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Articolo 625
Il giudice provvede con ordinanza, sentite le parti, sull'istanza di sospensione. Questa può essere proposta anche indipendentemente dalla pendenza di un'opposizione. Il provvedimento viene preso previa instaurazione di un contraddittorio, anche se limitato. Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione prima di instaurare il contraddittorio, provvedendo con un decreto che fissa l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza, il giudice provvede poi con ordinanza (art. 625, 2 comma).
Articolo 627
L'iter per la ripresa del processo esecutivo dopo la sospensione è disciplinato dall'art. 627. La ripresa avviene con un atto impropriamente definito "riassunzione", in analogia con il fenomeno corrispondente nel giudizio di cognizione. È previsto un ricorso da inoltrarsi nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio ingiudicato.
della sentenza che rigetta l'opposizione, o dalla sua comunicazione, se si tratta di sentenza d'appello. L'istanza è rivolta al giudice dell'esecuzione che, con decreto, dispone la comparizione delle parti.
L'estinzione del processo esecutivo
L'estinzione del processo esecutivo è stato configurata dal legislatore secondo uno schema analogo quello proprio dell'istituto medesimo nel processo di cognizione, senza che peraltro sia stato tenuto adeguatamente conto della profonda differenza strutturale dei due processi. Ciò costringe l'interprete a compiere un delicato lavoro di adattamento.
Occorre, ricordare che l'estinzione del processo di cognizione è configurata dal legislatore come una ipotesi di fine anormale del processo stesso, per cause diverse da quella fine normale che è determinata dall'esaurimento della serie degli atti. Ed inoltre occorre tener presente che questo esaurimento della serie normale degli atti.
atti (con conseguente fine normale del processo) si verifica, nel processo esecutivo, sia nell'ipotesi che sia stato conseguito il risultato di attuazione coattiva del diritto e sia nell'ipotesi che questo non sia stato conseguito (per ragioni contingenti, come ad es., nell'espropriazione, la mancanza o l'insufficienza dei beni del patrimonio del debitore; l'irreperibilità della cosa da consegnare nell'esecuzione per consegna, ecc.). Le ragioni che possono dar luogo alla fine anormale del processo sono, anche qui, come nel processo di cognizione, di due ordini e fanno capo ai due tipi di estinzione: a) La rinuncia, da compiersi, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, "personalmente" dal creditore procedente e dai creditori intervenienti. La rinuncia anche di questi ultimi è necessaria solo se essi sono muniti di titolo esecutivo; ma se la rinuncia avviene dopo la vendita, occorre che sia effettuata da tutti i creditori anche.non muniti di titolo. Le modalità della rinuncia, la legge dichiara applicabile, in quanto possibile, la norma dell'art. 306, che disciplina la rinuncia nel processo di cognizione; b) per inattività delle parti, che si verifica o per il difetto di atti d'impulso (prosecuzione o riassunzione) nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice (art. 630, 10 comma), oppure per mancata comparizione all'udienza, secondo il meccanismo che l'art. 631 configura in modo analogo a quello col quale opera l'art. 309 c.p.c. nel processo di cognizione tenendo peraltro presente che - come previsto da un inciso che la L. 263/2005 ha inserito nell'art. 631 - dalle udienze alla cui diserzione consegue l'estinzione va esclusa quella in cui ha luogo la vendita. Non sembra infine che sussistano i presupposti normativi per immaginare una diversa forma di estinzione d'ufficio dell'esecuzione da alcuni ipotizzata come conseguenza della riscontrata.impossibilità di vendita. D'altra parte, il venir meno dei presupposti del processo esecutivo (come, in particolare, l'efficacia del titolo) non potrebbe essere oggetto che di un provvedimento di cognizione. Anche per l'estinzione del processo esecutivo, la legge riproduce il disposto dell'art. 307 ultimo comma; e qui le perplessità sono ancora maggiori poiché alla contraddizione tra l'operare di diritto e l'onere di eccezione nella prima difesa (contraddizione da risolversi anche qui, come nel giudizio di cognizione, ammettendo che gli effetti dell'estinzione, avvenuta di diritto, possono essere eliminati dalla eventuale mancata eccezione). Se, quando si verifica l'estinzione, pendono opposizioni, occorre distinguere a seconda che si tratti di contestazioni sul "come" o di contestazioni sul "se" dell'esecuzione. Nel primo caso, il giudizio di opposizione si svuota della