L'esecuzione diretta o in forma specifica
L'esecuzione per consegna o rilascio
Fondamento della procedura per consegna o rilascio è l'art. 2930 c.c., che enuncia l'eseguibilità specifica dell'obbligo di consegnare una cosa mobile o di rilasciare una cosa immobile. Con la parola «obbligo» la legge si riferisce a ogni situazione passiva che si presenta come obbligo al momento dell'esecuzione, e cioè, oltre ai casi in cui l'obbligo è legato a un diritto di natura obbligatoria o personale, anche i casi in cui l'obbligo è legato a un diritto reale la cui violazione dà luogo all'obbligo della restituzione mediante consegna o rilascio.
Con riguardo ad entrambi i tipi di procedimento, la legge detta innanzi tutto una disposizione che concerne un atto anteriore all'inizio del procedimento, ossia il precetto. Più precisamente, dispone che il precetto, la cui notificazione, nel procedimento in esame, come in ogni altro procedimento esecutivo, deve precedere l'inizio del procedimento stesso (insieme o successivamente alla notificazione del titolo esecutivo), ha qui un requisito in più, e cioè la descrizione sommaria dei beni sui quali si intende procedere con l'esecuzione per consegna o rilascio; ed in ciò si può ravvisare il fondamento, che il precetto, che può e deve avere portata generica quando preannuncia l'esecuzione per espropriazione, deve invece avere una portata specifica quando preannuncia un'esecuzione in forma specifica. D'altra parte, anche nell'intimazione ad adempiere, il creditore deve, nel precetto, riferirsi al termine eventualmente disposto nel titolo esecutivo e che potrebbe essere più lungo di quello di cui all'art. 482.
Nel corso dell'esecuzione, sorgano «difficoltà che non ammettono dilazione», stabilendo - per questa eventualità - che ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti, revocabili e modificabili. Queste «difficoltà» non sono vere e proprie contestazioni di natura giuridica sulla legittimità del «se» o del «come» dell'esecuzione, poiché siffatte contestazioni esigono un giudizio di cognizione e perciò possono essere sollevate solo con un'opposizione per la cui proposizione, peraltro, l'iniziativa in discorso può offrire l'occasione. Si tratta invece di questioni di opportunità o di modalità dell'esecuzione: quelle questioni che, nell'espropriazione, costituiscono il campo d'azione del potere direttivo del giudice dell'esecuzione. Perciò i provvedimenti sul punto non hanno carattere decisorio. Anche da questa disposizione si può dedurre che, in questo procedimento, pur non essendo espressamente disciplinata la nomina di un giudice dell'esecuzione, ne sono previste le funzioni, ancorché in via eventuale. Eventuale perché l'esecuzione di cui trattasi è caratterizzata da atti tanto semplici, da poter essere affidati senz'altro all'organo esecutivo, ossia all'ufficiale giudiziario; mentre il giudice rimane come sullo sfondo. Le norme concernenti la competenza per questo procedimento debbono essere intese come riguardanti più propriamente l'ufficio giudiziario, ossia il tribunale, al quale appartengono sia l'organo esecutivo (ufficiale giudiziario) e sia il giudice dell'esecuzione (le cui funzioni sono solo eventuali).
Nel quadro di questo ruolo che ha il giudice dell'esecuzione, va veduta la sua funzione di liquidare a norma degli artt. 91 e ss. le spese dell'esecuzione: ciò che il giudice compie, sulla base di una specifica effettuata dall'ufficiale giudiziario, con un decreto che costituisce titolo esecutivo.
Il procedimento per consegna di cose mobili si sostanzia con un semplice atto dell'ufficiale giudiziario a seguito di richiesta anche verbale del creditore della consegna. Dopo la notificazione del titolo e del precetto, ed il decorso del relativo termine, il creditore può, esibendo titolo e precetto, rivolgere la suddetta richiesta all'ufficiale giudiziario, il quale si reca (munito, appunto, del titolo e del precetto) sul luogo in cui le cose si trovano, e le ricerca con le modalità stabilite dall'art. 513. Dopo averle rinvenute, se ne impossessa e ne fa consegna alla parte istante o a persona da lui designata.
