L'arbitrato
Premessa
La distinzione tra arbitrato rituale e irrituale viene generalmente fatta risalire a una sentenza della Corte di Cassazione di Torino del 27 dicembre 1904, di rigetto del ricorso proposto nei confronti di una sentenza della Corte d’Appello di Milano. A partire da questa pronuncia, l’esistenza di due diverse forme di arbitrato si è andata sempre più consolidando.
La decisione della Corte di Cassazione che individuava accanto all’arbitrato rituale (l’unico disciplinato dal codice di procedura civile), la figura dell’arbitrato irrituale, basava questa distinzione più su elementi formali che sostanziali. La dottrina e la giurisprudenza accolsero tale distinzione senza porsi il problema di verificarne il fondamento sostanziale, limitandosi a ribadire che nell’arbitrato rituale agli arbitri viene attribuito l’incarico di “decidere” la controversia sostituendosi ai giudici ordinari; mentre nell’arbitrato irrituale viene attribuito semplicemente l’incarico di “comporla” attraverso un regolamento a contenuto negoziale e non decisorio.
- Si ha arbitrato rituale quando si giunge a una controversia relativamente a un negozio già concluso, e sia chiamato un terzo a deciderla;
- Si ha arbitrato irrituale (o libero) invece, quando le parti incaricano un terzo di comporre una controversia tra di essi insorta, relativamente a un negozio giuridico già perfezionato, e si impegnano a riconoscere la determinazione del terzo come espressione della propria volontà.
L'arbitrato è una manifestazione dell’autonomia negoziale delle parti, e nasce dall'esigenza di ridurre i lunghissimi tempi necessari alla "giustizia", e di conseguenza per risolvere le controversie (soprattutto commerciali), con minor dispendio di tempo, energie e denaro. Questo istituto si impone poi non solo per la rapidità e la riservatezza del giudizio, ma soprattutto per la competenza tecnica e scientifica che caratterizza gli arbitri chiamati a gestirlo, competenza che non è possibile pretendere dal giudice ordinario, il quale non può possedere sempre conoscenze e competenze universali.
La clausola compromissoria è utilizzabile soprattutto in materia di contratti commerciali, ed è utile per giungere a una rapida conclusione della controversia: soprattutto per le liti di valore non molto elevato, ove il ricorso all'autorità giudiziaria sarebbe troppo lungo e oneroso, in relazione al valore del contratto. È inoltre consigliabile per risolvere problemi di tipo tecnico (contratti di fornitura, appalti) più che di tipo essenzialmente giuridico.
La clausola arbitrale consiste nell'accordo tra le parti di assegnare a uno (arbitro unico) o a più arbitri (collegio arbitrale) già designati, ovvero da designare, la risoluzione di una controversia insorta tra le parti del contratto (compromesso), o solo possibile nel futuro ma non ancora attuale (clausola compromissoria), con riferimento a uno o più aspetti del contratto stesso. L'oggetto della clausola consiste quindi in un mandato, cioè un incarico fiduciario, a terze persone, cui viene affidato il compito di definire in via negoziale, quindi nell'ottica dell'accordo tra le parti, le contestazioni sorte tra le parti stesse, con una soluzione transattiva o con un negozio di accertamento dei diritti reciproci delle parti, che poi queste faranno eventualmente valere in via giudiziaria, se non spontaneamente esauditi. I contraenti si impegnano con detta clausola a considerare la decisione degli arbitri come propria volontà contrattuale, obbligatoria e vincolante.
Non è ammissibile per motivi di ordine generale, un compromesso totale, che cioè imponga la risoluzione arbitrale di tutte le controversie che potranno eventualmente nascere tra due soggetti. È invece possibile in un compromesso apposto a un singolo contratto. La clausola compromissoria non può essere generica, in quanto è l'appendice di un contratto con un contenuto specifico.
La clausola compromissoria è una clausola contrattuale e come tale revocabile, anch'essa sola, in ogni momento; è sufficiente l'accordo tra le parti (cosiddetta novazione contrattuale). La clausola infine, deve venire approvata specificamente per iscritto (artt. 1341 e 1342 c.c.), ove v
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