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CONNESSIONE.
LA GIURISDIZIONE:
1)
(E' la quantità di potere giurisdizionale attribuita a ciascun
giudice nei confronti di altri giudici appartenenti a diverso
ordine).
Quindi un problema di giurisdizione si pone sempre tra giudici
di ordini diversi, più precisamente alla stregua dell'art 37 e
della legge 218/95 sul diritto internazionale privato , la
giurisdizione del giudice ordinario è negata, in 3 casi:
1) Quando la giurisdizione spetta a un giudice speciale.
2) Quando vi è un difetto assoluto di giurisdizione.
3) Quando la giurisdizione spetta al giudice straniero .
1) DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DI
GIUDICI SPECIALI:
Il cpc disciplina il processo civile, che è un processo attraverso
il quale si tutelano diritti SOGGETTIVI, di regola la tutela
giurisdizionale è attribuita ai giudici ordinari.
I giudici ordinari sono i giudici istituiti e regolati dalle norme
dell'ordinamento giudiziale e sono: il giudice di pace, il
tribunale, la corte d'appello e la cassazione.
Tutti gli altri sono giudici SPECIALI.
Può accadere che la giurisdizione non spetti ad un giudice
ordinario ma al giudice speciale.
Es. di giudici speciali sono:
Il GIUDICE AMMINISTRATIVO; mentre il giudice ordinario ha
competenza sui diritti soggettivi il giudice amministrativo ha
competenza su interessi specifici, ad eccezione di ipotesi
tassative in cui è assegnata la giurisdizione esclusiva, collegata
alla emanazione di un atto amministrativo.
Altro giudice speciale è la CORTE DEI CONTI; oggi per effetto
di una sentenza delle S.u. ha giurisdizione in ordine ai danni
provocati da amministratori di società pubbliche. (essendoci un
danno erariale)
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA; è un altro giudice speciale e
ha funzione di decidere sull'impugnazione degli atti tributari.
La nostra costituzione, non ha mai guardato di buon occhio
all'esperienza dei giudici speciali, perchè durante il precedente
regime fascista, si fece un abuso di giudici speciali sopratutto in
relazione alla non imparzialità rispetto allo stato, perchè spesso
questi giudici erano funzionari dell'amministrazione. Il
costituente dunque stabilisce all'art 102 che la giurisdizione è
esercitata dai giudici ordinari, che è fatto divieto di istituzione di
nuovi giudici speciali e che però sono costituzionalmente
legittimi il Consiglio di Stato e gli altri organi della giustizia
amministrativa, la Corte dei Conti e il Tribunale Militare.
Contemporaneamente il legislatore vieta l'istituzione di nuovi
giudici speciali.
Il costituente oltre a stabilire queste prerogative si è trovato di
fronte ad un grosso problema, cioè il fatto che nel nostro
ordinamento esistevano miriadi di giudici speciali, dato che il
legislatore precedente ne aveva fatto un abuso di modo che la
costituzione si doveva porre un problema.
Ammesso che nuovi giudici speciali non sono ammessi, tutti i
giudici speciali presenti nel nostro ordinamento che fine fanno?
Es. consiglio dell'ordine degli avvocati, che in caso di violazione
di norme deontologiche dell'avvocato è giudice speciale. O il
CSM per l'accertamento della responsabilità civile dei
magistrati ecc.
La 6° disposizioni transitoria della costituzione risponde a
questa domanda e dice che il legislatore deve entro 5 anni
dall'entrata in vigore della costituzione procedere alla revisione
dei giudici speciali, cioè avrebbe dovuto operare nel senso di
abrogare questi giudici speciali oppure riformarli nel senso di
renderli compatibili con i principi costituzionali e in particolare
con le regole di indipendenza e autonomia dell'ordine
giudiziario. Il legislatore non ha provveduto a revisionare i
giudici speciali, per cui la corte cost. si trovò di fronte ad un
primo problema, cioè quello di stabilire se questi giudici
presenti nel nostro ordinamento, ma non revisionati, dovessero
considerarsi o meno implicitamente abrogati.
Il termine di 5 anni era un termine ordinatorio o perentorio?
La corte rispose a questa domanda affermando che il termine
era ORDINATORIO, quindi nonostante il decorso del termine di
5 anni non andavano considerati abrogati tutti i giudici speciali
presenti nel nostro ordinamento. Però in questo modo si pose
un altro problema, nel senso che la corte si sobbarcò il compito
di verificare di volta in volta la compatibilità costituzionale dei
singoli giudici con la costituzione, sopratutto nell'ottica
dell'imparzialità e dell'indipendenza.
A base di quest'opera dei giudici costituzionali la corte
stabilì che:
I giudici non possono essere dipendenti della pubblica
amministrazione nelle controversi che riguardano la pubblica
amministrazione, allo stesso tempo i giudici speciali debbono
essere nominati e regolati senza una scadenza nel senso che il
loro operato non deve essere sottoposto al vaglio della PA che
poi sarà parte dei giudizi nei quali i giudici dovranno
pronunciarsi.
Es. il consiglio di giustizia amministrativa siciliano,
(equivalente del consiglio di stato) prevede che l'assemblea
regionale nomina i giudici del consiglio di giustizia
amministrativa, questi giudici dopo 8 anni possono essere
confermati o revocati dalla stessa assemblea.
