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DISCOVERY.
Il processo civile statunitense fa precedere il Trial da una fase di preparazione al
dibattimento che serve appunto a preparare uno svolgimento efficiente del
dibattimento stesso. Questa fase in ragione della struttura dell’atto introduttivo
introdotto dalle FRCP finisce per riassumere progressivamente funzioni ulteriori. Da
mera fase di preparazione della controversia diventa anche una fase di chiarificazione
dell’oggetto della controversia e di definitiva fissazione dei termini fattuali delle
pretese delle parti.
A partire dagli anni 70 questa fase assume una funzione ulteriore, non soltanto
preparazione e chiarificazione ma anche definizione della controversia. Queste
funzioni si realizzano essenzialmente attraverso l’utilizzazione degli strumenti di
discovery (letteralmente scoperta).
Ha la funzione di preparare un corretto ed efficiente
svolgimento dell'udienza dibattimentale/tria, l
selezionando le prove da assumere e consentendo ad
ogni parte di conoscere in anticipo gli elementi di cui la
controparte è in possesso (show the cards on the table.)
Quindi il discovery nasce dall’esigenza di razionalizzare il funzionamento del processo,
ma anche al fine di consentire una conoscenza (preventiva al trial) delle carte che
l’avversario ha in mano.
Come funziona il discovery? Essenzialmente la parte, utilizzando uno degli strumenti
previsti dalla rule 30 alla rule 36 delle FRCP (methods of discovery) formula alla
controparte una specifica request of discovery, ossia una specifica richiesta di rivelare
le informazioni/prove di cui la controparte dispone. La funzionalità del sistema è
assicurata dalla norma di chiusura, rule 37 che consente alla parte che ha formulato la
request of discovery, di rivolgersi al giudice affinché questo emetta un ordine
mediante il quale obbliga la controparte ad adempiere alla richiesta a pena di sanzioni
previste dalla rule 37.
La prima fase di evoluzione delle FRCP è caratterizzata dall’accezione molto ampia di
quello che può essere oggetto di discovery. Prima di entrare nello specifico si deve dire
che la natura necessariamente ampia, Broad del discovery deriva essenzialmente da
due fattori:
1. Intima connessione con l’adversary system: siccome il processo è il luogo di libera
competizione fra le parti, queste devono avere le maggiori chance di successo.
Infatti la prima fase dell’evoluzione delle federal rule è caratterizzata dalla
strutturazione di un sistema di discovery che si qualifica per estrema ampiezza
dell’oggetto e dalla varietà degli strumenti che le parti possono impiegare per
ottenere una conoscenza ampia delle informazioni di cui è in possesso la
controparte. Il discovery fin dall’inizio è uno strumento che serve si a scoprire in
anticipo e a selezionare le prove da portare in dibattimento, ma è anche una vera e
propria fase di trattazione della causa.
2. Nuova struttura dell’atto introduttivo (notice pleading) che rimette alla fase di
discovery il compito di chiarire l’oggetto della controversia e specificare i termini
delle pretese delle parti, riversa sul discovery il compito di procedere alla
progressiva emersione/delimitazione dei fatti rilevanti per la controversia.
3. Sempre connessa alla concezione adversary del processo è l’idea che il discovery
possa funzionare in maniera ottimale anche se lasciato all’esclusiva iniziativa delle
parti, senza alcun ruolo gestionale del giudice. Cioè si ritiene che questo
meccanismo complesso possa funzionare anche non regolamentando i tempi e i
modi di formulazione della request of discovery, ma lasciando che le parti decidano.
La RULE 26 FRCP indica quali informazioni possono essere oggetto
della discovery e prevede che la request of discovery possa riguardare qualsiasi
informazione che abbia un qualche interesse, diretto o indiretto con la causa.
Tutto può essere oggetto di discovery in quanto il disovery è escluso solamente
quando abbia ad oggetto informazioni del tutto inutili per la causa, ma è
sostanzialmente ammesso in ogni altro caso. Nella versione originaria della Rule 26
(rimasta immutata fino al 2000) il punto di riferimento per lo standard di rilevanza del
discovery non è costituito dai fatti che dovranno essere provati, ma molto più
genericamente, dalle questioni attuali e potenziali che attengono alla posizione delle
parti (evidentemente anche su circostanze che non sono oggetto di indicazione nei
pleading).
Questo sistema ricordiamo che è lasciato alla libera iniziativa delle parti e il giudice
può essere chiamato in causa soltanto ad istanza di parte in due circostanze;
Quando la parte non adempie ad una request of discovery e il giudice ordinerà di
farlo, se ciò non avviene potranno essere emanate una serie di sanzioni di carattere
sia processuale che extraprocessuale.
Emissione di un protective order, la controparte potrà chiedere al giudice di essere
esonerata dal dovere di rispondere ad una request of discovery secondo un potere
discrezionale del giudice, bensì quando vi sia una giusta causa. Guardiamo bene
che questa giusta causa assumerà un grande valore in un momento successivo,
perché la controparte potrà essere esonerata dal rispondere alle richieste di
discovery che sono eccessive, sproporzionate rispetto al valore della controversia.
