Estratto del documento

LE IMPUGNAZIONI

68. NOZIONE E FUNZIONE DELL’IMPUGNAZIONE IN

GENERALE

2 ESIGENZE CONTRASTANTI → Nella disciplina del processo di cognizione, il

 legislatore ha dovuto soddisfare 2 esigenze contrastanti:

L’esigenza di non accontentarsi di un primo giudizio, nel dubbio che esso

- possa essere viziato da qualche errore. Ciò da luogo all’opportunità di far

seguire un altro giudizio, rispetto al quale, d’altra parte, potrebbero sorgere i

medesimi dubbi e le medesime esigenze con la conseguente necessità di altri

giudizi in una serie che potrebbe diventare infinita

- Dall’altro lato sta l’esigenza di certezza : l’esigenza, insomma di considerare il

giudizio come non + ripetibile ed il suo risultato come definitivo

SOLUZIONE ORDINAMENTI MODERNI →adottano una soluzione di

- compromesso, stabilendo la definitività del giudizio dopo l’eventuale

espletamento di una sola sua rinnovazione ( doppio grado di giurisdizione )

nonché di un altro, e pure eventuale, giudizio di controllo sulla legalità delle

prime due fasi ( giudizio di cassazione ). L’eventuale svolgimento delle ulteriori

fasi del giudizio , lungi dall’essere imposto, è lasciato, attraverso un ulteriore

manifestazione della disponibilità della tutela giurisdizionale, all’iniziativa di quella

delle parti che si ritenesse insoddisfatta. Tale iniziativa si chiama

IMPUGNAZIONE.

IMPUGNAZIONE → termine generalissimo che può assumere una vasta gamma di

 significati : può essere diretta a contestare un atto ( per farne valere un difetto ); può

avere ad oggetto un provvedimento per sostituirlo con un altro. Se ci limitiamo a questa

ipotesi ( contestazione di un provvedimento del giudice ) emerge che:

L’impugnazione presuppone l’avvenuta pronuncia di un provvedimento

a) rispetto al quale la parte impugnate possa lamentarne un pregiudizio

Con l’espressione “impugnazione” si intende sia :

b)

- L’ulteriore fase di giudizio; che

- L’atto introduttivo di questa nuova fase

L’impugnazione può essere riferita, in un senso ampio,ad ogni tipo di

c) provvedimento; e in un senso + stretto, specificamente al provvedimento che

tipicamente chiude una fase del giudizio di cognizione, ossia la sentenza → è

in questo senso che viene in considerazione nell’art 323 C.P.C. .

POTERE D’IMPUGNAZINE → L’impugnazione pur avendo il carattere di atto

 introduttivo di un nuovo giudizio, non costituisce esercizio di un’azione diversa da

quella già esercitata nella fase che ha dato luogo al provvedimento impugnato .

POTERE DI IMPUGNAZIONE → è infatti uno dei poteri appartenenti alla serie che

costituisce l’esercizio dell’azione . è in facoltà della parte esercitare o meno

questo potere. 1

SE LO ESERCITA → introduce una nuova fase del giudizio

- SE NON LO ESERCITA → si può dire che essa compie una rinuncia

- all’impugnazione e quindi una sostanziale accettazione del provvedimento. Si

definiscono NECESSARIE le impugnazioni quando la loro mancata

proposizione nei modi e termini di legge rende il provvedimento

incontrovertibile → tali sono le impugnazioni elencate nell’art 324 C.P.C.

INCONTROVERTIBILITÁ → La quale incontrovertibilità si verifica senz’altro se ,

- come già detto, l’impugnazione non viene proposta nel termine. Mentre nel caso di

effettivo esercizio del potere di impugnazione , sarà la nuova pronuncia del giudice

che potrà divenire incontrovertibile fino all’esaurimento della serie di impugnazioni

proponibili.

SERIE LIMITATA DELLE IMPUGNAZIONI → è lo strumento tecnico del quale si

 serve l’ordinamento per conseguire l’incontrovertibilità della pronuncia

FENOMENO DELLA COSA GIUDICATA IN SENSO FORMALE E SOSTANZIALE →

 Quest’ultimo fenomeno dell’incontrovertibilità – che è un fenomeno strettamente

processuale poiché si sostanzia nell’esaurimento della possibilità di esercizio di

una serie di poteri processuali - è precisamente quello che l’art 324 chiama

“cosa giudicata formale” ( “formale” = processuale ). Ma il giudicato non

riguarda solo il rito → infatti questi investe anche il diritto sostanziale, poiché dal

fenomeno della cosa giudicata in senso formale discende l’ulteriore fenomeno

per il quale l’accertamento passato in giudicato ( in senso formale ) fa stato tra le

parti, loro eredi e aventi causa ( art 2909: cd. “cosa giudicata sostanziale” ). Il

diritto sostanziale deve essere considerato , a tutti gli effetti, come i giudici lo

hanno incontrovertibilmente accertato.

