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Interruzione del processo e eventi interruttivi
3. MORTE O PERDITA DI CAPACITÁ PROCESSUALE DEL RAPPRESENTANTE LEGALEDELLA PARTE → non anche del rappresentante volontario
4. CESSAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE → ad es. perché il minore haraggiunto la maggiore età o il rappr. Legale ha cessato dall’ufficio ecc. Ma si fa riferimentoalla sola rappresentanza legale e non a quella volontaria ( che può ad es. cessare perrevoca della procura ) e neppure a quella organica ( ad es. sostituzione dell’amministratoredi una società ).
5. GLI ALTRI EVENTI INTERRUTTIVI DI CUI ALL’ART 301 → concernono non la partema il suo difensore – procuratore e sono: la morte e la radiazione o sospensione delprocuratore stesso. Sono invece escluse la revoca della procura, la rinuncia e lacancellazione volontaria dall’albo.
CARATTERISTICA DISCIPLINA → La legge disciplina in maniera diversa il modo colquale la interruzione del processo consegue all’evento interruttivo.
EVENTO INTERRUTTIVO COLPISCE LA PARTE-
SE L'EVENTO INTERRUTTIVO COLPISCE LA PARTE PRIMA CHE QUESTA SI SIA COSTITUITA:
- e in quanto non sia scaduto il termine per la costituzione, l'interruzione si verifica immediatamente come conseguenza automatica dell'evento. Il che non impedisce che l'interruzione divenga superflua - e perciò la legge la esclude - se l'evento interruttivo sia seguito immediatamente dalla ricostituzione dell'effettività del contraddittorio; ciò che può avvenire o con la costituzione spontanea di coloro ai quali spetta di proseguire il processo (il successore, il rappresentante legale ecc.) o con la loro citazione in riassunzione ad opera dell'altra parte.
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SE L'EVENTO INTERRUTTIVO SI VERIFICA DOPO CHE LA PARTE SI SIA COSTITUITA IN GIUDIZIO A MEZZO DI PROCURATORE:
- In questo caso, a differenza del precedente, c'è un procuratore costituito il
Quale conosce la situazione del processo ed è in grado di prendere contatto con le persone alle quali spetta di proseguire il processo. Perciò la legge condiziona l'interruzione al fatto che il procuratore dichiari in udienza l'evento interruttivo o lo notifichi alle altre parti. Così si ha l'interruzione, salva la costituzione spontanea o la riassunzione di coloro ai quali spetta proseguire il processo (art. 300 C.P.C.). In mancanza della dichiarazione dell'evento interruttivo o della sua notifica, il processo prosegue nei confronti della parte che ha subito l'evento, ancorché defunta o estinta, ma processualmente ancora in vita. Tutto questo naturalmente nel caso in cui la parte si sia costituita a mezzo di procuratore, poiché se si fosse, invece, costituita personalmente mancherebbe il diaframma del difensore perciò il processo si interromperebbe al momento dell'evento.
SE L'EVENTO SI VERIFICA DOPO LA
RIMESSIONE IN DECISIONE → non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione. Se invece si verifica durante la decorrenza del termine per impugnare, il termine stesso resta interrotto.
2. EVENTO INTERRUTTIVO COLPISCE IL DIFENSORE – PROCURATORE ↓↓↓↓
- La mancanza del difensore rende impossibile un’intermediazione con le persone alle quali spetta di proseguire il processo. Perciò l’art 301 dispone che l’interruzione avviene automaticamente salva la facoltà della parte interessata di delegare altro difensore.
- FINE DELL’INTERRUZIONE E PROSECUZIONE DEL PROCESSO → La prosecuzione si verifica per effetto della ricostituzione del contraddittorio che si può avere:
- CON LA COSTITUZIONE SPONTANEA DI COLORO AI QUALI SPETTA DI PROSEGUIRE IL PROCESSO → può avvenire all’udienza o a norma dell’art 166 ovviamente provando la qualità di successore. Se non è fissata
- FUNZIONE ESTINZIONE DEL PROCESSO → è quella di evitare la prosecuzione dell'attività processuale quando tutte le parti, o per accordo esplicito o per comportamento concludente, la ritengono ormai inutile. Neppure lo Stato, infatti, in tale situazione ha interesse a tenere impegnati i propri organi giurisdizionali.
