L'espropriazione forzata in generale e pignoramento
L’espropriazione è lo strumento processuale esecutivo coattivo per i crediti in denaro con tutti i beni presenti e futuri. Occorre distinguere tre tipi di espropriazione:
- Espropriazione mobiliare del debitore, quando attiene a denaro o altri beni mobili;
- Espropriazione presso terzi, quando i crediti del debitore o altre cose mobili sono nella disponibilità di terzi;
- Espropriazione immobiliare, allorché afferente a beni immobili del debitore.
L’espropriazione è diretta dal giudice dell’esecuzione il quale può emettere ordinanze caratterizzate dalla revocabilità e modificabilità. Contro tali ordinanze è esperibile l’opposizione agli atti esecutivi. Per giudice competente per l’esecuzione si intende l’ufficio giudiziario. L’attività del giudice dell’esecuzione è ordinatoria, afferente all’opportunità delle modalità dell’espropriazione.
Il cancelliere deve formare il fascicolo dell’esecuzione, dopo il deposito in cancelleria dell’atto notificato col quale ha inizio l’espropriazione, il pignoramento. Entro due giorni dalla formazione del fascicolo, il presidente del tribunale designa il giudice dell’esecuzione. Davanti al giudice dell’esecuzione, quindi, si svolgerà poi l’udienza di fissazione della vendita delle cose pignorate, mediante fissazione dell’udienza con decreto del giudice, da comunicarsi da parte del cancelliere.
Pubblicità degli atti dell'espropriazione
L’art. 490 c.p.c. stabilisce che deve darsi pubblicità agli atti dell’espropriazione, con affissione per tre giorni consecutivi nell’albo degli uffici giudiziari, con l’inserzione sui quotidiani della stampa di maggiore diffusione nazionale, ovvero su inserzione su siti internet per beni immobili di valore superiore a € 25.000,00, almeno 45 giorni prima del termine della presentazione delle offerte o della data dell’incanto.
Il pignoramento (in generale)
a) Funzione ed effetti
L’atto con il quale inizia l’espropriazione forzata è il pignoramento che ha la funzione di vincolare determinati beni del debitore alla soddisfazione del credito, ed ha l’effetto di rendere inefficaci nei confronti del creditore procedente gli atti con i quali il debitore esecutato intende alienare le cose pignorate (inefficacia relativa), cosicché l’atto di alienazione del debitore è inefficace rispetto all’espropriazione.
Gli atti di alienazione o disposizione anteriori al pignoramento prevalgono sul pignoramento a condizione che questi siano stati trascritti anteriormente, trasmessi anteriormente.
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Diritto processuale civile II - espropriazione
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