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Procedura legale
CITAZIONE
NOTIFICAZIONE
COSTITUZIONE DELL'ATTORE (entro 10 giorni dalla notificazione), nomina del giudice istruttore e quindifissazione dell'udienza
COSTITUZIONE DEL CONVENUTO con una comparsa (20 giorni prima dell'udienza)
Nel 1990 si ritenne che la posizione del convenuto era troppo compressa perché mentre l'attore aveva tutto il tempo per preparare l'atto di citazione, il convenuto aveva solo 40 giorni per preparare le sue difese. Tale critica fa sì che la riforma del 1990 venga rinviata al 1993 quando entra in vigore solo in parte; essa entra poi in vigore completamente nel 1995.
1995
Con la controriforma del 1995 restano invariati alcuni aspetti: la citazione, i dieci giorni dalla notifica per la costituzione dell'attore, la designazione del giudice istruttore. La novità consiste nell'introduzione di un'udienza di prima comparizione, art.180 c.p.c., tra la costituzione del convenuto e l'udienza di prima trattazione. In base poi
al termine dell'udienza di prima comparizione.dell'udienza di trattazione. Il sistema delle preclusioni non viene eliminato ma viene solo spostato in avanti per dare più tempo al convenuto. L'udienza dell'art.180 c.p.c. in realtà è nulla e comporta solo un ritardo dell'inizio del processo; si può dire che tale norma costituisce solo un rimedio per gli errori degli avvocati. Per quanto riguarda l'art.183 c.p.c., quindi l'udienza di trattazione, è prevista la presenza delle parti (così come nel processo del lavoro in base all'art.420 c.p.c.) perché il giudice deve interrogarle. Il giudice qui può interpretare negativamente l'assenza di una parte. Inoltre il giudice può concedere un doppio termine perentorio non superiore a 30 giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni e per la replica a tali precisazioni o modificazioni. Il giudice può anche chiedere dei chiarimenti sui fatti di causa.l'udienza dell'art.183 c.p.c. si chiude la fase introduttiva del processo ordinario mentre con l'art.420 si ha la chiusura della fase introduttiva del processo del lavoro. Per quanto riguarda il giudizio che si svolge dinanzi al giudice di pace la situazione è molto più semplice perché non c'è un sistema di preclusioni; mentre l'art.318 c.p.c. indica il contenuto dell'atto di citazione, l'art.319 c.p.c. fissa le regole in tema di costituzione delle parti. Nel processo davanti al giudice di pace l'attore si può costituire anche all'udienza direttamente; in realtà tale affermazione va precisata infatti ci potrà essere un'udienza in quanto l'attore si sia costituito in precedenza. La norma di cui all'art.319 c.p.c. dice solo che l'attore si può costituire in cancelleria fino al giorno indicato come udienza nell'atto di citazione. Ciò significa chedi costituirsi fino all'ultimo momento e di esporre le proprie ragioni durante l'udienza. Tuttavia, la Cassazione ha stabilito che la prima udienza rappresenta un limite oltre il quale non è possibile andare, anche se l'attore si costituisce successivamente. Durante questa udienza, il giudice può fissare un termine per le parti al fine di precisare le rispettive posizioni. Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, quindi, vi è una maggiore flessibilità che consente alle parti di esporre le proprie ragioni anche durante l'udienza.alle parti di effettuare la propria attività non solo nella prima udienza ma anche in quella successiva. Dopo aver analizzato i tre diversi modi di introdurre il processo (processo del lavoro, processo ordinario e processo innanzi al giudice di pace) bisogna dire che una volta chiusa la fase introduttiva si apre la fase istruttoria dove si ha l'udienza di cui all'art.184 c.p.c.
