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LE PROVE COSTITUENDE E IL RENDIMENTO

DEI CONTI

 → Le

PREMESSA 3 principali figure di prove costituende sono:

- la confessione

- il giuramento

- la testimonianza → hanno in comune la caratteristica di consistere in una

- ELEMENTO COMUNE

dichiarazione orale sui fatti della causa

46. LA CONFESSIONE :

 → “La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità

NOZIONE → ART 2730

di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte”.

“La confessione è giudiziale o stragiudiziale”. Come si può evincere dalla definizione, la

confessione è un espediente probatorio fondato su una massima di esperienza: la massima

secondo la quale NESSUNO RICONOSCE LA VERITÁ DI FATTI CHE GLI NUOCCIONO

SE QUESTI FATTI NON SONO VERI.

 → La dichiarazione confessoria,

PROVA DELLA DICHIARAZIONE CONFESSORIA per

produrre la sua efficacia probatoria, deve essere a sia volta provata

:

- SE LA DICHIARAZIONE AVVIENE IN GIUDIZIO ( confessione giudiziale la

)→

prova della dichiarazione è acquisita nel momento stesso in cui viene resa, e si può dire

che essa viene in essere come già provata ( cd. probativo provata )

→ in tal caso

- CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE il giudice deve in primo luogo

convincersi del fatto che la dichiarazione confessoria - in quanto non avvenuta davanti a

lui – sia realmente avvenuta.

→ se è avvenuta verbalmente,

1. SE ORALE può essere provata a mezzo di

testimonianza → la prova della dichiarazione può essere fornita

2. SE PER ISCRITTO secondo

le ordinarie regole probatorie e , se provata, conferisce alla confessione

ancorché stragiudiziale, efficacia di prova legale.

 → possono essere

OGGETTO DELLA CONFESSIONE soltanto i fatti della causa siano

essi costitutivi, estintivi, modificativi o impeditivi. Se, come talora accade, la parte riconosce

addirittura la fondatezza della domanda avversaria , tale riconoscimento, non ha alcun effetto

vincolante per il giudice . →

- DICHIARAZIONI AGGIUNTE ALLA CONFESSIONE → ART 2734

naturalmente , oggetto di confessione sono soltanto i fatti sfavorevoli alla parte che

confessa. Può tuttavia accadere che il riconoscimento di questi fatti sfavorevoli si

accompagni con l’affermazione di altri fatti tendenti a infirmare l’efficacia del fatto

contrastato o a modificarne o restringerne gli effetti. In tal caso, l’art 2734 dispone che le

1

dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità, se l’altra parte non contesta la

→ il

verità dei atti o delle circostanze aggiunte. CONTESTAZIONE confitente si grava

dell’onere di provare i fatti aggiunti ed l’apprezzamento su quei fatti è rimesso al

giudice ( circa la loro efficacia probatoria ) .

 → può essere

AUTORE CONFESSIONE soltanto la parte personalmente

 →

EFFICACIA PROBATORIA DELLA CONFESSIONE

→ l’efficacia probatoria è quella tipica della

- CONFESSIONE GIUDIZIALE prova legale

in quanto vincola il giudice nel suo apprezzamento ( art 2733, 2 comma ) . In caso di

litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorzi è

liberamente apprezzata dal giudice ( art 2733, 3 comma ) . In caso di litisconsorzio

facoltativo, la confessione costituisce prova legale nei confronti del solo confitente , mentre

nei confronti degli altri è liberamente apprezzabile.

- CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE → art 2735 →

1. Se è fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella

giudiziale.

2. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzabile dal

giudice, ossia non ha efficacia di prova legale.

 “La confessione non è efficace se non proviene da persona

CAPACITÁ→ ART 2731 →

capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un

rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il

rappresentato.”

 → “La confessione non può essere revocata se non

VIZI DELLA VOLONTÁ → ART 2732

si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza”.

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Le ragioni di queste 2 disposizioni risiedono nel fatto che, attraverso la confessione, la parte che

confessa finisce in pratica col condizionare la pronuncia del giudice, disponendo così del diritto

oggetto della causa. Constato quindi che la confessione può produrre le stesse conseguenze di

una dichiarazione negoziale, il legislatore si è preoccupato di disciplinarne le modalità in

modo analogo a quello delle dichiarazioni negoziali.

 → Ciò

PRECISAZIONE → CONFESSIONE COME DICHIARAZIONE DI SCIENZA

non deve cmq indurre a ritenere che il legislatore abbia inteso considerare la confessione come

un negozio giuridico. Tale sarebbe soltanto nell’ipotesi che la dichiarazione in discorso

producesse immediatamente i suoi effetti nel campo sostanziale; ma poiché, come sappiamo,

tali effetti si producono solo grazie alla pronuncia del giudice, ne deriva che la confessione non

è una dichiarazione di volontà, ma di scienza e rimane soltanto uno strumento di

convincimento del giudice. ; è chiaro che deve essere voluta ( animus confitenti ), ma con

una volontà che concerne la dichiarazione e non i suoi effetti.

2

47. CONFESSIONE GIUDIZIALE E

INTERROGATORIO DELLA PARTE

 . →

DISCIPLINA DEL C.P.C si occupa esclusivamente della confessione giudiziale, ossia

quella resa in giudizio

 → “La confessione giudiziale è spontanea o provocata mediante

NOZIONE → ART 228

interrogatorio formale” . → “La

1. confessione

CONFESSIONE GIUDIZIALE SPONTANEA → ART 229

spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte

personalmente, salvo il caso dell’articolo 117”. Il caso dell’art 117, è quello

dell’interrogatorio libero, al quale viene in tal modo sottratta l’attitudine a dar luogo

→ si contrappone a

ad una vera e propria confessione. INTERROGATORO LIBERO

quello formale, perché non potendo dar luogo ad una confessione, consente alla parte di

parlare al giudice liberamente dei fatti della causa e consente al giudice di informarsi

liberamente su quei fatti. →

2. CONFESSIONE PROVOCATA DA INTERROGATORIO FORMALE

l’interrogatorio formale, in quanto diretto a provocare la confessione giudiziale, può

soltanto nuocere e mai giovare alla parte interrogata. Vediamo quali sono le

caratteristiche dell’inter. formale:

- Essendo un procedimento probatorio è soggetto alla disciplina di cui all’art 115, per

cui può essere disposto soltanto ad istanza di parte contrapposta a quella da

interrogarsi

- Essendo una prova costituenda si applicano all’interrogatorio formale tutte le

regole generali sulla richiesta, ammissibilità e assunzione dei mezzi di prova e

inoltre le regole + specificamente dedicate all’istituto. → “L’interrogatorio

- deve

Art 230 → MODO DELL’INTERROGATORIO

essere dedotto per articoli separati e specifici.

- Il giudice istruttore procede all’assunzione dell’interrogatorio nei modi e termini

stabiliti nell’ordinanza che l’ammette.

- Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli , a

eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili; ma

il giudice può sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date”

→ “La

- parte interrogata deve rispondere personalmente.

ART 231 → RISPOSTA

Essa non può servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore può consentirle di

valersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando

particolari circostanze lo consigliano.” → la disposizione in esame prende in

- ART 232 → MANCATA RISPOSTA

considerazione l’ipotesi che la parte non si

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Zucconi galli fonseca Elena.
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