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PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO

Le norme dedicate all'iter di ammissione e assunzione del giuramento distinguono l'ipotesi del giuramento decisorio da quella del giuramento suppletorio.

"Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore (ossia prima della rimessione in decisione), con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte. Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico." Si tratta di un atto di parte che mantiene la sua struttura di istanza al giudice, in funzione dell'ammissione di questo mezzo di prova. Così come è un'istanza al giudice l'ATTO DEL RIFERIMENTO che la parte alla quale il giuramento è stato deferito può compiere verso la parte deferente (fino a quando questa non abbia

dichiaratodi essere pronta a giurare) e col quale in sostanza può sfuggire all'alternativa tra giurare e non giurare e riversare questa alternativa sull'altra parte.
  1. la parte che ha riferito o deferito il giuramento può revocare il riferimento o il deferimento. E gli art 235 e 236 prevedono che questa facoltà prescinde da ogni vizio della volontà me dipende dal semplice esercizio dello jus poenitendi.
  2. Sull'istanza di deferimento o riferimento, si pronuncia il g. i. con ordinanza revocabile. Eventuali contestazioni circa l'ammissione del giuramento debbono essere risolte dall'organo decidente, previa rimessione a quest'ultimo. Il giuramento decisorio è prestato personalmente.

Modalità: ART 238 dalla parte ed è ricevuto dal G.I. previa ammonizione da parte di quest'ultimo sulle conseguenze delle dichiarazioni false.

Il giuramento avviene con la pronuncia della formula, preceduta dalle parole rituali contenute nell'art 238, 2 comma ed è documentato nel processo verbale. In caso di modifiche alla formula che alterano il significato della formula stessa fanno sì che il giuramento si consideri non prestato.

RIFIUTO DI GIURARE O MANCATA PRESENTAZIONE SENZA contempla la soccombenza della GIUSTIFICATO MOTIVO → L'art 239 → parte rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento era stato ammesso. (così come soccombe la parte avversaria se rifiuta di prestare il giuramento che le è stato riferito). Questa conseguenza è tuttavia evitata quando il giudice ritiene che la mancata comparizione sia giustificata, prevedendo in questo caso la fissazione di una nuova udienza.

→ L'art 240 precisa che può essere deferito solamente dal GIURAMENTO SUPPLETORIO collegio (e nelle cause non riservate al collegio può)

essere deferito dall'istruttore in funzione di giudice unico) . Gli art 242 e 243 precisano che al giuramento suppletorio si applicano le disposizioni relative al giuramento decisorio, esclusa ovviamente la possibilità del riferimento.

 → vedi paragrafo precedente. Disciplina art 241

GIURAMENTO ESTIMATORIO

50. LA PROVA PER TESTIMONI – CARATTERI GENERALI

 → La testimonianza è la TESTIMONIANZA IN SENSO AMPIO narrazione di fatti che taluno compie ad altri per renderlo partecipe della conoscenza di tali fatti. Perciò chiunque abbia motivo d'informarsi circa l'accadimento dei fatti può avvalersi dell'altrui testimonianza, così come si avvale dei documenti. In realtà testimonianze nel senso ampio ora accennato, sono tutte le dichiarazioni circa l'accadimento dei fatti della causa quale che sia la loro provenienza e quindi comprese quelle provenienti dall'una o dall'altra parte.

 → ci si

La testimonianza nel diritto processuale si riferisce solamente a quelle narrazioni di fatti della causa al giudice compiute nel corso del processo (prova costituenda) e con determinate forme, da soggetti che non sono parti nel processo stesso e che sono attendibili proprio in quanto provengono da terzi imparziali.

TESTIMONIANZA Vs. CONFESSIONE - GIURAMENTO proprio in relazione al fatto che la testimonianza proviene da un terzo imparziale; e proprio su questa imparzialità, che sulle sanzioni penali che colpiscono il falso testimone, poggia la sua attendibilità.

ATTENDIBILITÀ TESTIMONIANZA non è elevata perché:

  • è difficile che sussista un'indifferenza assoluta e inoltre la memoria umana è fallibile
  • il soggetto anche in buona fede, difficilmente riesce ad evitare una certa deformazione del fatto.

Per questi motivi, la legge condiziona l'ammissibilità della testimonianza ad...

Un rigido sistema di limiti. Limiti che rappresentano una corposa disciplina nell'ambito del codice civile e che andiamo ora ad analizzare.

