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Rinvio delle norme relative al procedimento dinnanzi al tribunale

Art. 359 cpc: Nei procedimenti di appello dinnanzi alla corte o al tribunale, si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo.

Sentenze di primo grado

Art. 339 cpc pone la regola generale: sono appellabili le sentenze di primo grado.

Eccezioni - Sentenze inappellabili

  • Ex art. 618 cpc in tema di opposizione agli atti esecutivi.
  • Ex art. 440 in materia di lavoro per controversie di valore non superiore a 25,82 euro.
  • Inappellabilità può scattare anche in virtù della volontà delle parti:
    • Art. 360 c.2 cpc quando le parti concordano di omettere l'appello e adire direttamente la corte di cassazione.
    • Art. 339 c.2 cpc quando le parti hanno consensualmente incaricato il giudice di primo grado di dirimere la controversia secondo equità, ex art. 114 cpc.

L'appello limitato

L'appello avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità necessaria ha la caratteristica di essere un appello limitato: con l'atto di appello possono farsi valere solo gli errori in iudicando costituiti dalla violazione di norme costituzionali, di norme comunitarie, ecc.

Proposta dell'appello

Art. 341 cpc stabilisce che l'appello si propone all'ufficio giudiziario, nel cui ambito territoriale si trova l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha pronunciato la sentenza che si vuole appellare. Eccezione: foro erariale (art. 25 cpc).

Errore nella scelta del mezzo di impugnazione

Tenere distinta l'incompetenza dall'errore nella scelta del mezzo di impugnazione; quest'ultima infatti comporta l'inammissibilità dell'impugnazione.

Trasferimento del giudizio

Nel caso in cui l'appello sia proposto a un giudice territorialmente incompetente, si ha traslatio iudicii, ovvero la dichiarazione di incompetenza del giudice adito e la possibilità di riassunzione del processo di appello di fronte al giudice indicato come competente (art. 44\45 cpc).

Determinazione del contenuto dell'atto di appello

  • Qual è l'ambito di cognizione del giudice in appello?
  • L'appello è un mezzo di impugnazione ordinario, quindi la determinazione dell'oggetto di appello si determina con gli stessi criteri dell'oggetto del processo di primo grado.
  • Mezzo di impugnazione di gravame: il giudice d'appello viene reinvestito del potere di decidere ciò che ha già deciso il giudice di primo grado.
  • Oggetto dell'appello e le questioni che il giudice di appello deve affrontare sono quindi determinate dalle parti.
  • L'atto di appello non contiene una domanda giudiziale, posto che la litispendenza è sempre quella determinata dalla domanda giudiziale proposta in primo grado.

Contenuto dell'appello

Art. 342 cpc, modificato nel 2012, disciplina il contenuto. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

  • Individuazione delle parti del provvedimento che si intende appellare.
  • Le modifiche richieste, quindi una diversa ricostruzione della quaestio facti che secondo l'appellante è corretta.
  • L'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, cioè la quaestio iuris.

La più recente riforma, recependo la giurisprudenza della cassazione, ha valorizzato il ruolo svolto dai motivi di appello dando rilevanza, oltre che alla parte volitiva (che determina la devoluzione e quindi l'ambito della cognizione del giudice di appello), anche alla parte argomentativa, mediante la quale l'appellante individua le ragioni in virtù delle quali la sentenza di primo grado deve essere riformata. Tali ragioni devono essere potenzialmente in grado di fondare l'accoglimento dell'appello.

L'onere di specificare i motivi dell'appello risponde a una duplice finalità: delimitare l'ambito della cognizione del giudice d'appello e consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata.

Riproposizione di domande ed eccezioni

Art. 346 cpc: Le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, che non sono e...

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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