemente affermati ( come
avviene nella domanda ) ma dei fenomeni reali . E ciò perché i suddetti requisiti
emergono senz’altro dalla sentenza impugnata sicché il giudice può – a differenza
di quanto accade in primo grado – riscontrarne immediatamente la sussistenza o meno
. Ovviamente escluse le ragioni dell’impugnazione che invece al momento della
proposizione, sono solo affermate.
DIFETTO DEI REQUISITI → il difetto di questi requisiti deve condurre ad una
pronuncia “ sul processo” che ha per contenuto la negazione della stessa
possibilità dello svolgimento della fase di impugnazione e che si suole definire
PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÁ DELL’IMPUGNAZIONE.
2 FASI DEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE → dal punto di vista logico, il giudizio di
impugnazione può distinguersi in 2 momenti :
GIUDIZIO RESCINDENTE → è quello che contiene la critica alla decisione
- impugnata e tende a demolirla
GIUDIZIO RESCISSORIO → è invece quello che , dopo la suddetta critica, ed in
- conseguenza della demolizione della decisione impugnata che sia stata
eventualmente compiuta in sede rescindente, tende a sostituire ad essa una
nuova decisione. 4
REGOLAMENTO DI COMPETENZA
PREMESSA → Supponiamo che l’accordo delle parti sulla competenza non si sia verificato o
resti irrilevante perché escluso dalla legge; in una tale situazione, essendo stato adìto un giudice
incompetente o ritenuto tale, si verifica:
- un rilievo d’ufficio dell’incompetenza del giudice;
o
- un’eccezione d’incompetenza ad opera dell’altra parte .
A questo punto, si rende indispensabile stabilire se il giudice è o meno competente, ossia occorre
una pronuncia sulla competenza.
CARATTERI PRONUNCIA COMPETENZA → La competenza è un presupposto
processuale, e + precisamente, uno di quei presupposti che condizionano l’attitudine del
processo a pervenire ad una pronuncia sul merito. La pronuncia sulla competenza è
quindi una pronuncia sul processo, ossia quelle pronunce che possono chiudere il processo
prima che esso sia giunto alla sua conclusione . Essa è formalmente una sentenza.
MEZZI DI IMPUGNAZIONE DELLA PRONUNCIA SULLA COMPETENZA →
Essendo una sentenza, la pronuncia sulla competenza si può impugnare normalmente con
l’appello. Anche il giudizio d’appello termina poi con una sentenza, che è impugnabile con
ricorso alla corte di cassazione, alla quale spetta quindi la parola definitiva. Si svolge quindi
un lungo e articolato giudizio, la cui conclusione potrebbe anche essere negativa rispetto
alla competenza, con evidente inutile dispendio di attività processuale.
RIMEDIO DEL NOSTRO ORDINAMENTO → Perciò accanto all’appello, il nostro
ordinamento configura un mezzo specificamente riservato proprio alla pronuncia sulla
competenza.: il REGOLAMENTO DI COMPETENZA, la cui caratteristica è quella di dar
luogo immediatamente a un giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, ossia davanti a quel
giudice che può dire subito la parola definitiva sulla questione di competenza . Inoltre questo
giudizio ha la caratteristica di svolgersi con notevole semplicità di forme e quindi con relativa
rapidità-
CARATTERISTICHE GENERALI →
- Il regolamento di competenza è un mezzo d’impugnazione salvo che in un caso
particolarissimo ( il regolamento d’ufficio ).
- Esso consiste infatti in un’iniziativa giudiziaria di parte contro una pronuncia ( sulla
competenza ) nella quale la parte che impugna sia rimasta soccombente, e tende ad una
riforma di quella pronuncia.
- Appartiene alla categoria dei mezzi d’impugnazione ordinari perché la loro
proponibilità condiziona il passaggio in giudicato della sentenza
5
- Esistono 2 tipologie di regolamento di competenza: NECESSARIO E FACOLTATIVO
REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA ( art
42 c.p.c. )
DEFINIZIONE → L’art 42 definisce regolamento necessario di competenza quello che può
essere proposto contro le sentenze che pronunciano soltanto sulla competenza
( “pronunciando sulla competenza, non decide il merito della causa “). A queste l’art 42 affianca
– agli effetti dell’assoggettamento al suddetto regolamento necessario – le sentenze previste
dagli art 39 e 40 e i “provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi
dell’art 295. È “necessario” nel senso che esso è l’unico mezzo col quale le sentenze che
pronunciano soltanto sulla competenza possono essere impugnate.
