Estratto del documento

L’ESECUZIONE DIRETTA O IN FORMA SPECIFICA

L’esecuzione per consegna o rilascio

Fondamento della procedura per consegna o rilascio è l’art. 2930 c.c. che,

enuncia l'eseguibilità specifica dell'obbligo di consegnare una cosa mobile o di

rilasciare una cosa immobile. Con la parola «obbligo» la legge si riferisce ad

ogni situazione passiva che si presenta come obbligo al momento

dell'esecuzione, e cioè, oltre ai casi in cui l'obbligo è legato ad un diritto di

natura obbligatoria o personale, anche i casi in cui l'obbligo è legato a un diritto

reale la cui violazione dà luogo all'obbligo della restituzione mediante

consegna o rilascio.

Con riguardo ad entrambi i tipi di procedimento, la legge detta innanzi tutto

una disposizione che concerne un atto anteriore all'inizio del procedimento,

ossia il precetto. Più precisamente, dispone che il precetto, la cui notificazione,

nel procedimento in esame, come in ogni altro procedimento esecutivo, deve

precedere l'inizio del procedimento stesso (insieme o successivamente alla

notificazione del titolo esecutivo), ha qui un requisito in più, e cioè la

descrizione sommaria dei beni sui quali si intende procedere con l'esecuzione

per consegna o rilascio; ed in ciò si può ravvisare il fondamento, che il

precetto, che può e deve avere portata generica quando preannuncia

l'esecuzione per espropriazione, deve invece avere una portata specifica quando

preannuncia un'esecuzione in forma specifica. D'altra parte, anche

nell'intimazione ad adempiere, il creditore deve, nel precetto, riferirsi al

termine eventualmente disposto nel titolo esecutivo e che potrebbe essere più

lungo di quello di cui all'art. 482.

Nel corso dell'esecuzione, sorgano «difficoltà che non ammettono dilazione»,

stabilendo - per questa eventualità - che ciascuna parte può chiedere al giudice

dell'esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti

revocabili e modificabili.

Queste «difficoltà» non sono vere e proprie contestazioni di natura giuridica

sulla legittimità del «se» o del «come» dell'esecuzione, poiché siffatte

contestazioni esigono un giudizio di cognizione e perciò possono essere

sollevate solo con un'opposizione per la cui proposizione, peraltro, l'iniziativa

in discorso può offrire l'occasione. Si tratta invece di questioni di opportunità o

di modalità dell'esecuzione: quelle questioni che, nell'espropriazione,

costituiscono il campo d'azione del potere direttivo del giudice dell'esecuzione.

Perciò i provvedimenti sul punto non hanno carattere decisorio. Anche da

questa disposizione si può dedurre che, in questo procedimento, pur non

essendo espressamente disciplinata la nomina di un giudice dell'esecuzione, ne

sono previste le funzioni, ancorché in via eventuale. Eventuale perché

l'esecuzione di cui trattasi è caratterizzata da atti tanto semplici, da poter essere

affidati senz'altro all'organo esecutivo, ossia all'ufficiale giudiziario; mentre il

giudice rimane come sullo sfondo. Le norme concernenti la competenza per

questo procedimento debbono essere intese come riguardanti più propriamente

l'ufficio giudiziario, ossia il tribunale, al quale appartengono sia l'organo

esecutivo (ufficiale giudiziario) e sia il giudice dell'esecuzione (le cui funzioni

sono solo eventuali).

Nel quadro di questo ruolo che ha il giudice dell'esecuzione, va veduta la sua

funzione di liquidare a norma degli artt. 91 e ss. le spese dell'esecuzione: ciò

che il giudice compie, sulla base di una specifica effettuata dall'ufficiale

giudiziario, con un decreto che costituisce titolo esecutivo.

Il procedimento per consegna di cose mobili si sostanzia con un semplice atto

dell'ufficiale giudiziario a seguito di richiesta anche verbale del creditore della

consegna. Dopo la notificazione del titolo e del precetto, ed il decorso del

relativo termine, il creditore può, esibendo titolo e precetto, rivolgere la

suddetta richiesta all'ufficiale giudiziario, il quale si reca (munito, appunto, del

titolo e del precetto) sul luogo in cui le cose si trovano, e le ricerca con le

modalità stabilite dall'art. 513. Dopo averle rinvenute, se ne impossessa e ne fa

consegna alla parte istante o a persona da lui designata.

