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Diritto processuale

Attraverso il processo civile si attua la giurisdizione civile che ha per oggetto i diritti soggettivi e si distingue da altre giurisdizioni come quella penale, che ha per oggetto i reati, o quella amministrativa per la tutela degli interessi legittimi.

Giurisdizione civile

La giurisdizione civile si distingue tra la giurisdizione contenziosa e quella volontaria. La prima presuppone che ci sia una controversia per cui ha la finalità di risolvere i conflitti tra i privati in via autoritativa, cioè con l’intervento dello Stato che attua la legge, mentre quella volontaria, al contrario, non presuppone una controversia, ma avviene in inter volentes partes, cioè serve alla cura e alla gestione di interessi privati, ma che hanno una rilevanza pubblicistica potendosi assimilare all’attività amministrativa che però si occupa degli interessi pubblici, tanto che per qualcuno è una sorta di attività oggettivamente amministrativa, ma riferita ad interessi privati.

La giurisdizione volontaria è un’attività svolta dai giudici per la cura e la gestione di interessi di particolari soggetti o entità; per esempio, quando nell’interesse dell’incapace si rende necessario nominare un tutore. È un’attività affidata dal legislatore ai giudici perché danno maggiori garanzie di terzietà ed imparzialità, anche se nulla vieta di affidare quest’attività atipica ad altro soggetto che offra adeguate garanzie, non avendo ad oggetto soluzione di conflitti.

Quella volontaria è una funzione atipica rispetto all’attività giurisdizionale propria che è quella contenziosa atta alla tutela dei diritti soggettivi attraverso la soluzione dei conflitti e definita come funzione necessaria in quanto non ci si può fare giustizia da sé, ma anche perché altrimenti non avrebbe senso prevedere regole di condotta generali, astratte e coattive senza poter verificare l’osservanza.

Possiamo quindi distinguere tra:

  • Diritto sostanziale o diritto civile che è la normativa primaria ed è l’insieme delle norme che regolano determinate situazioni soggettive elevate a rango di diritti in relazione ai quali si prevede una serie di doveri, poteri e facoltà, cioè disciplina le relazioni tra i privati. Il diritto civile o comunque l’ordinamento non sarebbe completo se non si occupasse della violazione delle regole di condotta e della sanzione degli illeciti civili quando vi è una violazione di un precetto previsto da una norma di diritto civile; per esempio il debitore che non paga il debito compie un comportamento illecito. Quindi l’ordinamento per essere completo non può limitarsi a stabilire regole generali ed astratte, ma deve anche tutelare delle situazioni sostanziali se vi sono violazioni delle prescrizioni normative.
  • Diritto processuale tutela i diritti attraverso il processo ed è una normativa secondaria e strumentale non perché sia meno importante, ma perché interviene solo se si verifica un illecito, una violazione o una controversia intorno ad un diritto soggettivo. Il contrasto intorno al diritto può riguardare anche l’individuazione della norma da applicare nel rapporto tra le parti; per esempio, nel caso di prestito di una somma di denaro per verificare se è un atto di liberalità o meno al fine di individuare se la norma generale è relativa ai mutui o alle donazioni. Quindi la controversia può nascere dalla contestazione o dalla lesione del diritto e lo Stato deve predisporre gli strumenti per ripristinare il diritto nella questione concreta ed eventualmente sanzionare l’agente.

Giurisdizione senza lesione

Oltre alla giurisdizione volontaria e contenziosa, ci sono casi di giurisdizione senza lesione, o giurisdizione oggettiva, che si verificano nelle ipotesi in cui un soggetto per ottenere determinati effetti deve necessariamente rivolgersi al giudice anche se a monte non c’è un comportamento illecito o una lesione; per esempio lo scioglimento del matrimonio non si può conseguire con l’autonomia privata, anche se non vi è alcuna lesione o comportamento illegittimo (anzi i coniugi sono d’accordo), ma la legge stabilisce determinate condizioni che devono essere verificate dal giudice.

