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Le vicende anormali del processo

Riunione, separazione e trasferimento dei procedimenti

Premessa → Le ragioni che fondano l’opportunità della riunione dei procedimenti o viceversa la separazione delle cause, possono essere considerate vicende anormali del processo. Sono quindi situazioni eventuali ed accidentali.

Art 273 → Riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa → Tale disposizione, nel primo comma, fa riferimento al caso che, relativamente alla stessa causa, siano proposti diversi procedimenti davanti allo stesso tribunale. In questo caso il primo comma dell’articolo menzionato dispone che quel giudice (nel senso di tribunale) ordini, anche d’ufficio, la riunione dei due o più procedimenti. Riguardo a questo caso possiamo distinguere due ipotesi:

  • Procedimenti che pendono davanti allo stesso G.I. → Il provvedimento di riunione verrà pronunciato da quest’ultimo.
  • Procedimenti che pendono davanti a un altro G.I. → La riunione verrà disposta dal presidente dopo che sulla suddetta contemporanea pendenza gli è stata riferita dal giudice istruttore.

Art 274 → Riunione di procedimenti relativi a cause connesse → La norma si riferisce al caso delle cause connesse proposte davanti allo stesso giudice. La norma, nel suo primo comma, enuncia la regola generale per cui il suddetto stesso giudice può disporre, anche d’ufficio, la riunione delle cause connesse che pendono davanti a lui. E anche qui si applica la regola precedente: se connesse davanti allo stesso istruttore sarà quest’ultimo a disporne la riunione; mentre se pendono davanti ad altro giudice istruttore del tribunale, l’istruttore riferisce al presidente il quale ne dispone “i provvedimenti opportuni”.

Differenza art 273 – 274 → La differenza sta nel fatto che nell’ipotesi contemplata dall’art 274, la connessione dà luogo soltanto ad un’eventuale opportunità – e non necessità – di trattazione congiunta, per cui l’art 274 non contempla senz’altro la riunione, ma semplicemente i “provvedimenti opportuni”.

Separazione delle cause connesse → È il fenomeno inverso a quello della riunione → In particolare può accadere che, rispetto a cause connesse iniziate congiuntamente secondo quanto previsto dagli artt. 103, primo comma e 104, primo comma, si venga in seguito rivelando che la loro trattazione congiunta è in realtà inopportuna. Per questa eventualità i due commi degli art 103 e 104 prevedono la possibilità di separazione delle cause connesse. Tale separazione può essere disposta sia dall’organo decidente che dal giudice istruttore.

Trasferimento o traslazione del processo → Avviene dal giudice incompetente a quello competente. Il fenomeno in questione, disciplinato dall’art 50 C.P.C., comporta che la causa è riassunta davanti al giudice dichiarato competente nel termine di sei mesi dalla comunicazione della relativa sentenza.

Il processo in contumacia

Premessa → Ricordando che le parti sono già tali, l’una per aver proposto la domanda e l’altra per essere stata regolarmente citata, bisogna dire pure che esse non sono obbligate, ma solamente onerate alla partecipazione attiva al processo. In particolare codesta partecipazione attiva si concreta nella loro costituzione; costituzione che può anche non avvenire.

  • Se nessuna delle due parti assume questa iniziativa, il processo non ha ragione di proseguire: non avviene l’iscrizione a ruolo e si mette in moto il meccanismo dell’estinzione.
  • Se entrambe le parti si costituiscono si realizza la normale situazione della partecipazione attiva di entrambe al processo (la quale partecipazione attiva prescinde dal fatto che poi le parti decidano di presenziare o rimanere assenti in udienza).
  • Se si costituisce una sola parte, mentre l’altra non si è costituita, quest’ultima deve, previe verifiche, essere dichiarata contumace.

Contumacia → È dunque la situazione di inattività unilaterale che consegue al mancato esercizio del potere – onere di costituzione di una parte e che va dichiarata previa verifica dei suoi presupposti. L’ulteriore svolgimento del processo prende il nome di processo contumaciale.

