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APPELLO

L’appello potenzialmente è ampio tanto quanto il primo grado ma ci sono diversi

oneri/adempimenti come appellante per fare in modo che tutto quello che interessa

sia portato in appello effetto devolutivo nel senso che si porta al grado superiore

tutte le domande del primo grado ma questo effetto tendenzialmente (es. 331 c’è una

sorta di devoluzione automatica) non è automatico, bisogna rispettare certi oneri.

L’appello è un’impugnazione a critica libera e non vincolata, nel senso che non

vanno rispettati dei motivi di impugnazione ma si possono far valere tutti i vizi.

Oggetto dell’appello è la causa, la domanda o le domande di primo grado.

In giudizi come quelli di Cassazione e anche di revocazione invece il modello è quello

per cui oggetto del processo di impugnazione è la sentenza quindi vanno dedotti in

primo luogo i vizi della sentenza, l’obiettivo in primo luogo è criticare la sentenza e

vedere se è affetta da uno dei vizi previsti. Invece nel fare appello si riconsidera tutta

la causa di primo grado. I giudizi come quelli di cassazione (detti rescindenti

annullanti o cassanti) hanno poi comunque una fase relativa al merito, non si valuta

solo la sentenza. Dopo la fase rescindente c’è eventualmente la fase rescissoria

rivalutazione del caso dopo che è stata eliminata la sentenza.

L’appello è l’unica impugnazione a critica libera, non rescindente, che ha come scopo

la revisione di tutta la causa di primo grado e l’emissione di una sentenza che è

immediatamente sostitutiva della sentenza di primo grado.

La proposizione dell’appello non ha efficacia sospensiva dell’esecutorietà della

sentenza di primo grado (art. 337 comma I). Il giudice di appello potrà attivare un

sub procedimento cautelare eccezionale per sospendere l’esecutorietà della sentenza.

I giudici d’appello non sono solo la Corte d’Appello ma l’appello contro una sentenza

del giudice di pace si propone al tribunale.

La Corte d’Appello giudica in persona di tre giudici, si tenta aumentando il numero di

giudici di emendare ai vizi pregressi. →

Il giudizio di appello si svolge come in primo grado si fa con atto di citazione fatto

dall’appellante, l’appellato depositerà comparsa di risposta nella quale deve essere

presente a pena di decadenza l’appello incidentale. La prima udienza non segue le

previsioni dell’art. 183 d è regolata dall’art. 350 c.p.c.

Dopo la prima udienza il giudice d’appello può anche assumere prove con ordinanza

(art. 356) il giudizio è aperto anche alla fase istruttoria.

Se non c’è attività istruttoria il giudice invita le parti a rendere le loro conclusioni e

procede con la sentenza (art. 352). Di regola dopo la prima udienza con tutte le

attività preliminari la Corte d’Appello non fa mai attività istruttoria ma fissa l’udienza

di precisazione delle conclusioni. Nella prima udienza la corte non conosce la causa, la

studierà poco prima della sentenza di precisazione delle conclusioni e se valuterà che

in quel momento servono ulteriori precisazioni tornerà indietro alla fase istruttoria i

giudizi di appello al momento sono un riesame dei documenti del primo grado.

Se ci sono i corretti presupposti (se l’appellante o gli appellanti propongono in appello

tutte le domande e le questioni adempiendo agli obblighi imposti dalla legge

processuale se sono completi nelle loro impugnazioni) c’è un perfetto parallelismo

tra giudizio di primo grado e di appello. Molto più spesso si hanno giudizi di appello in

cui non c’è una devoluzione completa di tutto il materiale di primo grado.

La prima regola per cui si può avere un appello con oggetto più rispetto è generale ed

è data dall’art. 329 comma II acquiescenza. L’appello parziale comporta

acquiescenza e quindi passaggio in giudicato delle parti della sentenza di primo grado

non impugnate. Rispetto all’appello questo articolo lo si interpreta in relazione a

ciascuna domanda proposta.

L’art. 342 c.p.c. è stato riformato nel 2012 in modo molto articolato e afferma che

l’appello deve essere motivato, vanno indicati motivi specifici in fatto o in diritto e i

punti del provvedimento precedente che si vogliono impugnare l’appello deve

essere specificamente motivato rispetto alle parti della sentenza che si intente

appellare.

L’appello segue le forme ordinarie del giudizio di primo grado ma sussiste poi un onere

di motivazione specifica, questo onere esiste anche con riferimento alle singole

questioni (processuali, quelle relative alla fattispecie costitutiva e alle eccezioni di

merito) che compongono le domande di primo grado. Si ritiene che l’appello del

convenuto deve andare a contestare ogni singola questione su cui egli ha perso (vale

la stessa cosa per l’attore). Se invece si ritenesse che l’appello è a scrivere al livello

della domanda allora sarebbe ammissibile un appello che riproponga tutta la domanda

portandosi dietro l’appello anche sulle questioni, senza doverle considerare nello

specifico nell’atto di appello.