Tutela giurisdizionale

Le norme penali tutelano un interesse collettivo ed in presenza di un reato l’azione viene affidata ad un organo pubblico, cioè al pubblico ministero (P.M.) mentre nel processo civile l’interesse tutelato è quello privato ed ha ad oggetto diritti soggettivi per cui la tutela è subordinata, di regola, alla domanda della parte.

La tutela dei diritti è collocata nel codice civile al libro VI che nel titolo IV si occupa della tutela giurisdizionale dei diritti e quindi riguarda il processo che è materia del codice di procedura civile.

Per la Reali questa è una collocazione significativa in quanto nel momento in cui il codice civile riconosce dei diritti non può prescindere dalla loro tutelabilità, infatti nel 1942 se una persona negava un suo diritto non poteva poi agire in giudizio per farlo valere se questo fosse stato leso. Con la Costituzione questo non è più consentito in quanto l’art. 24 Cost. garantisce la tutela giurisdizionale: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”. Quindi qualunque legge che negasse la tutela ad un qualsiasi diritto sarebbe incostituzionale, tuttavia il legislatore può prevedere dei limiti all’esercizio dell’azione se rispondono ad interessi apprezzabili e differiscono senza escludere il diritto di agire e in questo caso sono ritenuti compatibili con l’art. 24 Cost.

Il titolo IV del codice civile, sulla tutela giurisdizionale dei diritti, si apre con l’art. 2907 rubricato attività giurisdizionale che al primo comma afferma: “Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l’autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d’ufficio.”

Trattandosi di diritti soggettivi di regola la tutela è su domanda di parte, ma ci sono alcuni casi, tassativamente previsti dalla legge, in cui la domanda può essere formulata dal P.M. o ancor più raramente dal giudice d’ufficio. Questi casi eccezionali in cui non è necessaria la domanda della parte si hanno quando si tratta di diritti che hanno rilevanza pubblicistica, cioè i c.d. diritti indisponibili relativi, per esempio, ai rapporti di famiglia, al matrimonio, al rapporto di filiazione; mentre, di regola, l’oggetto del processo civile sono i diritti disponibili in quanto il diritto civile si occupa dell’autonomia dei privati che possono regolare come meglio ritengono i loro rapporti.

L’art. 2907 c.c. è importante perché da una parte sancisce che l’attività giurisdizionale è quella del giudice e dall’altra che oggetto dalla tutela giurisdizionale sono diritti soggettivi di cui le parti possono disporre.

Nel caso di illecito civile o di controversia sul diritto sorge un conflitto intersoggettivo, ma questo ancora non significa che sia necessario accedere alla tutela giurisdizionale essendo questi diritti disponibili; per esempio, il creditore può non esigere il pagamento del credito oppure tentare una transazione (un accordo per prevenire le liti o per porre fine a controversie in atto) oppure se le parti sono d’accordo possono affidare la questione ad un arbitro per trovare una soluzione alternativa al processo.

La tutela dei diritti non passa necessariamente attraverso il giudice essendovi la possibilità di rivolgersi ad un arbitro, cioè un giudice privato, ma è necessaria la presenza di una clausola compromissoria con la quale le parti si vincolano a risolvere eventuali controversie derivanti da quel rapporto attraverso un arbitro di loro fiducia.

In sintesi i diritti soggettivi possono essere tutelati attraverso tre strumenti (giurisdizionale, transazione e arbitrato), l’unica cosa che non è possibile è farsi giustizia da sé commettendo dei reati come quelli artt. 392 (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose) e 393 (esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone) del codice penale.

Tutela giurisdizionale dei diritti

La tutela giurisdizionale dei diritti assume tre forme che rispondono a domande di giustizia diverse: la tutela dichiarativa (o di cognizione), la tutela esecutiva, la tutela cautelare.

Tutela dichiarativa

La tutela dichiarativa o di cognizione ha come scopo quello di accertare l’esistenza del diritto, cioè se esiste o meno per verificare se c’è stato l’illecito per poi provvedere nel modo migliore a realizzare l’interesse di cui si chiede la tutela.

