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Caratteristiche del processo del lavoro

Attraverso le singole caratteristiche del processo del lavoro, che andremo ad analizzare, il legislatore della riforma ha inteso perseguire i principi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza. In questa cornice si inquadrano:

  • L'attribuzione della competenza al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in composizione monocratica. In questo modo la legge non ha creato un giudice speciale, in conformità con la previsione dell'art. 102, 2° c. Cost. secondo la quale «non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie…». In questo modo si è voluto semplicemente sottolineare che quando il tribunale decide controversie in materia di lavoro, applica le norme del relativo rito.
  • Il sistema di chiamata in giudizio non è più quello della citazione, ma quello del deposito del ricorso con successivo decreto di fissazione dell’udienza. E poiché il deposito del ricorso è anche il primo atto di impulso del processo, se ne può desumere che in questo processo non è configurabile la contumacia dell'attore.
  • Un sistema di preclusioni sostanzialmente analogo a quello dell’attuale processo di cognizione, ma caratterizzato da una maggiore rigidità, infatti le preclusioni rispetto alle iniziative e agli adempimenti che la legge prevede come da effettuarsi con la memoria difensiva a pena di decadenza, operano fin dalla scadenza del termine per la costituzione (a differenza dello spostamento delle barriere del processo ordinario 180, 2° c.) salva l'eventuale rimessione in termini qualora ne ricorrano le condizioni.
  • L'attribuzione al giudice di più ampi ed incisivi poteri art. 421.
  • L'obbligatorietà dell'interrogatorio libero e del tentativo di conciliazione delle parti, le quali hanno l'onere di comparire personalmente o a mezzo di procuratore adeguatamente informato sui fatti della causa.
  • L'assunzione dei mezzi di prova nella prima (e tendenzialmente unica) udienza o in «altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima».
  • Il potere del giudice, in ogni stato del giudizio, di pronunciare con ordinanza la condanna al pagamento immediato delle somme non contestate o di cui il giudice ritenga acquisito l’accertamento art. 423.
  • La pronuncia di sentenza definitiva o non definitiva subito dopo la fine dell’udienza con immediata lettura del dispositivo, ma «se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza».
  • L'esecutorietà della sentenza di primo grado in quanto pronunci condanna a favore del lavoratore (ma ora anche a favore del datore di lavoro secondo il 5° comma dell’art. 331).
  • Divieto di novum in appello.

Il passaggio dal rito ordinario al rito speciale e viceversa

L'art. 426 disciplina il passaggio dal rito ordinario al rito speciale, configurando l'ipotesi che cause tipicamente riservate al “giudice del lavoro” (409) vengano proposte dinanzi al tribunale che procede nelle forme ordinarie. In questo caso il giudice «fissa con ordinanza l'udienza» di discussione della causa secondo il rito del lavoro (420) ed assegna «il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memoria e documenti di cancelleria». All’udienza così fissata si applicherà la disciplina prevista per il rito del lavoro.

Nell’ipotesi opposta l’art. 427 configura l’eventualità che venga proposta dinanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro una causa diversa da quelle elencate dall’art. 409. Per questa ipotesi l’art. 427 prende in considerazione non solo l’ipotesi che il giudice adito sia competente, ma anche quella che sia incompetente:

  • Per la prima ipotesi prevede che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie; ciò che va messo in relazione con le particolari agevolazioni fiscali proprie del rito del lavoro.
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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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