Esecuzione per il rilascio di immobili
Nell'esecuzione per il rilascio di immobili, le forme procedimentali sono lievemente meno semplici. Il nuovo art. 608 prevede che: «L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà». Con la quale disposizione la legge prende tra l'altro posizione sulla questione del momento d'inizio di questa esecuzione (soprattutto rilevante con riguardo alle modalità di proposizione delle opposizioni).
Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario munito del titolo esecutivo e del precetto si reca sul luogo dell'esecuzione, ed immette ex art. 513 la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile del quale consegna le chiavi. Qualora l'immobile sia detenuto da terzi nomine debitoris (ad es. conduttori o affittuari) la cui detenzione non impedisce il trasferimento del possesso, l'ufficiale giudiziario ingiunge a tali eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore. Qualora invece il terzo detentore vanti un titolo di possesso autonomo da quello del debitore, o comunque non assoggettato espressamente dalla legge all'efficacia del titolo contro il debitore, l'esecuzione non può, almeno in linea di principio, proseguire fino a quando non sia stata respinta l'opposizione nella quale la pretesa del detentore dovrebbe concretarsi ed alla quale esso detentore sarebbe legittimato in quanto assoggettato all'esecuzione, e fino a quando il creditore non si sia munito di un titolo nei confronti del terzo. Se nell'immobile si trovano cose mobili estranee all'esecuzione, e che non vengano immediatamente asportate dal debitore, l'ufficiale giudiziario può disporne la custodia sul posto o il trasporto altrove. L'art. 609, 2° comma, prevede, tuttavia, che, se le cose sono pignorate o sequestrate, l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione per l'eventuale sostituzione del custode.
L'ufficiale giudiziario può avvalersi dell'assistenza della forza pubblica; la cui effettiva concessione è affidata alla discrezionalità dell'autorità amministrativa, è considerata essenziale dagli ufficiali giudiziari. Diversamente dalla consegna delle cose mobili, l'eventuale pignoramento o sequestro dell'immobile non ne impedisce il rilascio. Le spese anticipate dal procedente sono specificate dall'ufficiale giudiziario nel verbale e sono poi liquidate dal giudice dell'esecuzione con decreto che costituisce titolo esecutivo.
L'esecuzione forzata degli obblighi di fare o di non fare
Questa forma di esecuzione forzata specifica realizza gli obblighi positivi di fare, oppure quelli, consistenti nel divieto di fare, che, a seguito della violazione di questo divieto, sono divenuti anch'essi positivi, in quanto trasformati nell'obbligo di eliminare ciò che è stato fatto in violazione dell'originario obbligo di non fare. L'espressione «obbligo» è intesa in relazione alla situazione successiva alla pronuncia della sentenza di condanna, e perciò l'obbligo eseguibile specificamente può essere, oltre che un'obbligazione in senso proprio, anche l'obbligo conseguente alla violazione di un diritto assoluto (ad es. demolizione di una costruzione effettuata in violazione di una servitus altius non tollendi) e, secondo l'opinione prevalente, anche gli obblighi conseguenti all'affidamento dei minori.
Il limite all'utilizzazione di questo strumento processuale non è dato dunque dalla natura del diritto da cui è sorto l'obbligo di fare o di non fare, ma soltanto dalla obiettiva possibilità dell'esecuzione forzata, in quanto questa avviene - come sempre - prescindendo dalla volontà dell'obbligato o addirittura contro la sua volontà. Sotto questo profilo, l'art. 612 c.p.c. riconduce assai chiaramente il procedimento in esame alla «sentenza di condanna», lasciando intendere che questo sia il tipo di titolo esecutivo unico idoneo a fondare l'esecuzione in argomento.
