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SOSPENSIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO

La sospensione del processo esecutivo produce conseguenze praticamente analoghe a quelle prodotte dalla sospensione del processo di cognizione. La sospensione dà luogo ad un arresto della sequenza degli atti processuali, e nessun atto esecutivo può essere compiuto, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.

Diverso è invece il fenomeno che costituisce la ragione della sospensione. Mentre nel processo di cognizione tale ragione sta sempre nel fatto che il giudizio in corso dipende dall'esito di un altro giudizio (pregiudizialità), nel processo esecutivo la ragione della sospensione solo eccezionalmente consiste nel suddetto rapporto di pregiudizialità. Di solito, nel processo esecutivo, tale ragione sta nel fatto che in un giudizio di cognizione in corso (in sede di opposizione o anche di impugnazione: ad es. quando è in corso l'appello contro una sentenza provvisoriamente

esecutiva) è in contestazione 1' esistenza dell'azione esecutiva o la legittimità delle modalità con le quali si sta svolgendol' esecuzione. La quale contestazione potrebbe in ipotesi concludersi con una pronuncia di totale o parziale inesistenza dell'azione o di illegittimità dell'esecuzione.

Di fronte a questa eventualità - il cui grado di probabilità dovrà essere valutato di volta in volta - si delinea il pericolo che la prosecuzione dell'esecuzione comprometta la situazione di fatto in modo irreparabile o difficilmente riparabile. Di cui l'opportunità di un arresto provvisorio dell'esecuzione fino alla definizione del giudizio di cognizione. Non si tratta dunque di ragioni di necessità più o meno imposta dalla priorità logica; si tratta solo di ragioni di opportunità che stanno palesemente in relazione con finalità di natura genericamente cautelare.

La portata generale,

dell' art. 623, secondo la quale l'esecuzione non può essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione, premette una salvazza, per l'ipotesi che la sospensione sia disposta dalla legge o dal "giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo", con un evidente riferimento ai casi d'impugnazione, in senso proprio, dei provvedimenti giudiziari che siano già esecutivi, ma non ancora passati in giudicato. L'art 624 prevede poi, più dettagliatamente, la sospensione a seguito della proposizione delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 619, comprese le controversie che sorgono in sede di distribuzione della somma ricavata, ma omettendo ogni accenno all'opposizione agli atti esecutivi. Tuttavia tale omissione non significa che quella opposizione non possa dar luogo a sospensione poiché soccorre il potere che l'art. 618 attribuisce, come si è veduto, al giudice dell'esecuzione, dipronunciare "i provvedimenti opportuni", tra i quali il più recente testo della norma prevede espressamente la sospensione della procedura dei singoli atti esecutivi. Mentre, d'altra parte, il fatto stesso della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi sospende il decorso del termine di efficacia del pignoramento. Il nuovo testo dell'art. 624 contiene ora un secondo comma, nel quale si dispone che "contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al provvedimento di cui all'art. 512, 2 comma". Un'ulteriore innovazione è stata poi introdotta dal 3 comma di questo art. 624, con l'offerta, all'opponente che ha ottenuto la sospensione (non reclamata o disposta o confermata in sede di reclamo), di un'alternativa rispetto all'instaurazione del giudizio di merito (chepuò comunque essere instaurato da ogni interessato). Questa alternativa consiste nella facoltà di chiedere al giudice dell'esecuzione l'estinzione del pignoramento previa eventuale cauzione e con salvaguardia degli atti compiuti: ciò con ordinanza non impugnabile ad efficacia endoprocessuale, ossia non invocabile in un diverso processo. Si tratta in sostanza della facoltà di sostituire un provvedimento strumentale (la sospensione) con un provvedimento definitivo (l'estinzione). D'altra parte, la nuova legge, venendo incontro ad un'esigenza assai avvertita, disciplina, in un nuovo art. 624 bis, la sospensione su istanza concorde delle parti, così legittimando e regolando una prassi già in atto, "Il giudice dell'esecuzione - dispone dunque l'art. 624 bis - su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L'istanza -

così la norma come ora integrata dalla L. 263/2005 - può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell'incanto.

Sull'istanza, il giudice provvede nei 10 giorni successivi al deposito e, se l'accoglie, dispone, nei casi di cui al 2 comma dell'art, 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima. La sospensione è disposta per una sola volta. L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire".

L'art.

