I PROCEDIMENTI DI COGNIZIONE SPECIALI NON SOMMARI
I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI STATO E CAPACITA’ DELLE
PERSONE
Il legislatore ha distinto due procedimenti con caratteristiche strutturali diverse
per la separazione dei coniugi: separazione consensuale che ha natura di
volontaria giurisdizione, e separazione giudiziale che ha natura di cognizione.
Sotto l’aspetto funzionale entrambi i procedimenti hanno funzione entrambi i
procedimenti di separazione hanno la caratteristica di svolgersi per una
modificazione del rapporto coniugale, dando luogo ad uno stato di separazione
coniugale.
Dal punto di vista della struttura entrambi i procedimenti hanno carattere
costitutivo e, più precisamente, costitutivo necessario, nel senso che quello stato
(o quegli stati) di separazione non possono essere costituiti se non attraverso
uno di questi due procedimenti.
La distinzione fondamentale tra i due procedimenti è fondata su basi
essenzialmente strutturali, poiché, come abbiamo già accennato, l'uno (quello
«giudiziale») è un procedimento di cognizione, mentre l'altro (quello
«consensuale») è un procedimento di giurisdizione volontaria, ma la distinzione
in discorso tocca anche la funzione poiché con i due diversi procedimenti si dà
luogo - come abbiamo già accennato - a due stati di separazione che sono
alquanto diversi tra loro; lo stato di separazione giudiziale e lo stato di
separazione consensuale.
D'altra parte questi due procedimenti, pur articolandosi, nella parte conclusiva
del loro svolgimento, con forme diverse (come sono quelle della cognizione, da
un lato, e della giurisdizione volontaria, dall'altro lato) si svolgono, nelle loro
fasi iniziali, con forme assai simili, se non identiche. Tali fasi iniziali sono la
fase introduttiva e la fase detta «presidenziale» perché si svolge innanzi al
presidente del tribunale. E soltanto al termine di questa fase i due procedimenti
incominciano a svolgersi con forme procedimentali diverse.
Il procedimento di separazione giudiziale. A) Cenni sul suo attuale fondamento
sostanziale. B) La fase introduttiva e l’ordinamento presidenziale
La profonda innovazione che il legislatore del 1975 ha introdotto nell'istituto
della separazione, sotto il profilo del diritto sostanziale, concerne l'eliminazione
della necessità di una «colpa» come fondamento del diritto di chiedere quella
separazione che prescinde dal consenso dell'altro coniuge e con le forme del
processo di cognizione, Tale fondamento viene ora - ossia in forza del nuovo
testo dell'art. 151 c.c. - fatto dipendere da una situazione obbiettiva, ossia da
«fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare
grave pregiudizio all'educazione della prole»; mentre l'eventuale violazione dei
doveri che derivano dal matrimonio può costituire - solo a richiesta di uno (e/o
dell'altro) dei coniugi - fondamento di una pronuncia accessoria, con la quale
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viene dichiarato a quale dei coniugi la separazione è addebitabile (art. 151, 2
comma c.c.). È questa la figura di separazione alla quale il codice civile,
prescindendo dall'eventuale pronuncia accessoria ora accennata, riserva il
termine di «separazione giudiziale», espressamente contrapponendola alla
«separazione consensuale», e configurando l'una e l'altra come i due tipi nei
quali può concretarsi la generica figura della «separazione personale» (art. 150
nuovo testo c.c.).
A questa profonda e ormai lontana, modificazione dell'istituto nel suo aspetto
sostanziale non avevano corrisposto particolari innovazioni della disciplina
processuale, salve solo quelle introdotte indirettamente attraverso l'arto 23 della
nuova legge sul divorzio, sicché il procedimento già detto «contenzioso» (ossia
strutturato, pur nella sua «specialità», con le forme proprie del processo di
cognizione) è ora impiegato per l'introduzione della «separazione giudiziale».
Le profonde modificazioni alla disciplina processuale poi introdotte, come
vedremo, dalla L. 80/2005 non sono conseguenti a modifiche del diritto
sostanziale.
Diversamente è accaduto con riguardo ad altre ugualmente rilevanti e ancor più
recenti innovazioni che investono la separazione in entrambi i due
procedimenti, innovazioni inserite nel codice di rito dalla L. 8 febbraio 2006 n.