Le funzioni del giudice dell'esecuzione non sono soltanto quelle eventuali del risolvere le difficoltà che possono nascere nel corso del procedimento. Più precisamente, il creditore istante - dopo aver provveduto alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto - deve inoltrare al giudice dell'esecuzione un ricorso col quale chiede che siano determinate le modalità dell'esecuzione.
Il giudice, a seguito di questo ricorso, deve attuare il contraddittorio, ossia disporre l'audizione delle parti; dopo averle sentite, pronuncia il provvedimento (ordinanza) con il quale determina le modalità dell'esecuzione, designando l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o all'eliminazione di quella compiuta.
Successivamente, spetta all'ufficiale giudiziario realizzare l'esecuzione secondo le modalità indicate nell'ordinanza, salva la sua richiesta al giudice dell'esecuzione di provvedimenti per eliminare le eventuali difficoltà, ai termini del già veduto art. 613. Il giudice dell'esecuzione provvede poi, con decreto ingiuntivo «a norma dell'art. 642», alla liquidazione delle spese limitatamente, però, a quelle proprie dell'esecuzione.
Esecuzione per espropriazione
L'espropriazione mobiliare presso il debitore
Il pignoramento mobiliare (art. 513 c.p.c.): Il pignoramento mobiliare è posto in essere, ad istanza verbale del creditore, dall'ufficiale giudiziario munito del titolo esecutivo e del precetto. L'ufficiale giudiziario effettua il pignoramento previa esibizione del titolo e del precetto e deve ricercare i beni da pignorare nella casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, es. negozio, ufficio, officina, ovvero in luoghi appartenenti ad un terzo, purché si tratti di cose di cui il debitore può disporre direttamente e sia stato preventivamente autorizzato dal Presidente del Tribunale, mediante decreto su istanza del creditore. L'accesso, eventualmente forzoso, non può avvenire nei giorni festivi, né nelle ore notturne. La scelta dei beni da pignorare effettuata dall'ufficiale giudiziario, esclusi i beni per legge impignorabili ex art. 514 c.p.c., es. il letto, i libri, la fede nuziale, gli oggetti sacri, deve avere come preferenza il denaro e oggetti preziosi o beni di pronta e facile liquidazione. L'ufficiale giudiziario redige processo verbale delle operazioni compiute, descrivendo i beni pignorati con il loro valore, menzionando le disposizioni per la conservazione degli stessi, depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo entro 24 ore, e consegnando un avviso dell'avvenuta ingiunzione al debitore. Il denaro e gli oggetti preziosi vengono depositati in depositi giudiziari o affidati a custodi.
Intervento dei creditori (nell'espropriazione mobiliare)
(art. 499 c.p.c.) Solo creditori muniti di titolo esecutivo, i creditori che avevano eseguito un sequestro, i titolari di prelazione risultante da pubblici registri o da scritture contabili, possono intervenire nell'espropriazione, ma non oltre l'udienza di fissazione della vendita o dell'assegnazione e prima del provvedimento di distribuzione. Oltre tali termini, l'interveniente tardivo parteciperà all'eventuale residuo.
Vendita, assegnazione e distribuzione (nell'espropriazione mobiliare)
(art. 530) Nel termine di 90 o 10 giorni dal pignoramento i creditori devono proporre l'istanza di vendita al giudice dell'esecuzione, il quale fissa l'udienza per l'audizione delle parti ad eccezione che nella piccola espropriazione ovvero fino a €. 20.000,00, in tal caso provvede con decreto l'assegnazione o la vendita. All'udienza le parti possono fare osservazioni circa le modalità della vendita o l'assegnazione. Il giudice decide le opposizioni con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita, senza incanto a mezzo del commissionario, o all'incanto fissando un prezzo base di vendita dal quale si può derogare al 2° esperimento di vendita. Sugli eventuali reclami sulle operazioni di vendita è ammesso ricorso, che non sospende dette operazioni, al giudice dell'esecuzione che provvede con decreto reclamabile allo stesso giudice. Il ricavato della vendita è distribuito secondo preventivi accordi dei creditori o su un piano di riparto, ed è assegnato dal giudice con il provvedimento che ordina il pagamento delle singole quote.
