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L'esecuzione diretta o in forma specifica
L'esecuzione per consegna o rilascio è basata sull'articolo 2930 del codice civile, che stabilisce l'eseguibilità specifica dell'obbligo di consegnare una cosa mobile o di rilasciare una cosa immobile. Con il termine "obbligo", la legge si riferisce a ogni situazione passiva che si presenta come un obbligo al momento dell'esecuzione, compresi i casi in cui l'obbligo è legato a un diritto di natura obbligatoria o personale, nonché i casi in cui l'obbligo è legato a un diritto reale la cui violazione comporta l'obbligo di restituzione mediante consegna o rilascio.
Per entrambi i tipi di procedimento, la legge stabilisce innanzitutto una disposizione che riguarda un atto precedente all'inizio del procedimento, ovvero il precetto. Più precisamente, stabilisce che il precetto, la cui notifica è parte integrante del procedimento in esame,
come in ogni altro procedimento esecutivo, deve precedere l'inizio del procedimento stesso (insieme o successivamente alla notificazione del titolo esecutivo), ha qui un requisito in più, e cioè la descrizione sommaria dei beni sui quali si intende procedere con l'esecuzione per consegna o rilascio; ed in ciò si può ravvisare il fondamento, che il precetto, che può e deve avere portata generica quando preannuncia l'esecuzione per espropriazione, deve invece avere una portata specifica quando preannuncia un'esecuzione in forma specifica. D'altra parte, anche nell'intimazione ad adempiere, il creditore deve, nel precetto, riferirsi al termine eventualmente disposto nel titolo esecutivo e che potrebbe essere più lungo di quello di cui all'art. 482. Nel corso dell'esecuzione, sorgano "difficoltà che non ammettono dilazione", stabilendo - per questa eventualità - che ciascuna parte puòchiedere al giudice dell'esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti, rivedibili e modificabili. Queste "difficoltà" non sono vere e proprie contestazioni di natura giuridica sulla legittimità del "se" o del "come" dell'esecuzione, poiché siffatte contestazioni esigono un giudizio di cognizione e perciò possono essere sollevate solo con un'opposizione per la cui proposizione, peraltro, l'iniziativa indiscorso può offrire l'occasione. Si tratta invece di questioni di opportunità o di modalità dell'esecuzione: quelle questioni che, nell'espropriazione, costituiscono il campo d'azione del potere direttivo del giudice dell'esecuzione. Perciò i provvedimenti sul punto non hanno carattere decisorio. Anche da questa disposizione si può dedurre che, in questo procedimento, pur non essendo espressamente disciplinata la nomina di un giudice dell'esecuzione,ne sono previste le funzioni, ancorché in via eventuale. Eventuale perché l'esecuzione di cui trattasi è caratterizzata da atti tanto semplici, da poter essere affidati senza altro all'organo esecutivo, ossia all'ufficiale giudiziario; mentre il giudice rimane come sullo sfondo. Le norme concernenti la competenza per questo procedimento debbono essere intese come riguardanti più propriamente l'ufficio giudiziario, ossia il tribunale, al quale appartengono sia l'organo esecutivo (ufficiale giudiziario) e sia il giudice dell'esecuzione (le cui funzioni sono solo eventuali). Nel quadro di questo ruolo che ha il giudice dell'esecuzione, va veduta la sua funzione di liquidare a norma degli artt. 91 e ss. le spese dell'esecuzione: ciò che il giudice compie, sulla base di una specifica effettuata dall'ufficiale giudiziario, con un decreto che costituisce titolo esecutivo. Il procedimento per consegna di cose mobili sisostanzia con un semplice atto dell'ufficiale giudiziario a seguito di richiesta anche verbale del creditore della consegna. Dopo la notificazione del titolo e del precetto, ed il decorso del relativo termine, il creditore può, esibendo titolo e precetto, rivolgere la suddetta richiesta all'ufficiale giudiziario, il quale si reca (munito, appunto, del titolo e del precetto) sul luogo in cui le cose si trovano, e le ricerca con le modalità stabilite dall'art. 513. Dopo averle rinvenute, se ne impossessa e ne fa consegna alla parte istante o a persona da lui designata. Nell'esecuzione per il rilascio di immobili, le forme procedimentali sono lievemente meno semplici. Il nuovo art. 608 prevede che: "L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà". Con la qualeLa disposizione della legge prende tra l'altro posizione sulla questione del momento d'inizio di questa esecuzione (soprattutto rilevante con riguardo alle modalità di proposizione delle opposizioni).
Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario munito del titolo esecutivo e del precetto si reca sul luogo dell'esecuzione, ed immette ex art. 513 la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile del quale consegna le chiavi.
Qualora l'immobile sia detenuto da terzi nomine debitoris (ad es. conduttori o affittuari) la cui detenzione non impedisce il trasferimento del possesso, l'ufficiale giudiziario ingiunge a tali eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.
Qualora invece il terzo detentore vanti un titolo di possesso autonomo da quello del debitore, o comunque non assoggettato espressamente dalla legge all'efficacia del titolo contro il debitore, l'esecuzione non può, almeno in linea di principio,
proseguire fino a quando non sia stata respinta l'opposizione nella quale la pretesa del detentore dovrebbe concretizzarsi ed alla quale esso detentore sarebbe legittimato in quanto assoggettato all'esecuzione, e fino a quando il creditore non si sia munito di un titolo nei confronti del terzo. Se nell'immobile si trovano cose mobili estranee all'esecuzione, e che non vengano immediatamente asportate dal debitore, l'ufficiale giudiziario può