Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 2
Diritto processuale civile - il processo d'esecuzione Pag. 1
1 su 2
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Il processo di esecuzione

Il processo esecutivo si sviluppa attraverso l'emissione di misure rivolte a soddisfare la pretesa del creditore. Esso è spiegato all'interno del Terzo libro del codice di procedura civile. La cognizione consiste nell'accertamento dell'esistenza del diritto da tutelare, l'esecuzione forzata consiste nell'attuazione pratica in via coattiva o forzata di tale diritto accertato. Il creditore, titolare di un diritto di credito, pur avendo ottenuto un provvedimento favorevole (a seguito di un ordinario processo di cognizione) non soddisfa il suo diritto se il debitore non esegue spontaneamente la prestazione. Proprio per questo motivo, il creditore utilizza l'azione esecutiva, per ottenere cioè la soddisfazione del suo diritto anche coattivamente (contro la volontà del debitore) (cd esecuzione forzata). Quando l'attore è creditore di una somma di denaro, l'esecuzione forzata...

potrà essere informa specifica, cioè diretta all'esatta esecuzione dell'oggetto della prestazione (laddove essa sia fungibile) o molto più frequentemente una espropriazione forzata, che consiste in un complesso di atti diretti a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni che fanno parte del suo patrimonio ed a convertirli in denaro, così ottenendo il controvalore pecuniario della prestazione inadempiuta. Ai sensi dell'articolo 2740 cpc il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni assunte con tutti i suoi beni presenti e futuri; se cioè non adempie, il creditore avvalendosi del processo esecutivo, può realizzare il suo credito procedendo ad esecuzione forzata sui beni del suo debitore. Appare quindi in tutta la sua evidenza la funzione del processo di esecuzione e la differenza rispetto al processo di cognizione: quest'ultimo è diretto all'accertamento dell'esistenza di un diritto che la

parte afferma esistente; il primo è invece diretto alla attuazione coattiva del diritto accertato.

Le caratteristiche peculiari dell'azione esecutiva sono:

  • la unilateralità nel senso che non vi è contraddittorio. Il debitore è soggetto ma non è parte, solo se propone opposizione si apre un giudizio autonomo di cognizione
  • la non esclusività perché sullo stesso bene possono svolgersi molteplici azioni
  • il presupposto di un requisito formale, cioè il titolo esecutivo.

Per quanto riguarda il valore:

  • nelle cause di opposizione del debitore esso si determina dal credito per cui si procede
  • nelle cause di opposizione di terzi, dal valore dei beni controversi
  • nelle controversie sorte in sede di distribuzione, dal maggiore dei crediti contestati.

Per quanto riguarda la materia:

prima della riforma il pretore era competente relativamente alla esecuzione per rilascio o consegna di cose, per...

Obblighi di fare e non fare e per l'espropriazione mobiliare. Dopo la riforma introdotta dal D.lgs 51/1998 istitutivo del giudice unico di primo grado, la figura del pretore è soppressa; le relative competenze sono trasferite al tribunale che giudica in composizione monocratica, salvo i casi tassativamente indicati nell'art. 50 bis cpc il giudice di pace non è mai competente – per quanto riguarda il territorio, è competente il giudice del luogo dove i beni si trovano. Se si tratta di beni immobili dislocati in più circoscrizioni, è competente ogni giudice nella cui circoscrizione si trova una parte dell'immobile. Se si tratta di crediti, è competente il giudice del luogo dove si trova il terzo debitore, mentre se oggetto dell'esecuzione è un obbligo di fare o non fare, il giudice del luogo dove l'obbligo deve essere adempiuto.

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nadia_87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Carratta Antonio.