Diritto processuale civile II - opposizioni
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L’OPPOSIZIONE DI TERZO
NOZIONE → L’opposizione di terzo è un mezzo d’impugnazione straordinario in quanto
proponibile nonostante l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza. CARATTERISTICA
PRINCIPALE → A questa caratteristica, l’opposizione di terzo aggiunge l’ulteriore particolarità
del tutto eccezionale - ossia in deroga alla regola generale in tema di legittimazione a proporre
le impugnazioni - di essere proponibile da chi non fu parte, ma terzo, nel giudizio che
diede luogo alla sentenza impugnata.
RIMEDIO FACOLTATIVO → è un rimedio facoltativo nel senso che la sua mancata
proposizione non dà luogo a preclusioni ed in particolare non impedisce che le ragioni che
si potrebbero far valere con l’impugnazione in discorso possano esser fatte valere
altrimenti. Tali ragioni possono essere fatte valere infatti o:
- Con l’eccezione di inopponibilità della sentenza pronunciata inter alios
- Con un’autonoma azione di accertamento intesa a dichiarare tale inopponibilità
RATIO DELL’ISTITUTO → L’istituto in questione sta in relazione col principio fondamentale
della cosa giudicata sostanziale enunciato dall’art 2909 c.c. Da questa norma si desume,
infatti, che coloro che non sono parti, loro eredi o aventi causa, non subiscono effetti
sostanziali dalla sentenza, ossia quest’ultima non pregiudica i loro diritti. Ed appunto
per ciò i terzi potranno sempre sollevare la veduta eccezione di inopponibilità ad essi
del giudicato.
OPPOSIZIONE DEL TERZO CD. SEMPLICE → L’art 404, 1 comma fa dipendere la
proponibilità dell’opposizione di terzo dal fatto che la sentenza pregiudichi i diritti del
terzo. Il che sembra in contraddizione col rilievo, compiuto, poc’anzi, che la sentenza non
può pregiudicare il terzo. Ma in realtà si tratta di una contraddizione apparente. In
particolare si deve tener conto del fatto che i rapporti giuridici tra i soggetti non sono
sempre nettamente staccati gli uni dagli altri, ma sono, molte volte, coordinati e collegati
tra loro in modo tale che la modificazione o la pronuncia che cmq influisce sugli uni, influisce in
modo riflesso sugli altri. → Le ragioni dell’opposizione di terzo sono in sostanza quelle
stesse ( connessione oggettiva ) che avrebbero legittimato il terzo ad intervenire,
sicché si tratta di una sorta di intervento tardivo; mentre l’intervento volontario si
considera come un’opposizione di terzo anticipata. → In altri termini con l’opposizione di
terzo,questi chiede la rinnovazione del giudizio che si era svolto senza il suo
contraddittorio. Questa reazione non è chiaramente consentita a coloro che subiscono
gli effetti della sentenza in quanto eredi o aventi causa ed in realtà questi soggetti sono,
sotto il profilo dei limiti soggettivi del giudicato ( art 2909 c.c. ) assimilabili alle parti
stesse e perciò esclusi dall’opposizione del terzo. Al riguardo si suole dire che la posizione
di questi terzi è di mero fatto.
OPPOSIZIONE DI TERZO REVOCATORIA → 2 comma dell’art 404 → A differenza
dell’altra, tende ad eliminare radicalmente ( anziché limitatamente ai diritti del terzo ) la
sentenza impugnata. → questa opposizione viene concessa dalla legge solo nei casi
eccezionali di dolo o collusione tra le parti.
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