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Diritto processuale civile (II parte)

L'appello

L'appello è il primo e più ampio strumento di impugnazione ordinaria concesso alle parti. La normativa di riferimento è quella di cui al Libro II, Titolo II, Capo II del Codice di Procedura Civile. Nell'atto di appello vanno indicati analiticamente e specificatamente i motivi del gravame. Per regola generale, il giudizio di secondo grado non genera a sua volta, una correlata fase rescissoria. Nel processo civile nel secondo grado vige il divieto dello ius novorum.

I soggetti dell'appello. Legittimati a proporre l'appello sono le parti del grado di giudizio conclusosi, ancorché rimaste contumaci. L’appello si propone con atto citazione. Il mancato rispetto dei termini di comparizione determina la consumazione dell'impugnazione.

La notifica dell'atto di appello. L’appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al Tribunale e alla Corte di Appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. I presupposti per spiegare la domanda di inibitoria della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado sono la sussistenza di gravi e fondati motivi e di pericolo di insolvenza. Se l’atto di appello è notificato a più persone, l’originante deve essere inserito nel fascicolo entro 10 giorni dall’ultima notificazione.

Improcedibilità dell'appello. L’appello è dichiarato improcedibile, anche d'ufficio, se l'appellante non si costituisce in termini. All'atto della iscrizione a ruolo, la parte che per prima si costituisce è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. La trattazione dell'appello è collegiale. Ciascuna delle parti può anche chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al Collegio.

Cassazione - Revocazione - Opposizione di terzo

Cos'è la Corte di Cassazione. È un mezzo d'impugnazione ordinario, in quanto la possibilità della sua proposizione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza. La Suprema Corte assicura la funzione di nomofilachia, ossia l'uniforme applicazione della legge. Sono impugnabili per cassazione le pronunce per come indicate nell'art. 360 c.p.c.

Ricorso. L'atto introduttivo è il ricorso che deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da un avvocato iscritto nell'apposito albo, munito di procura speciale. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte a pena di improcedibilità, nel termine di 20 giorni dall'ultima notifica alle parti contro le quali è proposto. Se la parte intende, a sua volta, impugnare la sentenza per propri motivi, insieme al controricorso deve proporre ricorso incidentale.

Le sezioni. La Corte di cassazione è costituita in sezioni e giudica in ciascuna sezione invariabile di 5 votanti. La Corte pronuncia a Sezioni unite le questioni di giurisdizione, i conflitti positivi e negativi di giurisdizione tra giudici speciali o tra questi e giudici ordinari ed i conflitti negativi di attribuzione tra la P.A. ed il giudice ordinario.

Giudizio di cassazione. Il giudizio di Cassazione è rescindente, ossia elimina la sentenza del giudice di merito, per poter eventualmente affidare al giudice inferiore il nuovo esame della controversia (giudizio rescissorio). Quando la Corte cassa con rinvio è onere della parte di riassumere il giudizio entro 3 mesi dalla relativa pronuncia della Corte, altrimenti il processo si estingue. La parte può rinunciare al ricorso finché non sia cominciata la relazione all'udienza o sia notificata la richiesta al P.M. La rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Procedimento per la convalida dello sfratto

Il procedimento, la competenza e l’atto introduttivo

Procedimento. Il Procedimento di convalida di sfratto, disciplinato dagli artt. 657 e ss. c.p.c., si configura come un procedimento speciale a cognizione sommaria. Con questo procedimento speciale è possibile far valere il diritto al rilascio di un immobile in favore di un concedente o di un locatore. In via generale possiamo dire che è possibile esperire tale procedimento quando:

  • Il diritto al rilascio dell'immobile è attuale;
  • Il diritto al rilascio sia attuale e possibile;
  • Il diritto al rilascio non è ancora attuale.

L’atto introduttivo. È un atto di citazione che, ai sensi dell'art. 660 c.p.c., dovrà contenere, oltre all'intimazione, la richiesta per la convalida. La notificazione del livello introduttivo del giudizio de quo va fatta in "mani proprie".

In udienza, rimedi e impugnazioni

In udienza possono verificarsi varie situazioni:

  • Può accadere che l'intimante non compaia;
  • Può accadere che l'intimato non compaia;
  • Può accadere che l'intimato compaia, e si opponga alla convalida;
  • Può accadere che, durante l'udienza, l’intimato si opponga e fornisca idonee prove documentali a supporto della formulata opposizione.

Rimedi e impugnazioni. L'unico rimedio previsto dal codice di rito per impugnare l'ordinanza di convalida di licenza o sfratto previsto dal Codice di Procedura Civile è l'ipotesi di cui all'art. 668 c.p.c. ovverosia l'opposizione tardiva dell'intimato, proponibile entro 10 giorni dall’avvenuta esecuzione dell'ordinanza.

Procedimento di ingiunzione

Cos'è e quando si ottiene il decreto

Cos'è. È un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 633 e ss. del c.p.c. Il procedimento di ingiunzione è un "accertamento con prevalente funzione esecutiva". La pronuncia del decreto non avviene in contraddittorio, la parte può opporsi solo dopo l'emissione (provvedimento "inaudita altera parte").

Quando si ottiene il decreto. I requisiti per l'ammissibilità del decreto sono fissati dagli artt. 633 e ss. c.p.c.

  • Il ricorrente deve vantare un diritto di credito inesausto certo e determinato;
  • Deve essere prodotta nel ricorso prova certa e scritta del credito vantato;
  • Nel caso che il diritto nasca da una controprestazione, il creditore deve provare l'avvenuto adempimento.

Ricorso per ottenere un decreto ingiuntivo e l’opposizione

Il ricorso per ottenere un decreto ingiuntivo deve essere presentato al giudice che sarebbe competente se la causa venisse trattata nel rito ordinario. Il ricorrente ha 60 giorni di tempo (a pena di inefficacia) per notificare il decreto e dal momento della notifica cominciano a contarsi i 40 giorni utili (o quelli diversamente indicati dal giudice) per formulare l'opposizione. L'opposizione ad un decreto ingiuntivo si propone, davanti all'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto, mediante atto di citazione entro i termini previsti dal decreto stesso (di solito 40 giorni).

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher tipo_1966@libero.it di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "Giustino Fortunato" di Benevento o del prof Scala Angelo.
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