Nell'esecuzione per il rilascio di immobili, le forme procedimentali sono

lievemente meno semplici.

Il nuovo art. 608 prevede che: «L'esecuzione inizia con la notifica dell' avviso

con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla

parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà».

Con la quale disposizione la legge prende tra l'altro posizione sulla questione

del momento d'inizio di questa esecuzione (soprattutto rilevante con riguardo

alle modalità di proposizione delle opposizioni).

Nel giorno e nell’ora stabiliti, l’ufficiale giudiziario munito del titolo esecutivo

e del precetto si reca sul luogo dell’esecuzione, ed immette ex art. 513 la parte

istante o una persona da lei designata nel possesso dell’immobile del quale

consegna le chiavi.

Qualora l'immobile sia detenuto da terzi nomine debitoris (ad es. conduttori o

affittuari) la cui detenzione non impedisce il trasferimento del possesso,

l'ufficiale giudiziario ingiunge a tali eventuali detentori di riconoscere il nuovo

possessore, Qualora invece il terzo detentore vanti un titolo di possesso

autonomo da quello del debitore, o comunque non assoggettato espressamente

dalla legge all'efficacia del titolo contro il debitore, l'esecuzione non può,

almeno in linea di principio, proseguire fino a quando non sia stata respinta

l'opposizione nella quale la pretesa del detentore dovrebbe concretarsi ed alla

quale esso detentore sarebbe legittimato in quanto assoggettato all'esecuzione,

e fino a quando il creditore non si sia munito di un titolo nei confronti del terzo.

Se nell'immobile si trovano cose mobili estranee all'esecuzione, e che non

vengano immediatamente asportate dal debitore, l'ufficiale giudiziario può

disporne la custodia sul posto o il trasporto altrove. L'art. 609, 2° comma,

prevede, tuttavia, che, se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale

giudiziario dà immediatamente notizia dell' avvenuto rilascio al creditore su

istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice

dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.

L'ufficiale giudiziario può, avvalersi dell' assistenza della forza pubblica; la cui

effettiva concessione è affidata alla discrezionalità dell'autorità amministrativa,

è considerata essenziale dagli ufficiali giudiziari.

Diversamente dalla consegna delle cose mobili, l'eventuale pignoramento o

sequestro dell'immobile non ne impedisce il rilascio.

Le spese anticipate dal procedente sono specificate dall'ufficiale giudiziario nel

verbale e sono poi liquidate dal giudice dell'esecuzione con decreto che

costituisce titolo esecutivo.

L’esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare

Questa forma di esecuzione forzata specifica realizza gli obblighi positivi di

fare, oppure quelli, consistenti nel divieto di fare, che, a seguito della

violazione di questo divieto, sono divenuti anch'essi positivi, in quanto

trasformati nell'obbligo di eliminare ciò che è stato fatto in violazione

dell'originario obbligo di non fare.

L’'espressione «obbligo» è intesa in relazione alla situazione successiva alla

pronuncia della sentenza di condanna, e perciò l'obbligo eseguibile

specificamente può essere, oltre che un'obbligazione in senso proprio anche

l'obbligo conseguente alla violazione di un diritto assoluto (ad es. demolizione

di una costruzione effettuata in violazione di una servitus altius non tollendi) e,

secondo l'opinione prevalente, anche gli obblighi conseguenti all'affidamento

dei minori.

Il limite all'utilizzazione di questo strumento processuale non è dato dunque

dalla natura del diritto da cui è sorto l'obbligo di fare o di non fare, ma soltanto

dalla obiettiva possibilità dell' esecuzione forzata, in quanto questa avviene -

come sempre - prescindendo dalla volontà dell'obbligato o addirittura contro la

sua volontà, Sotto questo profilo,.

L’art. 612 c.p.c. riconduce assai chiaramente il procedimento in esame alla

«sentenza di condanna», lasciando intendere che questo sia il tipo di titolo

esecutivo come l'unico idoneo a fondare l'esecuzione in argomento.

Le funzioni del giudice dell' esecuzione non sono soltanto quelle eventuali del

risolvere le difficoltà che possono nascere nel corso del procedimento.

Più precisamente, il creditore istante - dopo aver provveduto alla notificazione

del titolo esecutivo e del precetto - deve inoltrare al giudice dell' esecuzione un

ricorso col quale chiede che siano determinate le modalità dell'esecuzione.

