Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
APPELLO
L’appello potenzialmente è ampio tanto quanto il primo grado ma ci sono diversi
oneri/adempimenti come appellante per fare in modo che tutto quello che interessa
→
sia portato in appello effetto devolutivo nel senso che si porta al grado superiore
tutte le domande del primo grado ma questo effetto tendenzialmente (es. 331 c’è una
sorta di devoluzione automatica) non è automatico, bisogna rispettare certi oneri.
L’appello è un’impugnazione a critica libera e non vincolata, nel senso che non
vanno rispettati dei motivi di impugnazione ma si possono far valere tutti i vizi.
Oggetto dell’appello è la causa, la domanda o le domande di primo grado.
In giudizi come quelli di Cassazione e anche di revocazione invece il modello è quello
per cui oggetto del processo di impugnazione è la sentenza quindi vanno dedotti in
primo luogo i vizi della sentenza, l’obiettivo in primo luogo è criticare la sentenza e
vedere se è affetta da uno dei vizi previsti. Invece nel fare appello si riconsidera tutta
→
la causa di primo grado. I giudizi come quelli di cassazione (detti rescindenti
annullanti o cassanti) hanno poi comunque una fase relativa al merito, non si valuta
→
solo la sentenza. Dopo la fase rescindente c’è eventualmente la fase rescissoria
rivalutazione del caso dopo che è stata eliminata la sentenza.
L’appello è l’unica impugnazione a critica libera, non rescindente, che ha come scopo
la revisione di tutta la causa di primo grado e l’emissione di una sentenza che è
immediatamente sostitutiva della sentenza di primo grado.
La proposizione dell’appello non ha efficacia sospensiva dell’esecutorietà della
sentenza di primo grado (art. 337 comma I). Il giudice di appello potrà attivare un
sub procedimento cautelare eccezionale per sospendere l’esecutorietà della sentenza.
I giudici d’appello non sono solo la Corte d’Appello ma l’appello contro una sentenza
del giudice di pace si propone al tribunale.
La Corte d’Appello giudica in persona di tre giudici, si tenta aumentando il numero di
giudici di emendare ai vizi pregressi. →
Il giudizio di appello si svolge come in primo grado si fa con atto di citazione fatto
dall’appellante, l’appellato depositerà comparsa di risposta nella quale deve essere
presente a pena di decadenza l’appello incidentale. La prima udienza non segue le
previsioni dell’art. 183 d è regolata dall’art. 350 c.p.c.
Dopo la prima udienza il giudice d’appello può anche assumere prove con ordinanza
→
(art. 356) il giudizio è aperto anche alla fase istruttoria.
Se non c’è attività istruttoria il giudice invita le parti a rendere le loro conclusioni e
procede con la sentenza (art. 352). Di regola dopo la prima udienza con tutte le
attività preliminari la Corte d’Appello non fa mai attività istruttoria ma fissa l’udienza
di precisazione delle conclusioni. Nella prima udienza la corte non conosce la causa, la
studierà poco prima della sentenza di precisazione delle conclusioni e se valuterà che
→
in quel momento servono ulteriori precisazioni tornerà indietro alla fase istruttoria i
giudizi di appello al momento sono un riesame dei documenti del primo grado.
Se ci sono i corretti presupposti (se l’appellante o gli appellanti propongono in appello
tutte le domande e le questioni adempiendo agli obblighi imposti dalla legge
→
processuale se sono completi nelle loro impugnazioni) c’è un perfetto parallelismo
tra giudizio di primo grado e di appello. Molto più spesso si hanno giudizi di appello in
cui non c’è una devoluzione completa di tutto il materiale di primo grado.
La prima regola per cui si può avere un appello con oggetto più rispetto è generale ed
→
è data dall’art. 329 comma II acquiescenza. L’appello parziale comporta
acquiescenza e quindi passaggio in giudicato delle parti della sentenza di primo grado
non impugnate. Rispetto all’appello questo articolo lo si interpreta in relazione a
ciascuna domanda proposta.
L’art. 342 c.p.c. è stato riformato nel 2012 in modo molto articolato e afferma che
l’appello deve essere motivato, vanno indicati motivi specifici in fatto o in diritto e i
→
punti del provvedimento precedente che si vogliono impugnare l’appello deve
essere specificamente motivato rispetto alle parti della sentenza che si intente
appellare.
L’appello segue le forme ordinarie del giudizio di primo grado ma sussiste poi un onere
di motivazione specifica, questo onere esiste anche con riferimento alle singole
questioni (processuali, quelle relative alla fattispecie costitutiva e alle eccezioni di
merito) che compongono le domande di primo grado. Si ritiene che l’appello del
convenuto deve andare a contestare ogni singola questione su cui egli ha perso (vale
la stessa cosa per l’attore). Se invece si ritenesse che l’appello è a scrivere al livello
della domanda allora sarebbe ammissibile un appello che riproponga tutta la domanda
portandosi dietro l’appello anche sulle questioni, senza doverle considerare nello
specifico nell’atto di appello.
