Estratto del documento

Diritto processuale civile – ii modulo

A cura di Simone Ventriglia

Introduzione

Il processo di cognizione è lo strumento attraverso il quale si impartisce la tutela dichiarativa, ovvero quella forma di attività giurisdizionale volta a stabilire i comportamenti leciti e doverosi di due o più soggetti circa un bene della vita protetto e garantito dall’ordinamento. Il processo di cognizione ordinario, che trova applicazione per tutte le controversie per le quali non sia previsto un rito speciale, si distingue dai processi di cognizione speciali, come quello del lavoro (artt.409 ss. c.p.c.) e quello delle locazioni.

La disciplina del processo di cognizione è contenuta essenzialmente nel secondo libro del codice, che a sua volta si divide in quattro titoli: il primo è dedicato al processo di primo grado di fronte al tribunale; il secondo si occupa del processo di primo grado di fronte al giudice di pace; il terzo è dedicato alle impugnazioni; il quarto si occupa del processo del lavoro e del processo delle locazioni che, come si è detto, sono processi di cognizione speciali.

Il processo di primo grado si può suddividere in tre momenti: l’introduzione, la trattazione e la decisione della causa. Durante il primo momento, le parti introducono quegli atti che servono ad individuare l’oggetto del processo, cioè la situazione sostanziale di cui si chiede la tutela, la lesione e gli effetti che si chiedono al giudice. La trattazione, invece, ha la funzione di acquisire tutti gli elementi (di fatto e di diritto) che servono per la decisione della causa, momento in cui l’organo giurisdizionale emette il provvedimento con il quale dà o nega la tutela richiesta.

1) Differenza tra citazione e ricorso

La citazione è l’atto introduttivo del processo di cognizione ordinario, di cui agli artt.163-163 bis c.p.c. Essa ha una duplice funzione cui si ricollegano due diversi profili: da un lato, individua l’oggetto del processo, cioè la situazione sostanziale di cui si chiede la tutela, la lesione e gli effetti che si chiedono al giudice (editio actionis); dall’altro, porta la domanda giudiziale a conoscenza quanto meno di altri due soggetti, la controparte e il giudice (vocatio in ius).

Il ricorso (art.414 c.p.c.) è, invece, quella forma di atto introduttivo del processo adottata da taluni riti speciali, fra i quali quello del lavoro e delle locazioni. Come per la citazione, anche il ricorso si caratterizza per il profilo dell’editio actionis, in quanto imprescindibile contenuto di qualsiasi atto introduttivo del processo; ma diversamente dalla prima, è sprovvisto della vocatio in ius. Con il ricorso, difatti, quale atto d’iniziativa processuale, la domanda viene rivolta direttamente all’autorità giurisdizionale: a tal proposito, si distingue il profilo della vocatio iudicis.

La differenza tra i due tipi di atti introduttivi sta, dunque, nell’iter cronologico, ossia nel soggetto che viene per primo raggiunto dalla domanda giudiziale dell'istante, che è la controparte convenuta nell'atto di citazione; mentre nel ricorso è il giudice, il quale fissa un'udienza di comparizione con decreto che dovrà, poi, essere notificato unitamente al ricorso a tutti i convenuti in omaggio al principio del contraddittorio.

2) I requisiti attinenti alla vocatio in ius nella citazione

Secondo gli artt.163-163 bis c.p.c., gli elementi della citazione attinenti alla vocatio in ius sono:

  • L’indicazione del giudice al quale la domanda è rivolta, di cui al n.1 dell’art.163;
  • L’indicazione delle parti – ossia il nome, il cognome e la residenza dell'attore e del convenuto o, in caso di enti collettivi, la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio – di cui al n.2;
  • L’indicazione della procura, il nome e il cognome del procuratore così come stabilito al n.6, perché di fronte al tribunale è sempre necessaria l’assistenza di un legale;
  • L'indicazione della data dell'udienza di prima comparizione – individuata dall’attore tenendo conto dei termini stabiliti dall’art.163 bis c.p.c., che sono di 90 giorni se la citazione deve essere notificata in Italia e di 150 giorni se all’estero – e l'invito al convenuto a costituirsi in giudizio tempestivamente nel termine previsto dall’art.166 c.p.c., ed a comparire innanzi al giudice istruttore che sarà designato, pena la conseguenza di incorrere nelle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c. ed all’art.38 c.p.c.

