Il processo di esecuzione
Il processo esecutivo si sviluppa attraverso l'emissione di misure rivolte a soddisfare la pretesa del creditore. Esso è spiegato all'interno del Terzo libro del codice di procedura civile. La cognizione consiste nell'accertamento dell'esistenza del diritto da tutelare, l'esecuzione forzata consiste nell'attuazione pratica in via coattiva o forzata di tale diritto accertato. Il creditore, titolare di un diritto di credito, pur avendo ottenuto un provvedimento favorevole (a seguito di un ordinario processo di cognizione) non soddisfa il suo diritto se il debitore non esegue spontaneamente la prestazione. Proprio per questo motivo, il creditore utilizza l'azione esecutiva, per ottenere cioè la soddisfazione del suo diritto anche coattivamente (contro la volontà del debitore) (cd esecuzione forzata).
L'esecuzione forzata potrà essere in forma specifica, cioè diretta all'esatta esecuzione dell'oggetto della prestazione (laddove essa sia fungibile) o molto più frequentemente una espropriazione forzata, che consiste in un complesso di atti diretti a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni che fanno parte del suo patrimonio ed a convertirli in denaro, così ottenendo il controvalore pecuniario della prestazione inadempiuta.
Responsabilità del debitore
Ai sensi dell'articolo 2740 cpc, il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri; se cioè non adempie, il creditore avvalendosi del processo esecutivo, può realizzare il suo credito procedendo ad esecuzione forzata sui beni del suo debitore. Appare quindi in tutta la sua evidenza la funzione del processo di esecuzione e la differenza rispetto al processo di cognizione: quest'ultimo è diretto all'accertamento dell'esistenza di un diritto che la parte afferma esistente; il primo è invece diretto all'attuazione coattiva del diritto accertato.
Caratteristiche dell'azione esecutiva
Le caratteristiche peculiari dell'azione esecutiva sono:
- La unilateralità nel senso che non vi è contraddittorio. Il debitore è soggetto ma non è parte, solo se propone opposizione si apre un giudizio autonomo di cognizione.
- La non esclusività perché sullo stesso bene possono svolgersi molteplici azioni.
- Il presupposto di un requisito formale, cioè il titolo esecutivo.
Valore delle cause di opposizione
Per quanto riguarda il valore:
- Nelle cause di opposizione del debitore esso si determina dal credito per cui si procede.
- Nelle cause di opposizione di terzi, dal valore dei beni controversi.
- Nelle controversie sorte in sede.
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