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Il processo di esecuzione nei suoi aspetti generali e atti preparatori

Il processo esecutivo è spiegato all'interno del terzo libro del Codice di procedura civile (art. 474-632), che comprende anche la disciplina di altri procedimenti strutturalmente di cognizione, ma funzionalmente coordinati all’esecuzione forzata: le opposizioni al processo esecutivo. La cognizione consiste nell’accertamento dell’esistenza del diritto da tutelare, l’esecuzione forzata consiste nell’attuazione pratica in via coattiva o forzata di tale diritto accertato.

Il processo esecutivo. Sue caratteristiche e suoi principi

Al centro dell’attività processuale esecutiva si trova l’organo esecutivo: l’ufficiale giudiziario nel quadro di un ufficio giudiziario il Tribunale, e sotto il controllo di un giudice. Le parti nel processo di esecuzione si distinguono in creditore, colui che dà inizio all’azione di esecuzione, e debitore, colui che è destinatario di questa procedura esecutiva, a differenza del processo di cognizione dove distinguiamo in parte attrice e parte convenuta. L’attività del giudice, nel processo di esecuzione, si realizza nell’emanazione di provvedimenti ordinatori per lo più ordinanza o decreto, la sentenza è invece propria ed esclusiva del processo di cognizione.

Operano il principio della domanda, il principio dell’impulso di parte, il principio della disponibilità dell’oggetto del processo, il principio della congruità delle forme allo scopo, ed è applicabile la disciplina della nullità degli atti. Non vige il principio della disponibilità delle prove, né il principio dell’eguaglianza delle parti, né il principio del contraddittorio.

I diversi tipi di esecuzione forzata e di processo esecutivo

L’esigenza tendenziale è quella di far conseguire al creditore “tutto quello e proprio quello cui ha diritto”. I tipi di processo esecutivo che realizzano l’esecuzione forzata in forma specifica sono: l’esecuzione forzata per consegna di cosa mobili o rilascio di immobili, e l’esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare. L’esecuzione in forma generica è costituita dall’esecuzione per espropriazione. Condizione necessaria e sufficiente dell’azione esecutiva è l’accertamento del diritto sostanziale fatto valere, punto di arrivo nell’azione di cognizione. Il documento che racchiude questo accertamento è il titolo esecutivo, che costituisce la condizione necessaria e sufficiente per procedere all’esecuzione forzata, (nulla executio sine titulo).

L’azione esecutiva è un diritto autonomo dal diritto sostanziale poiché rivolta ad una parte diversa e tende ad una prestazione diversa. Tutti gli elementi dell’azione esecutiva: personae, petitum, causa pretendi, risultano dal titolo esecutivo. I soggetti del processo esecutivo sono: l’organo esecutivo (l’ufficiale giudiziario) opera nell’ambito di un ufficio giudiziario il Tribunale, il giudice dell’esecuzione, il presidente del tribunale, il cancelliere, le parti, il creditore e il debitore che risultano dal titolo, ovvero coloro che, di fatto, assumono o ai quali viene fatto assumere quel ruolo.

I presupposti del processo di esecuzione: presupposti generali (competenza, capacità, e legittimazione processuale) e speciali (previa notificazione del titolo e del precetto). Presupposti del processo di cognizione: la competenza sia dell’ufficiale giudiziario (la circoscrizione alla quale è addetto), sia dell’ufficio giudiziario (per materia sempre il tribunale, per territorio il luogo dove si trovano le cose o deve essere eseguita l’obbligazione o dove risiede il terzo debitore); la legittimazione processuale con riferimento alla capacità processuale da un lato, e alla rappresentanza processuale dall’altro lato, il compimento degli atti preparatori, notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Il difensore nel processo esecutivo è soltanto eventuale e facoltativo.

Gli atti conclusivi del processo esecutivo risultano privi dell’incontrovertibilità del giudicato. Il carico delle spese processuali va addossato alla parte debitrice o soccombente che con la sua resistenza ha reso necessario il processo esecutivo.

Gli atti preparatori del processo di esecuzione forzata

L’esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido, ed esigibile. Il requisito della certezza è dato come conseguenza dell’esistenza del titolo stesso contenente un atto di accertamento di un diritto. Il requisito della liquidità è dato dal credito in denaro esattamente quantificato nel suo ammontare. Il requisito della esigibilità è dato dal credito in denaro non più sottoposto a condizione o a termine.

I titoli esecutivi si distinguono in titoli giudiziali e stragiudiziali. Sono giudiziali: le sentenze di condanna esecutive, le ordinanze o i decreti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, es. decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l'ordinanza di convalida di sfratto assieme con l’atto di intimazione, l’ordinanza presidenziale nel giudizio di separazione dei coniugi, le ordinanze di rilascio. Sono titoli stragiudiziali: le cambiali, le scritture private autenticate con atto notarile, o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente l’efficacia esecutiva, le scritture private autenticate afferenti ad obbligazioni di somme di denaro.

