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24/09/2021
Ci occuperemo delle due forme di tutela previste dal 3° e 4° libro del CPC: la tutela esecutiva
e la tutela sommaria.
Tutela esecutiva.
Le regole del diritto sostanziale dettano delle regole di comportamento ai consociati; queste
regole dicono che è lecito compiere un’attività (facoltà) oppure è necessario tenere un dato
comportamento (obbligo). Queste regole non sono fini a sé stesse ma sono norma di
comportamento ricollegate ad un bene della vita, ovvero un elemento che dà un’utilità ad un
soggetto. Es. proprietario ha la facoltà di godere del bene proprio.
Finché vi è una spontanea cooperazione tra soggetti (debitore adempie al proprio debito;
estraneo non lede il diritto di proprietà altrui) non vi sono problemi. Può accadere, però, che
un soggetto trasgredisca la norma di condotta e compia un illecito; trasgredito il dovere
primario sorge un dovere secondario, es. restituzione.
La tutela esecutiva, così come la tutela dichiarativa, costituisce uno dei rimedi processuali
previsti dall’ordinamento. La tutela dichiarativa ha la funzione di stabilire a chi spetta il bene
della vita, si conclude con un provvedimento destinato ad assumere l’autorità di cosa
giudicata. Questo tipo di tutela, però, non soddisfa integralmente il bisogno di tutela di un
soggetto, quindi, entra in gioco la tutela esecutiva. La tutela esecutiva è quella forma di tutela
che serve per assicurare al titolare del diritto il soddisfacimento del proprio interesse, nel
momento in cui il soggetto obbligato non adempie. I processi di esecuzione forzata sono la
forma in cui questa tutela viene erogata.
Ai sensi dell’Art.24 Cost anche la tutela esecutiva è costituzionalmente necessaria ed è un
componente essenziale del diritto d’azione (Sent.128/2021, su blocco esecuzione forzata sulla
prima abitazione a causa dell’emergenza covid).
La tutela esecutiva non è necessariamente data dai giudici ordinari (come la tutela
dichiarativa – Art.102 Cost), in alcuni casi possono essere muniti di imperium altri organi
statali (Pubbliche Amministrazioni).
La tutela esecutiva, comunque, è lo strumento di tutela a cui è possibile ricorrere quando per
il soddisfacimento del proprio diritto è necessario invadere la sfera di un altro soggetto. Es.
Art.1577 CC: quando la cosa locata ha bisogno di riparazioni che non sono a carico del
conduttore, questi deve darne avviso al locatore; se il locatore non adempie al proprio obbligo
vi è un inadempimento m non è necessario ricorre alla tutela esecutiva perché il conduttore
può fare la riparazione perché il bene è nella sua disponibilità, poi chiederà il rimborso delle
spese al locatore.
La tutela esecutiva non presuppone necessariamente la tutela dichiarativa. Ciò è una scelta di
diritto positivo, il legislatore avrebbe potuto rendere pregiudiziale la tutela dichiarativa a
quella esecutiva, ma ha fatto una scelta diversa. La tutela esecutiva prevede un titolo
esecutivo; costituiscono titoli ese
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Scienze giuridiche
IUS/15 Diritto processuale civile
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