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Procedimento per la convalida dello sfratto

Argomento: il procedimento, la competenza e l'atto introduttivo

Procedimento. Il Procedimento di convalida di sfratto, disciplinato dagli artt. 657 e ss. c.p.c., si configura come un procedimento speciale a cognizione sommaria. Con questo procedimento speciale è possibile far valere il diritto al rilascio di un immobile in favore di un concedente o di un locatore.

In via generale possiamo dire che è possibile esperire tale procedimento quando:

  • il diritto al rilascio dell'immobile è attuale;
  • il diritto al rilascio sia attuale e possibile;
  • il diritto al rilascio non è ancora attuale.

L'atto introduttivo. È un atto di citazione che, ai sensi dell'art. 660 c.p.c., dovrà contenere, oltre all'intimazione, la richiesta per la convalida. La notificazione del livello introduttivo del giudizio de quo va fatta in "mani proprie".

Argomento: in udienza, rimedi e...

impugnazioni In udienza possono verificarsi varie situazioni: - può accadere che l'intimante non compaia; - può accadere che l'intimato non compaia; - può accadere che l'intimato compaia, e si opponga alla convalida; - può accadere che, durante l'udienza, l'intimato si opponga e fornisca idonee prove documentali a supporto della formulata opposizione. Rimedi e impugnazioni. L'unico rimedio previsto dal codice di rito per impugnare l'ordinanza di convalida di licenza o sfratto previsto dal Codice di Procedura Civile, è l'ipotesi di cui all'art. 668 c.p.c., ovvero l'opposizione tardiva dell'intimato, proponibile entro 10 giorni dall'avvenuta esecuzione dell'ordinanza. 674. PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE Argomento: cos'è e quando si ottiene il decreto Cos'è. E' un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 633 e ss. del c.p.c. Il procedimento diingiunzione è un accertamento con prevalente funzione esecutiva. La pronuncia del decreto non avviene in contraddittorio, la parte può opporsi solo dopo l'emissione (provvedimento inaudita altera parte). Quando si ottiene il decreto. I requisiti per l'ammissibilità del decreto sono fissati dagli artt. 633 e ss.c.p.c.:
  • il ricorrente deve vantare un diritto di credito inesausto certo e determinato;
  • deve essere prodotta nel ricorso prova certa e scritta del credito vantato;
  • nel caso che il diritto nasca da una controprestazione, il creditore deve provare l'avvenuto adempimento.
Argomento: ricorso per ottenere un decreto ingiuntivo e l'opposizione. Il ricorso per ottenere un decreto ingiuntivo deve essere presentato al giudice che sarebbe competente se la causa venisse trattata nel rito ordinario. Il ricorrente ha 60 giorni di tempo (a pena di inefficacia) per notificare il decreto e dal momento della notifica.cominciano a contarsi i 40 giorni utili (o quelli diversamente indicati dal giudice) per formulare l'opposizione. L'opposizione ad un decreto ingiuntivo si propone, davanti all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, mediante atto di citazione entro i termini previsti dal decreto stesso (di solito 40 giorni). Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può sospendere con ordinanza non impugnabile l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa a mente dell'art. 642 c.p.c. Opposizione Tardiva. Un decreto ingiuntivo non opposto sarà idoneo ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale tra le parti così come la sentenza passata in giudicato ai sensi dell'art. 2909 cc. Può aversi opposizione tardiva se il debitore destinatario del decreto ingiuntivo riesce a dimostrare che la notifica è invalida o che non ha potuto proporre opposizione o, se proposta opposizione, non si è ancora concluso il relativo giudizio.

èpotuto costituire nei termini per caso fortuito o forza maggiore.Il decreto ingiuntivo divenuto esecutivo può impugnarsi per revocazione e con opposizione.

685. PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI ED IL DIVORZIO

Argomento: separazione e competenze

Separazione. Il procedimento per separazione personale dei coniugi, rientra tra i giudizi di volontariagiurisdizione, in cui si gestisce un negozio con la collaborazione del giudice, il quale concorre adeterminare una volontà che, in assenza di conflitti, i singoli soggetti potrebbero raggiungere da soli.L’art. 742 bis c.p.c, stabilisce che, salvo disposizioni speciali, alla volontaria giurisdizione si applicanole norme che regolano i procedimenti in camera di consiglio.La disciplina volta a regolamentare l'istituto giuridico della separazione personale dei coniugi ècostituita, per ciò che concerne il diritto sostanziale, dagli artt. 155 c.c. e ss., mentre per ilprocedimento si applicano le

Norme degli artt. 706 c.p.c. e ss. È bene sottolineare che la pronuncia di separazione, non pone fine al matrimonio, che cessa solo a seguito di divorzio e negli altri casi previsti dalla legge art. 149 cc., né si determina il venir meno dello status di coniuge, ma si realizza solo la sospensione di alcuni dei doveri scaturenti dal matrimonio.