54 c.d. dell'affidamento condiviso. Sotto il profilo sostanziale, detta legge
compie una radicale modifica dei possibili contenuti dei provvedimenti che, nel
giudizio di separazione, riguardano i figli, ossia i provvedimenti elencati
nell'art. 155 c.c. (ora totalmente modificato e integrato) con particolare riguardo
all'affidamento preferibilmente condiviso (salva opposizione) nonché in tema di
assegnazione della casa familiare, di prescrizioni sulla residenza e di potestà
genitoriale esercitata da entrambi i genitori.
Per il momento è sufficiente qui evidenziare che il nuovo art. 155 c.c. (con i
successivi articoli da 155 bis a 155 sexies c.c.) prevede - ove possibile e salva
opposizione -l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con dettagliate
previsioni ispirate dall'interesse dei figli; dispone che la potestà genitoriale sia
esercitata da entrambi i genitori, ponendo il mantenimento dei figli a carico di
entrambi in misura proporzionale al proprio reddito; e dispone rassegnazione
della casa coniugale secondo l'interesse dei figli.
D'altra parte (art. 155 quinquies) il giudice può disporre il pagamento di un
assegno periodico di mantenimento a favore dei figli maggiorenni non
indipendenti economicamente, da versarsi, salva diversa determinazione del
giudice, direttamente all'avente diritto. Disposizione, questa, che già presenta
implicazioni sotto il profilo processuale, con riguardo alla legittimazione attiva
e passiva del figlio maggiorenne, sia in sede di cognizione che in sede
esecutiva.
Ciò premesso, veniamo ora alla disciplina processuale che le previgenti
disposizioni integrate e modificate dalla L. 54/2006 alla quale ci siamo riferiti,
forniscono per i procedimenti di separazione e di divorzio.
Venendo ora alla disciplina del procedimento in discorso, occorre tenere
presente che, per effetto dell'art. 23 della L. 6 marzo 1987 n. 74 (c.d. nuova
legge del divorzio), tal une disposizioni procedimentali del giudizio di
separazione giudiziale (e precisamente gli artt. 706-709 c.p.c.) risultano in parte
modificate dall' applicabilità, prevista dal suddetto articolo «in quanto
compatibili», «fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura civile»
(sic) dell' art. 4 L. 1 dicembre 1970 n. 898, così come modificato dall'art. 8 della
L. 74/1987.
Poiché questa norma di richiamo non è stata modificata dalla L. 80/2005 (che si
è invece data carico di modificare direttamente il fondamentale art. 4 della L.
74/1987), essa va ritenuta ancora operante in linea di massima, ancorché con
l'eccezione di quei settori che la nuova legge disciplina direttamente ed in modo
esauriente, come nella fase introduttiva e in quella presidenziale, come stiamo
per vedere nonché con riguardo all'appello immediato nei confronti della
sentenza non definitiva di separazione.
Occorre infine evidenziare che la L. 80/2005, ha integrato e modificato la
disciplina delle fasi iniziali del procedimento di separazione (come anche di
quello di divorzio) eliminando le incertezze interpretative che avevano
provocato profonde divergenze sia in dottrina che in giurisprudenza, come
vedremo più avanti.
Giudice competente per materia è sempre il Tribunale. Quanto alla competenza
per territorio che, come si ricorderà è inderogabile, si ha riguardo al «tribunale
del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del
luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.
Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero o risulti irreperibile, la
domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio
ricorrente, e, se anche questi è residente all' estero, a qualunque tribunale della
Repubblica».
La legittimazione ad agire per la separazione giudiziale spetta naturalmente a
ciascuno dei coniugi contro l'altro. Rispetto alla legittimazione processuale, va
tenuto presente che è quantomeno dubbia la possibilità di avvalersi della
rappresentanza, sia perché, come stiamo per vedere, la legge richiede, nella fase
presidenziale, la comparizione personale dei coniugi e sia, inoltre, per quanto
più specificamente concerne la rappresentanza volontaria, per la palese
impossibilità di quel rapporto di rappresentanza nel campo sostanziale, che l'art.
