Anteprima
Vedrai una selezione di 1 pagina su 2
Diritto processuale civile - fonti del diritto e gerarchia Pag. 1
1 su 2
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Le fonti del diritto

Atti o fatti considerati dall'ordinamento come idonei a creare norme giuridiche.

Gerarchia delle fonti

  1. Fonti costituzionali
  2. Fonti comunitarie, fonti internazionali
  3. Fonti primarie
  4. Fonti secondarie
  5. Fonti terziarie

Fonti costituzionali (costituzione e leggi costituzionali)

La costituzione è rigida e modificata solo con maggioranza qualificata. La forma repubblicana non può essere modificata.

Fonti comunitarie, internazionali, atti normativi dell'Unione Europea

I cittadini italiani sono destinatari delle norme comunitarie e i giudici italiani devono applicarle. Esse sono operanti sul territorio nazionale e operano con tutte le altre fonti nazionali, fino a formare una società italocomunitaria. Le competenze comunitarie sono state ampliate col trattato di Maastricht del 7-2-92.

I regolamenti comunitari

Sono obbligatori in tutti i loro elementi, hanno efficacia immediata e sono direttamente applicabili in ciascuno Stato.

  1. Le direttive:
    Non sono immediatamente applicabili in quanto occorre che ciascuno Stato membro le attui, emanando norme interne corrispondenti. Se lo Stato non recepisce è responsabile del danno che l'inerzia provoca al cittadino.
  2. Le direttive con efficacia diretta:
    Sono adottate incondizionatamente, quando è scaduto il termine concesso allo Stato per il recepimento.
  3. Le fonti internazionali:
    Hanno un rango assimilabile e talvolta superiore alle fonti primarie. L'articolo 10 costituzionale prevede che l'ordinamento italiano si conformi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Il diritto interno si adegua automaticamente alle norme internazionali non formulate in un trattato, ma generalmente riconosciute.
  4. Le norme internazionali pattizie:
    Sono quelle ratificate dall'Italia per la quale occorre un atto-fonte di recepimento. Assumono il valore dell'atto normativo (legge ordinaria).

codice civile, decreti legislativi, regolamenti parlamentari, referendum, leggi regionali, atti con forza di legge).

Il decreto legge: è adottato dal governo in circostanze d'urgenza di necessità, senza una precedente legge di delegazione. Deve essere portato alle Camere il giorno stesso della sua conversione in legge.

Il decreto legislativo: è adottato in seguito ad una legge parlamentare di delega.

Il regolamento governativo: deve indicare il parere non vincolante ma obbligatorio del Consiglio di Stato.

Il codice civile: è fonte primaria, contenente una serie di proposizioni prescrittive raccolte in modo inerente e sistematico, al fine di disciplinare in maniera più completa possibile un settore. Il vigente codice civile pone al centro dell'attenzione l'impresa, l'attività produttiva, la regolamentazione del lavoro e la forma giuridica dell'intervento dello Stato sui rapporti economici. Il codice civile forma un'unica

legge (2969 articoli).

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Processuale Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Punzi Carmine.