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CONNESSIONE.

LA GIURISDIZIONE:

1)

(E' la quantità di potere giurisdizionale attribuita a ciascun

giudice nei confronti di altri giudici appartenenti a diverso

ordine).

Quindi un problema di giurisdizione si pone sempre tra giudici

di ordini diversi, più precisamente alla stregua dell'art 37 e

della legge 218/95 sul diritto internazionale privato , la

giurisdizione del giudice ordinario è negata, in 3 casi:

1) Quando la giurisdizione spetta a un giudice speciale.

2) Quando vi è un difetto assoluto di giurisdizione.

3) Quando la giurisdizione spetta al giudice straniero .

1) DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DI

GIUDICI SPECIALI:

Il cpc disciplina il processo civile, che è un processo attraverso

il quale si tutelano diritti SOGGETTIVI, di regola la tutela

giurisdizionale è attribuita ai giudici ordinari.

I giudici ordinari sono i giudici istituiti e regolati dalle norme

dell'ordinamento giudiziale e sono: il giudice di pace, il

tribunale, la corte d'appello e la cassazione.

Tutti gli altri sono giudici SPECIALI.

Può accadere che la giurisdizione non spetti ad un giudice

ordinario ma al giudice speciale.

Es. di giudici speciali sono:

Il GIUDICE AMMINISTRATIVO; mentre il giudice ordinario ha

competenza sui diritti soggettivi il giudice amministrativo ha

competenza su interessi specifici, ad eccezione di ipotesi

tassative in cui è assegnata la giurisdizione esclusiva, collegata

alla emanazione di un atto amministrativo.

Altro giudice speciale è la CORTE DEI CONTI; oggi per effetto

di una sentenza delle S.u. ha giurisdizione in ordine ai danni

provocati da amministratori di società pubbliche. (essendoci un

danno erariale)

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA; è un altro giudice speciale e

ha funzione di decidere sull'impugnazione degli atti tributari.

La nostra costituzione, non ha mai guardato di buon occhio

all'esperienza dei giudici speciali, perchè durante il precedente

regime fascista, si fece un abuso di giudici speciali sopratutto in

relazione alla non imparzialità rispetto allo stato, perchè spesso

questi giudici erano funzionari dell'amministrazione. Il

costituente dunque stabilisce all'art 102 che la giurisdizione è

esercitata dai giudici ordinari, che è fatto divieto di istituzione di

nuovi giudici speciali e che però sono costituzionalmente

legittimi il Consiglio di Stato e gli altri organi della giustizia

amministrativa, la Corte dei Conti e il Tribunale Militare.

Contemporaneamente il legislatore vieta l'istituzione di nuovi

giudici speciali.

Il costituente oltre a stabilire queste prerogative si è trovato di

fronte ad un grosso problema, cioè il fatto che nel nostro

ordinamento esistevano miriadi di giudici speciali, dato che il

legislatore precedente ne aveva fatto un abuso di modo che la

costituzione si doveva porre un problema.

Ammesso che nuovi giudici speciali non sono ammessi, tutti i

giudici speciali presenti nel nostro ordinamento che fine fanno?

Es. consiglio dell'ordine degli avvocati, che in caso di violazione

di norme deontologiche dell'avvocato è giudice speciale. O il

CSM per l'accertamento della responsabilità civile dei

magistrati ecc.

La 6° disposizioni transitoria della costituzione risponde a

questa domanda e dice che il legislatore deve entro 5 anni

dall'entrata in vigore della costituzione procedere alla revisione

dei giudici speciali, cioè avrebbe dovuto operare nel senso di

abrogare questi giudici speciali oppure riformarli nel senso di

renderli compatibili con i principi costituzionali e in particolare

con le regole di indipendenza e autonomia dell'ordine

giudiziario. Il legislatore non ha provveduto a revisionare i

giudici speciali, per cui la corte cost. si trovò di fronte ad un

primo problema, cioè quello di stabilire se questi giudici

presenti nel nostro ordinamento, ma non revisionati, dovessero

considerarsi o meno implicitamente abrogati.

Il termine di 5 anni era un termine ordinatorio o perentorio?

La corte rispose a questa domanda affermando che il termine

era ORDINATORIO, quindi nonostante il decorso del termine di

5 anni non andavano considerati abrogati tutti i giudici speciali

presenti nel nostro ordinamento. Però in questo modo si pose

un altro problema, nel senso che la corte si sobbarcò il compito

di verificare di volta in volta la compatibilità costituzionale dei

singoli giudici con la costituzione, sopratutto nell'ottica

dell'imparzialità e dell'indipendenza.

A base di quest'opera dei giudici costituzionali la corte

stabilì che:

I giudici non possono essere dipendenti della pubblica

amministrazione nelle controversi che riguardano la pubblica

amministrazione, allo stesso tempo i giudici speciali debbono

essere nominati e regolati senza una scadenza nel senso che il

loro operato non deve essere sottoposto al vaglio della PA che

poi sarà parte dei giudizi nei quali i giudici dovranno

pronunciarsi.

Es. il consiglio di giustizia amministrativa siciliano,

(equivalente del consiglio di stato) prevede che l'assemblea

regionale nomina i giudici del consiglio di giustizia

amministrativa, questi giudici dopo 8 anni possono essere

confermati o revocati dalla stessa assemblea.