Cassazione Sezioni Unite n. 3033/2013 su art. 342

Non rileva se si è stati attori o convenuti in primo grado, l’appellante deve dimostrare

i suoi motivi di appello. Non è un novo iudicium ma una revisio l’appellante ha la

veste di attore nel giudizio di appello. Non si può riproporre la fattispecie sostanziale

come era in primo grado ma l’appellante deve vedere la sentenza di primo grado,

vedere per quali ragioni ha dato ragione all’altra parte, contestare questi elementi e

dare i motivi della contestazione. Anche l’appellato potrà presentare le sue

considerazioni ma l’onere di dedurre il vizio, il problema e anche di provare il

problema è dell’appellante. Se l’appello si fonda su documenti dedotti in primo grado,

anche prodotti dalla controparte, è sempre l’appellante ad avere l’onere di riproporre

quei documenti o altri elementi l’appello deve essere specifico e completo in

relazione alle prove.

Può quindi esserci inversione degli oneri del primo grado: allegare fatti e onere della

prova. →

Es: eccezione caso delle sezione unite 2013: A ha agito in giudizio e ha convenuto

l’inps chiedendo una somma a titolo di contributo; il convenuto afferma di aver già

pagato, formula eccezione di pagamento, deduce un fatto estintivo, si solleva quindi

una questione preliminare (è un eccezione).

In primo grado viene accolta eccezione di pagamento; la signora interpone appello

contro la sentenza e l’inps si costituisce in giudizio senza allegare in fascicolo dei

documenti, la signora perde l’appello perché non riesce a dimostrare come invece

avrebbe dovuto, che l’eccezione di pagamento era infondata: avendo l’ente vinto in

primo grado, la signora avrebbe dovuto fare un appello specifico e motivato

sull’appello specifico; era necessario dimostrare da quali documenti partisse la mia

azioni in appello.

La cassazione conferma la sentenza della corte d’appello.

Se invece ragionassi intendendo l’appello come senza modifiche della domanda di

primo grado, si sarebbe dovuto ripetere in procedimento di dimostrazione da parte

dell’ente dell’avvenuto pagamento riproposta generica della domanda iniziale.

Dato che l’appello è motivato, può determinare inversione degli oneri.

l’appello deve essere non sulle domande, ma sulle questioni.

Art 346 le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza in primo grado,

devono essere riproposte pena essere intese rinunciate (anche chi ha vinto può dover

dire nella comparsa di risposta all’appello, deve rifare riproposizione, sottolineando per

il giudice che dovrà considerare tutte le domande e le accezioni).

La riproposizione è da sempre interpretata come qualcosa di meno che formulare un

vero e proprio appello: negli atti dell’appello va aggiunto che si ripropongono

domande ed eccezioni la riproposizione . (?)

Il 346 si riferisce alle domande, eccezioni che sono stati assorbiti nella prima

sentenza.

Queste eccezioni e domande sono dette “assorbite”: non sono state analizzate da

parte del giudice, queste domande ed eccezioni non sono state analizzate operando

giustamente.

Es: ho agito per rivendicare la proprietà e ho dedotto circa il mio diritto di proprietà, il

fatto costitutivo successione o contratto di vendita, ho aggiunto in subordine che ho

anche usucapito il bene (è un diritto autodeterminato, qualsiasi causa petendi è

valida). Se l’attore vince sul contratto di vendita, ma la sentenza non esamina l’ecce-

zione di usucapione, non essendo necessaria ai fini della decisione.

L'usucapione è un fatto costitutivo che correttamente il giudice non ha esaminato; per

non perdermelo in appello, io convenuto (ex attore in primo grado), devo nella com-

parsa di risposta, riproporre il fatto costitutivo usucapione, perchè se accorrerà, possa

essere considerato: complicherebbe il sistema onerare l’appellato di un appello inci-

dentale.

Es 2: Il convenuto fa una serie di eccezioni (eccezione di nullità / annullabilità ecc),

vince sulla nullità del contratto, ma dovrà aver cura di riproporre in appello anche

l'annullabilità, anche solo richiamando gli atti del primo grado.

Se il giudice sbaglia nell’assordire, ho motivo di appello: se non vi erano i presupposti

per ritenere assorbita la domanda o l'eccezione, perchè doveva essere esaminata, si

ha assorbimento irrituale, il giudice ha fatto omessa pronuncia.

Se si respinge la nullità, il giudice deve quindi analizzare l’annullabilità; nel caso non

lo facesse si avrebbe omessa pronuncia.

Appello anche in rito (omessa pronuncia) oltre che al merito.

Art. 345 regola la possibilità di avere un appello più esteso del primo grado: nova in

appello nel giudizio di appello non possono essere presenti nuove domande, se

proposte devono essere dichiarate inammissibili, possono domandarsi danni interessi

frutti accessori dopo la sentenza dichiarata.

Anche presentare fatti costitutivi in appello può essere ritenuto inammissibile.

Eccezioni: se è rilevabile d’ufficio (la nullità del contratto), posso introdurla anche se

nuova; se è riservata alla parte no (l’annullabilità / prescrizione). Le nuove prove non

possono essere ammissibili, unica eccezione della ri

Dettagli
Publisher
A.A. 2018-2019
38 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher claudienne di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Danovi Filippo.