Questo tipo di tutela in alcuni casi può limitarsi a dare certezza oppure in altri può fare qualcosa di più. Per esempio, in una contestazione circa l’esistenza di una servitù di passaggio dove uno dei proprietari del fondo confinante la nega e il proprietario del fondo intercluso si rivolge al giudice per accertare il suo diritto e quindi l’esistenza di una servitù di passaggio. Se il diritto esiste il giudice si limiterà ad emettere un provvedimento che dichiara l’esistenza del diritto alla servitù e di conseguenza giudicherà illegittimo il comportamento del proprietario confinante che ne aveva impedito l’esercizio. In tal caso l’attore chiede certezza per cui il provvedimento dichiarativo del giudice si limita ad accertare l’esistenza del diritto.

In altri casi, invece, può essere chiesto qualcosa in più, per esempio, in caso di inadempimento del debitore il creditore si rivolge al giudice per chiedere l’accertamento del credito, l’inadempimento del debitore e l’emanazione di un provvedimento che obblighi il debitore alla prestazione, cioè una condanna ad un facere. In altre parole, con la tutela dichiarativa il creditore si rivolge al giudice per accertare l’esistenza del credito, l’inadempimento del debitore e la condanna a pagarlo e questo rappresenta un qualcosa in più rispetto al caso precedente.

Un'altra ipotesi è la possibilità di chiedere al giudice di produrre una modificazione della sfera giuridica dell’obbligato; per esempio in un contratto, se una parte è inadempiente l’altra può chiedere la risoluzione del contratto per estinguere il rapporto. Anche in questo caso siamo nella sfera dichiarativa che preliminarmente soddisfa un bisogno di certezza, ma poi il provvedimento del giudice, a seconda della domanda dell’attore, può limitarsi a questo oppure può condannare o modificare il diritto.

È anche detta tutela di cognizione in relazione alla principale attività che il giudice è chiamato a compiere nell’ambito di questa tutela, cioè conoscere e per farlo deve raccogliere tutti gli elementi utili. Questa attività conoscitiva che caratterizza la tutela dichiarativa può svolgersi in due modi: cognizione piena ed esauriente e cognizione sommaria.

Il processo a cognizione piena ed esauriente è preordinato a raggiungere il maggior grado di certezza possibile e di affidabilità la cui decisione finale assume il rango di cosa giudicata che è il massimo dell’accertamento possibile in ordine all’esistenza del diritto.

I processi a cognizione piena ed esauriente sono:

  • Il processo ordinario di cognizione previsto dal libro II del c.p.c.;
  • Il processo (speciale) del lavoro;
  • Il processo (speciale) in materia di controversie previdenziali e locatizie;
  • Il processo (speciale) societario.

Sono tutti processi contraddistinti da particolari caratteristiche e offrono alle parti determinate garanzie di cui la prima è la predeterminazione delle forme e dei termini stabiliti dal legislatore, in cui le parti e il giudice svolgono la loro attività nel processo quindi la domanda, le eccezioni, l’attività relativa alla negazione dei fatti.

Le caratteristiche dei processi a cognizione piena ed esauriente sono:

  • Il giudice fonda la sua conoscenza dei fatti solo su prove tipiche (cioè stabilite dalla legge);
  • Sono stabiliti preventivamente i termini per la difesa delle parti dall’inizio alla fine del processo che si conclude con la fase decisoria;
  • È previsto un sistema impugnazioni per porre rimedio ad eventuali errori del giudice;
  • È preordinato al giudicato, cioè accerta in maniera tendenzialmente incontrovertibile l’esistenza del diritto.

La garanzia per le parti nei processi a cognizione piena ed esauriente è il contraddittorio che è assicurata sempre in modo pieno e anticipato rispetto al provvedimento che conclude il processo, cioè la decisione finale, e caratterizza ogni momento del processo.

In ragione di queste caratteristiche e garanzie, il processo pieno ed esauriente, sia ordinario che speciale (del lavoro, in materia di controversie previdenziali e locatizie e quello societario), sono preordinati ad ottenere il giudicato, cioè il massimo grado di certezza possibile che nel processo a cognizione piena ed esauriente è, in linea di principio, una sentenza.