- MECCANISMO DEL QUALE SI SERVE LA LEGGE → è quello della fissazione per il compimento di determinati atti che sono ritenuti essenziali per l'iter processuale, con termini perentori e funzione acceleratoria: l'estinzione costituisce appunto la conseguenza del mancato compimento di quegli atti nei termini prestabiliti. Ma queste considerazioni si riferiscono solo ad una delle 2 fattispecie di estinzione, quella dovuta all'inattività delle parti.
- NOZIONE → La rinuncia agli atti del giudizio
è una dichiarazione esplicita della parte che ha proposto la domanda, di voler rinunciare agli atti, ossia alla domanda e agli atti successivi. Ma poiché l’estinzione non può determinarsi se non con l’accordo di tutte le parti, l’art 306, 1 comma dispone che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. È evidente quindi che non occorra:
- L’accettazione delle parti non ancora costituite
- L’accettazione di quelle che hanno dimostrato di non avere interesse ad una pronuncia sul merito
CONDIZIONE → L’accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni. In sostanza la legge richiede un vero e proprio consenso esplicito e incondizionato sulla rinuncia, affinché questa possa produrre l’effetto dell’estinzione. Si tratta di un accordo risultante da una duplice dichiarazione unilaterale.
e a contenuto non negoziale, in quanto produce effetti predeterminati e puramente processuali.- SOGETTI E MODALITÁ
- ESTINZIONE PER INATTIVITÁ DELLE PARTI
- CONCETTO “INATTIVITÁ DELLE PARTI”
chel'inattività venga in rilievo come generica inerzia, poiché al contrario, l'estinzione è configurata dalla legge come conseguenza dell'omissione di determinati atti compresi in un'elencazione tassativa.
DISTINZIONE → Occorre distinguere tra 2 gruppi di casi:
A) Un primo gruppo di casi nei quali l'estinzione viene senz'altro fatta conseguire all'omissione dell'atto nel termine perentorio
B) Un altro gruppo di casi nei quali la fattispecie estintiva si articola in un doppio grado di omissioni, nel senso che l'estinzione si verifica in conseguenza del mancato compimento di un atto (la riassunzione) che a sua volta costituisce il rimedio (nel senso appunto di evitare l'estinzione) alle conseguenze di una precedente omissione.
CASI DI CUI AL GRUPPO B → I casi che rientrano nel secondo gruppo sono:
1. Il caso in cui, dopo la notificazione della citazione, nessuna delle parti si sia costituita
Nel termine rispettivamente ad esse assegnato con la conseguente mancata iscrizione della causa a ruolo.
2. I casi in cui, dopo la costituzione delle parti, il giudice abbia – in quanto ciò sia previsto dalla legge – ordinato la cancellazione della causa dal ruolo. Ad es. ciò può avvenire per la mancata comparizione di entrambe le parti ad un'udienza → in questa ipotesi il G. I. deve applicare l'art 181, 1 comma, ossia fissare un'altra udienza della quale il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite, e nella quale, in caso di assenza di entrambe le parti, ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
Con riguardo a tutti i casi di cui sub 1 e sub 2, l'art 307 C.P.C. dispone che il processo deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'art 166 o dalla data
del provvedimento di cancellazione; ALTRIMENTI IL PROCESSO SI ESTINGUE.
MODALITÁ RIASSUNZIONE → avviene con notificazione di una comparsa per la comparizione innanzi all’istruttore o all’organo decidente; questo atto differisce da un atto dicitazione solo in quanto contiene il richiamo all’atto introduttivo del giudizio e la indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione.
CASI DI CUI AL GRUPPO A → I casi che invece rientrano nel primo gruppo sono:
- Il caso di cui all’art 181, 2 comma ossia l’assenza alla prima udienza dell’attore costituito in mancanza di richiesta del convenuto di procedere e previa fissazione di un’altra udienza.
- Il caso di cui all’art 290 ossia la contumacia dell’attore senza richiesta del convenuto di procedere.
- Il caso in cui una volta avvenuta la riassunzione a seguito di una delle ragioni indicate nei casi del gruppo B, le parti siano incorse
nuovamente in una delle medesimeomissio