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L'ARBITRATO
1. PREMESSA
La distinzione tra arbitrato rituale e irrituale viene generalmente fatta risalire ad una sentenza della Corte di Cassazione di Torino del 27 dicembre 1904, di rigetto del ricorso proposto nei confronti di una sentenza della Corte d'Appello di Milano. A partire da questa pronuncia l'esistenza di due diverse forme di arbitrato si è andata sempre più consolidando.
La decisione della Corte di Cassazione che individuava accanto all'arbitrato rituale (l'unico disciplinato dal codice di procedura civile), la figura dell'arbitrato irrituale, basava questa distinzione più su elementi formali che sostanziali. La dottrina e la giurisprudenza accolsero tale distinzione senza porsi il problema di verificarne il fondamento sostanziale, limitandosi a ribadire che nell'arbitrato rituale agli arbitri viene attribuito l'incarico di "decidere" la controversia sostituendosi ai giudici ordinari; mentre
Nell'arbitrato irrituale viene attribuito semplicemente l'incarico di "comporla" attraverso un regolamento a contenuto negoziale e non decisorio. È questa quindi la differenza che viene fatta tra i due tipi di arbitrato:
- Si ha arbitrato rituale quando si giunge ad una controversia relativamente ad un negozio già concluso, e sia chiamato un terzo a deciderla;
- Si ha arbitrato irrituale (o libero) invece, quando le parti incaricano un terzo di comporre una controversia tra di essi insorta, relativamente ad un negozio giuridico già perfezionato, e si impegnano a riconoscere la determinazione del terzo come espressione della propria volontà.
L'arbitrato è una manifestazione dell'autonomia negoziale delle parti, e nasce dall'esigenza di ridurre i lunghissimi tempi necessari alla "giustizia", e di conseguenza per risolvere le controversie (soprattutto commerciali), con minor dispendio di tempo, energie e denaro.
Questo istituto si impone poi non solo per la rapidità e la riservatezza del giudizio, ma soprattutto per la competenza tecnica e scientifica che caratterizza gli arbitri chiamati a gestirlo, competenza che non è possibile pretendere dal giudice ordinario, il quale non può possedere sempre conoscenze e competenze universali.1
La clausola compromissoria è utilizzabile soprattutto in materia di contratti commerciali, ed è utile per giungere ad una rapida conclusione della controversia: soprattutto per le liti di valore non molto elevato, ove il ricorso all'autorità giudiziaria sarebbe troppo lungo e oneroso, in relazione al valore del contratto.
È inoltre consigliabile per risolvere problemi di tipo tecnico (contratti di fornitura, appalti) più che di tipo essenzialmente giuridico.
La clausola arbitrale consiste nell'accordo tra le parti di assegnare a uno (arbitro unico) o a più arbitri (collegio arbitrale) già designati,
ovvero da designare, la risoluzione di una controversia insorta tra le parti del contratto (compromesso), o solo possibile nel futuro ma non ancora attuale (clausola compromissoria), con riferimento ad uno o più aspetti del contratto stesso. L'oggetto della clausola consiste quindi in un mandato, cioè un incarico fiduciario, a terze persone, cui viene affidato il compito di definire in via negoziale, quindi nell'ottica dell'accordo tra le parti, le contestazioni sorte tra le parti stesse, con una soluzione transattiva o con un negozio di accertamento dei diritti reciproci delle parti, che poi queste faranno eventualmente valere in via giudiziaria, se non spontaneamente esauditi. I contraenti si impegnano con detta clausola a considerare la decisione degli arbitri come propria volontà contrattuale, obbligatoria e vincolante. Non è ammissibile per motivi di ordine generale, un compromesso totale, che cioè imponga la risoluzione arbitrale di tutte.le controversie che potranno eventualmente nascere tra due soggetti. E' invece possibile in un compromesso apposto ad un singolo contratto. La clausola compromissoria non può essere generica, in quanto è l'appendice di un contratto con un contenuto specifico. La clausola compromissoria è una clausola contrattuale e come tale revocabile, anch'essa sola, in ogni momento; è sufficiente l'accordo tra le parti (cosiddetta novazione contrattuale). La clausola infine, deve venire approvata specificamente per iscritto (artt. 1341 e 1342 c.c.), ove venga inserita in un testo standard contenente le condizioni generali di contratto, predisposto da una delle parti del contratto stesso. 2. DIFFERENZE TRA ARBITRATO RITUALE E ARBITRATO LIBERO. L'arbitrato rituale è la forma più complessa dell'arbitrato, ed è regolato dagli artt. da 806 a 840 del codice di procedura civile. Il lodo di un arbitrato che sia svolto nel rispetto di taliNorme del codice di procedura civile viene omologato dal Pretore, e assume lo stesso valore di una sentenza resa da un giudice civile dello Stato, peraltro, si tratta di un arbitrato molto poco diffuso nella prassi, in quanto piuttosto costoso e complicato. Al contrario, è estremamente diffuso in virtù dell'ampio uso che se ne fa nel commercio internazionale, l'arbitrato irrituale (o libero).
