LE PROVE COSTITUENDE E IL RENDIMENTO
DEI CONTI
→ Le
PREMESSA 3 principali figure di prove costituende sono:
- la confessione
- il giuramento
- la testimonianza → hanno in comune la caratteristica di consistere in una
- ELEMENTO COMUNE
dichiarazione orale sui fatti della causa
46. LA CONFESSIONE :
→ “La confessione è la dichiarazione che una parte fa della verità
NOZIONE → ART 2730
di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte”.
“La confessione è giudiziale o stragiudiziale”. Come si può evincere dalla definizione, la
confessione è un espediente probatorio fondato su una massima di esperienza: la massima
secondo la quale NESSUNO RICONOSCE LA VERITÁ DI FATTI CHE GLI NUOCCIONO
SE QUESTI FATTI NON SONO VERI.
→ La dichiarazione confessoria,
PROVA DELLA DICHIARAZIONE CONFESSORIA per
produrre la sua efficacia probatoria, deve essere a sia volta provata
:
- SE LA DICHIARAZIONE AVVIENE IN GIUDIZIO ( confessione giudiziale la
)→
prova della dichiarazione è acquisita nel momento stesso in cui viene resa, e si può dire
che essa viene in essere come già provata ( cd. probativo provata )
→ in tal caso
- CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE il giudice deve in primo luogo
convincersi del fatto che la dichiarazione confessoria - in quanto non avvenuta davanti a
lui – sia realmente avvenuta.
→ se è avvenuta verbalmente,
1. SE ORALE può essere provata a mezzo di
testimonianza → la prova della dichiarazione può essere fornita
2. SE PER ISCRITTO secondo
le ordinarie regole probatorie e , se provata, conferisce alla confessione
ancorché stragiudiziale, efficacia di prova legale.
→ possono essere
OGGETTO DELLA CONFESSIONE soltanto i fatti della causa siano
essi costitutivi, estintivi, modificativi o impeditivi. Se, come talora accade, la parte riconosce
addirittura la fondatezza della domanda avversaria , tale riconoscimento, non ha alcun effetto
vincolante per il giudice . →
- DICHIARAZIONI AGGIUNTE ALLA CONFESSIONE → ART 2734
naturalmente , oggetto di confessione sono soltanto i fatti sfavorevoli alla parte che
confessa. Può tuttavia accadere che il riconoscimento di questi fatti sfavorevoli si
accompagni con l’affermazione di altri fatti tendenti a infirmare l’efficacia del fatto
contrastato o a modificarne o restringerne gli effetti. In tal caso, l’art 2734 dispone che le
1
dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità, se l’altra parte non contesta la
→ il
verità dei atti o delle circostanze aggiunte. CONTESTAZIONE confitente si grava
dell’onere di provare i fatti aggiunti ed l’apprezzamento su quei fatti è rimesso al
giudice ( circa la loro efficacia probatoria ) .
→ può essere
AUTORE CONFESSIONE soltanto la parte personalmente
→
EFFICACIA PROBATORIA DELLA CONFESSIONE
→ l’efficacia probatoria è quella tipica della
- CONFESSIONE GIUDIZIALE prova legale
in quanto vincola il giudice nel suo apprezzamento ( art 2733, 2 comma ) . In caso di
litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorzi è
liberamente apprezzata dal giudice ( art 2733, 3 comma ) . In caso di litisconsorzio
facoltativo, la confessione costituisce prova legale nei confronti del solo confitente , mentre
nei confronti degli altri è liberamente apprezzabile.
- CONFESSIONE STRAGIUDIZIALE → art 2735 →
1. Se è fatta alla parte o a chi la rappresenta ha la stessa efficacia probatoria di quella
giudiziale.
2. Se è fatta a un terzo o se è contenuta in un testamento, è liberamente apprezzabile dal
giudice, ossia non ha efficacia di prova legale.
“La confessione non è efficace se non proviene da persona
CAPACITÁ→ ART 2731 →
capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un
rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il
rappresentato.”
→ “La confessione non può essere revocata se non
VIZI DELLA VOLONTÁ → ART 2732
si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza”.