3) I requisiti attinenti alla editio actionis nella citazione

Secondo gli artt.163-163 bis c.p.c., gli elementi della citazione attinenti alla editio actionis sono:

  • L’indicazione della cosa oggetto della domanda – vale a dire il cosiddetto petitum mediato, quale situazione sostanziale dedotta in giudizio, che insieme al petitum immediato, ovvero il provvedimento che si chiede al giudice, concorre a determinare il petitum lato sensu – di cui al n.3 dell’art.163;
  • L’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda – ovvero l’indicazione della causa petendi, quale fattispecie costitutiva del diritto, necessaria anche ai fini della domanda giudiziale quando oggetto del processo siano diritti eteroindividuati (mentre rileva sempre in fase di trattazione) – di cui al n.4;
  • “Le relative conclusioni” cui fa ancora riferimento il n.4 – ossia la richiesta che le parti fanno al giudice di emanare un provvedimento con un certo contenuto – sulle quali si misurano l’applicazione della regola della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, nonché la soccombenza della parte che determina la legittimazione ad impugnare;
  • L’indicazione dei mezzi di prova dei quali l’attore intende avvalersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione – anche se si tratta di un elemento meramente facoltativo, perché tale indicazione può essere effettuata anche in seguito – di cui al n.5.

4) Nullità della citazione per difetto dei requisiti della vocatio in ius

Alla luce della duplice funzione svolta dalla citazione, la nullità ad essa relativa ha una disciplina diversa a seconda che i vizi attengano alla vocatio in ius oppure alla editio actionis.

Per quanto riguarda i primi, la nullità della citazione consegue all’omissione o all’assoluta incertezza relative a:

  • L’indicazione del giudice adito;
  • L’indicazione delle parti, che nella vocatio in ius rilevano in senso processuale quali soggetti destinatari degli atti del processo, e in senso formale quali soggetti che possono compiere gli atti del processo – ricadendo l’omissione o l’assoluta incertezza circa l’individuazione della parte in senso sostanziale, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, tra i vizi relativi alla editio actionis;
  • La data dell’udienza;
  • L’assegnazione di un termine a comparire inferiore a quello legale di cui all’art.163 bis c.p.c.;
  • Il mancato avvertimento di cui al n.7 dell’art.163 c.p.c.

I vizi relativi alla vocatio in ius possono, tuttavia, essere sanati per rinnovazione su disposizione del giudice (art.183, c.1 c.p.c.) o per costituzione spontanea del convenuto (art.164, c.3 c.p.c.).

Nel primo caso, se il convenuto non si costituisce, il giudice esamina la citazione per accertare se essa sia affetta o meno da alcuna delle nullità testé elencate. Qualora l’esito della sua indagine risulti positivo, il giudice dispone d’ufficio la rinnovazione della citazione in un termine perentorio, indicando l’elemento della vocatio in ius da integrare e fissando la successiva udienza di comparizione. Se l’attore rinnova la citazione nel termine assegnatogli, il vizio si sana con efficacia retroattiva: gli effetti sostanziali e processuali della domanda si considerano prodotti sin dal momento della prima notificazione. Se, viceversa, la rinnovazione non viene eseguita, o viene eseguita oltre il termine perentorio, il giudice all’udienza successiva dispone la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue immediatamente. Questo potere del giudice di rilevare la nullità della citazione per i vizi attinenti alla vocatio in ius e di disporre la rinnovazione della stessa dovrebbe auspicabilmente essere esercitato in prima udienza, ma ciò non impedisce che il giudice possa accertare l’esistenza di detta nullità in qualsiasi altro momento del processo, anche in fase decisoria.

Nel secondo caso, la costituzione spontanea del convenuto integra una fattispecie di convalidazione oggettiva per cui consegue il prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda sin dal momento della prima notificazione. Con la costituzione del convenuto si va, quindi, a sanare un vizio relativo al presupposto processuale della regolare instaurazione del contraddittorio, ma ciò non significa che diviene del tutto irrilevante l’originaria nullità della citazione: l’omissione o l’assoluta incertezza circa uno dei suoi elementi, difatti, oltre a non consentire una pronuncia di merito, produce altresì la conseguenza di non permettere al convenuto un’adeguata difesa. È necessario che il convenuto si sia difeso pienamente e, a tal proposito, l’art.164, c.3 prevede che il giudice, ove il convenuto lo richieda, deve fissare una nuova udienza di comparizione qualora sia stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello legale, oppure sia stato omesso l’avvertimento di cui al n.7 dell’art.163. Si ritiene che tale regola debba valere anche per le altre tre ipotesi di nullità della vocatio in ius, allorché il vizio dell’atto introduttivo sia tale da rendere impossibile la difesa del convenuto.