77 c.p.c. configura come necessario presupposto della rappresentanza
processuale volontaria. Va tenuto, d'altra parte, presente che il coniuge minore
acquista l'emancipazione per effetto del matrimonio.
È opportuno ricordare che, per l'art. 70, n. 2, le cause di separazione sono tra
quelle per le quali l'intervento del P.M. è necessario, con la conseguenza che,
per l'art. 50 bis n. 1, la decisione è riservata al collegio. A seguito di tale
intervento, che non si esplica nella fase «presidenziale» ma soltanto
nell'ulteriore svolgimento del giudizio, il P.M. esercita i poteri di cui all'art.
72,2° comma, e cioè poteri che rimangono nell'ambito delle domande delle
parti, il che implica, tra l'altro, che il P.M. non può proporre impugnazioni.
L'interesse ad agire è determinato, nel caso della separazione giudiziale,
dall'affermazione dei fatti che costituiscono la ragione della separazione e che ai
termini dell'art. 151 nuovo testo c.c., non hanno più quel carattere
genericamente lesivo che qualificava i fatti menzionati dai previgenti artt. 151,
152 e 153 (questi ultimi due articoli sono ora abrogati) e con riferimento ai
quali ci si serviva dell'espressione «per colpa». Poiché ora i suddetti fatti hanno
natura obbiettiva, l'interesse ad agire è in re ipsa, eccezion fatta soltanto per quel
margine di interesse che si riferisce alla pronuncia di «addebitabilità» della
separazione. La domanda si propone, in ogni caso, con ricorso al tribunale. Tale
ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali è fondata la domanda di
separazione, nonché la proposizione, appunto, della domanda di separazione
mentre i più specifici riferimenti al petitum o alla causa petendi e alle prove
offerte, potranno essere contenuti nella memoria integrativa che è ora prevista
dall'attuale art. 709, 3° comma, come vedremo nonché, secondo l'opinione non
più prevalente, l'eventuale domanda di addebito (che, peraltro, almeno a mio
parere, ben può essere lasciata alla memoria integrativa di cui appresso) ed è
sottoscritto dal ricorrente (art. 706, l° comma; v. anche art. 4 L. div.). Col
deposito del ricorso si realizza la costituzione dell'attore.
I! ricorso - nel quale va indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o
adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio - viene inoltrato subito
(ossia prima ancora di essere notificato), tramite la cancelleria, al presidente, il
quale, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, fissa con decreto la
data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé, che deve essere
tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la
notificazione del ricorso e del decreto, ed il termine entro cui il coniuge
convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso e alla
memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate
(art. 706, 3° comma).
Le modifiche che a questa disposizione ha apportato la L.80/2005 riguardano,
da un lato, l'indicazione del termine massimo da interporre tra la notificazione
del ricorso e decreto e il giorno dell'udienza e, dall'altro lato, la previsione della
facoltà, per il coniuge convenuto, di depositare in un termine, pure da stabilire,
una memoria difensiva con documenti.
Con riguardo al termine a comparire, va rilevato che la nuova legge ha ritenuto
di disciplinare l'aspetto acceleratorio del termine stesso (entro novanta giorni)
rovesciando, almeno in certo senso, il sistema precedente che, attraverso il
generico richiamo di cui all'art. 23 L. div., disciplinava invece l'aspetto dilatorio
che ispirava, e tuttora ispira, la disposizione di cui all'art. 4 L. div.(già 6 e ora 9
comma) «devono intercorrere i termini di cui all'art. 163 bis ridotti a metà».
All'udienza così fissata dal presidente, i coniugi debbono comparire
personalmente (art. 707, l" comma). La ragione della necessaria presenza
personale, va cercata in quella che è la principale funzione di questa udienza
presidenziale: il tentativo di conciliazione ad opera del presidente. È chiaro
infatti che tale tentativo richiede il contatto diretto con i coniugi da parte del
presidente che svolge il tentativo, avvalendosi del prestigio e dell'autorità
inerente alla sua carica. Ed è appena il caso di aggiungere che, in questa
particolarissima sua funzione, il presidente opera, più che come giudice, come
bonus vir, come autorevole consigliere.
Inoltre, può accadere che innanzi al presidente venga preliminarmente
eccepita !'incompetenza per territorio
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