EFFICACIA ESECUTIVA → oltre alla funzione di determinare la certezza, la sentenza

 ha anche la funzione di fondare l’esecuzione forzata. E a questo riguardo si vide

che l’ordinamento può accontentarsi di un livello di certezza inferiore a quello

massimo conseguibile col giudicato, ma tuttavia sufficiente per fondare su di

esso l’efficacia della sentenza esecutiva. Queste immediata efficacia esecutiva, nel

sistema precedente alla l. 353/1990 era contemplata soltanto per le sentenze di 2

grado. Nel nuovo sistema, l’efficacia immediatamente esecutiva è stata estesa a

tutte le sentenze di primo grado. Ciò risulta oltre che dal nuovo testo dell’art 282

anche dal nuovo 1 comma dell’art 337: “L’esecuzione della sentenza non è sospesa

per effetto dell’impugnazione di essa”

ELENCAZIONE COMPLETA DELLE IMPUGNAZIONI CONTRO LE SENTENZE → è

 quella contenuta nell’art 323 :

- Regolamento di competenza

- Appello

- Ricorso per cassazione

- Revocazione

- Opposizione del terzo 2

69. CONDIZIONI DELLE IMPUGNAZIONI CONTRO LE

SENTENZE

CONDIZIONI DELLE IMPUGNAZIONI → L’impugnazione, in quanto atto di ulteriore

 esercizio dell’azione con funzione introduttiva di una nuova fase di giudizio, ha

anch’essa le sue condizioni dell’azione. Più precisamente, le consuete condizioni

dell’azione si presentano, in sede di impugnazione, in modo particolare

INTERESSE AD AGIRE → dato che qui l’agire consiste nell’impugnare, si

1. presenta come interesse ad impugnare; e, se si tiene presente la finalità

propria dell’impugnazione, che è quella di ottenere la modificazione di un

provvedimento che si considera a sé sfavorevole, appare chiaro che

l’interesse ad impugnare si concreta proprio nella suddetta

insoddisfazione .INSODDISFAZIONE OGGETTIVA → Tale insoddisfazione ha

ovviamente rilievo soltanto sul piano oggettivo ( e non soggettivo ) e si

manifesta di regola nel fenomeno della SOCCOMBENZA.

SOCCOMBENZA FORMALE → è evidenziata dal fatto che la pronuncia del giudice

- non corrisponde, in tutto o in parte, a ciò che al giudice aveva chiesto la parte.

SOCCOMBENZA NON FORMALE → Ma la soccombenza può anche prescindere

- da questo dato formale quando si considera il margine di vantaggio obiettivo che

può emergere dal raffronto tra la sentenza impugnata e la sentenza che la

sostituirebbe qualora l’impugnazione fosse accolta.

LEGGITTIMAZIONE AD AGIRE → occorre tenere presente che la

2. soccombenza è concepibile solo in capo ad un soggetto che sia stato

parte nel giudizio che ha condotto alla decisione impugnata → da ciò

discende che solo i soggetti che furono parti in quel giudizio hanno la

legittimazione ad agire, nel suo aspetto specifico di legittimazione ad impugnare

o legittimazione ( passiva ) a ricevere l’impugnazione.

POSSIBILITÁ GIURIDICA → L’impugnazione è giuridicamente possibile per

3. il fatto che il provvedimento impugnato è configurato dalla legge col

carattere dell’impugnabilità; ossia in quanto è pronunciato con la forma di un

provvedimento ( ad es. “ sentenza” ) nei cui confronti la legge contempla una

determinata impugnazione ( ad es. “ appello )

QUALE REGIME D’’IMPUGNAZIONE → A questo riguardo si discute se, per

- stabilire quale sia il regime di impugnazione, ci si deve riferire alla forma del

provvedimento, al suo contenuto o addirittura alla sua sostanza. In linea di

3

massima, si deve ritenere che i mezzi di impugnazione concretamente

proponibili sono quelli che la legge prevede per ciascun provvedimento così

come esso si presenta sotto il profilo formale; salvo i casi eccezionali:

a) In cui questo aspetto formale sia soltanto apparente

E i casi in cui la legge stessa consente di attribuire rilievo alla sostanza . Tipico

b) il caso del ricorso per cassazione ex art . 111 Cost. , ricorso che norma

costituzionale prevede come proponibile contro le “sentenze”, palesemente

impiegando questo termine non col significato formale ma con un significato +

ampio.