5) Nullità della citazione per difetto dei requisiti della editio actionis

Alla luce della duplice funzione svolta dalla citazione, la nullità ad essa relativa ha una disciplina diversa a seconda che i vizi attengano alla vocatio in ius oppure alla editio actionis.

Per quanto riguarda il secondo caso, la nullità della citazione consegue a:

  • L’omissione o l’assoluta incertezza circa la determinazione della cosa oggetto del processo – di cui al n.3 dell’art.163 c.p.c. – e/o l’individuazione delle parti in senso formale, quali titolari della situazione sostanziale dedotta in giudizio;
  • La mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda – vale a dire la fattispecie costitutiva la cui allegazione è necessaria, ai fini dell’identificazione del diritto fatto valere, solo se si tratta di diritti eteroindividuati (per quelli autoindividuati, infatti, rileva solo per l’accoglimento nel merito) – di cui al n.4.

A differenza di quanto previsto per la nullità della vocatio in ius, la sola costituzione del convenuto non è sufficiente a sanare la nullità relativa alla editio actionis: la sanatoria può, difatti, provenire soltanto da un’attività dell’attore, volta a far acquisire l’elemento carente al processo (sanatoria per rinnovazione o integrazione). Ne consegue che, se il convenuto è contumace, il giudice dispone la rinnovazione della citazione integrata con gli elementi carenti della editio actionis; se, invece, il convenuto è presente, si applica il meccanismo di cui all’art.164, c.6 c.p.c. del deposito, da parte dell’attore, di una memoria contenente le necessarie integrazioni. Tuttavia, se l’attore non ottempera ad alcuna delle due procedure: nel caso di mancata rinnovazione, sembrerebbe possibile applicare, per identità di ratio, la disposizione dell’art.164, c.2 c.p.c. in base alla quale si disporrebbe la cancellazione della causa dal ruolo e si estinguerebbe il processo; nel caso di mancata integrazione invece, ritenendosi l’integrazione stessa una forma di rinnovazione della citazione, sembrerebbe ricollegarsi anche alla sua omissione l’estinzione del processo, seppur non espressamente prevista tra le cause di estinzione ex art.307 c.p.c.

Diversamente dalla sanatoria conseguente ai vizi della vocatio in ius, quella relativa alla editio actionis non ha efficacia retroattiva: gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono dal momento della rinnovazione della citazione, oppure dal momento dell’integrazione della domanda. Si tratta di un’irretroattività che nasce da una questione di necessità: infatti, finché resta indeterminato il diritto fatto valere, non è possibile che operino gli effetti sostanziali e processuali della domanda perché non si saprebbe a quale diritto riferirli.

In sintesi, la sanatoria dei vizi afferenti alla editio actionis ha come sola conseguenza quella di salvare gli atti di impulso processuale, nonché di risparmiare la fase decisoria volta a chiudere il processo in rito; e in questo si differenzia dalla chiusura in rito del processo e dalla proposizione di una nuova ed autonoma domanda.

6) La comparsa di risposta del convenuto

La comparsa di risposta fa parte delle attività del convenuto ed è prevista agli art.166 e 167 c.p.c. Essa consiste in un atto speculare della citazione, quantunque non ne abbia gli stessi contenuti, attraverso il quale il convenuto si difende. Quest’ultimo ha, infatti, l’onere di proporre tutte le sue difese sui fatti posti dall’attore a fondamento delle proprie domande; prevedendosi ai sensi dell’art.115 (onere di specifica contestazione), per quei fatti che vertono su diritti disponibili e non sono contestati, il venir meno dell’onere della prova da parte dell’attore.

La comparsa di risposta manca necessariamente della vocatio in ius; mentre non manca della editio actionis nel caso in cui essa contenga una domanda riconvenzionale o la chiamata in causa di un terzo.

