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Diritto processuale civile II - pignoramento Pag. 1
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Estratto del documento

Il pignoramento (in generale)

a) funzione ed effetti

L'atto con il quale inizia l'espropriazione forzata è il pignoramento che ha la funzione di vincolare determinati beni del debitore alla soddisfazione del credito, ed ha l'effetto di rendere inefficaci nei confronti del creditore procedente gli atti con il quale il debitore esecutato intende alienare le cose pignorate (inefficacia relativa), cosicché l'atto di alienazione del debitore è inefficace rispetto all'espropriazione. Gli atti di alienazione o disposizione anteriori al pignoramento prevalgono sul pignoramento a condizione che questi siano stati trascritti anteriormente, trasmessi anteriormente al pignoramento, in quanto siano stati notificati e accettati anteriormente al pignoramento.

b) la struttura. La conversione e la riduzione del pignoramento

I caratteri essenziali del pignoramento sono dettati dall'art. 492 c.p.c., che enuncia: "il pignoramento consiste in..."

un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore, di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all’espropriazione e i frutti di essi”. Pertanto, sotto il profilo soggettivo il pignoramento è l’atto dell’ufficiale giudiziario, il quale lo attiva su istanza del creditore, dietro esibizione del titolo esecutivo e del precetto ritualmente notificati; mentre sotto il profilo oggettivo consiste nell’ingiunzione al debitore di non sottrarre i beni alla garanzia del credito.

Importanti integrazioni all’art. 492 c.p.c. sono intervenute con la L. 80/2005 e L. 263/2005 e L. 52/2006 che hanno introdotto:

  1. l’invito al debitore a dichiarare la propria residenza o domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice per l’esecuzione con l’avvertimento che in difetto le notifiche avverranno in cancelleria del
giudicedell'esecuzione; 2) l'avvertimento può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati, una somma di denaro comprensiva del debito interessi e spese, pari ad 1/5 da depositare in cancelleria prima che venga disposta la vendita o l'assegnazione. Se i beni pignorati risultano insufficienti, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi ove si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori, con avvertimento della sanzione prevista per l'omessa o falsa dichiarazione. L'ufficiale giudiziario, su istanza del creditore, qualora i beni pignorati risultino insufficienti, può rivolgersi a gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. I medesimi beni possono essere pignorati da più creditori. Al momento del pignoramento il debitore può evitarlo versando all'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede comprensiva delle spese da

consegnare al creditore. Inoltre, in qualsiasi momento anteriore alla vendita il debitore può chiedere per una sola volta la conversione del pignoramento in una somma di denaro pari all'importo dovuto oltre le spese allegando all'istanza 1/5 del dovuto. Il giudice dell'esecuzione può consentire nel pignoramento immobiliare al versamento rateale per un massimo di 18 mesi se ricorrono "giustificati motivi". Inoltre è possibile la riduzione del pignoramento quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo dei crediti per cui si procede. L'efficacia del pignoramento è soggetta al termine perentorio di giorni 90. Se entro tale termine non viene compiuto il successivo atto il pignoramento diviene inefficace.

L'intervento dei creditori nell'espropriazione (in generale)

I creditori intervenuti concorrono insieme con creditore procedente alla ripartizione del ricavato della vendita dei beni pignorati in

misura proporzionale al credito di ciascuno, salvi i diritti di prelazione di altri creditori che risultino da pubblici registri o scritture contabili.

Il creditore pignorante ha facoltà di indicare ai creditori intervenuti tempestivamente l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili con diritto di essere preferito in sede di distribuzione in mancanza di estensione del pignoramento.

Gli intervenienti per somme risultanti da scritture contabili debbono allegare a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile.

Il debitore nei riguardi dei creditori privi di titolo deve, in udienza di comparizione, dichiarare se riconosce in tutto o in parte i debiti. I crediti riconosciuti partecipano alla distribuzione, quelli non riconosciuti hanno diritto all'accantonamento delle somme previa istanza entro 30 giorni successivi all'udienza.

L'intervento si pone in essere con ricorso tempestivo anteriore all'udienza di vendita o di assegnazione.

Il testo deve contenere l'indicazione del credito e quella del titolo, la domanda di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata. Se l'intervento è successivo all'udienza di vendita o assegnazione, ovvero è tardivo, esso dà diritto soltanto alla partecipazione alla distribuzione della parte che sopravanza dopo la soddisfazione del creditore pignorante, dei creditori privilegiati, e degli intervenuti anteriormente.

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile II e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Carratta Antonio.