Il nostro ordinamento prevede, dunque, 3 tipologie di separazione:

  1. la separazione giudiziale, che viene decretata dal giudice, su richiesta di uno o di entrambi i coniugi;
  2. la separazione consensuale, così definita perché voluta dagli interessati sulla base di un accordo, in piena libertà ed autonomia, i cui effetti, però, si producono solo in seguito alla pronuncia di omologazione da parte del Tribunale;
  3. la separazione di fatto, semplicemente decisa dai coniugi, senza rispettare delle formalità specifiche e senza ricorrere al giudice o ad altra autorità, essa non produce alcun effetto sullo status giuridico dei coniugi.

pianogiuridico ma è sufficiente a far decorrere il termine triennale per la pronuncia di divorzio.In tema di giurisdizione, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dalla L. 31 maggio 1995 n.218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.L'art. 3 della predetta legge, dispone che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia. Inoltre, l'art. 31 prevede che la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio, in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. Un criterio può essere, ad esempio, quello della residenza abituale dei coniugi (luogo ove essi hanno fissato stabilmente il centro permanente o abituale di interessi che è del tutto indipendente dalla cittadinanza dei

coniugi) oppure la residenza abituale del convenuto.

Competenze. L’art. 50 bis c.p.c. prevede per il giudizio di separazione nella fase di cognizione, una competenza esclusiva e funzionale del Tribunale in composizione collegiale, in cui vi è l’obbligo di partecipazione del P.M., ex art. 70 c.p.c.

A mente dell’art. 706 c.p.c., competente per la domanda di separazione è il Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi. Altrimenti, nel caso ad esempio in cui i coniugi hanno sempre avuto residenze diverse, è competente il Tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio.

Se, invece, il coniuge convenuto ha residenza all’estero o risulta irreperibile, la domanda e proposta al Tribunale del luogo di residenza o del domicilio del ricorrente. Infine, se anche quest’ultimo è residente all’estero, è competente qualunque Tribunale della Repubblica.

Argomento: Pubblico Ministero, il ricorso

introduttivo e l'ordinanza presidenziale. La legittimazione ad agire spetta a ciascuno dei coniugi, come previsto espressamente dall'art. 150 c.c. La natura personalissima dell'azione e la circostanza che il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi (art. 149 c.c.) escludono qualsiasi iniziativa intrapresa dagli eredi e, per la medesima ragione, ai terzi non è consentito l'intervento con domande relative allo status ed al vincolo matrimoniale. L'art. 707 co 1 c.p.c. dispone poi che i coniugi devono comparire personalmente davanti al Presidente con l'assistenza dei difensori. Ciò in quanto, l'assistenza del difensore è divenuto, sin dalla fase preliminare del giudizio, elemento necessario del contraddittorio. Pubblico Ministero. Altro soggetto di cui si prevede espressamente l'intervento, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, è il Pubblico Ministero (ex art. 70, co 1 n. 2 c.p.c.). L'ufficio, infatti,

ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 709 co 1 c.p.c., di dare al Pubblico Ministero comunicazione della pendenza della causa. Resta, però, una scelta discrezionale dello stesso quella di prendere parte al procedimento.

I figli non indipendenti economicamente. I figli minori e maggiorenni non indipendenti economicamente possono divenire parti del giudizio di separazione e divorzio, agendo in giudizio mediante intervento adesivo autonomo e litisconsortile o in via principale, ai sensi dell'art. 155quinquies c.c. che riconosce loro un proprio diritto al mantenimento.

Ricorso introduttivo. La domanda di separazione è proposta con ricorso, depositato nella cancelleria del Tribunale competente. Il ricorso deve contenere tutti i requisiti, che valgono ad identificare correttamente la domanda introduttiva ed i soggetti cui si riferisce. Accanto all'esposizione dei fatti, non è, invece, necessaria l'indicazione degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda.

ciò invirtù della struttura bifasica della procedura, che distingue nettamente la fase prodromica presidenziale da quella di cognizione vera e propria. Sempre all'interno del ricorso introduttivo deve essere proposta la richiesta di addebito della separazione e, secondo consolidata dottrina, non anche nella memoria integrativa. Analogamente al ricorso introduttivo, anche la memoria con la quale il convenuto si costituisce, può essere circoscritta all'enunciazione delle ragioni, per le quali ci si oppone all'altrui domanda. Udienza Presidenziale. La funzione principale dell'udienza presidenziale è quella di addivenire ad una conciliazione tra i coniugi. Il Presidente del Tribunale, ex art. 706 c.p.c., nei 5 giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto, scritto in calce al ricorso, la data dell'udienza di comparizione del coniugi dinanzi a sé, che deve essere tenuta entro 90 giorni dal deposito del ricorso e fissa, inoltre,Il termine per la notifica del ricorso e del decreto al convenuto e al PM ed il per il deposito in cancelleria è di 10 giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Dettagli
A.A. 2012-2013
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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