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L'OPPOSIZIONE DI TERZO
NOZIONE: L'opposizione di terzo è un mezzo d'impugnazione straordinario proponibile nonostante l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza.
CARATTERISTICA PRINCIPALE: A questa caratteristica, l'opposizione di terzo aggiunge l'ulteriore particolarità del tutto eccezionale - ossia in deroga alla regola generale in tema di legittimazione a proporre le impugnazioni - di essere proponibile da chi non fu parte, ma terzo, nel giudizio che dà luogo alla sentenza impugnata.
RIMEDIO FACOLTATIVO: È un rimedio facoltativo nel senso che la sua mancata proposizione non dà luogo a preclusioni ed in particolare non impedisce che le ragioni che si potrebbero far valere con l'impugnazione in discorso possano esser fatte valere altrimenti. Tali ragioni possono essere fatte valere infatti o:
- Con l'eccezione di inopponibilità della sentenza pronunciata inter alios
Tener conto del fatto che i rapporti giuridici tra i soggetti non sono sempre nettamente staccati gli uni dagli altri, ma sono, molte volte, coordinati e collegati tra loro in modo tale che la modificazione o la pronuncia che comunque influisce sugli uni, influisce in modo riflesso sugli altri.
Le ragioni dell'opposizione di terzo sono in sostanza quelle stesse (connessione oggettiva) che avrebbero legittimato il terzo ad intervenire, sicché si tratta di una sorta di intervento tardivo; mentre l'intervento volontario si considera come un'opposizione di terzo anticipata.
In altri termini con l'opposizione di terzo, questi chiede la rinnovazione del giudizio che si era svolto senza il suo contraddittorio. Questa reazione non è chiaramente consentita a coloro che subiscono gli effetti della sentenza in quanto eredi o aventi causa ed in realtà questi soggetti sono, sotto il profilo dei limiti soggettivi del giudicato (art 2909 c.c.)
Assimilabili alle parti stesse e perciò esclusi dall'opposizione del terzo. Al riguardo si suole dire che la posizione di questi terzi è di mero fatto.
OPPOSIZIONE DI TERZO REVOCATORIA → 2 comma dell'art 404 → A differenza dell'altra, tende ad eliminare radicalmente ( anziché limitatamente ai diritti del terzo ) la sentenza impugnata. → questa opposizione viene concessa dalla legge solo nei casi eccezionali di dolo o collusione tra le parti.