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Caratteristiche del processo del lavoro
Attraverso le singole caratteristiche del processo del lavoro (che andremo ad analizzare) il legislatore della riforma ha inteso perseguire i principi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza.
In questa cornice si inquadrano:
- L'attribuzione della competenza al tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in composizione monocratica. In questo modo la legge non ha creato un giudice speciale, in conformità con la previsione dell'art. 102, 2° c. Cost. secondo la quale "non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie..."; in questo modo si è voluto semplicemente sottolineare che quando il tribunale decide controversie in materia di lavoro, applica le norme del relativo rito.
- Il sistema di chiamata in giudizio non è più quello della citazione,
- conciliazione delle parti, le quali hanno l'onere di comparire personalmente o a mezzo di procuratore adeguatamente informato sui fatti della causa.
- l'assunzione dei mezzi di prova nella prima (e tendenzialmente unica) udienza o in "altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima".
- il potere del giudice, in ogni stato del giudizio, di pronunciare con ordinanza la condanna al pagamento immediato delle somme non contestate o di cui il giudice ritiene acquisito l'accertamento art.423.
- la pronuncia di sentenza definitiva o non definitiva subito dopo la fine dell'udienza con immediata lettura del dispositivo, ma "se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza".
- l'esecutorietà
della sentenza di primo grado in quanto pronunci condanna a favore del lavoratore (ma ora anche a favore del datore di lavoro secondo il 5° comma dell'art.331).
10. Divieto di novum in appello. 1Il passaggio dal rito ordinario al rito speciale e viceversaL'art.426 disciplina il passaggio dal rito ordinario al rito speciale, configurando l'ipotesi che1cause tipicamente riservate al "giudice del lavoro" (409 ) vengano proposte dinanzi al tribunaleche procede nelle forme ordinarie. In questo caso il giudice "fissa con ordinanza l'udienza" didiscussione della causa secondo il rito del lavoro (420) ed assegna "il termine perentorio entro ilquale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediantedeposito di memoria e documenti di cancelleria". All'udienza così fissata si applicherà ladisciplina prevista per il rito del lavoro.Nell'ipotesi opposta l'art.427
Configura l'eventualità che venga proposta dinanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro una causa diversa da quelle elencate dall'art.409. Per questa ipotesi l'art.427 prende in considerazione non solo l'ipotesi che il giudice adito sia competente, ma anche quella che sia incompetente:
- Per la prima ipotesi prevede che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie; ciò che va messo in relazione con le particolari agevolazioni fiscali proprie del rito del lavoro. A seguito della regolarizzazione il processo proseguirà nelle forme ordinarie previa rimessione della causa al presidente del tribunale che la assegnerà ad un'altra sezione;
- Per l'ipotesi di incompetenza il giudice rimette la causa con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riasunzione con il rito ordinario (il mancato rispetto del quale determina l'estinzione del una.
- Controversie individuali di lavoro. Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
- rapporti di lavoro subordinato privato (c. 2094 ss.) (1), anche se non inerenti all'esercizio di una impresa (c. 2082, 2135);
- rapporti di mezzadria (c. 2141), di colonia parziaria (c. 2164), di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto (c. 1647), nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie (2);
- rapporti di agenzia (c. 1742), di rappresentanza commerciale (c. 2209) ed
altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera (c. 2222 ss.) continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;
rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica (c. 2093, 2201, 2221) (3);
rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice (4).
Domanda riconvenzionale nel processo del lavoro
L’art.416, 2° c. dispone che: «La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito incancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio».
Si osservi anzitutto che il sistema di preclusioni del processo del lavoro è molto più
rigidità dell'attuale sistema di preclusioni del processo ordinario, in quanto queste operano a partire dal termine previsto per la costituzione ("Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito"). Per quanto attiene alla proponibilità di riconvenzionali, la norma va posta in relazione con l'art. 418 che implica una serie di atti dettati dalla necessità di porre l'attore in condizioni di predisporre a sua volta le proprie difese prima dell'udienza che dovrà essere nuovamente fissata. Il convenuto dovrà (a pena di inammissibilità della riconvenzionale): 1. effettuare richiesta al giudice di un altro decreto col quale fissa una nuova udienza... 2. che dovrà tenersi nel rispetto di un termine non inferiore a 25 giorni e non superiore a 50; 3. notificare il nuovo decreto all'attore entro 10 giorni dallasua pronuncia.Secondo la Cassazione, l'attore riconvenuto deve sempre effettuare la propria difesa con la memoria da depositarsi 10 giorni prima della data fissata per la nuova udienza.In mancanza di altre disposizioni i limiti per la proposizione della riconvenzionale sono quelli previsti dall'art.36. 3I poteri del giudice istruttore (art.421) "Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti" in realtà i più ampi poteri del giudice emergono con riguardo all'attività istruttoria, infatti egli può "disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio"; può inoltre richiedere "informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni.sindacali indicate dalle parti". Questa disposizione consente al giudice di superare i limiti di ammissibilità previsti dal codice civile e di determinare, sia pure entro i limiti delle allegazioni prodotte dalle parti, il thema probandum. Ma i poteri del giudice non si esauriscono qui: egli può disporre, su istanza di parte "l'accesso sulluogo di lavoro, purché necessario al fine dell'accertamento dei fatti" (ma fin qui nulla di nuovo in quanto siamo ancora nell'ambito dell'ispezione giudiziale) e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità "l'esame dei testimoni sul luogo stesso". Infine il giudice può interrogare liberamente sui fatti della causa anche le persone che non potrebbero rivestire l'ufficio di testimoni e cioè quelle "aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio" (246) e i soggetti di cui all'art.247,
anche se questa disposizione è stata dichiarata incostituzionale per il limite che questa norma comportava allo strumento della tutela giurisdizionale. Il giudice può avvalersi dell'ausilio di un consulente tecnico. Le dichiarazioni rese dalle parti, dai testimoni e dai consulenti sono raccolte nel processo verbale dell'udienza, ma il giudice può sostituire la verbalizzazione con la registrazione su nastro.- Ordinanze in via provvisoria art.423