Dobbiamo trattare brevemente della contumacia: se le parti non si costituiscono si ha la contumacia; essa è un istituto che si differenzia dall'assenza, perché l'assenza è la mancata partecipazione della parte all'udienza, ma comunque in questo caso si presuppone che la parte si sia costituita. La contumacia nel processo ordinario può riguardare tanto l'attore quanto il convenuto, perché l'attore potrebbe notificare l'atto di citazione ma non costituirsi. Nel processo del lavoro invece la contumacia può riguardare solo il
convenuto, l'art. 291 c.p.c. disciplina le ipotesi in cui il convenuto non si costituisce. La contumacia del convenuto è più frequente rispetto a quella dell'attore, poiché il convenuto potrebbe non avere interesse a partecipare al processo. In caso di contumacia del convenuto, il giudice può procedere in diversi modi: può fissare un'altra udienza se l'attore desidera proseguire il processo (tenendo presente che se l'attore non si costituisce, il convenuto ha già vinto la causa in partenza), oppure può disporre la cancellazione della causa dal ruolo, estinguendo così il processo, se il convenuto non ha interesse a continuare la causa.del convenuto, questa è più frequente della prima; essa viene accertata alla prima udienza di comparizione dove il giudice, se verifica che il convenuto non si è costituito, deve capire il perché; infatti se il giudice rileva un vizio che importi la nullità della notificazione della citazione deve fissare un termine perentorio all'attore per rinnovarla, se invece non ci sono tali vizi il giudice deve dichiarare la contumacia del convenuto. La contumacia del convenuto non esonera l'attore dal dover fornire la prova dei fatti costitutivi della sua domanda; in altri ordinamenti invece c'è l'istituto della fictio confessio che in caso di contumacia del convenuto ritiene ammessi i fatti costitutivi della domanda. Una peculiarità del processo contumaciale è costituita dal fatto che determinati atti vanno personalmente notificati al convenuto; questi atti vengono indicati dall'art. 292 c.p.c. e sono (a parte lasentenza finale) l'ordinanza che ammette l'interrogatorio formale, l'ordinanza che ammette il giuramento, nonché le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali da chiunque proposte (a seguito di alcuni interventi della Corte costituzionale va notificato personalmente al convenuto contumace anche il verbale nel quale si dà atto della produzione di un nuovo documento). La notifica personale di atti non sarà possibile se la parte contumace è deceduta dopo la dichiarazione di contumacia, in tal caso il processo si interrompe (questa è un'ipotesi eccezionale di interruzione del processo perché normalmente il processo stesso è indifferente alle sorti del contumace). È sicuramente possibile la costituzione tardiva della parte contumace fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, ma in tal caso le possibili attività del convenuto saranno limitate. Per il contumace c'è laPossibilità di essere rimesso in termini. L'istituto della rimessione in termini consente alla parte caduta in decadenza di poter chiedere di essere ammessa a quelle attività altrimenti precluse, ma per far ciò il contumace deve mostrare che non si è costituito per causa a lui non imputabile, per caso fortuito o per nullità della citazione o della notificazione. Riassumendo:
Nell'atto di citazione bisogna indicare:
- il giudice (ad esempio: "davanti al tribunale di Foggia");
- i soggetti;
- l'esposizione dei fatti;
- il petitum (in sostanza la richiesta);
- l'indicazione dell'udienza (ad esempio: "all'udienza del 16 dicembre 2002);
- l'avvertimento (di costituirsi entro il termine di 20 giorni se non si vuole incorrere nelle decadenze).
Nella comparsa di risposta (che è un atto più semplice perché si poggia su quello che è stato scritto nell'atto di citazione) bisogna indicare:
- il giudice;
- la...
comparsa di costituzione e risposta; l'indicazione dei soggetti; la procura (a margine a destra rilasciata solo per un grado di giudizio, a meno che non sia una procura speciale). Questi atti introduttivi del processo ordinario di cognizione sono bollati (£ 20.000 per quattro facciate e anche per la marca di scambio: non solo i propri atti ma anche gli atti che si danno all'avversario). L'attore con l'atto di citazione deposita tante copie quanti sono i destinatari; il convenuto quando deposita tutto, deposita tanti atti quante sono le altre parti e ognuno di questi atti scambiati viene bollato. Oggi c'è la volontà di abolire le marche da bollo per fare un deposito forfettizzato, cioè pagare all'inizio della causa una somma con un bollettino di conto corrente per non mettere più marche da bollo per tutta la causa (questa legge però viene rinviata di continuo).
Nel ricorso non ci sono grosse differenze rispetto alla citazione,
le. Il testo fornito è già formattato correttamente.