In sede di comparsa di risposta (ma anche successivamente, nell’ulteriore corso del processo), il convenuto può per prima cosa rilevare i vizi del processo che ne impediscono la decisione di merito, ossia quei vizi attinenti ai presupposti processuali (difese in rito); rilevazione che diventa, invece, necessaria quando il difetto non sia rilevabile anche d’ufficio. In quest’ultima ipotesi, infatti, il convenuto deve sollevare la questione di rito, a lui riservata, nella prima difesa utile.

Per quanto riguarda il merito, il convenuto può proporre delle “difese” che si distinguono in: difese semplici – se il convenuto contesta, in fatto o in diritto, la fondatezza della domanda – ed eccezioni – quando il convenuto introduce in giudizio fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto vantato dall’attore – che, a loro volta, si dividono in eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato, a seconda che siano rispettivamente rilevabili solo dalla parte o anche di ufficio (difese in merito).

Altro possibile elemento della comparsa di risposta è la richiesta di mezzi di prova e la produzione di documenti, che il convenuto può effettuare in “analogia” al n.5 dell’art.163 c.p.c.

Gli strumenti che, invece, il convenuto ha a sua disposizione per proporre una nuova domanda sono – come si è già anticipato – la domanda riconvenzionale (contro chi è già parte del processo) e la chiamata in causa del terzo (contro chi non lo è), da inserirsi a pena di decadenza nella comparsa di risposta.

In sintesi, gli elementi della comparsa di risposta sono: le difese in rito per rilevare i vizi attinenti ai presupposti processuali; le difese in merito (difese semplici ed eccezioni) per contestare la fondatezza della domanda attorea e/o introdurre in giudizio nuovi fatti impeditivi, modificativi o estintivi; i mezzi di prova richiesti dal convenuto o la documentazione da questi prodotta; la domanda riconvenzionale; la chiamata in causa del terzo. Tutte attività che al di fuori delle eccezioni in senso stretto, della domanda riconvenzionale e della chiamata in causa del terzo – le quali devono essere svolte, a pena di decadenza, in comparsa di risposta – possono essere compiute anche nell’ulteriore corso del processo.

Nota bene: Con la Sentenza del 16 febbraio 2016, n. 2951, le sezioni unite di Cassazione hanno stabilito il principio per cui l’eccezione di legittimazione ad agire sia da qualificarsi come eccezioni in senso lato, proponibile pertanto anche in fase di trattazione.

7) Nullità della domanda riconvenzionale

La domanda riconvenzionale, essendo diretta nei confronti di chi è già parte del processo, non contiene la vocatio in ius, poiché non avrebbe senso instaurare (rectius, rinstaurare) il contraddittorio nei confronti del medesimo soggetto. Pertanto ne consegue che, la nullità della domanda riconvenzionale può essere sanata – come quella della citazione relativa alla editio actionis – mediante il deposito di una memoria contenente gli elementi carenti (sanatoria per integrazione), da effettuarsi entro un termine perentorio fissato dal giudice così come stabilito dall’art.167, c.2. Anche qui, come per la citazione, la sanatoria non ha efficacia retroattiva: gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono dal momento dell’integrazione della domanda. Finché resta indeterminato il diritto fatto valere, non è possibile che operi alcun effetto perché non si saprebbe a quale diritto riferirlo.

8) Modalità della chiamata in causa del terzo su istanza di parte

Alla chiamata in causa del terzo a norma dell’art.269, la parte provvede mediante citazione a comparire nell’udienza fissata dal giudice istruttore, osservati i termini dell’art.163 bis. Nel caso del convenuto, occorre precisare che...

Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 41
Diritto processuale civile (II Modulo) - Il processo di cognizione Pag. 1 Diritto processuale civile (II Modulo) - Il processo di cognizione Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile (II Modulo) - Il processo di cognizione Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile (II Modulo) - Il processo di cognizione Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile (II Modulo) - Il processo di cognizione Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile (II Modulo) - Il processo di cognizione Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile (II Modulo) - Il processo di cognizione Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile (II Modulo) - Il processo di cognizione Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile (II Modulo) - Il processo di cognizione Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 41.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto processuale civile (II Modulo) - Il processo di cognizione Pag. 41
1 su 41
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher SimoneVentriglia di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Tedoldi Alberto Maria.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community