CONDIZIONI DELLE IMPUGNAZIONI → sono quindi sostanzialmente:

 - L’esistenza di un provvedimento

- La soccombenza e quindi l’interesse ad impugnare

- La qualità di parte nel precedente grado e quindi la legittimazione ad

impugnare

L’obiettiva impugnabilità del provvedimento ( possibilità giuridica )

- ↓↓↓↓

Nel caso dell’impugnazione , non sono fenomeni semplicemente affermati ( come

avviene nella domanda ) ma dei fenomeni reali . E ciò perché i suddetti requisiti

emergono senz’altro dalla sentenza impugnata sicché il giudice può – a differenza

di quanto accade in primo grado – riscontrarne immediatamente la sussistenza o meno

. Ovviamente escluse le ragioni dell’impugnazione che invece al momento della

proposizione, sono solo affermate.

DIFETTO DEI REQUISITI → il difetto di questi requisiti deve condurre ad una

 pronuncia “ sul processo” che ha per contenuto la negazione della stessa

possibilità dello svolgimento della fase di impugnazione e che si suole definire

PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITÁ DELL’IMPUGNAZIONE.

2 FASI DEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE → dal punto di vista logico, il giudizio di

 impugnazione può distinguersi in 2 momenti :

GIUDIZIO RESCINDENTE → è quello che contiene la critica alla decisione

- impugnata e tende a demolirla

GIUDIZIO RESCISSORIO → è invece quello che , dopo la suddetta critica, ed in

- conseguenza della demolizione della decisione impugnata che sia stata

eventualmente compiuta in sede rescindente, tende a sostituire ad essa una

nuova decisione. 4

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

PREMESSA → Supponiamo che l’accordo delle parti sulla competenza non si sia verificato o

 resti irrilevante perché escluso dalla legge; in una tale situazione, essendo stato adìto un giudice

incompetente o ritenuto tale, si verifica:

- un rilievo d’ufficio dell’incompetenza del giudice;

o

- un’eccezione d’incompetenza ad opera dell’altra parte .

A questo punto, si rende indispensabile stabilire se il giudice è o meno competente, ossia occorre

una pronuncia sulla competenza.

CARATTERI PRONUNCIA COMPETENZA → La competenza è un presupposto

 processuale, e + precisamente, uno di quei presupposti che condizionano l’attitudine del

processo a pervenire ad una pronuncia sul merito. La pronuncia sulla competenza è

quindi una pronuncia sul processo, ossia quelle pronunce che possono chiudere il processo

prima che esso sia giunto alla sua conclusione . Essa è formalmente una sentenza.

MEZZI DI IMPUGNAZIONE DELLA PRONUNCIA SULLA COMPETENZA →

 Essendo una sentenza, la pronuncia sulla competenza si può impugnare normalmente con

l’appello. Anche il giudizio d’appello termina poi con una sentenza, che è impugnabile con

ricorso alla corte di cassazione, alla quale spetta quindi la parola definitiva. Si svolge quindi

un lungo e articolato giudizio, la cui conclusione potrebbe anche essere negativa rispetto

alla competenza, con evidente inutile dispendio di attività processuale.

RIMEDIO DEL NOSTRO ORDINAMENTO → Perciò accanto all’appello, il nostro

 ordinamento configura un mezzo specificamente riservato proprio alla pronuncia sulla

competenza.: il REGOLAMENTO DI COMPETENZA, la cui caratteristica è quella di dar

luogo immediatamente a un giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, ossia davanti a quel

giudice che può dire subito la parola definitiva sulla questione di competenza . Inoltre questo

giudizio ha la caratteristica di svolgersi con notevole semplicità di forme e quindi con relativa

rapidità-

CARATTERISTICHE GENERALI →

 - Il regolamento di competenza è un mezzo d’impugnazione salvo che in un caso

particolarissimo ( il regolamento d’ufficio ).

- Esso consiste infatti in un’iniziativa giudiziaria di parte contro una pronuncia ( sulla

competenza ) nella quale la parte che impugna sia rimasta soccombente, e tende ad una

riforma di quella pronuncia.

- Appartiene alla categoria dei mezzi d’impugnazione ordinari perché la loro

proponibilità condiziona il passaggio in giudicato della sentenza

5

- Esistono 2 tipologie di regolamento di competenza: NECESSARIO E FACOLTATIVO

REGOLAMENTO NECESSARIO DI COMPETENZA ( art

42 c.p.c. )

DEFINIZIONE → L’art 42 definisce regolamento necessario di competenza quello che può

 essere proposto contro le sentenze che pronunciano soltanto sulla competenza

( “pronunciando sulla competenza, non decide il merito della causa “). A queste l’art 42 affianca

– agli effetti dell’assoggettamento al suddetto regolamento necessario – le sentenze previste

dagli art 39 e 40 e i “provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi

dell’art 295. È “necessario” nel senso che esso è l’unico mezzo col quale le sentenze che

pronunciano soltanto sulla competenza possono essere impugnate.

