Sospensione ed estinzione del processo esecutivo
La sospensione del processo esecutivo produce conseguenze praticamente analoghe a quelle prodotte dalla sospensione del processo di cognizione. La sospensione dà luogo ad un arresto della sequenza degli atti processuali, e nessun atto esecutivo può essere compiuto, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.
Ragione della sospensione
Diverso è invece il fenomeno che costituisce la ragione della sospensione. Mentre nel processo di cognizione tale ragione sta sempre nel fatto che il giudizio in corso dipende dall'esito di un altro giudizio (pregiudizialità), nel processo esecutivo la ragione della sospensione solo eccezionalmente consiste nel suddetto rapporto di pregiudizialità. Di solito, nel processo esecutivo, tale ragione sta nel fatto che in un giudizio di cognizione in corso (in sede di opposizione o anche di impugnazione: ad es. quando è in corso l'appello contro una sentenza provvisoriamente esecutiva) è in contestazione l'esistenza dell'azione esecutiva o la legittimità delle modalità con le quali si sta svolgendo l'esecuzione. La quale contestazione potrebbe in ipotesi concludersi con una pronuncia di totale o parziale inesistenza dell'azione o di illegittimità dell'esecuzione.
Di fronte a questa eventualità - il cui grado di probabilità dovrà essere valutato di volta in volta - si delinea il pericolo che la prosecuzione dell'esecuzione comprometta la situazione di fatto in modo irreparabile o difficilmente riparabile. Di cui l'opportunità di un arresto provvisorio dell'esecuzione fino alla definizione del giudizio di cognizione. Non si tratta dunque di ragioni di necessità più o meno imposte dalla priorità logica; si tratta solo di ragioni di opportunità che stanno palesemente in relazione con finalità di natura genericamente cautelare.
Disposizioni legislative
La portata generale, dell'art. 623, secondo la quale l'esecuzione non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione, premette una salvezza, per l'ipotesi che la sospensione sia disposta dalla legge o dal «giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo», con un evidente riferimento ai casi d'impugnazione, in senso proprio, dei provvedimenti giudiziari che siano già esecutivi, ma non ancora passati in giudicato.
L'art. 624 prevede poi, più dettagliatamente, la sospensione a seguito della proposizione delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 619, comprese le controversie che sorgono in sede di distribuzione della somma ricavata, ma omettendo ogni accenno all'opposizione agli atti esecutivi. Tuttavia tale omissione non significa che...
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