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Le ragioni di queste 2 disposizioni risiedono nel fatto che, attraverso la confessione, la parte che
confessa finisce in pratica col condizionare la pronuncia del giudice, disponendo così del diritto
oggetto della causa. Constato quindi che la confessione può produrre le stesse conseguenze di
una dichiarazione negoziale, il legislatore si è preoccupato di disciplinarne le modalità in
modo analogo a quello delle dichiarazioni negoziali.
→ Ciò
PRECISAZIONE → CONFESSIONE COME DICHIARAZIONE DI SCIENZA
non deve cmq indurre a ritenere che il legislatore abbia inteso considerare la confessione come
un negozio giuridico. Tale sarebbe soltanto nell’ipotesi che la dichiarazione in discorso
producesse immediatamente i suoi effetti nel campo sostanziale; ma poiché, come sappiamo,
tali effetti si producono solo grazie alla pronuncia del giudice, ne deriva che la confessione non
è una dichiarazione di volontà, ma di scienza e rimane soltanto uno strumento di
convincimento del giudice. ; è chiaro che deve essere voluta ( animus confitenti ), ma con
una volontà che concerne la dichiarazione e non i suoi effetti.
2
47. CONFESSIONE GIUDIZIALE E
INTERROGATORIO DELLA PARTE
. →
DISCIPLINA DEL C.P.C si occupa esclusivamente della confessione giudiziale, ossia
quella resa in giudizio
→ “La confessione giudiziale è spontanea o provocata mediante
NOZIONE → ART 228
interrogatorio formale” . → “La
1. confessione
CONFESSIONE GIUDIZIALE SPONTANEA → ART 229
spontanea può essere contenuta in qualsiasi atto processuale firmato dalla parte
personalmente, salvo il caso dell’articolo 117”. Il caso dell’art 117, è quello
dell’interrogatorio libero, al quale viene in tal modo sottratta l’attitudine a dar luogo
→ si contrappone a
ad una vera e propria confessione. INTERROGATORO LIBERO
quello formale, perché non potendo dar luogo ad una confessione, consente alla parte di
parlare al giudice liberamente dei fatti della causa e consente al giudice di informarsi
liberamente su quei fatti. →
2. CONFESSIONE PROVOCATA DA INTERROGATORIO FORMALE
l’interrogatorio formale, in quanto diretto a provocare la confessione giudiziale, può
soltanto nuocere e mai giovare alla parte interrogata. Vediamo quali sono le
caratteristiche dell’inter. formale:
- Essendo un procedimento probatorio è soggetto alla disciplina di cui all’art 115, per
cui può essere disposto soltanto ad istanza di parte contrapposta a quella da
interrogarsi
- Essendo una prova costituenda si applicano all’interrogatorio formale tutte le
regole generali sulla richiesta, ammissibilità e assunzione dei mezzi di prova e
inoltre le regole + specificamente dedicate all’istituto. → “L’interrogatorio
- deve
Art 230 → MODO DELL’INTERROGATORIO
essere dedotto per articoli separati e specifici.
- Il giudice istruttore procede all’assunzione dell’interrogatorio nei modi e termini
stabiliti nell’ordinanza che l’ammette.
- Non possono farsi domande su fatti diversi da quelli formulati nei capitoli , a
eccezione delle domande su cui le parti concordano e che il giudice ritiene utili; ma
il giudice può sempre chiedere i chiarimenti opportuni sulle risposte date”
→ “La
- parte interrogata deve rispondere personalmente.
ART 231 → RISPOSTA
Essa non può servirsi di scritti preparati, ma il giudice istruttore può consentirle di
valersi di note o appunti, quando deve fare riferimento a nomi o a cifre, o quando
particolari circostanze lo consigliano.” → la disposizione in esame prende in
- ART 232 → MANCATA RISPOSTA
considerazione l’ipotesi che la parte non si
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Corso di diritto processuale civile II, diritto processuale civile
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Diritto processuale civile II
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Riassunto esame Diritto Processuale Civile II, Prof. Carratta Antonio, libro consigliato Diritto processuale civile…
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Diritto processuale civile II