Situazione di fatto vs situazione di diritto: Fondamentalmente, la contumacia, è una situazione di fatto, ossia la situazione in cui si viene a trovare la parte che dopo aver proposto la domanda o dopo che è stata regolarmente citata non si costituisce. Ma questa situazione di fatto fonda il dovere del giudice istruttore di dichiarare la contumacia della parte non costituita; per cui la suddetta situazione di fatto diviene situazione di diritto alla quale consegue l’applicabilità delle norme del capo VI del libro 2. Si deve aggiungere che la mancanza del provvedimento formale di dichiarazione di contumacia non è per se stessa, causa di nullità.

Funzione dell’istituto della contumacia → La funzione dell’istituto in questione è quella per la quale l’ordinamento, lungi dall’attribuire alla mancata costituzione alcuna conseguenza di soccombenza automatica o comunque alcuna conseguenza sfavorevole al contumace, si preoccupa di ridurre il pregiudizio che può derivare dalla suddetta mancata partecipazione al processo. Per far ciò, la legge detta alcune norme che si sovrappongono alla normale disciplina del processo.

Adempimenti a carico del G.I. → La disciplina configura innanzitutto alcuni adempimenti a carico del G.I. prima della dichiarazione di contumacia:

  • Art 290 → Se la parte che dovrebbe essere dichiarata contumace è l’attore, la legge richiede che il convenuto dichiari esplicitamente di voler proseguire il processo stesso, mentre in caso contrario si verifica subito la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione.
  • Art 291 → Se invece la parte che dovrebbe essere dichiarata contumace è il convenuto, la legge si preoccupa dell’eventualità che la sua mancata costituzione possa essere dipesa da difetto di conoscenza dell’instaurazione della causa per irregolarità della notificazione. Perciò la legge dispone che il G.I. verifichi la regolarità della notificazione della citazione e, ove ne rilevi un vizio, ne disponga la rinnovazione entro un termine perentorio. Se neppure dopo la nuova notificazione il convenuto si costituisce, il giudice istruttore lo dichiara contumace. La rinnovazione della notificazione impedisce ogni decadenza, mentre la mancata attuazione dell’ordine di rinnovazione della notificazione conduce alla cancellazione della causa dal ruolo.

Regole per il processo in contumacia → Una volta avvenuta la dichiarazione di contumacia, il processo si svolge secondo le regole normali, alle quali si sovrappongono quelle dettate con riguardo specifico al processo in contumacia. Vediamo alcune di queste regole:

  • Notificazione personale di atti → La parte costituita ha l’onere di notificare al contumace alcuni atti caratterizzati dal fatto che, a loro volta, introducono – a carico della parte contumace – oneri particolarmente pesanti. In particolare al contumace vanno notificati personalmente:
    • Art 292 → L’ordinanza che ammette l’interrogatorio formale o il giuramento nonché gli atti contenenti domande nuove o riconvenzionali, se ammissibili. Gli atti che possono produrre queste conseguenze di solito (ossia nel processo non contumaciale) non vanno notificati poiché di essi la parte costituita viene a conoscenza attraverso il difensore; ma di essi il contumace, che è privo di difensore, resterebbe all’oscuro, subendo le inevitabili conseguenze della sua inerzia. Questa particolare tutela è limitata ai suddetti atti la cui elencazione è ritenuta tassativa.
  • Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria.
  • Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.
  • Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

Costituzione tardiva → In secondo luogo, la legge si preoccupa di facilitare al contumace l’ingresso, sia pure tardivo, nel processo, consentendogli la costituzione tardiva “in ogni momento fino all’udienza di precisazione delle conclusioni” e ciò col deposito di una comparsa o con la comparizione in udienza (art 293, primo - secondo comma). Ma la più rilevante agevolazione che la legge offre al contumace che si costituisce tardivamente consiste in alcune importanti deroghe alla regola generale secondo la quale chi entra tardivamente nel processo non può compiere atti che nel momento in cui entra sarebbero già preclusi. Vediamo alcune di queste deroghe:

  • Deroga 1 → Una deroga è prevista dall’art 293, terzo comma e concerne la possibilità – che sarebbe preclusa dall’art 215 n. 2 – di disconoscere le scritture private contro di lui prodotte.
  • Deroga 2 → Inoltre una deroga più generale è prevista dall’art 294, attraverso la cd. Rimessione in termini. In particolare la rimessione in termini si concreta qui in un provvedimento che il G.I. può pronunciare con ordinanza a richiesta della parte contumace che si è costituita tardivamente.
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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Zucconi galli fonseca Elena.
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