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CONTINENZA DI CAUSE

Si ha la continenza di cause quando due cause identiche per quanto riguarda i soggetti e la causa pendenti (il titolo), ma non per il petitum (l'oggetto) che è più ampio rispetto quello dell'altra causa, cioè è tale da contenere (da cui continenza) quello dell'altra causa e in questo caso si ha la continenza quantitativa che è l'ipotesi tradizionale di questo istituto.

Disciplina la continenza il secondo comma dell'art. 39 c.p.c. (Litispendenza e continenza di cause), 40: "Nel caso di continenza di cause, se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice. ...".

Per esempio in una causa l'attore chiede la restituzione di 50 euro per un determinato contratto ed in un'altra,

Per lo stesso contratto, chiede la restituzione di 100 euro e quindi l'oggetto della seconda causa è quantitativamente più ampio ed è tale da comprendere anche la prima: di conseguenza queste due cause devono essere considerate unitamente.

Inizialmente la continenza tra le cause era solo di tipo quantitativo, successivamente la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato il concetto di continenza qualitativa riferita agli effetti giuridici della decisione, quando sono tali da abbracciare quelli di un'altra causa dal punto di vista qualitativo, cioè della pregiudizialità logica interna al rapporto stesso.

Per esempio può accadere che l'attore chieda la restituzione di 50 euro a titolo di mutuo e poi viene instaurata un'altra causa dal convenuto per la nullità del contratto di mutuo.

Questa è una fattispecie particolare di un rapporto giuridico complesso, cioè dal quale derivano una serie di pretese e di

obblighi per le parti: è giusta la restituzione di una somma data a titolo di mutuo finché il contratto è valido, ma se è nullo non c'è neanche il diritto o la pretesa che deriva da quel rapporto. Si parla in questo caso di pregiudizialità logica perché è interno all'unico rapporto giuridico essendo diritti ed obblighi interdipendenti dall'esistenza del rapporto stesso. In questo caso la giurisprudenza parla di domande contrapposte, cioè l'accoglimento dell'una non può coesistere con l'accoglimento dell'altra e allora si tratta di continenza qualitativa ed in questo caso la causa per la nullità del contratto, comprende anche il diritto alla restituzione del denaro basato sullo stesso contratto che si pretende nullo. Per esempio il datore di lavoro agisce nei confronti di un lavoratore licenziato per il risarcimento del danno ad un macchinario e contestualmente il lavoratore.impugna il licenziamento chiedendo a sua volta, in un'altra causa, il risarcimento. Le due domande sono in contrasto e se le cause pendono davanti a giudici diversi potrebbero portare ad accertamenti contrastanti perché il primo giudice potrà dichiarare legittimo il licenziamento e condannare il lavoratore al risarcimento del danno, mentre l'altro giudice potrebbe accogliere l'impugnativa del lavoratore e condannare al risarcimento il datore di lavoro. Per evitare che si creino giudicati contraddittori, cioè quelli che vertono sullo stesso diritto (una sentenza nega un diritto e l'altra lo afferma), la giurisprudenza ritiene che si debba parlare di continenza qualitativa e che le due cause debbano essere riassunte e questodavanti al primo giudice può avvenire anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, come avviene per la litispendenza. Se tra due cause vi è continenza quantitativa, o secondo la tesi prevalente anche continenza qualitativa,

Il problema deve essere risolto attraverso il criterio della prevenzione, cioè il giudice dovrà stabilire quale è la causa iniziata prima, ma a differenza della litispendenza, nella continenza.

Questa norma pone dei dubbi di legittimità costituzionale relativo al giudice precostituito per legge, perché le parti non sanno davanti quale giudice andranno, essendo deciso discrezionalmente dal Presidente, anche se nella prassi ci si attiene al criterio dell'art. 39, cioè della prevenzione.

È stata sostituita la parola sentenza con ordinanza dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, con i limiti di applicabilità previsti dalle disposizioni transitorie della stessa legge.

Può non essere sufficiente il criterio della prevenzione se vi è differenza nel petitum, perché il giudice dinanzi al quale la causa è iniziata prima, potrebbe non essere competente per valutare rispetto all'altro giudice della causa.

iniziata successivamente. Ad esempio per la prima causa è competente il giudice di pace e per la seconda il tribunale. Quindi mentre nella litispendenza le due cause sono identiche, per cui il problema non si pone, nella continenza si dovrà accertare se il giudice preventivamente adito sia competente anche per l'altra causa pendente davanti il giudice adito successivamente. "Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della (art. 39 secondo comma)". Ad continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate esempio nella prima causa viene chiesto il pagamento di una rata di 1.000 euro per cui è compente il giudice di pace, mentre in quella iniziata successivamente viene chiesto il pagamento di 10 rate da 1.000 euro, quindi 10.000 euro, per cui è compente il tribunale In questo caso il secondo giudice ad essere competente, per cui è il primo a dichiarare la continenza a favore del

secondo con sentenza e deve fissare il termine perentorio per la riassunzione dellacausa davanti al giudice successivamente adito.

