Seminario 13 maggio Dott. Marzocco.
ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA:
Il primo istituto che viene in esame è quello dell’esecuzione per consegna o rilascio (esecuzione in
forma specifica!)
Ci riferiamo ad un ipotesi in forma specifica cioè il diritto per il quale si agisce in via esecutiva è
determinata
un diritto ad una singola e prestazione
L’art 614 bis esce fuori da questo sistema perché ci sono alcune prestazioni di facere che sono
infungibili possono essere eseguite soltanto da un determinato soggetto ( cantante pittore ) in
questi casi non abbiamo la possibilità di ricorrere all’esecuzione in forma specifica classica ma
dobbiamo ricorrere al 614 bis che prevede non la sostituzione di un soggetto per la prestazione
forma di coercizione indiretta
dovuta ma una , con la minaccia della somma di denaro lo
spingiamo indirettamente a fare la prestazione infungibile
Art 605ss “precetto per consegna o rilascio”
Il creditore ha il diritto ad ottenere una singola o specifica prestazioni, le peculiarità dell’istituto
lo stesso precetto deve contenere la descrizione
nascono dal fatto che
almeno sommaria dei beni che si pretendono.
Nell’esecuzione per consegna o rilascio noi vogliamo uno specifico bene e per tale ragione il
precetto deve contenere una descrizione sommaria del bene. Di norma nel precetto si indica solo il
credito, non i beni (nell’esecuzione forzata). Invece nell’esecuzione per consegna o rilascio,
proprio xk io voglio un bene specifico, il precetto deve contenere l’indicazione dei beni che si
pretendono.
INTERROGARSI SEMPRE SU Qual è l’atto iniziale dell’esecuzione?
Perchè? Xk sappiamo ke il precetto perde efficacia dopo un determinato lasso ditempo e poi è
importante capire il momento da cui inizia l’esecuzione xk con la domanda esecutiva si produce
l’effetto interruttivo e della prescrizione.
Noi sappiamo che l’esecuzione forzata inizia con il pignoramento mentre nella disciplina che
esaminiamo noi non troviamo norme specifiche che ci dice quando inizia l’esecuzione in forma
specifica.
Piuttosto nell’art 608, 1 comma troviamo scritto che “ L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il
quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile,
” per quanto attiene al RILASCIO.
il giorno e l'ora in cui procederà
L’esecuzione per rilascio inizia quindi con la notifica dell’avviso.
Però non troviamo una norma analoga nell’esecuzione per consegna. L’esecuzione per consegna
secondo la giurisprudenza in assenza di riferimento normativo esplicito inizia con l’accesso
dell’ufficiale giudiziario nel luogo in cui si trova il bene di cui deve ottenere la consegna
(cass 15.268/2006).
Tale indirizzo giurisprudenziale faceva riferimento sia all’ipotesi della consegna sia all’ipotesi del
rilascio (perché prima del 2006 l’art 608 al I comma non diceva nulla nemmeno circa il dies a quo
dell’esecuzione per il rilascio) ma Rispetto alla giurisprudenza del 2006 ci sono stati cambiamenti,
l’art 608 prima comma ha subito delle modifiche (l 80/2005) e dal 1 marzo 2006 è stato chiarito nel
608 il momento iniziale dell’esecuzione per rilascio e pertanto l’indirizzo giurisprudenziale viene
applicato soltanto nel caso della consegna ( essendo ormai il rilascio disciplinato al comma 1 per
eff
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