Allora dice la corte costituzionale, dato che questi giudici

devono giudicare atti dell'assemblea non è possibile che sia la

stessa assemblea a doverli riconfermare.

Un ragionamento a parte va fatto per le assemblee tributarie,

nel senso che rispetto alle commissioni tributarie vi è stata una

vera e propria guerra interpretativa tra corte di cassazione e

corte costituzionale, infatti, almeno fino al 1992, anno di entrata

in vigore del d.lgs. 546 di riforma del contenzioso tributario, il

processo tributario era caratterizzato da un livello di garanzie

molto basso, non era rispettoso dei principi costituzionali del

processo, di fronte a questa situazione la corte di cassazione

frequentemente sollevava questioni di legittimità costituzionale

delle norme che disciplinavano questo tipo di processo,

evidentemente riconoscendo la natura giurisdizionale delle

commissioni tributarie.

Tutte le questioni di costituzionalità venivano regolarmente

dichiarate inammissibili dalla corte costituzionale sul

presupposto che le commissioni tributarie non fossero da

considerare organi giurisdizionali, ma organi amministrativi.

A partire dal 73 con la riforma del processo, ma soprattutto dal

92 in poi le cose cambiano perchè il legislatore attribuisce

senza dubbio alle commissioni tributarie natura giurisdizionale,

sono giudici a tutti gli effetti, quindi ha ragione la corte di

cassazione.

La corte costituzionale a quel punto si trova di fronte ad un

dilemma non facilmente scioglibile, perchè se avesse volesse

confermare la sua giurisprudenza (che le commissioni tributarie

fossero organi amministratovi) avrebbe dovuto dichiarare

incostituzionali le commissioni tributarie perchè sarebbero stati

nuovi giudici speciali non precedentemente riconosciuti;

l'alternativa era il mutamento di giurisprudenza, ammettendo la

ragione della corte di cassazione.

La corte costituzionale sceglie una via intermedia, dicendo che

dato che il termine per revisionare i giudici speciali di 5 anni

non era perentorio, il legislatore è intervenuto e ha riconosciuto

l'imparzialità e l'indipendenza delle commissioni tributarie.

Il legislatore non ha mai istituito un organo giurisdizionale

tributario ad hoc che abbia giudici professionali.

Tutto questo è importante per comprendere l'art 102 cost.

perchè qualche anno fa il legislatore procedette ad una

operazione di allargamento della giurisdizione tributaria

attribuendo al giudice tributario competenze in materia anche

NON tributaria.

Es. L’eventuale opposizioni alle sanziono per il mancato

versamento dei contributi dei lavoratori atipici ( a progetto, a

termine ecc) era devoluto alle commissioni tributarie. Ma

queste fattispecie non avevano a che fare con i tributi, erano di

natura previdenziale.

Così come veniva attribuita alla giurisdizione tributaria la

giurisdizione sul COSAP (contributo che doveva essere pagato

al comune per l'affissione).

La corte costituzionale dichiarò incostituzionali le leggi che

attribuivano alle commissioni tributarie, la giurisdizione in

perché attraverso l’attribuzione ad un

materia non tributaria

giudice tributario di materie non istituzionalmente riconnesse

alla sua funzione si era istituito un nuovo giudice speciale, il

che era contrario all’Art 118 della costituzione.

2) DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE:

Si tratta di ipotesi nelle quali la giurisdizione non spetta al

giudice ordinario, ma non perchè spetti ad altro giudice, ma

perchè la controversia rientra nella sfera di attribuzione di altri

poteri dello stato e in particolare della pubblica

amministrazione, sono 3 i casi.

1° E' quello in cui è dedotto in giudizio un cosiddetto

INTERESSE SEMPLICE, DI FATTO O DIFFUSO:

Si intendono quei casi nei quali chi agisce in giudizio non fa

valere un vero e proprio diritto soggettivo o un interesse

legittimo ma deduce un interesse che non è giudizialmente

azionabile.

Es. caso in cui vogliamo ottenere l'istallazione di una

fermata del pullman sotto casa, questa rientra nella discrezione

della PA, cioè come disciplinare il servizio pubblico locale

rientra nelle attribuzioni della PA, non può nessun giudice

travalicare questo potere ne abbiamo nessun interesse

legittimo e diritto soggettivo, ma è un mero INTERESSE

SEMPLICE.

2° ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, è quella

della ipotesi dell'ATTO POLITICO:

Cioè quell'atto che rientra in tutto e per tutto nella sfera di

funzioni del governo.

Es. dico che sono più competente del ministro della giustizia

quindi impugno la nomina del ministro della giustizio, il giudice

non ha nessun potere perchè è un atto politico che rientra nelle

funzioni del governo.

3° E' quella della AUTODICHIA:

Cioè della giurisdizione domestica prevista per gli organi

costituzionali dello stato, camera, senato e presidente della

repubblica. La giurisdizione in determinate materie è assegnata

allo stesso organo.

Es. i parlamentari decidono autonomamente delle controversie

di lavoro per dipendenti della camera.

Il difetto assoluto di giurisdizione sfiora il merito della lite, nel

senso che non sono ipotesi in cui viene meno il potere

giurisdizionale, ma sono casi nei quali la situazione dedotta in

giudizio &eg

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A.A. 2013-2014
245 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francis07 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Scala Angelo.