Con riguardo alle sentenze, solo le sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero siano giudicate esecutive dalla legge o dal giudice, le sentenze di primo grado in materia di lavoro valgono ai fini dell’esecuzione, non valgono ai fini dell’esecuzione, pertanto, né le sentenze di mero accertamento, né le sentenze costitutive. Se la sentenza successivamente viene riformata e privata dell’esecutività si determinerà l’immediato arresto del processo di esecuzione forzata, fondando il ripristino della situazione anteriore.

La c.d. spedizione in forma esecutiva

L’art. 475 stabilisce che tutti i titoli giudiziali e quelli di formazione notarile debbano, per valere come titoli esecutivi, essere muniti della formula esecutiva, di un “comando di eseguire”, c.d. spedizione del titolo in forma esecutiva che presuppone un controllo solo formale effettuato non dal giudice ma dal cancelliere o dal notaio. La spedizione in forma esecutiva può essere effettuata una sola volta, col rilascio di una sola copia in forma esecutiva, occorrendo per il rilascio di altre copie un espresso “giusto motivo” (art. 476 c.p.c.). L’azione esecutiva spetta a colui che dal titolo risulta debitore ed ai suoi successori, di contro il titolo esecutivo contro il debitore ha efficacia contro gli eredi, (art. 477 c.p.c.) purché decorrano almeno 10 giorni dalla notificazione del titolo prima della notificazione del precetto (estensione soggettiva).

Gli atti preparatori anteriori all’inizio del processo esecutivo

  • La notificazione del titolo esecutivo: La notificazione del titolo esecutivo e del precetto consiste nella consegna alla parte personalmente di copia autentica del titolo spedito in forma esecutiva e del precetto da parte dell’ufficiale giudiziario, con funzione di preavvisare l’intenzione di procedere a esecuzione forzata. Ad un anno dalla morte del debitore, la notificazione può essere effettuata agli eredi collettivamente e impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto.
  • Il precetto e la sua notificazione: Il precetto consiste nell’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo, entro un termine non inferiore a 10 giorni con l’avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Il precetto è atto recettizio del creditore nei confronti del debitore, al quale l’atto va notificato personalmente. Sono invece, richiesti a pena di nullità, i requisiti dell’indicazione delle parti e dell’indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo, ed essere notificato assieme ad esso personalmente al debitore. La mancata sottoscrizione del precetto può generare la sua nullità. L’efficacia del precetto è sottoposta al termine acceleratorio, infatti, se entro 90 giorni dalla sua notificazione, non è iniziata l’esecuzione, esso perde efficacia. Il Presidente del Tribunale può con decreto in calce al precetto, e trascritto nella copia da notificarsi, autorizzare l’esecuzione immediata con dispensa dal termine dei 10 giorni. Il precetto vale come costituzione in mora agli effetti dell’interruzione della prescrizione.

L'espropriazione forzata in generale e pignoramento

L’espropriazione è lo strumento processuale esecutivo coattivo per i crediti in denaro con tutti i beni presenti e futuri. Occorre distinguere 3 tipi di espropriazione:

  • Espropriazione mobiliare del debitore, quando attiene a denaro o altri beni mobili;
  • Espropriazione presso terzi, quando i crediti del debitore o altre cose mobili sono nella disponibilità di terzi;
  • Espropriazione immobiliare, allorché afferente a beni immobili del debitore.

L’espropriazione è diretta dal giudice dell’esecuzione il quale può emettere ordinanze caratterizzate dalla revocabilità e modificabilità. Contro tali ordinanze è esperibile l’opposizione agli atti esecutivi. Per giudice competente per l’esecuzione si intende l’ufficio giudiziario. L’attività del giudice dell’esecuzione è ordinatoria, afferente all’opportunità delle modalità dell’espropriazione.

Il cancelliere deve formare il fascicolo dell’esecuzione, dopo il deposito in cancelleria dell’atto notificato col quale ha inizio l’espropriazione, il pignoramento. Entro due giorni dalla formazione del fascicolo il presidente del tribunale designa il giudice dell’esecuzione. Davanti al giudice dell’esecuzione, quindi, si svolgerà poi l’udienza di fissazione della vendita delle cose pignorate, mediante fissazione dell’udienza con decreto del giudice, da comunicarsi da parte del cancelliere. (art. 490 c.p.c.) stabilisce che deve darsi pubblicità agli atti dell’espropriazione, con affissione per tre giorni consecutivi nell’albo degli uffici giudiziari, con l’inserzione sui quotidiani della stampa di maggiore diffusione nazionale, ovvero su inserzione su siti internet per beni immobili di valore superiore a €. 25.000,00, almeno 45 giorni prima del termine della presentazione delle offerte o della data dell’incanto.

Il pignoramento (in generale)

Funzione ed effetti

L’atto con il quale inizia l’espropriazione forzata è il pignoramento che ha la funzione di vincolare determinati beni del debitore alla soddisfazione del credito, ed ha l’effetto di rendere inefficaci nei confronti del creditore procedente gli atti con il quale il debitore esecutato intende alienare le cose pignorate (inefficacia relativa), cosicché l’atto di alienazione del debitore è inefficace rispetto all’espropriazione. Gli atti di alienazione o disposizione anteriori al pignoramento prevalgono sul pignoramento a condizione che questi siano stati trascritti anteriormente, trasmessi anteriormente al pignoramento, in quanto siano stati notificati e accettati anteriormente al pignoramento.

