Le impugnazioni
Nozione e funzione dell’impugnazione in generale
Il legislatore, nella disciplina del processo di cognizione, ha dovuto soddisfare due esigenze contrastanti:
- Esigenza di revisione: Non accontentarsi di un primo giudizio, nel dubbio che esso possa essere viziato da qualche errore. Ciò dà luogo all’opportunità di far seguire un altro giudizio, rispetto al quale, d’altra parte, potrebbero sorgere i medesimi dubbi e le medesime esigenze con la conseguente necessità di altri giudizi in una serie che potrebbe diventare infinita.
- Esigenza di certezza: Considerare il giudizio come non ripetibile ed il suo risultato come definitivo.
Soluzione degli ordinamenti moderni
Gli ordinamenti moderni adottano una soluzione di compromesso, stabilendo la definitività del giudizio dopo l’eventuale espletamento di una sola sua rinnovazione (doppio grado di giurisdizione) nonché di un altro, e pure eventuale, giudizio di controllo sulla legalità delle prime due fasi (giudizio di cassazione). L’eventuale svolgimento delle ulteriori fasi del giudizio, lungi dall’essere imposto, è lasciato, attraverso un’ulteriore manifestazione della disponibilità della tutela giurisdizionale, all’iniziativa di quella delle parti che si ritenesse insoddisfatta. Tale iniziativa si chiama impugnazione.
Impugnazione
Il termine "impugnazione" è generalissimo e può assumere una vasta gamma di significati:
- Può essere diretta a contestare un atto (per farne valere un difetto);
- Può avere ad oggetto un provvedimento per sostituirlo con un altro.
Se ci limitiamo a questa ipotesi (contestazione di un provvedimento del giudice) emerge che:
- L’impugnazione presuppone l’avvenuta pronuncia di un provvedimento rispetto al quale la parte impugnante possa lamentarne un pregiudizio.
- Con l’espressione “impugnazione” si intende sia l’ulteriore fase di giudizio sia l’atto introduttivo di questa nuova fase.
- L’impugnazione può essere riferita, in un senso ampio, ad ogni tipo di provvedimento; e in un senso più stretto, specificamente al provvedimento che tipicamente chiude una fase del giudizio di cognizione, ossia la sentenza. È in questo senso che viene in considerazione nell’articolo 323 del Codice di Procedura Civile.
Potere d’impugnazione
L’impugnazione, pur avendo il carattere di atto introduttivo di un nuovo giudizio, non costituisce esercizio di un’azione diversa da quella già esercitata nella fase che ha dato luogo al provvedimento impugnato.
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