Presenza del privilege, altro caso in cui la parte può essere esonerata dal dovere di
rispondere, ossia quando l’informazione oggetto di request of discovery sia coperta
da quello che corrisponde al nostro segreto d’ ufficio o di stato. Si può chiedere al
giudice autorizzazione a non rispondere perché la risposta comporterebbe la
violazione di un segreto professionale, di ufficio o di stato.
Al di là di questi limiti ogni altra informazione può essere oggetto di una request of
discovery.
Questo è l’assetto originale dell’ambito di applicazione dei discovery, ma gli strumenti
di discovery sono essenzialmente 5:
1. DEPOSITIONS ( Rule 31), si tratta di un attività di dichiarazione giurata ottenuta per
il tramite di una examination non dissimile da quella che viene utilizzata in sede di
Trial. L’avvocato di una delle parti può rivolgere, in maniera orale oppure scritta, la
richiesta di rendere una dichiarazione, rispondere ad una domanda. Tare richiesta
può essere rivolta tanto alla controparte quanto ad un terzo.
2. INTERROGATORIES (Rule 33), sono risposte fornite per iscritto a domande scritte
provenienti da una delle parti, dirette esclusivamente alla parte avversaria e
concernenti circostanze di cui si afferma la parte sia a conoscenza. Nel caso della
depositation è possibile ricorrere all’esame diretto e incrociato mentre in questo
caso c’è solamente una domanda formulata per iscritto a cui si risponde sempre per
iscritto. In mancanza di direct e cross examination in questa modalità di discovery
viene meno la presenza di un officiel in funzione di garanzia.
3. PRODUCTION OF DOCUMENTS AND THIGS FOR INSPECTIONS (Rule 34) la
produzione di documenti o di cose affinché siano oggetto di ispezione giudiziale,
vengono ricomprese in questa forma di discovery attività di varia natura, inclusive
ad esempio alle richieste grossomodo similabili all’ordine di esibizione degli
ordinamenti europeo continentali. Cioè la parte chiede alla controparte di esibire
tutta la documentazione di cui è in possesso relativamente a specifici argomenti
teoricamente rientranti l’oggetto della controversia.
Ovviamente ciò che non è oggetto di discovery non potrà essere usato al trial
(aspetto fondamentale) per cui è evidente che anche questa modalità di formazione
e risposta alla request è una modalità che può divenire estremamente costosa.
4. PHISYCAL AND MENTAL EXAMINATION OF PERSON (Rule 35) si tratta di ispezioni
effettuate da soggetti esperti nei confronti di parti o di terzi.
5. REQUEST FOR ADMISSION ( Rule 36) espressa richiesta rivolta alla controparte di
ammettere determinate circostanze che risultano di fatto pacifiche in quanto
risultanti da documenti appositamente prodotti.
Questo primo periodo di applicazione delle FRCP in tema di discovery è caratterizzato
da un’estrema ampiezza del suo possibile oggetto, e la ratio fondamentale del sistema
è che il discovery funzioni fisiologicamente in base alla collaborazione delle parti.
Ovvero ci si immagina con una visione pressoché futuristica, che le parti collaborino in
maniera attiva e diligente al funzionamento di questa fase attraverso una serie di
istanze e di risposte il cui ordine e contenuto vengono determinati dalle parti stesse.
Questa cultura, concezione ampia ( broad) del discovery entra in crisi a partire dagli
anni 50 del XX secolo. Entra in crisi soprattutto perché si viene verificando in sede
giurisprudenziale che le parti pongono in essere comportamenti difensivi che seppur
astrattamente coerenti con lo spirito del FRCP rendono in concreto inefficiente il pre-
trial e di conseguenza nel suo complesso: dilunga mento dei tempi del processo,
aumento dei costi e trasformazione del processo in un luogo di aggressione
processuale ( trial by ambush).
Questo fenomeno degli anni 50 di utilizzazione distorta se non abusiva degli strumenti
di discovery è aggravato dal fatto che all’inizio degli anni 60 abbiamo la cosiddetta
Liability Explosion , cioè un aumento esponenziale del numero delle controversie.
Controversie che aumentano sia numericamente che qualitativamente, nel senso che
si realizzano i primi big case. La società americana appare a tutti gli effetti come una
litigious society, da qui si perviene alla sostanziale presa d’atto dell’inefficienza della
giustizia civile.
È in particolare proprio all’organizzazione della disciplina del discovery che si imputa il
malfunzionamento della giustizia, perché il discovery viene percepito come l’ambito
tipico di fenomeni di abuso dei diritti processuali. L’abuso del discovery è anche stato
catalogato:
a. Fishing expedition, formulare una richiesta di discovery meramente esplorativa.
b. Over discovery,
c. Bunk discovery, la richiesta sovrabbondante di discovery.
Gli effetti della degenerazione del disvovery sono bren presto evidenti, esso non serve
come strumento di precisazione delle questioni controversie e di acquisizione delle
informazioni necessarie per la preparazione del trial, ma opera invece come uno
strumento tattico utilizzato per rendere difficile o impossibile per l'altra parte la
prosecuzione del processo.
19Marzo.
Abbiamo detto che a partire dagli anni 50 del XX secolo si prende atto che parti
utilizzano il discovery in modo improprio, ossia per mettere in di