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TROVI IN POSSESSO DEL BENE NEL MOMENTO IN CUI VIENE EFFETTUATA L’ESECUZIONE
(anche se qst soggetti non sono presenti nel titolo esecutivo).
QUINDI il titolo può essere usato dall’attore anche nei confronti del terzo occupante ABUSIVO[sent
cassazione] ulteriore forma dell’efficacia ultrapartes che assiste SOLO i titoli esecutivi per
la consegna e il rilascio.
CASS 3183 2003 l’ordine di rilascio spiega efficacia nei confronti non solo della parte
indicata nel titolo esecutivo ma anche di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento
in cui la sentenza viene coattivamente eseguita
La particolarità è che qui abbiamo un soggetto terzo che non ha nessun titolo ( vedi il terzo
occupante abusivo) se io dico terzo già presuppongo che non è un avente causa perché un
avente causa nell’ambito esecutivo diventa parte
Se però c’è questo vantaggio per il creditore procedente ( cioè può ottenere l’esecuzione nei
confronti di un soggetto che non sia indicato nel titolo esecutivo e che altresi non sia un avente
causa cioè un successore) quali difese ha il soggetto terzo???? Il diritto del creditore si
concentra sulla prestazione, sull’ottenere quel determinato immobile a prescindere da chi lo
possena o lo difenda. Ma come si può difendere il terzo? Se il terzo ha usucapito la
proprietà del bene? (non potrebbe essere un avente causa xk l usucapione è una modalità d
acquisto d proprietà a titolo originario). La giurisprudenza dice “il terzo può far valere le prp
ragioni proponendo l opposizione all’esecuzione e 615, dicendo infatti che egli ha un autonomo
diritto di proprietà e dimostrandolo”.
Oppure altro strumento di difesa è quello dell’art 404 2 comma : opposizione di terzo
revocatoria che può essere proposta per esempio dagli aventi causa quando la sentenza resa sia
frutto di dolo o collusione tra le parti, in qualche modo per effetto della collusione delle parti viene
emessa una sentenza che potrebbe essere fatta valere nei confronti del terzo
Il titolo esecutivo ha efficacia ultra partes oltre i limiti dell’art 477 ( anche nei confronti del
terzo occupante abusivo) , la possibilità di eseguire questa sentenza anche nei confronti del
terzo va proporzionata con gli strumenti posti in essere a tutela del terzo che può proporre
opposizione all’esecuzione quando sia in grado di opporre un titolo autonomo ( per esempio
acquisto proprietà per usucapione) può proporre opposizione all’esecuzione. Se quello del terzo è
un acquisto a titolo derivativo (il bene gli viene trasferito dal convenuto per contratto di
compravendita) questo soggetto diventa un avente causa applicazione 477 la sentenza farà stato
nei suoi confronti e allora questo terzo in un caso del genere in cui lui è un avente causa in quanto
avente causa e in quanto pregiudicato ha a sua disposizione uno strumento diverso che è
l’opposizione di terzo revocatoria ( non parliamo di un terzo vero e proprio ma di un terzo
avente causa)
Il terzo che abbia un autonomo titolo di acquisto della proprietà può utilizzare una opposizione di
terzo ordinaria art 404 o un azione di accertamento negativo
ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA DEGLI OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE (art
612ss)
La prestazione di facere è un facere infungibile si tratta di ipotesi in cui tizio deve eseguire una
determinata opera o che tizio avesse originariamente un obbligo di non fare e ha violato
quest’obbligo costruendo un opera, ho agito in violazione per esempio ho sopraelevato la casa si
incarica un impresa per la demolizione di quanto fatto in violazione all’obbligo di non fare ( in
concreto si tratta di un fare fungibile perché demolire un opera consiste in un fare!)
L’art 612 fa un cenno al titolo esecutivo utile per l’esecuzione in forma specifica e ci dice che
chi intende ottenere l’esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un
obbligo di fare o di non fare, dopo la notificazione del precetto deve chiedere con ricorso al giudice
dell’esecuzione che siano determinate le modalità dell’esecuzione.
Il problema è che la norma fa riferimento ad una sentenza ma noi sappiamo che non abbiamo
solo titoli esecutivi giudiziali ma anche titoli esecutivi stragiudiziali.
Il punto è : esistono titoli stragiudiziali per le prestazioni di fare?
Il 612 CI PONE UN LIMITE DI FORMA CHE è DATO DALLA “SENTENZA “
È intervenuta la cort cost che è stata investite da questione di legittimità del 612 nella parte in cui
individua il titolo esecutivo nella sentenza di condanna (l’occasione per chiederlo alla corte era
stata valutare se potesse essere titolo esecutivo anche il verbale di conciliazione giudiziale ) La
corte dice che è possibile una interpretazione costituzionalmente orientata del 612 : la ratio della
previsione come titolo soltanto della sentenza nasceva dalla volontà di garantire un pieno
controllo da parte del giudice sulle prestazioni specifiche a cui fosse obbligato il debitore,