IL PROCESSO DI ESECUZIONE
Il processo esecutivo si sviluppa attraverso l'emissione di misure rivolte a soddisfare la
pretesa del creditore. Esso è spiegato all'interno del Terzo libro del codice di procedura
civile. La cognizione consiste nell'accertamento dell'esistenza del diritto da tutelare,
l'esecuzione forzata consiste nell'attuazione pratica in via coattiva o forzata di tale diritto
accertato. Il creditore, titolare di un diritto di credito, pur avendo ottenuto un
provvedimento favorevole (a seguito di un ordinario processo di cognizione) non soddisfa il suo
diritto se il debitore non esegue spontaneamente la prestazione. Proprio per questo motivo, il
creditore utilizza l'azione esecutiva, per ottenere cioè la soddisfazione del suo diritto anche
coattivamente (contro la volontà del debitore) (cd esecuzione forzata). ------------> ad es
quando l'attore è creditore di una somma di denaro.L'esecuzione forzata potrà essere in
forma specifica, cioè diretta all'esatta esecuzione dell'oggetto della prestazione (laddove
essa sia fungibile) o molto più frequentemente una espropriazione forzata, che consiste in un
complesso di atti diretti a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni che fanno
parte del suo patrimonio ed a convertirli in denaro, così ottenendo il controvalore pecuniario
della prestazione inadempiuta.
Ai sensi dell'articolo 2740 cpc il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni
assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri; se cioè non adempie, il creditore avvalendosi del
processo esecutivo, può realizzare il suo credito procedendo ad esecuzione forzata sui beni
del suo debitore. Appare quindi in tutta la sua evidenza la funzione del processo di esecuzione
e la differenza rispetto al processo di cognizione: quest'ultimo è diretto all'accertamento
dell'esistenza di un diritto che la parte afferma esistente; il primo è invece diretto alla
attuazione coattiva del diritto accertato.
Le caratteristiche peculiari dell'azione esecutiva sono:
– la unilateralità nel senso che non vi è contraddittorio. Il debitore è soggetto ma non è
parte, solo se propone opposizione si apre un giudizio autonomo di cognizione
– la non esclusività perchè sullo stesso bene possono svolgersi molteplici azioni
– il presupposto di un requisito formale , cioè il titolo esecutivo.
Per quanto riguarda il valore:
– nelle cause di opposizione del debitore esso si determina dal credito per cui si procede
– nelle cause di opposizione di terzi, dal valore dei beni controversi
– nelle controversie sorte in sed
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Diritto processuale civile II - processo esecutivo
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Diritto Processuale Civile II
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Diritto processuale civile II - Appunti
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Diritto processuale civile II - opposizione