In sintesi a parità di competenza è compente il giudice preventivamente adito (si applica la primaparte del secondo comma dell’art. 39), invece se è diversa la competenza tra il primo ed il secondogiudice e quello successivamente adito ha la competenza più ampia diventa competente questo (siapplica la seconda parte del secondo comma dell’art. 39).

In riferimento a questa ipotesi le SS.UU. della Cassazione con la sentenza n. 15905 del 13 luglio2006 sulla continenza di cause ha affermato che il giudice successivamente adito non solo deveverificare che il giudice preventivamente adito sia competente sulla causa continente (quella piùampia), ma deve anche verificare che questo sia competente sulla causa iniziata davanti a lui, perevitare che il secondo giudice si spogli della causa senza che poi il primo sia

competente per entrambe.

“Il giudice il quale ravvisi la continenza tra una causa propostagli ed altra precedentemente instaurata dinanzi ad un giudice diverso, deve verificare non solo se sussiste la competenza di quest'ultimo (per materia, territorio inderogabile e derogabile, e valore) in relazione alla causa da rimettergli, ma anche se detto primo giudice è competente per la causa per la quale è stato preventivamente adito”

La Cassazione motiva la decisione affermando che mentre il primo comma dell’art. 39 (litispendenza) pone come unico criterio quello della prevenzione senza alcun riferimento alla competenza del primo giudice, per la continenza, invece, il secondo comma dell’art. 39 affermando per la causa successivamente proposta, sta a significare che il secondo giudice deve verificare anche la competenza sia della prima che della seconda causa, prima di dichiarare la continenza e la fissazione del termine.

LA CONNESSIONE

La connessione si ha

quando due o più cause hanno in comune uno o due dei tre elementi di identificazione dell'azione o della domanda, perché se coincidessero tutti e tre gli elementi identificativi della domanda (soggetti, petitum e causa petendi) diventerebbe litispendenza. Sicché la connessione si ha quando ad essere comune o coincidente è l'elemento soggettivo (cioè, le parti, cioè attore o convenuto) oppure il petitum (il bene giuridico del quale si chiede tutela) o la causa petendi (il titolo della domanda, cioè i fatti costitutivi della domanda). Quindi l'istituto della connessione determina il c.d. ossia il legislatore simultaneus processus, vuole che le cause che presentano questo collegamento fra loro (oggettivo o soggettivo) siano trattate nello stesso processo davanti allo stesso giudice, entro determinati limiti. Tra le esigenze alla base della trattazione simultanea un primo valore è costituito dalla economia processuale.

perché se l'attore propone due domande connesse nello stesso processo, dovrà iscrivere una sola volta la causa al ruolo, dovrà nominare un solo difensore e ci sarà un risparmio di attività processuale da parte dell'attore, ma anche per il giudice; per esempio in un incidente stradale che ha provocato una pluralità di danni a soggetti diversi ed autovetture diverse l'elemento di collegamento fra le cause è l'oggetto o i fatti costitutivi.

Il fatto storico da accertare, cioè la responsabilità del conducente del veicolo, è lo stesso per ciascuna delle domande, quindi il giudice accerterà il fatto una volta per tutte, quindi l'attività istruttoria sarà comune e di conseguenza ci sarà un risparmio di attività processuale evitando di accertare il fatto più volte per cause separate.

Alla base della trattazione simultanea della cause, la connessione, vi sono

esigenze di economiaprocessuale, ma soprattutto per l'armonia delle decisioni, cioè evitare giudizi contrastanti, di cui il presupposto è la connessione.

Per esempio la connessione per pregiudizialità di dipendenza che si ha quando tra due rapporti giuridici sostanziali l'uno costituisce il presupposto per l'esistenza o l'inesistenza dell'altro.

L'esempio classico è il diritto al mantenimento, il cui presupposto è un rapporto di filiazione, se vengono proposte due domande, in una l'attore chiede il mantenimento al convenuto ed un'altra in cui il convenuto chiede l'accertamento dell'inesistenza di qualsiasi legame di parentela rispetto al creditore alimentare (cioè chi afferma di essere creditore degli alimenti), se queste due cause fossero decise separatamente potrebbero portare a decisioni contrastanti da un punto di vista logico, perché la prima causa potrebbe concludersi con una

Sentenza con cui il giudice condanna l'attore al pagamento degli alimenti, mentre l'altra causa, avendo ad oggetto un diritto diverso, anche se pregiudiziale.

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
188 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Reali Giovanna.