IPOTESI 1 → Se il regolamento viene proposto, la Corte di Cassazione “ statuisce” sulla
competenza in questo modo:
- rigettando il ricorso ( nel qual caso resta ferma la competenza di quel giudice la cui
pronuncia impugnata aveva dichiarato competente )
- oppure accogliendo il ricorso e così determinando in modo definitivo qual è il giudice
competente
IPOTESI 2 → Se il regolamento non viene proposto, scatta il meccanismo insito nella
necessarietà del mezzo: poiché non è stato proposto l’unico mezzo ammissibile , la
pronuncia non è + impugnabile in alcun modo e perciò resta ferma la competenza di quel
giudice che la pronuncia stessa aveva dichiarato competente. CONSEGUENZA → Questo
significa che quest’ultimo giudice non potrà contestare la propria competenza e dovrà
senz’altro pronunciare sul merito ( art 44 ) .
- ECCEZIONE → L’art 44 tuttavia aggiunge che tale incontestabilità si verifica “ salvo che
si tratti di incompetenza per materia, o di incompetenza per territorio nei casi previsti
dall’art 28 c.p.c.. La norma esclude quindi, nei suddetti casi, l’incontestabilità e così
eccezionalmente consente al giudice ( designato come competente nella pronuncia non
impugnata ) di dichiararsi a sua volta incompetente, se e in quanto si ritenga tale. Se ciò
accade si verifica quella situazione che la legge chiama “CONFLITTO DI
COMPETENZA” ( art 45 ) consistente nel fatto che 2 giudici ritengono ciascuno la
competenza dell’altro o di un altro giudice e che è precisamente quella situazione
particolarissima alla quale si era accennato prima come all’unico caso in cui il regolamento
di competenza non ha le caratteristiche del mezzo d’impugnazione: l’art 45 prevede,
infatti, che solamente in questo caso, il giudice innanzi al quale la causa è stata
riassunta e che si ritiene a sua volta incompetente, possa chiedere D’UFFICIO il
regolamento di competenza → REGOLAMENTO D’UFFICIO
- REGOLAMENTO D’UFFICIO → La proposizione del regolamento d’ufficio avviene
attraverso la pronuncia di un’ordinanza con la quale il giudice dispone la rimessione del
“fascicolo d’ufficio” alla cancelleria della corte di cassazione
6
REGOLAMENTO FACOLTATIVO DI COMPETENZA ( art
43 c.p.c. ) .
DEFINIZIONE → L’art 43 c.p.c. chiama regolamento facoltativo di competenza quello che
può essere proposto contro le sentenze che hanno pronunciato sulla competenza e ,
insieme, sul merito. È “facoltativo” nel senso che, in questo caso, il regolamento non è
l’unico mezzo d’impugnazione proponibile, ma concorre con i “modi ordinari” quando
insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.
FACOLTÁ DELLA PARTE → la parte che è rimasta soccombente sulla questione di
competenza può scegliere:
- il regolamento , col quale naturalmente può impugnare solo quel capo della sentenza che
concerne la competenza
- oppure l’impugnazione ordinaria , con la quale, impugnando la pronuncia sul merito, può
impugnare anche la pronuncia sulla competenza.
NON POSSONO ESSERE PROPOSTI CONTEMPORANEAMENTE →L’una
impugnazione non può essere proposta contemporaneamente all’altra:
- se è proposto subito il regolamento , l’impugnazione ordinaria potrà investire soltanto il
merito
- se invece viene proposta subito l’impugnazione ordinaria , ciò non impedisce alle altre
parti di chiedere il regolamento ( art 43 co. 2 ), ma in tal caso il giudizio
sull’impugnazione ordinaria resta sospeso ( art 48 ).
- Se la pronuncia non venisse impugnata affatto, il giudicato sul merito supererebbe e
toglierebbe significato alla questione di competenza sanando ogni eventuale vizio i
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto processuale civile 1 - nozioni
-
Diritto processuale civile
-
Riassunto esame Diritto processuale civile, Prof. Giussani Andrea, libro consigliato Diritto processuale civile, no…
-
Diritto processuale penale - nozioni generali