Cassazione Sezioni Unite n. 3033/2013 su art. 342
Non rileva se si è stati attori o convenuti in primo grado, l’appellante deve dimostrare
→
i suoi motivi di appello. Non è un novo iudicium ma una revisio l’appellante ha la
veste di attore nel giudizio di appello. Non si può riproporre la fattispecie sostanziale
come era in primo grado ma l’appellante deve vedere la sentenza di primo grado,
vedere per quali ragioni ha dato ragione all’altra parte, contestare questi elementi e
dare i motivi della contestazione. Anche l’appellato potrà presentare le sue
considerazioni ma l’onere di dedurre il vizio, il problema e anche di provare il
problema è dell’appellante. Se l’appello si fonda su documenti dedotti in primo grado,
anche prodotti dalla controparte, è sempre l’appellante ad avere l’onere di riproporre
→
quei documenti o altri elementi l’appello deve essere specifico e completo in
relazione alle prove.
Può quindi esserci inversione degli oneri del primo grado: allegare fatti e onere della
prova. →
Es: eccezione caso delle sezione unite 2013: A ha agito in giudizio e ha convenuto
l’inps chiedendo una somma a titolo di contributo; il convenuto afferma di aver già
pagato, formula eccezione di pagamento, deduce un fatto estintivo, si solleva quindi
una questione preliminare (è un eccezione).
In primo grado viene accolta eccezione di pagamento; la signora interpone appello
contro la sentenza e l’inps si costituisce in giudizio senza allegare in fascicolo dei
documenti, la signora perde l’appello perché non riesce a dimostrare come invece
avrebbe dovuto, che l’eccezione di pagamento era infondata: avendo l’ente vinto in
primo grado, la signora avrebbe dovuto fare un appello specifico e motivato
sull’appello specifico; era necessario dimostrare da quali documenti partisse la mia
azioni in appello.
La cassazione conferma la sentenza della corte d’appello.
Se invece ragionassi intendendo l’appello come senza modifiche della domanda di
primo grado, si sarebbe dovuto ripetere in procedimento di dimostrazione da parte
→
dell’ente dell’avvenuto pagamento riproposta generica della domanda iniziale.
Dato che l’appello è motivato, può determinare inversione degli oneri.
l’appello deve essere non sulle domande, ma sulle questioni.
→
Art 346 le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza in primo grado,
devono essere riproposte pena essere intese rinunciate (anche chi ha vinto può dover
dire nella comparsa di risposta all’appello, deve rifare riproposizione, sottolineando per
il giudice che dovrà considerare tutte le domande e le accezioni).
La riproposizione è da sempre interpretata come qualcosa di meno che formulare un
vero e proprio appello: negli atti dell’appello va aggiunto che si ripropongono
→
domande ed eccezioni la riproposizione . (?)
Il 346 si riferisce alle domande, eccezioni che sono stati assorbiti nella prima
sentenza.
Queste eccezioni e domande sono dette “assorbite”: non sono state analizzate da
parte del giudice, queste domande ed eccezioni non sono state analizzate operando
giustamente.
Es: ho agito per rivendicare la proprietà e ho dedotto circa il mio diritto di proprietà, il
fatto costitutivo successione o contratto di vendita, ho aggiunto in subordine che ho
anche usucapito il bene (è un diritto autodeterminato, qualsiasi causa petendi è
valida). Se l’attore vince sul contratto di vendita, ma la sentenza non esamina l’ecce-
zione di usucapione, non essendo necessaria ai fini della decisione.
L'usucapione è un fatto costitutivo che correttamente il giudice non ha esaminato; per
non perdermelo in appello, io convenuto (ex attore in primo grado), devo nella com-
parsa di risposta, riproporre il fatto costitutivo usucapione, perchè se accorrerà, possa
essere considerato: complicherebbe il sistema onerare l’appellato di un appello inci-
dentale.
Es 2: Il convenuto fa una serie di eccezioni (eccezione di nullità / annullabilità ecc),
vince sulla nullità del contratto, ma dovrà aver cura di riproporre in appello anche
l'annullabilità, anche solo richiamando gli atti del primo grado.
Se il giudice sbaglia nell’assordire, ho motivo di appello: se non vi erano i presupposti
per ritenere assorbita la domanda o l'eccezione, perchè doveva essere esaminata, si
ha assorbimento irrituale, il giudice ha fatto omessa pronuncia.
Se si respinge la nullità, il giudice deve quindi analizzare l’annullabilità; nel caso non
lo facesse si avrebbe omessa pronuncia.
Appello anche in rito (omessa pronuncia) oltre che al merito.
Art. 345 regola la possibilità di avere un appello più esteso del primo grado: nova in
→
appello nel giudizio di appello non possono essere presenti nuove domande, se
proposte devono essere dichiarate inammissibili, possono domandarsi danni interessi
frutti accessori dopo la sentenza dichiarata.
Anche presentare fatti costitutivi in appello può essere ritenuto inammissibile.
Eccezioni: se è rilevabile d’ufficio (la nullità del contratto), posso introdurla anche se
nuova; se è riservata alla parte no (l’annullabilità / prescrizione). Le nuove prove non
possono essere ammissibili, unica eccezione della ri