Allora dice la corte costituzionale, dato che questi giudici
devono giudicare atti dell'assemblea non è possibile che sia la
stessa assemblea a doverli riconfermare.
Un ragionamento a parte va fatto per le assemblee tributarie,
nel senso che rispetto alle commissioni tributarie vi è stata una
vera e propria guerra interpretativa tra corte di cassazione e
corte costituzionale, infatti, almeno fino al 1992, anno di entrata
in vigore del d.lgs. 546 di riforma del contenzioso tributario, il
processo tributario era caratterizzato da un livello di garanzie
molto basso, non era rispettoso dei principi costituzionali del
processo, di fronte a questa situazione la corte di cassazione
frequentemente sollevava questioni di legittimità costituzionale
delle norme che disciplinavano questo tipo di processo,
evidentemente riconoscendo la natura giurisdizionale delle
commissioni tributarie.
Tutte le questioni di costituzionalità venivano regolarmente
dichiarate inammissibili dalla corte costituzionale sul
presupposto che le commissioni tributarie non fossero da
considerare organi giurisdizionali, ma organi amministrativi.
A partire dal 73 con la riforma del processo, ma soprattutto dal
92 in poi le cose cambiano perchè il legislatore attribuisce
senza dubbio alle commissioni tributarie natura giurisdizionale,
sono giudici a tutti gli effetti, quindi ha ragione la corte di
cassazione.
La corte costituzionale a quel punto si trova di fronte ad un
dilemma non facilmente scioglibile, perchè se avesse volesse
confermare la sua giurisprudenza (che le commissioni tributarie
fossero organi amministratovi) avrebbe dovuto dichiarare
incostituzionali le commissioni tributarie perchè sarebbero stati
nuovi giudici speciali non precedentemente riconosciuti;
l'alternativa era il mutamento di giurisprudenza, ammettendo la
ragione della corte di cassazione.
La corte costituzionale sceglie una via intermedia, dicendo che
dato che il termine per revisionare i giudici speciali di 5 anni
non era perentorio, il legislatore è intervenuto e ha riconosciuto
l'imparzialità e l'indipendenza delle commissioni tributarie.
Il legislatore non ha mai istituito un organo giurisdizionale
tributario ad hoc che abbia giudici professionali.
Tutto questo è importante per comprendere l'art 102 cost.
perchè qualche anno fa il legislatore procedette ad una
operazione di allargamento della giurisdizione tributaria
attribuendo al giudice tributario competenze in materia anche
NON tributaria.
Es. L’eventuale opposizioni alle sanziono per il mancato
versamento dei contributi dei lavoratori atipici ( a progetto, a
termine ecc) era devoluto alle commissioni tributarie. Ma
queste fattispecie non avevano a che fare con i tributi, erano di
natura previdenziale.
Così come veniva attribuita alla giurisdizione tributaria la
giurisdizione sul COSAP (contributo che doveva essere pagato
al comune per l'affissione).
La corte costituzionale dichiarò incostituzionali le leggi che
attribuivano alle commissioni tributarie, la giurisdizione in
perché attraverso l’attribuzione ad un
materia non tributaria
giudice tributario di materie non istituzionalmente riconnesse
alla sua funzione si era istituito un nuovo giudice speciale, il
che era contrario all’Art 118 della costituzione.
2) DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE:
Si tratta di ipotesi nelle quali la giurisdizione non spetta al
giudice ordinario, ma non perchè spetti ad altro giudice, ma
perchè la controversia rientra nella sfera di attribuzione di altri
poteri dello stato e in particolare della pubblica
amministrazione, sono 3 i casi.
1° E' quello in cui è dedotto in giudizio un cosiddetto
INTERESSE SEMPLICE, DI FATTO O DIFFUSO:
Si intendono quei casi nei quali chi agisce in giudizio non fa
valere un vero e proprio diritto soggettivo o un interesse
legittimo ma deduce un interesse che non è giudizialmente
azionabile.
Es. caso in cui vogliamo ottenere l'istallazione di una
fermata del pullman sotto casa, questa rientra nella discrezione
della PA, cioè come disciplinare il servizio pubblico locale
rientra nelle attribuzioni della PA, non può nessun giudice
travalicare questo potere ne abbiamo nessun interesse
legittimo e diritto soggettivo, ma è un mero INTERESSE
SEMPLICE.
2° ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, è quella
della ipotesi dell'ATTO POLITICO:
Cioè quell'atto che rientra in tutto e per tutto nella sfera di
funzioni del governo.
Es. dico che sono più competente del ministro della giustizia
quindi impugno la nomina del ministro della giustizio, il giudice
non ha nessun potere perchè è un atto politico che rientra nelle
funzioni del governo.
3° E' quella della AUTODICHIA:
Cioè della giurisdizione domestica prevista per gli organi
costituzionali dello stato, camera, senato e presidente della
repubblica. La giurisdizione in determinate materie è assegnata
allo stesso organo.
Es. i parlamentari decidono autonomamente delle controversie
di lavoro per dipendenti della camera.
Il difetto assoluto di giurisdizione sfiora il merito della lite, nel
senso che non sono ipotesi in cui viene meno il potere
giurisdizionale, ma sono casi nei quali la situazione dedotta in
giudizio &eg