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La competenza

Competenza: distribuzione interna del potere di decidere tra i diversi giudici appartenenti allo stesso ordine. È la misura della giurisdizione spettante a ciascun organo giudiziario e la quantità di giurisdizione che può esercitare.

Tipi di competenza

Competenza per valore: determinata dal valore della causa.

Competenza per materia: determinata dalla natura della causa.

Competenza per territorio: determinata dal rapporto esistente tra la causa e il territorio, cioè tra la causa e l’ufficio giudiziario avente giurisdizione nel territorio.

Articolo 10 c.p.c.

L'articolo 10 del codice di procedura civile dispone che il valore della causa si determina dalla domanda. Il criterio per materia prevale su quello per valore. È diretto ad attuare la distribuzione delle cause tra i giudici dello stesso tipo per facilitare e rendere più comoda la difesa delle parti.

Tipi di cumulo

  • Cumulo oggettivo: più domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona, connesse o non connesse, si sommano.
  • Cumulo soggettivo: se è chiesto da più persone o contro più persone l’adempimento per quote di obbligazione, il valore della causa è dato dall’intera obbligazione, anche se tutti i debitori o creditori siano presenti in giudizio.

Foro generale e speciale

Il foro generale: è quello davanti al quale una persona può essere convenuta per qualsiasi controversia.

Il foro speciale: è quello davanti al quale una persona può essere convenuta per determinate controversie, prevalendo su quello generale.

Foro generale

  • Foro generale delle persone fisiche (art. 18): competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha residenza o domicilio.
  • Foro generale delle persone giuridiche (art. 19): competente il giudice del luogo dove la persona giuridica convenuta ha sede, oppure dove ha stabilimento ed un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda.

Foro facoltativo

Foro facoltativo per cause relative a diritti di obbligazione (art. 20): competente il giudice de

Distribuzione della competenza per materia

  • Cause relative a rapporti obbligatori: determinata in base a quella parte del rapporto che è in contestazione.
  • Cause relative a locazioni: competenza abolita.
  • Cause di divisione: si determina in base alla massa attiva da dividersi.
  • Cause relative a prestazioni alimentari: si determinano in base alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case.

Giudici competenti per materia

  • Conciliatore, fino al 30/04/1995.
  • Giudice di pace: da 1 maggio 1995, competente per materia qualunque ne sia il valore.
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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Romano Alberto.
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