  1. Quando la forma scritta è LIMITE - FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM richiesta ad substantiam, la prova testimoniale è ammissibile solo in caso di perdita incolpevole dello scritto (art. 2725 c.c.). Ma a parte questa disposizione, che trova il suo fondamento sul terreno della forma degli atti, le vere e proprie limitazioni all'ammissibilità della prova testimoniale sono fondate su 2 diverse ordini di ragioni:
  2. "La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede le lire cinquemila". Ma il rigore di questa disposizione (che il legislatore non si è curato di adeguare alla svalutazione della moneta) è in realtà temperato dall'attribuzione di un ampio potere discrezionale al g.i. compiuta dal 2 comma.

dell'art 2721: "Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza".

"Lab) ART 2722 prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea.". La norma ci dice quindi che se i suddetti patti aggiunti o contrari fossero anteriori o contemporanei alla redazione del documento, la prova per testimoni non sarebbe ammissibile essendo scarsamente probabile che tali patti non siano stati inseriti nel documento; mentre se tali patti fossero stati stipulati dopo la redazione del documento l'autorità giudiziaria potrebbe ammettere la prova per testimoni soltanto se "avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza".

appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali.” (art 2723).

→ I suddetti ART 2724 → ECCEZIONI AL DIVIETO DELLA PROVA TESTIMONIALE limiti sono senz'altro superabili e la prova per testimoni è sempre ammessa in ogni caso:

  1. Se c'è un principio di prova scritta: questo è costituito da qualsiasi scritto proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda, che faccia apparire verosimile il fatto allegato
  2. Quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta.
  3. Quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova.

LA PROVA PER TESTIMONI - DISCIPLINA

→ L'iter di ammissione e assunzione delle prova per testimoni è quello tipico PREMESSA delle prove costituende già veduto. Pertanto le disposizioni del codice di rito, negli art 244 e ss. hanno carattere integrativo.

delle suddette regole generali.

La legge oltre a richiedere l'indicazione dei testimoni, pretende che il richiedente si serva della medesima tecnica della deduzione dei fatti in "capitoli" e "articoli" già visti per l'interrogatorio formale e il giuramento. Una siffatta istanza può essere proposta da ciascuna delle parti.

- COSA PUÒ FARE LA PARTE OPPOSTA potrà opporsi oppure aderire alla richiesta, eventualmente indicando altri testimoni da sentire su quei medesimi articoli o capitoli, ma sotto il profilo di un allegazione opposta. Questa possibilità di offerta della prova contraria sussiste anche nell'ipotesi (assai + frequente) che la controparte si opponga all'istanza di ammissione (ad es. sostenendo l'inammissibilità della prova per testimoni) e chiedendo la prova contraria solo in via subordinata, ossia per l'ipotesi

dell'ammissione.→ Sulle- ORDINANZA DI AMMISSIONE istanze così proposte dall'una odall'altra parte si pronuncia il giudice istruttore o l'organo giudicante, con le→ aggiunge che “conmodalità previste al paragrafo 21. ART 245 l'ordinanza cheammette la prova il giudice istruttore riduce le liste dei testimoni sovrabbondanti edelimina i testimoni che non possono essere sentiti per legge”. Lo stesso articolodispone che “la rinuncia fatta da una parte all'audizione dei testimoni da essaindicati non ha effetto se le altre non vi aderiscono e se il giudice non vi consente”. → la legge da un lato configura il rendere la testimonianzaPOSIZIONE DEI TESTIMONIcome “un dovere”del testimone; mentre dall'altro lato detta delle disposizioni configurando casiin cui il testimone può non deporre e casi in cui il testimone addirittura non può deporre.→ Risulta da tutta una serie

Di norme e1. DOVERE DEL TESTIMONE DI DEPORREfatti:- dalle sanzioni penali previste per il rifiuto di deporre o per la deposizione falsa,reticente o manchevole- ma soprattutto dall'art 255 che prevede, per l'eventualità della mancata presentazione del testimone regolarmente intimato, non soltanto una nuova intimazione per una nuova udienza, ma addirittura il potere del G. I. di ordinare l'accompagnamento coattivo, e di condannarlo ad una pena pecuniaria. Ovviamente ciò salvi i casi di impossibilità per le quali il giudice può recarsi nell'abitazione o nell'ufficio del testimone.→ sono quelli in cui

2. CASI IN CUI IL TESTIMONE PUÒ NON DEPORRE è consentita l'astensione, così come previsto dagli art 200 e ss. c.p.p., richiamati dall'art 249 c.p.c.→ la legge fa riferimento

3. CASI IN CUI IL TESTIMONE NON PUÒ DEPORRE all'esiste

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Zucconi galli fonseca Elena.