IPOTESI 1 → Se il regolamento viene proposto, la Corte di Cassazione “ statuisce” sulla

 competenza in questo modo:

- rigettando il ricorso ( nel qual caso resta ferma la competenza di quel giudice la cui

pronuncia impugnata aveva dichiarato competente )

- oppure accogliendo il ricorso e così determinando in modo definitivo qual è il giudice

competente

IPOTESI 2 → Se il regolamento non viene proposto, scatta il meccanismo insito nella

 necessarietà del mezzo: poiché non è stato proposto l’unico mezzo ammissibile , la

pronuncia non è + impugnabile in alcun modo e perciò resta ferma la competenza di quel

giudice che la pronuncia stessa aveva dichiarato competente. CONSEGUENZA → Questo

significa che quest’ultimo giudice non potrà contestare la propria competenza e dovrà

senz’altro pronunciare sul merito ( art 44 ) .

- ECCEZIONE → L’art 44 tuttavia aggiunge che tale incontestabilità si verifica “ salvo che

si tratti di incompetenza per materia, o di incompetenza per territorio nei casi previsti

dall’art 28 c.p.c.. La norma esclude quindi, nei suddetti casi, l’incontestabilità e così

eccezionalmente consente al giudice ( designato come competente nella pronuncia non

impugnata ) di dichiararsi a sua volta incompetente, se e in quanto si ritenga tale. Se ciò

accade si verifica quella situazione che la legge chiama “CONFLITTO DI

COMPETENZA” ( art 45 ) consistente nel fatto che 2 giudici ritengono ciascuno la

competenza dell’altro o di un altro giudice e che è precisamente quella situazione

particolarissima alla quale si era accennato prima come all’unico caso in cui il regolamento

di competenza non ha le caratteristiche del mezzo d’impugnazione: l’art 45 prevede,

infatti, che solamente in questo caso, il giudice innanzi al quale la causa è stata

riassunta e che si ritiene a sua volta incompetente, possa chiedere D’UFFICIO il

regolamento di competenza → REGOLAMENTO D’UFFICIO

- REGOLAMENTO D’UFFICIO → La proposizione del regolamento d’ufficio avviene

attraverso la pronuncia di un’ordinanza con la quale il giudice dispone la rimessione del

“fascicolo d’ufficio” alla cancelleria della corte di cassazione

6

REGOLAMENTO FACOLTATIVO DI COMPETENZA ( art

43 c.p.c. ) .

DEFINIZIONE → L’art 43 c.p.c. chiama regolamento facoltativo di competenza quello che

 può essere proposto contro le sentenze che hanno pronunciato sulla competenza e ,

insieme, sul merito. È “facoltativo” nel senso che, in questo caso, il regolamento non è

l’unico mezzo d’impugnazione proponibile, ma concorre con i “modi ordinari” quando

insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

FACOLTÁ DELLA PARTE → la parte che è rimasta soccombente sulla questione di

 competenza può scegliere:

- il regolamento , col quale naturalmente può impugnare solo quel capo della sentenza che

concerne la competenza

- oppure l’impugnazione ordinaria , con la quale, impugnando la pronuncia sul merito, può

impugnare anche la pronuncia sulla competenza.

NON POSSONO ESSERE PROPOSTI CONTEMPORANEAMENTE →L’una

 impugnazione non può essere proposta contemporaneamente all’altra:

- se è proposto subito il regolamento , l’impugnazione ordinaria potrà investire soltanto il

merito

- se invece viene proposta subito l’impugnazione ordinaria , ciò non impedisce alle altre

parti di chiedere il regolamento ( art 43 co. 2 ), ma in tal caso il giudizio

sull’impugnazione ordinaria resta sospeso ( art 48 ).

- Se la pronuncia non venisse impugnata affatto, il giudicato sul merito supererebbe e

toglierebbe significato alla questione di competenza sanando ogni eventuale vizio i

Anteprima
Vedrai una selezione di 9 pagine su 37
Diritto processuale civile - nozioni Pag. 1 Diritto processuale civile - nozioni Pag. 2
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - nozioni Pag. 6
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - nozioni Pag. 11
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - nozioni Pag. 16
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - nozioni Pag. 21
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - nozioni Pag. 26
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - nozioni Pag. 31
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - nozioni Pag. 36
1 su 37
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Chiakka87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Zucconi galli fonseca Elena.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community