L'espropriazione mobiliare presso terzi
L'atto di pignoramento dei crediti del debitore e delle cose del debitore detenute dal terzo (c.d. pignoramento presso terzi) (art. 543 c.p.c.) L'atto di pignoramento presso terzi è un atto scritto complesso che prevede la notifica personale a due destinatari: al terzo e al debitore. L'atto oltre all'ingiunzione al debitore deve contenere: 1) l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto; 2) l'indicazione delle cose e delle somme dovute, l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice; la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio; 4) la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione affinché faccia dichiarazione (art. 547) e il debitore sia presente alla dichiarazione ed agli atti ulteriori con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda somme dovute per stipendi, salari, e assimilati e negli altri casi comunicare la dichiarazione al creditore procedente entro 10 giorni a mezzo raccomandata. L'atto di pignoramento presso terzi è la citazione che conterrà l'indicazione della data di udienza di comparizione innanzi al giudice dell'esecuzione ove ha residenza il terzo. Nel caso di pignoramento presso più terzi, il debitore può chiedere al giudice la riduzione proporzionale o la dichiarazione di inefficacia di alcuni di essi. I crediti per alimenti sono pignorabili previa autorizzazione del giudice solo per cause di alimenti. I crediti per stipendi, salari ed indennità sono pignorabili nella misura determinata dal giudice per cause di alimenti e in misura non superiore a 1/5 o pari alla metà.
La dichiarazione del terzo e il susseguente eventuale giudizio
(art. 543 c.p.c.) All'udienza fissata per la dichiarazione del terzo, il quale potrà comparire oppure non comparire, il terzo personalmente comparso o a mezzo di mandatario personale dichiara di quali somme o di quali cose si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, dichiarando altresì se vi sono altri precedenti pignoramenti o sequestri. Se il creditore procedente ed il debitore non hanno contestazioni circa la dichiarazione del terzo, in caso contrario, se il terzo non compare ovvero rifiuta la dichiarazione, si svolgerà un giudizio di cognizione che si concluderà con sentenza, il giudice provvederà per l'assegnazione o la vendita, sentite le parti.
L'assegnazione e la vendita (nell'espropriazione presso terzi)
(artt. 552 - 553 c.p.c.) Se il terzo volontariamente o giudizialmente è dichiarato possessore di beni del debitore, il giudice provvederà alla loro assegnazione o vendita, sentite le parti. Se il terzo si è riconosciuto debitore di somme nei confronti del debitore, il giudice provvederà alla sua assegnazione eventualmente previa ripartizione pro quota e pro solvendo con i creditori concorrenti. Se il credito è esigibile in un termine superiore a 90 giorni, l'assegnazione è possibile solo se concordata da tutti i creditori, altrimenti il credito verrà venduto coattivamente.
L'espropriazione immobiliare
Il pignoramento immobiliare è compiuto dal creditore procedente che dovrà indicare i beni immobili appartenenti al debitore intende pignorare al fine di soddisfare il suo credito. L'atto di pignoramento immobiliare è un atto complesso predisposto e sottoscritto dal creditore procedente con l'esatta indicazione dei beni e dei diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione che lo consegna all'ufficiale giudiziario, il quale lo integra con l'ingiunzione al debitore di non sottrarre i beni alla garanzia del credito e provvede alla notificazione. Successivamente il creditore procedente o l'ufficiale giudiziario provvederanno affinché l'atto notificato in duplice copia sia trascritto nei pubblici registri immobiliari. L'originale dell'atto di pignoramento notificato deve essere depositato nella cancelleria del giudice dell'esecuzione, nel fascicolo dell'esecuzione nel quale il creditore pignorante dovrà inserire –entro 10 giorni dal pignoramento– il titolo esecutivo e il precetto nonché la nota di trascrizione. Il giudice dell'esecuzione può nominare custode dei beni pignorati il... [testo incompleto]
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