Il giudice, a seguito di questo ricorso, deve attuare il contraddittorio, ossia

disporre l'audizione delle parti; dopo averle sentite, pronuncia il provvedimento

(ordinanza) con il quale determina le modalità dell'esecuzione, designando

l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che

debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla eliminazione

di quella compiuta.

Successivamente, spetta all'ufficiale giudiziario realizzare l'esecuzione secondo

le modalità indicate nell'ordinanza, salva la sua richiesta al giudice

dell'esecuzione di provvedimenti per eliminare le eventuali difficoltà, ai termini

del già veduto art. 613. Il giudice dell'esecuzione provvede poi, con decreto

ingiuntivo «a norma dell' art. 642», alla liquidazione delle spese limitatamente,

però, a quelle proprie dell'esecuzione.

L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE

Il pignoramento mobiliare (art. 513 c.p.c.)

Il pignoramento mobiliare è posto in essere, ad istanza verbale del creditore,

dall’ufficiale giudiziario munito del titolo esecutivo e del precetto. L’ufficiale

giudiziario effettua il pignoramento previa esibizione del titolo e del precetto e

deve ricercare i beni da pignorare nella casa del debitore o negli altri luoghi a

lui appartenenti es. negozio, ufficio, officina, ovvero in luoghi appartenenti ad

un terzo, purché si tratti di cose di cui il debitore può disporre direttamente e

sia stato preventivamente autorizzato dal Presidente del Tribunale, mediante

decreto su istanza del creditore. L’accesso, eventualmente forzoso, non può

avvenire nei giorni festivi, né nelle ore notturne. La scelta dei beni da pignorare

effettuata dall’ufficiale giudiziario, esclusi i beni per legge impignorabili ex art.

514 c.p.c., es. il letto, i libri, la fede nuziale, gli oggetti sacri, deve avere come

preferenza il denaro e oggetti preziosi o beni di pronta e facile liquidazione.

L’ufficiale giudiziario redige processo verbale delle operazioni compiute,

descrivendo i beni pignorati con il loro valore, menzionando le disposizioni per

la conservazione degli stessi, depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo

entro 24ore, e consegnando un avviso dell’avvenuta ingiunzione al debitore. Il

denaro e gli oggetti preziosi viene depositato in depositi giudiziari o affidato a

custodi.

L’intervento dei creditori (nell’espropriazione mobiliare) (art. 499 c.p.c.)

Solo creditori muniti di titolo esecutivo, i creditori che avevano eseguito un

sequestro, i titolari di prelazione risultante da pubblici registri o da scritture

contabili, possono intervenire nell’espropriazione, ma non oltre l’udienza di

fissazione della vendita o dell’assegnazione e prima del provvedimento di

distribuzione. Oltre tali termini, l’interveniente tardivo parteciperà

all’eventuale residuo.

Vendita, assegnazione e distribuzione (nell’espropriazione mobiliare) (art. 530)

Nel termine di 90 o 10 giorni dal pignoramento i creditori devono proporre

l’istanza di vendita al giudice dell’esecuzione, il quale fissa l’udienza per

l’audizione delle parti ad eccezione che nella piccola espropriazione ovvero

fino a €. 20.000,00, in tal caso provvede con decreto l’assegnazione o la

vendita. All’udienza le parti possono fare osservazioni circa le modalità della

vendita o l’assegnazione. Il giudice decide le opposizioni con sentenza e

dispone con ordinanza l’assegnazione o la vendita, senza incanto a mezzo del

commissionario, o all’incanto fissando un prezzo base di vendita dal quale si

può derogare al 2° esperimento di vendita. Sugli eventuali reclami sulle

operazioni di vendita è ammesso ricorso, che non sospende dette operazioni, al

giudice dell’esecuzione che provvede con decreto reclamabile allo stesso

giudice. Il ricavato della vendita è distribuito secondo preventivi accordi dei

creditori o su un piano di riparto, ed è assegnato dal giudice con il

provvedimento che ordina il pagamento delle singolo quote.

L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO TERZI

L’atto di pignoramento dei crediti del debitore e delle cose del debitore

detenute dal terzo (c.d. pignoramento presso terzi) (art. 543 c.p.c.)