Al di là del valore che la decisione degli arbitri assume per l'ordinamento giuridico (valore di sentenza quello rituale; valore di contratto quello irrituale) la differenza fra arbitrato rituale e arbitrato libero non è sostanziale (come inizialmente stabilito dalla Cassazione con la sentenza del 1904), in quanto gli arbitri liberi decidono le controversie sulla base degli stessi principi e non diversamente da quel che fanno gli arbitri rituali. Il lodo dell'arbitrato irrituale trova però la sua forza vincolante unicamente nel consenso e nella preventiva.
accettazione delle parti; con la conseguenza che i vizi che possono infirmare un lodo arbitrale libero sono soltanto quelli che, secondo il diritto sostanziale, potrebbero viziare la volontà delle parti o il mancato rispetto del contraddittorio da parte degli arbitri. Da un'analisi delle pronunce giurisprudenziali dell'ultimo quindicennio risulta quindi superata una decisione della Corte di Cassazione (Cass. sent. n. 6054 del 1979) in cui si stabiliva che le norme processuali dettate dal codice di procedura civile per l'arbitrato, non si potessero applicare all'arbitrato irrituale in considerazione del suo carattere contrattuale. Del resto la Corte stessa è arrivata ad affermare (Cass. sent. n. 8046 del 1994) che "l'unificazione delle due figure di arbitrato può dirsi ormai compiuta". 3. IMPUGNAZIONE DELLA DECISIONE DEGLI ARBITRI. Le differenze esistenti tra i due tipi di arbitrato hanno dei riflessi anche sul tipo di mezzi di impugnazione della decisione degli arbitri.impugnazione che le parti hanno a disposizione nell'uno o nell'altro caso. Per ciò che attiene l'arbitrato rituale, l'efficacia del lodo è equiparata ad una sentenza di primo grado, tanto è che le eventuali impugnazioni per nullità, revocazione e opposizione di terzo (le uniche ammesse), vanno proposte davanti alla Corte d'Appello. La decisione dell'arbitrato irrituale invece, essendo considerato un'attività negoziale, ha un'efficacia di tipo contrattuale, quindi qualora una delle parti non dovesse adempiere spontaneamente alla decisione degli arbitri, per ottenerne l'adempimento si dovrà proporre un'azione di inadempimento contrattuale con un ordinario giudizio di cognizione. Ci si dovrà quindi necessariamente rivolgere al giudice di primo grado e cominciare da zero il corso della giustizia ordinaria. Quest'ultimo punto da una parte della dottrina è considerato uno.svantaggio dell'arbitrato libero; mentre da altra parte un vantaggio, in quanto si rileva come nel nostro ordinamento ci sono dei tempi molto lunghi nel giudizio ordinario, quindi il procedimento ingiuntivo che può seguire il lodo irrituale è comunque in genere molto più veloce del procedimento ordinario che conduce ad una sentenza.Per quanto riguarda la valutazione da parte del giudice ordinario della esattezza del lodo arbitrale, si baserà sul fatto che la decisione arbitrale è un "contratto per relationem" stipulato fra le parti.
Di conseguenza, il controllo del giudice sulla decisione arbitrale potrà focalizzarsi:
- sul fatto che la decisione degli arbitri rispetti il mandato loro conferito, ossia abbiano giudicato secondo quanto richiesto loro dalle parti. Sarà quindi riformata una decisione arbitrale in cui l'arbitro non abbia esaminato alcune richieste delle parti, o in cui sia stato riconosciuto ad una parte più
di quel che chiedeva;- sul fatto che nel procedimento gli arbitri abbiano rispettato le regole delcontraddittorio, ossia abbiano dato ad entrambe le parti le stesse opportunità di svolgerele loro difese, produrre documenti, ecc.;- sul fatto che il giudizio degli arbitri si sia correttamente formato, ossia nella lorodecisione essi non abbiano tralasciato di esaminare (o non abbiano correttamentevalutato) gli elementi di fatto e di diritto sottoposti loro dalle parti.
3.1. I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE DEL LODO IRRITUALE.
Per ciò che attiene all'individuazione dei motivi che possono condurre ad inficiare il lodo degli arbitri irrituali, l'affermazione corrente nella giurisprudenza è che la determinazione arbitrale, avendo natura negoziale, in quanto direttamente riconducibile alla volontà manifestata dalle parti con il conferimento del mandato agli arbitri, può impugnarsi esclusivamente per i vizi che secondo il codice civile, costituiscono causa.
Dinullità o annullabilità dei contratti. Ma questa affermazione deve essere specificata, infatti il lodo arbitrale può essere invalidato sia per i vizi della convenzione arbitrale che per i vizi suoi propri. Si contrappongono quindi vizi originali del dictum degli arbitri e vizi derivati.
Sul piano formale è indubbia la diversità dei mezzi di impugnazione del lodo rituale e di quello libero, esperibili dalla parte soccombente, in quanto sono processuali nel primo caso e negoziali nel secondo. Nella sostanza però i motivi sono analoghi e l'insindacabilità del merito del giudizio caratterizza sia il lodo rituale che quello libero.
I mezzi esperibili contro il lodo rituale sono l'incapacità delle parti, i vizi della volontà (errore, violenza e dolo), l'eccesso di mandato e la contrarietà a norme imperative. Sostanzialmente, gli effetti tra i mezzi di impugnazione previsti per il lodo rituale, e quelli nei
I confronti del lodo irrituale non variano molto, infatti le norme di cui agli art.1427 e ss. c.c.