Il giudicato si riferisce all’aspetto processuale e sostanziale, infatti l’art. 324 c.p.c. disciplina la cosa giudicata formale e l’art. 2909 c.c. la cosa giudicata. Si tratta di due nozioni complementari in quanto l’art. 324 c.p.c. stabilisce convenzionalmente che l’accertamento diventa tendenzialmente incontrovertibile, quando la sentenza passa in giudicato cioè non è più soggetta ad impugnazioni ordinarie che sono le più comuni (l’appello, il ricorso per Cassazione, il regolamento di competenza e la revocazione ordinaria).

La sentenza diventa tendenzialmente incontestabile perché è possibile ancora attaccare il giudicato attraverso le impugnazioni straordinarie essendo basate su fatti particolari e motivi tassativi e tipici che il legislatore valuta come talmente gravi da rimettere in discussione l’accertamento della sentenza passata in giudicato; per esempio per il dolo del giudice o se si scopre che la prova sulla quale era fondata la decisione era falsa.

Trascorsi i termini per l’impugnazione ordinaria, la sentenza diventa incontrovertibile art. 324 c.p.c. (giudicato formale) e di conseguenza l’accertamento contenuto nella sentenza acquista autorità di giudicato sostanziale art. 2909 c.c. (giudicato sostanziale) che dice: “L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.”

Quindi una volta che la sentenza passa in giudicato formale, ad esempio ha accertato l’esistenza del credito, quell’accertamento diventa incontrovertibile non essendo più possibile contestare l’esistenza del credito.

Per cui il giudicato formale non può più essere messo in discussione né sulla base di difese ritenute infondate dal giudice nel corso del processo, che non possono valere una seconda volta, né di difese che la parte avrebbe potuto far valere nel corso del processo, ma non lo ha fatto, per esempio, un’eccezione di prescrizione del diritto che la parte non ha fatto valere nel processo, poi concluso con una sentenza passata in giudicato, non potrà più essere eccepita perché il giudicato copre il dedotto e il deducibile e quindi non solo le difese ritenute infondate o rigettate dal giudice, ma anche quelle che avrebbero potuto essere formulate, ma non sono state fatte valere.

Dal momento in cui la sentenza passa in giudicato fa stato tra le parti, gli eredi e gli aventi causa e non è più possibile metterla in discussione, fermo restando che dopo possono verificarsi fatti estintivi del diritto; per esempio l’adempimento del debitore con la conseguenza che il creditore non potrà più vantare diritti su quel credito.

La tutela dichiarativa oltre che con il processo a cognizione piena ed esauriente si può anche realizzare attraverso procedimenti a cognizione sommaria.

Processo cognizione sommaria

Il processo cognizione sommaria non è preordinato ad un accertamento incontrovertibile del giudicato, ma solitamente a rispondere alla domanda di giustizia in termini più rapidi attraverso un procedimento semplificato perché basato su un’attività cognitiva più semplice.

Questo tipo di processo attraverso cui si realizza la tutela dichiarativa sono processi sommari, non cautelari, che la dottrina definisce con prevalente funzione esecutiva, perché la finalità principale è quella di consentire a chi richiede la tutela di ottenere in tempi rapidi un provvedimento che sia un titolo esecutivo e possa servire ad attuare coattivamente il credito.

La caratteristica di questi procedimenti sta nella sommarietà, cioè nella rinuncia ad alcune delle caratteristiche dei processi a cognizione piena ed esauriente, per cui possono mancare, per esempio, la predeterminazione delle forme, la tipicità dell’attività istruttoria e la garanzia del contraddittorio.

La sommarietà della cognizione può essere legata:

  • Alla parzialità della cognizione, quando il provvedimento finale è reso senza il contraddittorio, cioè senza che venga ascoltata la controparte, per cui si basa solo su fatti affermati dall’attore;
  • Alla superficialità della cognizione, cioè il giudice fonda la decisione su elementi di prova che nel processo ordinario non sarebbero sufficienti a fondare il convincimento del giudice.

I processi sommari si affiancano, senza escludere, quelli a cognizione piena ed esauriente in quanto il creditore può sempre utilizzare anche il processo ordinario di cognizione, cioè le forme di cognizione piena ed esauriente.

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Reali Giovanna.
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