625 dispone poi che sull'istanza di sospensione - che, come si è veduto, può essere proposta anche indipendentemente dalla pendenza di un'opposizione- il giudice provvede con ordinanza sentite le parti, ossia previa instaurazione di un contraddittorio sia pure limitato. Soltanto nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione prima di instaurare il contraddittorio, provvedendo con un decreto col quale fissa l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza provvede poi con ordinanza (art. 625, 2 comma).

L'art. 627 disciplina l'iter per la ripresa del processo esecutivo dopo la sospensione. Tale ripresa avviene con un atto impropriamente definito "riassunzione" in analogia col fenomeno corrispondente nel giudizio di cognizione. È previsto un ricorso da inoltrarsi nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

che rigetta l'opposizione, o dalla sua comunicazione, se si tratta di sentenza d'appello. L'istanza è rivolta al giudice dell'esecuzione che, con decreto, dispone la comparizione delle parti. L'estinzione del processo esecutivo L'estinzione del processo esecutivo è stato configurata dal legislatore secondo uno schema analogo quello proprio dell'istituto medesimo nel processo di cognizione, senza che peraltro sia stato tenuto adeguatamente conto della profonda differenza strutturale dei due processi. Ciò costringe l'interprete a compiere un delicato lavoro di adattamento. Occorre, ricordare che l'estinzione del processo di cognizione è configurata dal legislatore come una ipotesi di fine anormale del processo stesso, per cause diverse da quella fine normale che è determinata dall'esaurimento della serie degli atti. Ed inoltre occorre tener presente che questo esaurimento della serie normale degli atti (conconseguente fine normale del processo) si verifica, nel processo esecutivo, sia nell'ipotesi che sia stato conseguito il risultato di attuazione coattiva del diritto e sia nell'ipotesi che questo non sia stato conseguito (per ragioni contingenti, come ad es., nell'espropriazione, la mancanza o l'insufficienza dei beni del patrimonio del debitore; l'irreperibilità della cosa da consegnare nell'esecuzione per consegna, ecc.). Le ragioni che possono dar luogo alla fine anormale del processo sono, anche qui, come nel processo di cognizione, di due ordini e fanno capo ai due tipi di estinzione: a) La rinuncia, da compiersi, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, "personalmente" dal creditore procedente e dai creditori intervenienti. La rinuncia anche di questi ultimi è necessaria solo se essi sono muniti di titolo esecutivo; ma se la rinuncia avviene dopo la vendita, occorre che sia effettuata da tutti i creditori anche nonLe modalità della rinuncia, la legge dichiara applicabile, in quanto possibile, la norma dell'art. 306, che disciplina la rinuncia nel processo di cognizione; b) per inattività delle parti, che si verifica o per il difetto di atti d'impulso (prosecuzione o riassunzione) nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice (art. 630, 10 comma), oppure per mancata comparizione all'udienza, secondo il meccanismo che l'art. 631 configura in modo analogo a quello col quale opera l'art. 309 c.p.c. nel processo di cognizione tenendo peraltro presente che - come previsto da un inciso che la L. 263/2005 ha inserito nell'art. 631 - dalle udienze alla cui diserzione consegue l'estinzione va esclusa quella in cui ha luogo la vendita. Non sembra infine che sussistano i presupposti normativi per immaginare una diversa forma di estinzione d'ufficio dell'esecuzione da alcuni ipotizzata come conseguenza della riscontrata.impossibilità di vendita. D'altra parte, il venir meno dei presupposti del processo esecutivo (come, in particolare, l'efficacia del titolo) non potrebbe essere oggetto che di un provvedimento di cognizione. Anche per l'estinzione del processo esecutivo, la legge riproduce il disposto dell'art. 307 ultimo comma; e qui le perplessità sono ancora maggiori poiché alla contraddizione tra l'operare di diritto e l'onere di eccezione nella prima difesa (contraddizione da risolversi anche qui, come nel giudizio di cognizione, ammettendo che gli effetti dell'estinzione, avvenuta di diritto, possono essere eliminati dalla eventuale mancata eccezione). Se, quando si verifica l'estinzione, pendono opposizioni, occorre distinguere a seconda che si tratti di contestazioni sul "come" o di contestazioni sul "se" dell'esecuzione. Nel primo caso, il giudizio di opposizione si svuota della materia del contendere; noncosì nel secondo caso, poiché
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A.A. 2012-2013
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Carratta Antonio.