L’atto di pignoramento presso terzi è un atto scritto complesso che prevede la

notifica personale a due destinatari: al terzo e al debitore. L’atto oltre

all’ingiunzione al debitore deve contenere: 1) l’indicazione del credito per il

quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l’indicazione delle cose

e delle somme dovute, l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del

giudice; la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio; 4) la citazione

del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell’esecuzione affinché

faccia dichiarazione (art. 547) e il debitore sia presente alla dichiarazione ed

agli atti ulteriori con invito al terzo a comparire quando il pignoramento

riguarda somme dovute per stipendi, salari, e assimilati e negli altri casi

comunicare la dichiarazione al creditore procedente entro 10 giorni a mezzo

raccomandata. L’atto di pignoramento presso terzi è la citazione che conterrà

l’indicazione della data di udienza di comparizione innanzi al giudice

dell’esecuzione ove ha residenza il terzo. Nel caso di pignoramento presso più

terzi, il debitore può chiedere al giudice la riduzione proporzionale o la

dichiarazione di inefficacia di alcuni di essi. I crediti per alimenti sono

pignorabili previa autorizzazione del giudice solo per cause di alimenti. I

crediti per stipendi, salari ed indennità sono pignorabili nella misura

determinata dal giudice per cause di alimenti e in misura non superiore a 1/5 o

pari alla metà.

La dichiarazione del terzo e il susseguente eventuale giudizio. L’intervento dei

creditori

(art. 543 c.p.c.)

All’udienza fissata per la dichiarazione del terzo, il quale potrà comparire

oppure non comparire, il terzo personalmente comparso o a mezzo di

mandatario personale dichiara di quali somme o di quali cose si trova in

possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, dichiarando

altresì se vi sono altri precedenti pignoramenti o sequestri. Se il creditore

procedente ed il debitore non hanno contestazioni circa la dichiarazione del

terzo, in caso contrario, se il terzo non compare ovvero rifiuta la dichiarazione,

si svolgerà un giudizio di cognizione che si concluderà con sentenza,

il giudice provvederà per l’assegnazione o la vendita, sentite le parti.

L’assegnazione e la vendita (nell’espropriazione presso terzi)

(artt. 552 - 553c.p.c.)

Se il terzo volontariamente o giudizialmente è dichiarato possessore di beni del

debitore, il giudice provvederà alla loro assegnazione o vendita, sentite le parti.

Se il terzo si è riconosciuto debitore si somme nei confronti del debitore, il

giudice provvederà alla sua assegnazione eventualmente previa ripartizione pro

quota e pro solvendo con i creditori concorrenti. Se il credito è esigibile in un

termine superiore a 90 giorni, l’assegnazione è possibile solo se concordata da

tutti i creditori, altrimenti il credito verrà venduto coattivamente.

L’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE

Il pignoramento immobiliare

Il pignoramento immobiliare è compiuto dal creditore procedente che dovrà

indicare i beni immobili appartenenti al debitore intende pignorare al fine di

soddisfare il suo credito. L’atto di pignoramento immobiliare è un atto

complesso predisposto e sottoscritto dal creditore procedente con l’esatta

indicazione dei beni e dei diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad

esecuzione che lo consegna all’ufficiale giudiziario, il quale lo integra con

l’ingiunzione al debitore di non sottrarre i beni alla garanzia del credito e

provvede alla notificazione. Successivamente il creditore procedente o

l’ufficiale giudiziario provvederanno affinché l’atto notificato in duplice copia

sia trascritto nei pubblici registri immobiliari. L’originale dell’atto di

pignoramento notificato deve essere depositato nella cancelleria del giudice

dell’esecuzione, nel fascicolo dell’esecuzione nel quale il creditore pignorante

dovrà inserire –entro 10 giorni dal pignoramento- il titolo esecutivo e il

precetto nonché la nota di trascrizione. Il giudice dell’esecuzione può nominare

custode dei beni pignorati il

Anteprima
Vedrai una selezione di 31 pagine su 148
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 1 Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 2
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 6
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 11
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 16
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 21
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 26
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 31
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 36
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 41
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 46
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 51
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 56
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 61
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 66
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 71
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 76
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 81
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 86
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 91
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 96
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 101
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 106
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 111
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 116
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 121
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 126
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 131
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 136
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 141
Anteprima di 31 pagg. su 148.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile - l'esecuzione per consegna o rilascio Pag. 146
1 su 148
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nadia_87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Carratta Antonio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community