La struttura. La conversione e la riduzione del pignoramento

I caratteri essenziali del pignoramento sono dettati dall’art. 492 c.p.c., che enuncia: “il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi”. Pertanto, sotto il profilo soggettivo il pignoramento è l’atto dell’ufficiale giudiziario, il quale lo attiva su istanza del creditore, dietro esibizione del titolo esecutivo e del precetto ritualmente notificati; mentre sotto il profilo oggettivo consiste nell’ingiunzione al debitore di non sottrarre i beni alla garanzia del credito.

Importanti integrazioni all’art. 492 c.p.c. sono intervenute con la L. 80/2005 e L. 263/2005 e L. 52/2006 che hanno introdotto:

  • L’invito al debitore a dichiarare la propria residenza o domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice per l’esecuzione con l’avvertimento che in difetto le notifiche avverranno in cancelleria del giudice dell’esecuzione;
  • L’avvertimento può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati, una somma di denaro comprensiva del debito interessi e spese, pari ad 1/5 da depositare in cancelleria prima che venga disposta la vendita o l’assegnazione.

Se i beni pignorati risultano insufficienti, l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi ove si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, con avvertimento della sanzione prevista per l’omessa o falsa dichiarazione. L’ufficiale giudiziario, su istanza del creditore, qualora i beni pignorati risultino insufficienti, può rivolgersi a gestori dell’anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche.

I medesimi beni possono essere pignorati da più creditori. Al momento del pignoramento il debitore può evitarlo versando all’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede comprensiva delle spese da consegnare al creditore. Inoltre, in qualsiasi momento anteriore alla vendita il debitore può chiedere per una sola volta la conversione del pignoramento in una somma di denaro pari all’importo dovuto oltre le spese allegando all’istanza 1/5 del dovuto. Il giudice dell’esecuzione può consentire nel pignoramento immobiliare al versamento rateale per un massimo di 18 mesi se ricorrono “giustificati motivi”. Inoltre, è possibile la riduzione del pignoramento quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo dei crediti per cui si procede. L’efficacia del pignoramento è soggetta al termine perentorio di giorni 90. Se entro tale termine non viene compiuto il successivo atto il pignoramento diviene inefficace.

L'intervento dei creditori nell'espropriazione (in generale)

I creditori intervenuti concorrono insieme con creditore procedente alla ripartizione del ricavato della vendita dei beni pignorati in misura proporzionale al credito di ciascuno, salvi i diritti di prelazione di altri creditori che risultino da pubblici registri o scritture contabili. Il creditore pignorante ha facoltà di indicare ai creditori intervenuti tempestivamente l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili con diritto di essere preferito in sede di distribuzione in mancanza di estensione del pignoramento. Gli intervenienti per somme risultanti da scritture contabili debbono allegare a pena di inammissibilità, l’estratto autentico notarile.

Il debitore nei riguardi dei creditori privi di titolo deve, in udienza di comparizione, dichiarare se riconosce in tutto o in parte i debiti. I crediti riconosciuti partecipano alla distribuzione, quelli non riconosciuti hanno diritto all’accantonamento delle somme previa istanza entro 30 giorni successivi all’udienza. L’intervento si pone in essere con ricorso tempestivo anteriore all’udienza di vendita o di assegnazione, che deve contenere l’indicazione del credito e quella del titolo, la domanda di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata. Se l’intervento è successivo all’udienza di vendita o assegnazione, ovvero è tardivo, esso dà diritto soltanto alla partecipazione alla distribuzione della parte che sopravanza dopo la soddisfazione del creditore pignorante, dei creditori privilegiati, e degli intervenuti anteriormente.

Vendita forzata assegnazione e distribuzione della somma ricavata (in generale)

L’atto successivo al pignoramento è l’istanza di vendita da proporre al giudice dell’esecuzione entro un termine di 90 giorni dal pignoramento, ma non prima di 10 giorni dal pignoramento. La vendita forzata che può avvenire con incanto es. asta, ovvero senza incanto svolge la funzione di trasformare i beni pignorati in denaro liquido. L’assegnazione è l’attribuzione diretta del bene pignorato al creditore in base ad un determinato valore che copra le spese e consenta la par condicio tra i creditori intervenenti non privilegiati. La fase successiva alla vendita forzata o all’assegnazione è la distribuzione della somma ricavata che avviene mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione con riparto proporzionale e previo accantonamento delle somme per i creditori intervenenti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.

In caso di contestazione dei creditori intervenenti sui crediti degli altri la soluzione è risolta dal giudice dell’esecuzione con ordinanza impugnabile nelle forme e nei termini dell’opposizione agli atti esecutivi. Inoltre, il giudice dell’esecuzione può provvedere alla sospensione della distribuzione della somma ricavata ovvero al quale è ammesso reclamo.

L'espropriazione mobiliare presso il debitore

Il pignoramento mobiliare (art. 513 c.p.c.)

Il pignoramento mobiliare è posto in essere, ad istanza ...

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

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